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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore
SCANDURRA DONATELLA, Giudice
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1121/2023 depositato il 13/09/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte CO FI - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 C/o Direz.amm.ne Finanza E Contr.fiscale - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PARMA sez. 1 e pubblicata il 19/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16 ID 11559636 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16, pronunciate il 13.12.2022 e depositata il 19.01.2023, non notificata, la Corte Di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma, Sezione n. 1, ha accolto il ricorso promosso da Resistente_1.p. A. contro l'avviso di accertamento esecutivo n. 16 ID 11559636 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI per l'anno 2020, emesso dalla società I.C.A. S.r.l. concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per conto del comune di Borgo
Val di Taro. Avverso la citata sentenza ha proposto appello ICA eccependo l' errata e/o falsa applicazione della norma: articolo n. 5 e articolo n. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs 507/93, e articolo n. 39, lettera c) del Codice della Strada. La Corte di primo grado ha accolto il ricorso promosso da Resistente_1 relativamente ai mezzi pubblicitari oggetto di accertamento identificati come frecce direzionali così motivando l'accoglimento mediante il richiamo all'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 507/1993 che esenta dall'imposta gli avvisi al pubblico, di piccole dimensioni, che servono a localizzare o utilizzare servizi di pubblica utilità. II primi giudici hanno qualificato il servizio postale universale svolto da Resistente_1 come servizio essenziale per la collettività, e poichè tale servizio è per legge affidato a Resistente_1 fino al 2026 e sottoposto a controlli pubblici su qualità e continuità, la cartellonistica che ne consente la fruizione rientra nell'esenzione e il ricorso va accolto. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello I.C.A. srl insistendo sulla valenza pubblicitaria di tali mezzi, frecce direzionali, i quali, , contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, non sarebbero esenti dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità. A copnferma della tesi a favore della tassazione dei cartelli, ICA richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità che, a più riprese, si è pronunciata in modo difforme dalla tesi sostenuta dalla ricorrente, dichiarando evidenziando la rilevanza ai fini tributari dei cartelli , in quanto publicitari. (Corte di Cassazione sentenze n. 17852 del 03.09.2004; n.
8220 del 07.03.2007; n. 8658del 29.04.2015; n. 8616 del 11.04.2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l' appello e accolto e la sentenza riformata . Le frecce direzionali hanno valenza pubblicitaria, perché richiamano il nome distintivo dell'impresa, svolgono una funzione di collettore di clientela e rientrano, ai sensi dell'art. 47 Codice della strada, nella definizione di “preinsegne”, espressamente qualificate come mezzi pubblicitari. La Cassazione, ha affermato che la funzione pubblicitaria non richiede un intento propagandistico esclusivo, essendo sufficiente l'astratta idoneità del mezzo a promuovere l'attività economica, e le esenzioni dell'art. 17 D.Lgs. 507/1993 sono di stretta interpretazione, non estensibili oltre i casi espressamente previsti, né applicabili quando i mezzi non si trovano nelle immediate adiacenze dell'attività. Resistente_1 si è evoluta in società per azioni operante in regime di libero mercato e in concorrenza con altri operatori (postali, finanziari, assicurativi, telefonici), i suoi servizi, pur comprendendo il servizio universale, sono integralmente soggetti alle regole concorrenziali e, quindi, anche all'imposta comunale sulla pubblicità come per qualunque altra impresa. La natura commerciale delle Res_1 evidenzia come le freccie non svolgano solo un compito di segnalazione direzionale, ma acquisiscono anche una valenza specifica strettamente connessa alla funzione commerciale svolta da Resistente_1 , sempre piu ricca e simile a quella bancaria e alla ricerca di clientela. L'orientamento prevalente della giurisprudenza esalta la natura pubblicitaria dei cartelli di Resistente_1, ancorchè rispettosi delle dimensioni. questa interpretazione, prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità trova conferma nella ultariore consderazione de numerosi servizi offerti da Res_1 al pubblico, tra cui anche servizi tipici degli istituti di credito: "bancari". Non si ritiene, pertanto, applicabile la specifica ipotesi di esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità contenuta nella seconda parte dell'art. 17, lett. b), D.Lgs. n. 507/93 relativa ai segnali di pubblico servizio. La norma di esenzione dell'art. 17, lett. b), D.Lgs. 507/1993 non è applicabile al caso in esame, né per i segnali di pubblico servizio né per gli avvisi al pubblico, poiché le frecce direzionali non rientrano in nessuna delle due fattispecie tipizzate. Le frecce devono invece essere qualificate come segnali d'industria, cioè mezzi aventi funzione pubblicitaria, e sono quindi integralmente soggette all'imposta sulla pubblicità.
