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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3568/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
GIUST LORELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
GIUST LORELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Portogruaro (VE)
il 20/06/2009, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
08/09/2012;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno;
2) la casa famigliare sita a Giussago di Portogruaro (VE) in via Vado n.15
rimarrà assegnata alla SI.ra perché vi abiti con la figlia Parte_1
minore Per_1
3) la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4) il padre potrà fare visita alla figlia liberamente, previo avviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa. Inoltre potrà tenerla con sé, indicativamente, e salvo diversi accordi tra i genitori, a fine settimana alternati, dal sabato sera sino al lunedì mattina ed un giorno (da concordare),
ogni settimana,
dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando la accompagnerà a scuola. trascorrerà le festività infrannuali (ad esempio i giorni del 25 Per_1
aprile, 1 maggio, 2 giugno) in via alternata con i genitori;
5) il padre terrà altresì la figlia per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con modalità alternate ed in modo che trascorra alternativamente con Per_1
l'uno e con l'altro genitore il pranzo e la cena, con pernotto, di ogni festività
(25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, il giorno di Pasqua e di Pasquetta);
6) durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé due Per_1
settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31
maggio di ogni anno;
7) in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro, i genitori si riconoscono la maggiore flessibilità possibile, impegnandosi a concordare i tempi e le diverse modalità di visita anche solo a mezzo messaggistica telefonica, sempre comunque al fine di garantire una necessaria continuità di rapporto con la figlia, nonché della stessa con i rispettivi parenti;
8) entrambi i genitori contribuiranno in modo diretto al mantenimento della
2 figlia tenuto conto che trascorrerà tempi paritari con l'uno e con Per_1
l'altro genitore.. L'AUU per verrà percepito in misura del 100% dal Per_1
SI. ; CP_1
9) le spese straordinarie, così come indicate e regolamentate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone, verranno ripartite per metà tra i genitori;
10) quale presupposto funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, tra le condizioni economiche dei Sig.ri e deve Pt_1 CP_1
farsi rientrare il trasferimento della quota immobiliare del 45% di piena proprietà e della quota di nuda proprietà del 5% del SI. a favore della CP_1
SI.ra . In relazione a tale attribuzione di quota, le parti vengono Pt_1
informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al tra-
sferimento della proprietà. Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al
Conservatore dei Registri Immobiliari
11) a regolamentazione tombale delle reciproche poste di dare/avere ed a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i Sig.ri e convengono pertanto di effettuare la seguente Parte_1
attribuzione patrimoniale
[…]
12) i Sig.ri e ripartiranno al 50% le spese connesse all'APE ed Pt_1 CP_1
all'eventuale aggiornamento degli atti catastali. La Sig.ra si impegna Pt_1
sin d'ora a tenere manlevato il Sig. da qualsiasi futuro onere economico CP_1
connesso al trasferimento immobiliare a suo favore, come pure provvederà al pagamento di eventuali imposte e tasse, anche sul reddito fondiario, derivanti dalla titolarità della quota trasferita in proprietà in capo al medesimo nel termine di legge;
13) le autovetture in proprietà ai coniugi rimarranno intestate ai rispettivi
3 proprietari;
14) i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso
Banca Prealpi S.Biagio n.742121 al momento del deposito della sentenza di separazione;
15) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano pertanto di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, rinunciando ad avanzare qualunque richiesta in tal senso nei reciproci confronti;
16) le parti dichiarano con l'attuazione di quanto sopra di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e di nulla altro avere reciprocamente a pretendere per ogni e qualsiasi titolo o ragione, connesso e non alla separazione ed alle relative questioni, essendo con quanto sopra tacitati di ogni reciproca pretesa e definitivamente e tombalmente concluso ogni loro rapporto pregresso e/o esistente patrimoniale ed economico reciproco;
17) i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della figlia minore con facoltà di entrambi di iscrivere la figlia sul proprio passaporto o Per_1
altro documento”; come da memoria integrativa, sottoscritta il 22/10/2024 e depositata il 29/10/2024, e cioè “ trascorrerà il week-end con il padre ogni Per_1
quindici giorni, dal venerdì alle ore 18.00 sino al lunedì mattina quando il padre la
accompagnerà a scuola.
