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Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 4503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4503 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
OGGETTO:
risarcimento danni
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Ottava sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
-Dott. Antonio Quaranta - Presidente-
-Dott. Alberto Canale - Consigliere -
-Dott.ssa TA NA De CO - Giudice ausl. rel. - ha deliberato di pronunciare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2089/2019 pubblicata il
16/07/2019, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, nella causa iscritta al n.
5892/2016 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
TRA
( ) con studio sito in via della Libertà n. Parte_1 C.F._1
1240 Villaricca 80010, procuratore e difensore di se stesso, nonché anche rappresentato e difeso, giusta procura in atti dell'avv. Stefania Romano (c.f.
)con studio in Napoli alla via S. NA dei Lombardi n. 44, C.F._2 che per questa procedura domicilia in via della Libertà n. 1240 Villaricca (NA) , studio
, pec: Pt_1 Email_1
- APPELLANTE-
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
Francesco Luigi Marini del Foro di Napoli ( c.f. ), giusta procura C.F._4
alle liti posta in calce al presente atto (foglio separato), elettivamente domiciliato in
Qualiano (NA), alla Via Campana 15, presso lo studio del suo avvocato, il quale REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Ottava sezione civile
dichiara di voler ricevere ogni comunicazione tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
-APPELLATO-
CONCLUSIONI:
Per l' appellante: “ 1) Sentir riformare in toto la sentenza impugnata;
2)Per l'effetto, accogliere le domande avanzate in primo grado e sopra trascritte;
3) Vinte le spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “ 1) Dichiarare inammissibile l'appello proposto per la violazione degli articoli 342 c.p.c., e dell'art. 348-bis c.p.c. relativo alla ragionevole probabilità di successo del gravame;
2) Rigettare l'appello proposto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, recante numero 2089/2019, pubblicata il 16.7.2019; 3) Nel merito e in linea gradata: in caso di accoglimento totale o parziale dell'appello, si chiede che,
l'eventuale condanna al risarcimento del danno venga contenuta al minimo e altresì in considerazione della circostanza che l' appellante non ha provato alcun danno;
4) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
LE ARGOMENTAZIONI DELL'IMPUGNANTE E IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto di citazione ritualmente notificato il 28/05/2016 conveniva Parte_1
in giudizio , innanzi al Tribunale Civile di Napoli Nord, per sentire Controparte_1
accertare e dichiarare il convenuto responsabile di attività verbale ingiuriosa ( già prevista e disciplinata dall' art. 594 c.p.) chiedendone il risarcimento dei danni all'onore, all'immagine, anche professionale e, in generale, morali subiti per effetto della ingiuria ricevuta dal convenuto in data 27/7/2015 in Qualiano alla via Campana
n. 15; allorquando l' incontrandolo per le scale dello stabile nel Controparte_1
quale ha sede lo studio professionale , lo avrebbe apostrofato con l' Pt_1
espressione “ si nà latrina”. Chiedeva pertanto la condanna del convenuto al pagamento di €. 26.000,00 per danni non patrimoniali e patrimoniali e/o altra somma
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idonea al risarcimento del danno integrale che non sia solo simbolica e inoltre la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali.
Precisamente, assumeva l'attore, che il giorno 27/07/2015, verso le Parte_1
ore 17:30 era intento a salire la rampa di scale di accesso al suo studio di via Campana
n. 15 in Qualiano, quando si incrociò con che stava scendendo dopo Controparte_1
una seduta nello studio del nipote, l' avv. Stefano Odierno. Il convenuto (in primo grado) si fermò e lo guardò con aria minacciosa, provocatoria e di sfida. Pt_1
sostenne lo sguardo, al che l' Odierno disse con voce arrogante “ che
[...] CP_1
tieni da guardare, che tieni da dire?”. Il con tono conciliativo rispose “ e che Pt_1
ti devo dire, che sei stato capace di mettermi contro mio fratello e hai fatto dispetti alla mia famiglia senza motivo”.
A questo punto con aria sempre più minacciosa e a voce alta Controparte_1
interruppe il dialogo dicendo “ se dici questo si nà latrina”. girò le spalle e continuò a salire le scale non rispondendo all'ingiuria Parte_1
ricevuta, ma nel mentre si allontanava, a voce sempre più alta ( Controparte_1
verosimilmente al fine di provocare una reazione violenta) ripeté più volte ( a mano a mano che l'istante continuava a salire le scale) “ sinà latrina…. sinà latrina…, è capite..”.
Alla scena assistettero alcune persone, dipendenti e clienti, che erano usciti dallo studio dopo il primo grido dell' Odierno mentre altre persone, clienti e pedoni, si erano raggruppate sul marciapiede in prossimità della scalinata di accesso allo studio legale.
