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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/07/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere nella causa civile iscritta al n. 1460/2024 promossa d a in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Parte_1 difesa dagli avv.ti Ugo Prospero Cerruti e Teresa Locuoco.
RECLAMANTI Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Orlando. Controparte_1
RECLAMATO -RECLAMANTE INCIDENTALE -
All'udienza dell'8 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione .
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 409 e ssg. c.p.c. , già dipendente Controparte_1 della inquadrato nel livello 4/A, agiva dianzi al G.L. del Tribunale di Parte_1
Palermo contro la predetta società , quale azienda somministrante e contro la S.R.R. –
Società Regolamentazione del Servizio di gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana “ s.c.p.a. – e premesso di essere stato assunto alle dipendenze della in data Parte_1
08/11/2006 con contratto a tempo indeterminato allo scopo di essere somministrato all'A.T.O. Palermo 1, società d'ambito incaricata del servizio della raccolta dei rifiuti nella provincia di Palermo, deduceva che , una volta intervenuto il fallimento della predetta società d'ambito, quantunque in forza dell'art. 19 comma 7° L.R. n. 9/2010 fosse previsto il transito dei lavoratori impiegati nell'ambito presso gli appaltatori del servizio, e benchè il ricorrente comparisse nell' apposito elenco allegato al piano d'ambito soggetto ad approvazione del competente Assessorato, a seguito della di lui richiesta di essere adibito a sede più vicina al luogo di residenza al fine di accudire un parente invalido – come previsto dalla L. n. 104/1992 – egli era stato bersaglio di manovre ritorsive poste in essere dalla somministrante con il concorso della S.R.R. consistite nel mancato pagamento di parte degli emolumenti maturati, nella interruzione arbitraria della missione e conseguente collocamento in disponibilità ex art. 32 CCNL Agenzie di somministrazione, nella immotivata assegnazione del suo posto di lavoro ad altri, nel trattenimento di una somma eccedente il quinto ceduto, nel mancato versamento dei relativi importi al terzo cessionario, nel tentativo di ottenere la firma su un accordo conciliativo di mera abdicazione ai suoi diritti e nella apertura pretestuosa della procedura di disponibilità di cui all'art. 25 del CCNL Agenzie di somministrazione poi culminata nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo asseritamente dovuto al permanere dello stato di inoccupabilità. Chiedeva, pertanto, accertarsi l'illegittimità della interruzione della missione e del proprio licenziamento, di essere reintegrato nel posto di lavoro e di essere risarcito del danno procuratogli , comprensivo delle sofferenze morali dovute al comportamento antigiuridico delle aziende convenute. Nel contraddittorio delle parti, previo mutamento del procedimento instaurato nelle forme ordinarie in quelle soggette al c.d. RI FO (art. 1 commi 48 e ssg. Legge n. 92/2012), con ordinanza del 19/4/2023 il G.L. riteneva che la domanda risarcitoria azionata congiuntamente alla impugnativa di licenziamento , poiché poggiante su fatti costitutivi diversi da quelli posti a base del recesso, fosse inammissibile, onde dichiarava il difetto di legittimazione della SRR convenuta.
Richiamata poi la disciplina della messa in disponibilità dettata dall'art.25 del CCNL Agenzia di Somministrazione, opinava che la non avesse fornito la prova della Parte_1 mancanza di occasioni di lavoro congrue ai sensi dell'art. 50 del CCNL citato e, parimenti, escludeva che la stessa avesse offerto prova , come viceversa asserito, di opportunità di lavoro ingiustificatamente rifiutate dal lavoratore sicchè concludeva dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 3.1.2022 e per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, co. 4 e 7 Stat. Lav., condanna(ndo) la società resistente all'immediata Parte_1 reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica ricoperte alla data della cessazione del rapporto, ed alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque entro i limiti di legge, detratto l'aliunde perceptum, ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. In esito all'opposizione proposta dalla con sentenza n. 4581/2024 del Parte_1
14/11/2024 lo stesso Tribunale di Palermo G.L. confermava l'ordinanza opposta. Riteneva il G.L., anzitutto, infondata l'eccezione di non integrità del contraddittorio – dovuta alla pretermissione nel giudizio di opposizione della SRR – atteso che, essendo stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della predetta società di regolamentazione , avrebbe dovuto essere il lavoratore convenuto a insistere nelle domande avanzate nei confronti della SRR ed a contestare il pronunciato difetto di legittimazione passiva .