Durante la settimana in cui il week-end è di spettanza del padre: trascorrerà Per_1
con il padre un giorno, di norma il mercoledì, con relativo pernotto ed il mattino
seguente il padre la accompagnerà a scuola. Trascorrerà inoltre un altro giorno della
settimana, indicativamente il martedì, sino alle ore 20.30 quando il padre la
riaccompagnerà a casa della madre.
Durante la settimana in cui il week-end è di spettanza della madre: Per_1
trascorrerà con il padre i giorni di martedì, giovedì e venerdì, con pernotto, ed il
4 mattino seguente il padre la accompagnerà a scuola.
Quanto ai periodi di vacanza, trascorrerà le festività infrannuali (ad esempio i Per_1
giorni del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) in via alternata con i genitori.
Quanto al punto n.8 del ricorso, si precisa che sino ad ora la famiglia non ha fatto richiesta di AUU. La SI.ra , in regime fiscale forfettario, non ha Pt_1
diritto a percepire alcunchè mentre il SI. farà richiesta all'INPS e, in CP_1
considerazione del reddito, potrà percepire un AUU dell'importo pari a circa euro 57,00 che girerà alla SI.ra . Pt_1
Un tanto precisato, ci si riporta al ricorso e si chiede l'accoglimento delle condizioni tutte ivi specificate” e come da foglio allegato al verbale di udienza del 23/12/2024, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/08/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti del 23/12/2024, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, avendo, altresì, già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
5 ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Portogruaro (VE), in data
[...]
20/06/2009.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTOGRUARO (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 18, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 27/01/2025
6 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3568/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
GIUST LORELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
GIUST LORELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Portogruaro (VE)
il 20/06/2009, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
08/09/2012;
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) i coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno;
2) la casa famigliare sita a Giussago di Portogruaro (VE) in via Vado n.15
rimarrà assegnata alla SI.ra perché vi abiti con la figlia Parte_1
minore Per_1
3) la figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
4) il padre potrà fare visita alla figlia liberamente, previo avviso telefonico e compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa. Inoltre potrà tenerla con sé, indicativamente, e salvo diversi accordi tra i genitori, a fine settimana alternati, dal sabato sera sino al lunedì mattina ed un giorno (da concordare),
ogni settimana,
dall'uscita da scuola sino al mattino successivo quando la accompagnerà a scuola. trascorrerà le festività infrannuali (ad esempio i giorni del 25 Per_1
aprile, 1 maggio, 2 giugno) in via alternata con i genitori;
5) il padre terrà altresì la figlia per metà delle vacanze natalizie e pasquali, con modalità alternate ed in modo che trascorra alternativamente con Per_1
l'uno e con l'altro genitore il pranzo e la cena, con pernotto, di ogni festività
(25, 26, 31 dicembre, 1 e 6 gennaio, il giorno di Pasqua e di Pasquetta);
6) durante le vacanze estive il padre potrà tenere con sé due Per_1
settimane, anche non consecutive, da concordarsi con la madre entro il 31
maggio di ogni anno;
7) in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro, i genitori si riconoscono la maggiore flessibilità possibile, impegnandosi a concordare i tempi e le diverse modalità di visita anche solo a mezzo messaggistica telefonica, sempre comunque al fine di garantire una necessaria continuità di rapporto con la figlia, nonché della stessa con i rispettivi parenti;
8) entrambi i genitori contribuiranno in modo diretto al mantenimento della
2 figlia tenuto conto che trascorrerà tempi paritari con l'uno e con Per_1
l'altro genitore.. L'AUU per verrà percepito in misura del 100% dal Per_1
SI. ; CP_1
9) le spese straordinarie, così come indicate e regolamentate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone, verranno ripartite per metà tra i genitori;
10) quale presupposto funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, tra le condizioni economiche dei Sig.ri e deve Pt_1 CP_1