Nel costituirsi in giudizio affermava tutte le circostanze relative allo Controparte_1
svolgimento dell'incontro, tranne l' ingiuria, che sostituiva con un' espressione pur' essa ingiuriosa ma più leggera“ sei un uomo poco serio”. Chiedeva nel merito il rigetto della domanda, la condanna per temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., nonché la condanna alle spese, diritti ed onorari con attribuzione al procuratore costituito.
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Venivano depositate le memorie ex art. 183 6° comma e veniva ammessa ed espletata la prova per testi.
Il Tribunale, con ordinanza depositata il 13/10/2016, dichiarava inammissibile l'intervento volontario spiegato da (genero di e Parte_2 Controparte_1
Odierno Stefano (nipote del convenuto), ritenendone che tali atti risultino avulsi e privi di qualsiasi collegamento con le ragioni e l'oggetto della domanda principale.
Assunta la prova testimoniale, istruita la causa mediante produzioni documentali, all' udienza dell' 01/04/2019, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.LA SENTENZA APPELLATA E IL GIUDIZIO DI APPELLO
Con la sentenza n. 2089/2019 pubblicata il 16/07/2019, il Tribunale di Napoli
Nord, così provvedeva:
1) Rigetta la domanda principale e condanna altresì, al pagamento in Parte_1
favore di delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. Controparte_1
4.835,00, oltre il rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Marini Francesco
Luigi dichiaratosene anticipatario, ex art. 93 cod. proc. civ.
1.2 LE RAGIONI DELL'APPELLANTE E DIFESE DELL'APPELLATO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 26/11/2019, si Parte_1
appella a questa Corte contro la decisione in epigrafe, con la quale il Tribunale di
Napoli Nord non aveva accolto la sua domanda attorea di risarcimento danni, e ne chiede la riforma, con quattro motivi di gravame. Si costituiva in giudizio l'appellante resistendo all'appello, perché infondato in fatto e in diritto. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio ed acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, la causa giungeva all' udienza del 8/11/2024, tale udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. , è stata sostituita dal deposito di note scritte;
in tale data le parti hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe. Con ordinanza di pari data la causa è stata assegnata a sentenza, con i termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali
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e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.
1.3 LE QUESTIONI PRELIMINARI
Il precetto di cui all'art. 342 c.p.c. deve reputarsi rispettato ogni volta che l'impugnazione permette la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata (da ultimo Cass. 30.5.2018 n.
13535), con la conseguenza che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (Cass. n. 24464 del 04.11. 2020; Cass.
Civ. 7675/2019).
Non vi è dubbio poi, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 348 ter c.p.c., che l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione priva di ragionevole possibilità di accoglimento possa essere pronunciata soltanto “prima di procedere alla trattazione” dell'appello, ossia prima della celebrazione dell'udienza di cui all'art. 350 c.p.c., con la conseguenza che in sede decisoria non può formare oggetto di riesame l'eventuale diniego di quel provvedimento.
Detto ciò l'appello risulta ammissibile sotto il profilo di cui sopra e non merita considerazione per come infra.
1.4 ESAME DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo l'appellante si duole della statuizione del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto provata l' ingiuria e non valutando correttamente le prove testimoniali.
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Si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha correttamente valutato tutte le risultanze istruttorie. Di fatto i testi di parte attrice e convenuta hanno reso dichiarazioni contraddittorie, le quali consentono unicamente di accertare che le parti si incontrarono per le scale ed ebbero una breve discussione con toni accesi. Come risulta dal verbale di causa del 28/9/2017, appare inverosimile, che la sorella dell'odierno appellante ( ) non abbia riconosciuto la Parte_3
voce del fratello a poca distanza, mentre di contro avrebbe udito distintamente la voce dell'odierno appellato, atteso anche la distanza dei testi dal luogo dell'alterco – era pochi metri-. Si evidenzia che, il primo giudice abbia fatto mal governo delle materiale probatorio prodotto dalle parti, in particolare del testimoniale, le cui dichiarazioni effettivamente appaiono inattendibili, sul punto vedi ( verbali di causa). Lo stesso dicasi delle foto allegate da entrambe le parti, che raffigurano il luogo della discussione, appare difficile che, a distanza ravvicinata (pochi metri) i testi ( ed in particolare la teste ) abbia potuto correttamente udire le voci ed anche Parte_3
le espressioni ingiuriose dell'appellato.