Di tal che , poiché il lavoratore non aveva adeguatamente coltivato la domanda risarcitoria nel giudizio di opposizione, neppure poteva accogliersi la richiesta di integrazione del contraddittorio. Disattese poi le eccezioni preliminari di rito sollevate dalla opponente – concernenti la nullità della ordinanza resa in esito a trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la inammissibilità della domanda per impugnativa di licenziamento proposta originariamente nelle forme ordinarie – il G.L. ha confermato l'avviso espresso in sede sommaria e l'irrilevanza degli addotti comportamenti negligenti posti in essere dal
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in un momento anteriore all'apertura della procedura di disponibilità, risalente al CP_1 maggio 2019. Ribadito che la non aveva provato di avere adempiuto al percorso formativo e Parte_1 di riqualificazione dettato dalla contrattazione collettiva e che, d'altra parte, la stessa somministrante non aveva provato l'impossibilità del reperimento di altre occasioni di lavoro , il G.L. respingeva la proposta opposizione. Le ragioni poste a base del licenziamento sono oggi riproposte nelle forme del reclamo dalla la quale impugna la sentenza di primo grado sotto una unica Parte_1 complessa censura ma primariamente reitera le questioni preliminari di rito già disattese nel giudizio di opposizione . Resiste il il quale propone reclamo incidentale insistendo in particolare nella CP_1 richiesta di integrazione del contraddittorio con la SRR e nella contestazione in ordine alla dichiara inammissibilità della domanda risarcitoria azionata. Con ulteriori autonomi motivi egli si duole del fatto che il G.L. abbia immotivatamente disatteso il vizio di ritorsività del licenziamento, omesso la determinazione dell'ultima retribuzione globale di fatto come misura dell'indennità risarcitoria e rigettato la richiesta di applicazione della sanzione di cui all'art.96 comma c.p.c..
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Procedendo anzitutto nella disamina delle questioni preliminari di rito deve oggi ribadirsi che:
-L'erroneità della scelta iniziale circa il rito da applicarsi alla domanda avanzata dal lavoratore non configura vizio idoneo a negarvi ingresso legittimando essa , piuttosto, l'adozione di soluzioni ordinatorie da parte del giudice della causa al quale l'ordinamento affida il compito di qualificazione dell'azione e di inquadramento del giudizio nelle forme di legge attraverso gli strumenti offerti dagli artt. 426 e ss. del codice di rito. Segnatamente, sul rilievo che la impugnativa di licenziamento era stata proposta nelle forme del rito lavoristico ordinario, era in facoltà del G.L. disporre il passaggio al c.d. rito FO (artt. 47 e ssg. Legge n. 92/2012) veicolando la trattazione della cause nelle forme all'uopo dedicate. -Il procedimento applicato all'esito della fase sommaria è stato validamente conformato alle modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.., avendo il G.L. disposto lo scambio di note scritte sino al 19/4/2023 e provveduto entro il successivo assegnato termine di trenta giorni ad emettere l'ordinanza decisoria del 28/4/2023.
-Rispetto a quest'ultima nessun rilievo riveste l'annotazione della data del 19/4/2023 erroneamente riportata nello storico del fascicolo telematico, siccome coincidente con quella della scadenza del termine assegnato per il deposito delle note difensive. Piuttosto fondato è risultato il motivo incidentale articolato dal a supporto della CP_1 violazione del contraddittorio e della impugnazione al denegato ingresso della domanda risarcitoria. Come correttamente precisato dal , nella struttura bifasica disegnata dal CP_1 [...]
, l'opposizione che segue alla emanazione della ordinanza sommaria è priva di CP_2 natura impugnatoria onde il procedimento che vi fa seguito si riespande come giudizio a cognizione piena senza alcun effetto caducatorio e/o vincolo di giudicato sulle domande ed eccezioni inizialmente formulate.