farsi rientrare il trasferimento della quota immobiliare del 45% di piena proprietà e della quota di nuda proprietà del 5% del SI. a favore della CP_1
SI.ra . In relazione a tale attribuzione di quota, le parti vengono Pt_1
informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice si limita a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al tra-
sferimento della proprietà. Le parti danno altresì atto di essere a conoscenza che restano fermi i poteri e le funzioni attribuite in materia di trascrizione al
Conservatore dei Registri Immobiliari
11) a regolamentazione tombale delle reciproche poste di dare/avere ed a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i Sig.ri e convengono pertanto di effettuare la seguente Parte_1
attribuzione patrimoniale
[…]
12) i Sig.ri e ripartiranno al 50% le spese connesse all'APE ed Pt_1 CP_1
all'eventuale aggiornamento degli atti catastali. La Sig.ra si impegna Pt_1
sin d'ora a tenere manlevato il Sig. da qualsiasi futuro onere economico CP_1
connesso al trasferimento immobiliare a suo favore, come pure provvederà al pagamento di eventuali imposte e tasse, anche sul reddito fondiario, derivanti dalla titolarità della quota trasferita in proprietà in capo al medesimo nel termine di legge;
13) le autovetture in proprietà ai coniugi rimarranno intestate ai rispettivi
3 proprietari;
14) i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso
Banca Prealpi S.Biagio n.742121 al momento del deposito della sentenza di separazione;
15) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano pertanto di non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, rinunciando ad avanzare qualunque richiesta in tal senso nei reciproci confronti;
16) le parti dichiarano con l'attuazione di quanto sopra di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e di nulla altro avere reciprocamente a pretendere per ogni e qualsiasi titolo o ragione, connesso e non alla separazione ed alle relative questioni, essendo con quanto sopra tacitati di ogni reciproca pretesa e definitivamente e tombalmente concluso ogni loro rapporto pregresso e/o esistente patrimoniale ed economico reciproco;
17) i coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio della figlia minore con facoltà di entrambi di iscrivere la figlia sul proprio passaporto o Per_1
altro documento”; come da memoria integrativa, sottoscritta il 22/10/2024 e depositata il 29/10/2024, e cioè “ trascorrerà il week-end con il padre ogni Per_1
quindici giorni, dal venerdì alle ore 18.00 sino al lunedì mattina quando il padre la
accompagnerà a scuola.
Durante la settimana in cui il week-end è di spettanza del padre: trascorrerà Per_1
con il padre un giorno, di norma il mercoledì, con relativo pernotto ed il mattino
seguente il padre la accompagnerà a scuola. Trascorrerà inoltre un altro giorno della
settimana, indicativamente il martedì, sino alle ore 20.30 quando il padre la
riaccompagnerà a casa della madre.
Durante la settimana in cui il week-end è di spettanza della madre: Per_1
trascorrerà con il padre i giorni di martedì, giovedì e venerdì, con pernotto, ed il
4 mattino seguente il padre la accompagnerà a scuola.
Quanto ai periodi di vacanza, trascorrerà le festività infrannuali (ad esempio i Per_1
giorni del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno) in via alternata con i genitori.
Quanto al punto n.8 del ricorso, si precisa che sino ad ora la famiglia non ha fatto richiesta di AUU. La SI.ra , in regime fiscale forfettario, non ha Pt_1
diritto a percepire alcunchè mentre il SI. farà richiesta all'INPS e, in CP_1
considerazione del reddito, potrà percepire un AUU dell'importo pari a circa euro 57,00 che girerà alla SI.ra . Pt_1
Un tanto precisato, ci si riporta al ricorso e si chiede l'accoglimento delle condizioni tutte ivi specificate” e come da foglio allegato al verbale di udienza del 23/12/2024, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/08/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti del 23/12/2024, hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, avendo, altresì, già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 III c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e
5 ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Portogruaro (VE), in data
[...]
20/06/2009.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTOGRUARO (VE) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 18, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 27/01/2025
6 IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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