Dall' esame delle deposizioni dei testi, gli inevitabili collegamenti con le parti
(sorella del ) e dalla documentazione anche fotografica prodotta in atti, nulla Pt_1
emerge se non uno scambio/ parole tali da offendere l'onore e il rispetto del Pt_1
Il motivo è infondato.
Passando al secondo motivo di censura, l'appellante si duole della violazione degli artt. 112 e 115 C.p.c. Erronea e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.
594 e 599 C.p.
L' espressione “ se dici questo sei nà latrina” indicata in citazione dall'attore e proferita il 27/07/2015 da non integra la fattispecie dell'ingiuria di Controparte_1
cui all'art. 594 4° comma c.p., ovvero dell'illecito civile, in quanto valutando il contesto circostante appare pacifico come l' espressione perda gran parte della sua valenza offensiva rapportandola nel contesto spazio – temporale nel quale è stata proferita. Infatti, secondo quanto prospettato nell'atto introduttivo il Parte_1
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ha inizialmente provocato (per ammissione dello stesso) Controparte_1
riferendogli la seguente espressione “ e che ti devo dire che sei stato capace di mettermi contro mio fratello e hai fatto dispetti alla mia famiglia senza motivo”. In base alla ricostruzione dei fatti deve riconoscersi operante l' esimente di cui all'art. 599 comma
2 c.p., in quanto l'ingiuria non risulta provata, a differenza di quanto sostiene l'odierno appellante (testi di parte attorea sono risultati contraddittori).
L' appellante ha evidenziato inoltre, che la fattispecie è stata depenalizzata ed ha assunto una nuova veste giuridica la cui violazione è stata demandata alla cognizione del giudice civile anche per la irrogazione della sanzione pecuniaria e che la normativa di riferimento è quella di cui agli artt. 2043 e ss. c.c.
Si osserva che, dalle rese testimonianze il fatto non risulta nè doloso e né colposo, ritiene questo Collegio – trattasi di una semplice disputa tra due persone -.
Per completezza, si osserva, inoltre, che non trova applicazione la norma di cui all'art. 2043 c.c. per come sostenuto dall'appellante, in quanto il fatto si sarebbe verificato in data antecedente al decreto di depenalizzazione ex art. 4, co. 2, del D.lgs. n. 7/2016.
Correttamente il primo giudice ha ricostruito una sorte di excursus normativo e, dal punto di vista sostanziale ha applicato correttamente la norma vigente con un richiamo alla normativa penale, che andava in ogni caso analizzato.
In conclusione, l'ingiuria sia dal punto di vista penale che civile non è emersa dagli atti di causa.
Il motivo è infondato.
Il terzo motivo di censura genericamente formulato, risulta inammissibile, in quanto l'odierno appellante, si è limitato ad allegare di aver subito contraccolpi di natura psicologica e morale, senza indicare minimamente quale tipo di sofferenza, di patema o di disagio che gli avrebbe cagionato la condotta illecita posta in essere CP_1
, rendendo di fatto impossibile anche parlarsi di accertamento in via
[...]
presuntiva del danno.
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Con il quarto motivo l'appellante censura la liquidazione delle spese affermando che il Tribunale non ha tenuto in giusto conto che sussistevano validi motivi per la compensazione delle spese, tenendo conto della gravità dell'ingiuria, quand' anche vi fosse stata per davvero la provocazione.
Si osserva che, il primo giudice ha applicato correttamente i principi normativi ed ermeneutici, anche alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale acquisita e, che rientra nel potere discrezionale del giudice (ved. giurisprudenza di legittimità).
DECISIONE DELLA CORTE
La sentenza impugnata resiste alle critiche formulate, il che comporta il rigetto dell'appello spiegato da e la condanna dello stesso, per il principio Parte_1
della soccombenza, al pagamento in favore dell' appellato delle spese processuali del presente grado, e si liquidano, in conformità al decreto del Ministero della Giustizia
13 agosto 2022 n. 147, negli importi medi dello scaglione di riferimento (€ 26.000,00
), in considerazione delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta con esclusione della voce per la fase istruttoria non svoltasi
(Cass. ord. N. 10206/2021).
Visto il totale rigetto dell'appello, introdotto dopo il 30.1.2013, ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater, come inserito dall'art.1 comma 17 L. 228/2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello come in epigrafe proposta, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da Parte_1
b) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di CP_1
che liquida in complessivi €. 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso
[...]
delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, con
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attribuzione in favore del procuratore antistatario;
c) La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/02.
Così deciso in Napoli il 04 luglio 2025, nella camera di consiglio della ottava Sezione civile di questa Corte.
Il Giudice aus. est. Il Presidente
(TA NA De CO) (Antonio Quaranta)
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