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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/09/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1622/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 9.9.2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1622/2024 R.G. del ruolo degli affari civili contenziosi tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariagrazia Grillo, elettivamente Parte_1 domiciliato in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via Pasubio n. 36 presso lo studio del difensore ricorrente
e
rappresentate e difese dall'Avv. Paolo CP_1 Controparte_2
Iacoponi, presso il cui studio in Grottammare (AP) alla Via Ischia n. 305 sono elettivamente domiciliate resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: revoca dell'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9 settembre 2025 FATTO DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis e ss. c.p.c. depositato il 12 luglio 2024, ha Parte_1 evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e per CP_1 Controparte_2 ottenere la revoca del diritto al mantenimento della figlia ormai maggiorenne CP_1 ed economicamente indipendente, disposto con provvedimento del Tribunale dei Minori di Ancona del 17.2.2009 e successivamente confermato con convenzione di negoziazione assistita del 11.11.2020 in € 400,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, da versarsi in favore della madre convivente Controparte_2
A sostegno della richiesta, allegava la modifica delle condizioni di fatto rispetto all'epoca del provvedimento giudiziale e della successiva negoziazione assistita, essendo la figlia diventata maggiorenne ed avendo la stessa lasciato gli studi CP_1 per rendersi economicamente autosufficiente. Da un accesso documentale eseguito presso l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno, infatti, apprendeva sia dell'esistenza di
6 rapporti bancari/finanziari riferibili alla figlia, sia che la stessa aveva dichiarato, nell'anno 2023, redditi imponibili per € 16.790,00 riconducibili a diversi contratti di lavoro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.12.2024 si costituivano in giudizio e le quali pur riconoscendo l'abbandono degli studi da CP_1 Controparte_2 parte di ed il tentativo di inserimento nel mondo del lavoro, rappresentavano CP_1 che la situazione lavorativa della figlia non era connotata dalla certezza e dalla stabilità necessarie per garantirle un'esistenza libera e dignitosa, essendo stata assunta solo con contratti a tempo determinato e con remunerazione appena sufficiente a coprire le spese del canone di locazione, ed i relativi costi per le utenze, dell'immobile in cui si era trasferita. Con riferimento, invece, ai rapporti finanziari menzionati dal ricorrente, rappresentavano che i conti corrente e le carte prepagate portavano saldi creditore minimi, dovendo, per di più, far fronte al pagamento mensile di € 257,00 per onorare il finanziamento acceso per l'acquisto della macchina utilizzata per recarsi a lavoro.
Ritenuta matura per la decisione senza ulteriori necessità istruttorie rispetto alle produzioni documentali delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 9.9.2025, tenutasi mediante deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
In data 7.5.2025 le parti addivenivano ad una soluzione transattiva della vicenda, depositando l'accordo nel fascicolo di causa in data 28.5.2025. Le condizioni dell'accordo non contrastano con norme imperative ed il Collegio prende atto della dichiarazione di di essere economicamente indipendente, CP_1 revocando, pertanto, l'assegno di mantenimento in suo favore disposto dal Tribunale dei
Minorenni di Ancona con provvedimento del 17.2.2009 e successivamente confermato con la negoziazione assistita del 11.11.2020.
In considerazione dell'esito del giudizio le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da tutte le altre richieste disattese: Parte_1
- recepisce le condizioni contenute nell'accordo;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Teramo, 9.9.2025
Il Presidente
Silvia Fanesi
Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela D'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Silvia Fanesi Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Piscè Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo Giudice relatore riunito nella camera di consiglio del 9.9.2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1622/2024 R.G. del ruolo degli affari civili contenziosi tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Mariagrazia Grillo, elettivamente Parte_1 domiciliato in San Benedetto del Tronto (AP) alla Via Pasubio n. 36 presso lo studio del difensore ricorrente
e
rappresentate e difese dall'Avv. Paolo CP_1 Controparte_2
Iacoponi, presso il cui studio in Grottammare (AP) alla Via Ischia n. 305 sono elettivamente domiciliate resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: revoca dell'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 9 settembre 2025 FATTO DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis e ss. c.p.c. depositato il 12 luglio 2024, ha Parte_1 evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale e per CP_1 Controparte_2 ottenere la revoca del diritto al mantenimento della figlia ormai maggiorenne CP_1 ed economicamente indipendente, disposto con provvedimento del Tribunale dei Minori di Ancona del 17.2.2009 e successivamente confermato con convenzione di negoziazione assistita del 11.11.2020 in € 400,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie, da versarsi in favore della madre convivente Controparte_2
A sostegno della richiesta, allegava la modifica delle condizioni di fatto rispetto all'epoca del provvedimento giudiziale e della successiva negoziazione assistita, essendo la figlia diventata maggiorenne ed avendo la stessa lasciato gli studi CP_1 per rendersi economicamente autosufficiente. Da un accesso documentale eseguito presso l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno, infatti, apprendeva sia dell'esistenza di
6 rapporti bancari/finanziari riferibili alla figlia, sia che la stessa aveva dichiarato, nell'anno 2023, redditi imponibili per € 16.790,00 riconducibili a diversi contratti di lavoro.
Con comparsa di costituzione e risposta del 11.12.2024 si costituivano in giudizio e le quali pur riconoscendo l'abbandono degli studi da CP_1 Controparte_2 parte di ed il tentativo di inserimento nel mondo del lavoro, rappresentavano CP_1 che la situazione lavorativa della figlia non era connotata dalla certezza e dalla stabilità necessarie per garantirle un'esistenza libera e dignitosa, essendo stata assunta solo con contratti a tempo determinato e con remunerazione appena sufficiente a coprire le spese del canone di locazione, ed i relativi costi per le utenze, dell'immobile in cui si era trasferita. Con riferimento, invece, ai rapporti finanziari menzionati dal ricorrente, rappresentavano che i conti corrente e le carte prepagate portavano saldi creditore minimi, dovendo, per di più, far fronte al pagamento mensile di € 257,00 per onorare il finanziamento acceso per l'acquisto della macchina utilizzata per recarsi a lavoro.
Ritenuta matura per la decisione senza ulteriori necessità istruttorie rispetto alle produzioni documentali delle parti, la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 9.9.2025, tenutasi mediante deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
In data 7.5.2025 le parti addivenivano ad una soluzione transattiva della vicenda, depositando l'accordo nel fascicolo di causa in data 28.5.2025. Le condizioni dell'accordo non contrastano con norme imperative ed il Collegio prende atto della dichiarazione di di essere economicamente indipendente, CP_1 revocando, pertanto, l'assegno di mantenimento in suo favore disposto dal Tribunale dei
Minorenni di Ancona con provvedimento del 17.2.2009 e successivamente confermato con la negoziazione assistita del 11.11.2020.
In considerazione dell'esito del giudizio le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da tutte le altre richieste disattese: Parte_1
- recepisce le condizioni contenute nell'accordo;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Teramo, 9.9.2025
Il Presidente
Silvia Fanesi
Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela D'Adamo