Si prospetta, pertanto, non condivisibile l'opzione del G.L. di negare ingresso nel giudizio di opposizione alla eccezione di non integrità del contraddittorio nei confronti della SRR rispetto alla domanda risarcitoria che era stata reiterata anche nella predetta fase di opposizione. Postulandosi la necessità che una siffatta domanda, diretta a contestare l'abuso commesso con l'apertura della procedura di disponibilità e come tale oggettivamente autonoma dalle ragioni poste a base della illegittimità del licenziamento, venga trattata nelle forme sue proprie, previa declaratoria di nullità in parte qua della sentenza impugnata , dovrà essere disposta la restituzione al giudice di primo grado della causa avente ad oggetto l'azione di risarcimento dei danni promossa dal contro la CP_1
e contro la SRR affinché si provveda alla integrazione del Parte_1 contraddittorio nei confronti della SRR ed alla istruzione secondo il rito lavoristico ordinario di cui agli artt. 409 e ssg. c.p.c..;
Passando all'esame dei profili di legittimità della misura espulsiva, i motivi posti a base del reclamo proposto dalla poggiano sulla errata ricostruzione dei fatti di Parte_1 causa, sulla omessa valutazione di documentazione decisiva ai fini del giudizio, sulla errata interpretazione dell'art. 25 del CCNL Agenzie di Somministrazione e ancora sul vizio di ultra petizione. Si censura l'affermazione del G.L. secondo la quale non costerebbe la prova che il
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avrebbe rifiutato proposte e/o missioni di lavoro congrue ex art. 50 del CCNL, CP_1 essendo il contrario attestato dalla documentazione allegata (doc 34-35-36) concernente la circostanza che, all'indomani della apertura della procedura di disponibilità , già in data 9/8/2020 la aveva formulato due offerte di reimpiego (presso il Comune di Parte_1
Partinico per una posizione di autista livello 3B e presso altra azienda cliente quale autista di autobus) idonee a dimostrare l'assolvimento dell'onere posto a carico della società datrice di lavoro. Si oppone che, contrariamente all'avviso espresso dal G.L., nessuna contestazione in ordine alla attuazione della procedura di disponibilità era stata formulata dal il CP_1 quale ne aveva eccepito l'illegittimità sotto il profilo della carenza del presupposto della mancanza di offerte di lavoro. In ogni caso, si ribadisce, la aveva diligentemente attivato e posto in Parte_1 essere tutte le fasi della procedura di messa in disponibilità di cui all'art. 25 del CCNL e tutti i passaggi volti alla formazione ed alla riqualificazione professionale del lavoratore interessato, ponendo in essere tutte le attività funzionali all'adempimento dell'obbligo di repêchage il cui fallimento era essenzialmente dipeso dal rifiuto ingiustificato opposto dal lavoratore alle formulate offerte di ricollocazione. Ancora, la società contesta il parametro retributivo utilizzato dal G.L. ai fini della determinazione della indennità risarcitoria nella ultima retribuzione globale di fatto, quando , di contro, esso avrebbe dovuto essere individuato nella indennità di disponibilità percepita dal lavoratore durante l'effettuazione del percorso di riqualificazione. Ed infine eccepisce l'aliunde perpceptum rispetto alle retribuzioni percepite dal CP_1 nel periodo di estromissione stante che dalle informazioni ricevute lo stesso sarebbe stato assunto a seguito di selezione pubblica per le categorie protette come autista con patente CQC. Il reclamo principale è solo marginalmente fondato. La statuizione di illegittimità del licenziamento contenuta nella sentenza di primo grado appare sorretta da due inscindibili ragioni che discendono dalla indimostrata attuazione della procedura di disponibilità prescritta dall'art. 25 del CCNL Agenzie di
Somministrazione e dalla mancata prova della impossibilità di ricollocamento del
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in mansioni equivalenti a quelle in precedenza ricoperte . CP_1
Sotto il primo profilo, se è pure vero che i fatti posti a base dell'inziale ricorso afferivano a condotte antigiuridiche anteriori asseritamente propedeutiche alla apertura della procedura di disponibilità - semmai rilevanti rispetto alla complanare azione risarcitoria - è pure vero che l'osservanza della procedura contrattuale passa dal rispetto di tutte le fasi dalla stessa contemplate e primariamente dalla comprovata ricerca di occasioni di lavoro congrue, riconducendosi alla impossibilità di ricollocazione la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento. Si delinea una fattispecie assimilabile alla prova dell'adempimento del c.d. obbligo di repechage in ordine al quale lo svolgimento della procedura di riqualificazione professionale ex art. 25 non esonera il datore di lavoro dall'onere della prova dell'impossibilità di reimpiego del dipendente.