Inoltre, l'esenzione per gli “avvisi al pubblico” richiede che essi siano esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso o comunque nelle immediate adiacenze del punto di vendita, condizione che non ricorre, dato che le frecce direzionali oggetto di giudizio sono collocate a distanza dall'ufficio indicato.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, accoglienl'appello di ICA
, riforma la sentenza impugnata e dispone il pagamento delle spese di giudizio , per entrambi i gradi che liquida in euro 370,00 oltre oneri fiscali
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, riunita in udienza il
27/10/2025 alle ore 12:30 con la seguente composizione collegiale:
GOBBI DANIELA, Presidente e Relatore
SCANDURRA DONATELLA, Giudice
TAMPIERI LUCA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1121/2023 depositato il 13/09/2023
proposto da
I.c.a. - Imposte CO FI - S.r.l. - 02478610583
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 C/o Direz.amm.ne Finanza E Contr.fiscale - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 16/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PARMA sez. 1 e pubblicata il 19/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 16 ID 11559636 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 16, pronunciate il 13.12.2022 e depositata il 19.01.2023, non notificata, la Corte Di Giustizia Tributaria di primo grado di Parma, Sezione n. 1, ha accolto il ricorso promosso da Resistente_1.p. A. contro l'avviso di accertamento esecutivo n. 16 ID 11559636 PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI per l'anno 2020, emesso dalla società I.C.A. S.r.l. concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per conto del comune di Borgo
Val di Taro. Avverso la citata sentenza ha proposto appello ICA eccependo l' errata e/o falsa applicazione della norma: articolo n. 5 e articolo n. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs 507/93, e articolo n. 39, lettera c) del Codice della Strada. La Corte di primo grado ha accolto il ricorso promosso da Resistente_1 relativamente ai mezzi pubblicitari oggetto di accertamento identificati come frecce direzionali così motivando l'accoglimento mediante il richiamo all'art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 507/1993 che esenta dall'imposta gli avvisi al pubblico, di piccole dimensioni, che servono a localizzare o utilizzare servizi di pubblica utilità. II primi giudici hanno qualificato il servizio postale universale svolto da Resistente_1 come servizio essenziale per la collettività, e poichè tale servizio è per legge affidato a Resistente_1 fino al 2026 e sottoposto a controlli pubblici su qualità e continuità, la cartellonistica che ne consente la fruizione rientra nell'esenzione e il ricorso va accolto. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello I.C.A. srl insistendo sulla valenza pubblicitaria di tali mezzi, frecce direzionali, i quali, , contrariamente a quanto affermato dai primi giudici, non sarebbero esenti dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità. A copnferma della tesi a favore della tassazione dei cartelli, ICA richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità che, a più riprese, si è pronunciata in modo difforme dalla tesi sostenuta dalla ricorrente, dichiarando evidenziando la rilevanza ai fini tributari dei cartelli , in quanto publicitari. (Corte di Cassazione sentenze n. 17852 del 03.09.2004; n.
8220 del 07.03.2007; n. 8658del 29.04.2015; n. 8616 del 11.04.2014.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l' appello e accolto e la sentenza riformata . Le frecce direzionali hanno valenza pubblicitaria, perché richiamano il nome distintivo dell'impresa, svolgono una funzione di collettore di clientela e rientrano, ai sensi dell'art. 47 Codice della strada, nella definizione di “preinsegne”, espressamente qualificate come mezzi pubblicitari. La Cassazione, ha affermato che la funzione pubblicitaria non richiede un intento propagandistico esclusivo, essendo sufficiente l'astratta idoneità del mezzo a promuovere l'attività economica, e le esenzioni dell'art. 17 D.Lgs. 507/1993 sono di stretta interpretazione, non estensibili oltre i casi espressamente previsti, né applicabili quando i mezzi non si trovano nelle immediate adiacenze dell'attività. Resistente_1 si è evoluta in società per azioni operante in regime di libero mercato e in concorrenza con altri operatori (postali, finanziari, assicurativi, telefonici), i suoi servizi, pur comprendendo il servizio universale, sono integralmente soggetti alle regole concorrenziali e, quindi, anche all'imposta comunale sulla pubblicità come per qualunque altra impresa. La natura commerciale delle Res_1 evidenzia come le freccie non svolgano solo un compito di segnalazione direzionale, ma acquisiscono anche una valenza specifica strettamente connessa alla funzione commerciale svolta da Resistente_1 , sempre piu ricca e simile a quella bancaria e alla ricerca di clientela. L'orientamento prevalente della giurisprudenza esalta la natura pubblicitaria dei cartelli di Resistente_1, ancorchè rispettosi delle dimensioni. questa interpretazione, prevalente nella giurisprudenza di merito e di legittimità trova conferma nella ultariore consderazione de numerosi servizi offerti da Res_1 al pubblico, tra cui anche servizi tipici degli istituti di credito: "bancari". Non si ritiene, pertanto, applicabile la specifica ipotesi di esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità contenuta nella seconda parte dell'art. 17, lett. b), D.Lgs. n. 507/93 relativa ai segnali di pubblico servizio. La norma di esenzione dell'art. 17, lett. b), D.Lgs. 507/1993 non è applicabile al caso in esame, né per i segnali di pubblico servizio né per gli avvisi al pubblico, poiché le frecce direzionali non rientrano in nessuna delle due fattispecie tipizzate. Le frecce devono invece essere qualificate come segnali d'industria, cioè mezzi aventi funzione pubblicitaria, e sono quindi integralmente soggette all'imposta sulla pubblicità.
Inoltre, l'esenzione per gli “avvisi al pubblico” richiede che essi siano esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso o comunque nelle immediate adiacenze del punto di vendita, condizione che non ricorre, dato che le frecce direzionali oggetto di giudizio sono collocate a distanza dall'ufficio indicato.
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 6, accoglienl'appello di ICA
, riforma la sentenza impugnata e dispone il pagamento delle spese di giudizio , per entrambi i gradi che liquida in euro 370,00 oltre oneri fiscali