Tale è l'interpretazione che filtra dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto modo di precisare che “ il legittimo esercizio del potere di recesso da parte del somministratore nei confronti del dipendente a tempo indeterminato, per ragioni estranee alla sfera soggettiva, sarà subordinato alla dimostrazione della impossibilità di reperire, per un congruo periodo di tempo, occasioni di lavoro compatibili con la professionalità originaria o acquisita del dipendente nonché dell'impossibilità di mantenere lo stesso in condizione di ulteriore disponibilità (nella particolare struttura del rapporto di lavoro somministrato, la ricerca di altra occupazione ai fini dell'obbligo di repechage finisce per coincidere con l'oggetto dell'adempimento contrattuale dell'agenzia nei confronti del dipendente). Lo svolgimento della procedura contrattuale (il cui mancato rispetto non determina alcuna nullità o illegittimità ma comporta solo sanzioni economiche, ai sensi dell'art. 25, comma 15, c.c.n.l.), non esonera il datore di lavoro dall'onere di prova degli elementi costitutivi del legittimo esercizio del potere di recesso e, nel caso di licenziamento per motivo oggettivo, dell'impossibilità di repechage che per il dipendente a tempo indeterminato di una agenzia di somministrazione consiste nella impossibilità di reperimento di altre occasioni di lavoro in un arco di tempo congruo potendo l'esito della procedura suddetta costituire elemento indiziario valutabile dal giudice unitamente al restante materiale probatorio) (Cassazione 18/10/2019, n.26607). In questo senso l'argomento del G.L. (cfr. pag. 9 della sentenza di primo grado) secondo cui “Stante la mancata dimostrazione circa l'avvio e in ogni caso la regolarità della procedura di disponibilità, neppure l'esito della stessa può assurgere a elemento indiziario circa l'impossibilità di reperire altre occasioni di lavoro “ va ricondotto a coerenza nel significato suo proprio che inerisce alla mancata prova di un'attività procedimentale dovuta , consistente nella ricerca di possibili e adeguate soluzioni occupazionali , al cui adempimento avrebbe potuto , in tesi, ricollegarsi la legittimità della misura espulsiva. Rispetto all'adempimento di tale onere istruttorio la documentazione prodotta dalla e le prove orali articolate nel giudizio di primo grado e riproposte in Parte_1 sede di reclamo si palesano irrilevanti. Esse mirano alla dimostrazione di alcune offerte di reimpiego in posizioni lavorative (autista ) il cui livello (4B del CCNL Federambiente) non soddisfaceva la garanzie di adeguatezza dettate dall'art. 50 del CCNL Agenzia di Somministrazione ai sensi del quale si intende per missione congrua una “offerta di lavoro professionalmente equivalente alla precedente oppure, in mancanza, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, rispetto ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia relativa ad un inquadramento in un livello retributivo non inferiore al 15% rispetto alla media relativa ai tre migliori trattamenti retributivi percepiti nelle missioni svolte nei 12 mesi precedenti (…)””. E' vero infatti che rispetto al livello posseduto (4/A ) dal la riconversione ai CP_1 compiti di autista avrebbe determinato , come riconosciuto dalla stessa (cfr. Parte_1 testo della proposta conciliativa datata 29/11/2019 sottoposta al lavoratore ma dallo stesso non sottoscritta, doc. 37 ) una rimodulazione in senso peggiorativo della fascia economica e di professionalità , rispetto alla quale lo stesso art. 50 cit. imponeva alla somministrante un peculiare onere istruttorio (“In mancanza”) circa la indisponibilità di posizioni lavorative equivalenti. Una volta rimasto inesplorato tale tema probatorio , l'offerta di posizioni lavorative non equivalenti non può essere qualificata “missione congrua” ai sensi dell'art. 50 cit.. Né contrarie indicazioni provengono dalla documentazione richiamata in sede di reclamo (doc. 40 e 43) laddove non si fa alcun cenno, come diversamente preteso, ad offerte di lavoro in categoria inferiore con conservazione della retribuzione del livello di titolarità. Parimenti inconducente e prima ancora inammissibile per genericità risulta l'articolato testimoniale diretto a fornire prova di una offerta di lavoro in mansioni di caposquadra in assenza di riferimento alcuno all'area territoriale del servizio e/o all'identità dell'azienda utilizzatrice.
Tale essendo il quadro istruttorio palesato dal giudizio di primo grado deve conclusivamente confermarsi la decisione di primo grado in ordine alla illegittimità del licenziamento ed alle inoppugnate conseguenze ripristinatorie del rapporto di lavoro. Diversamente fondato appare il motivo che inerisce al parametro di calcolo della indennità risarcitoria che il ha commisurato alla ultima retribuzione globale di fatto - correlata Pt_2 alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante l'ultima missione – a fronte del fatto che nessuna interruzione di missione risulta essere stata dimostrata come causa del disposto licenziamento. Soccorre al riguardo l'orientamento espresso in materia dalla S.C. laddove si è precisato che In tema di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, l'ultima retribuzione globale di fatto, cui dev'essere commisurata l'indennità risarcitoria in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo, deve essere parametrata al tipo di danno subito dal lavoratore, "id est" la prosecuzione della missione presso l'utilizzatore, nel caso di indebita interruzione della stessa, ovvero la prosecuzione della disponibilità del lavoratore, nel caso in cui la cessazione del rapporto con l'utilizzatore non sia imputabile all'agenzia; ne consegue che il risarcimento corrisponderà, nel primo caso, alla retribuzione percepita presso l'utilizzatore, e, nel secondo caso, all'indennità di disponibilità percepita dal lavoratore al momento del licenziamento (Cass. n. 29105 del 11/11/2019 ; adde Cass. n. 181/2019) . La sentenza di primo grado dovrà pertanto essere emendata nel punto in cui ha commisurato l'indennità risarcitoria all'ultima retribuzione globale di fatto anziché, come spettante , alla indennità di disponibilità percepita durante il percorso di riqualificazione. Privo di pregio risulta infine il motivo finalizzato all'introduzione in questo grado di giudizio dell'eccezione diretta alla diminuzione del pregiudizio patrimoniale del lavoratore in ragione dell'aliunde perceptum avuto riguardo al fatto che la circostanza dedotta dalla dell'avvenuta assunzione nelle more del lavoratore presso Parte_1 altra azienda pubblica è rimasta sfornita di prova. Non meritevoli di accoglimento risultano i motivi di reclamo incidentale diretti ad insistere nell'accertamento della ritorsività del licenziamento in quanto ancorato a fatti e circostanze - mancato pagamento di emolumenti maturati negli anni 2017 e 2018, mancato versamento delle quote del quinto dello stipendio cedute a terzi, interruzione illegittima della missione, ingiusta ritenzione di una quota dell'indennità di disponibilità in misura superiore al quinto ceduto, attività finalizzata a fare sottoscrivere una transazione a prezzo vile - a ben vedere dedotti allo scopo di dimostrare l'antigiuridicità della procedura di disponibilità. La parziale riforma della sentenza di primo grado di per sé sola idonea a escludere la sussistenza della dedotta responsabilità processuale della società reclamante, giustifica la compensazione in misura di un terzo delle spese del presente grado del giudizio, mentre la restante parte liquidata come in dispositivo, va regolata in ragione di soccombenza e posta a carico della Parte_1
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 4581/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data 14 novembre 2024, dichiara la nullità della sentenza impugnata nel capo che ha pronunciato la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno avanzata da e rimette le parti davanti al Controparte_1 giudice di primo grado per l'integrazione contraddittorio nei confronti della SRR – Società di Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti “Palermo Area Metropolitana “ s.c.p.a., con onere di riassunzione nel termine di legge. Dichiara che l'indennità risarcitoria collegata al licenziamento dichiarato illegittimo va commisurata alla indennità percepita da durante la procedura di Controparte_1 disponibilità. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Compensa in misura di 1/3 le spese del presente grado del giudizio e condanna la al pagamento in favore del della restante parte che liquida in Parte_1 CP_1 complessivi € 4.000,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Così deciso in Palermo addì 8 maggio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco