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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/10/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2683 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
, nato l'[...] a [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], (c.f. ), elett.te dom.to in C.F._1
GN (NA) alla via Roma n.85, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Somma dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/10/1981, residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Alessandro
TI e OR TI, del Foro di Torre Annunziata, unitamente ai quali elettivamente domicilia in GN alla Via Roma, 14, presso lo studio di questi ultimi;
RESISTENTE
NONCHE'
Il PM presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, le parti hanno concordemente richiesto riservare la causa in decisione al collegio sulla sola questione di status, all'esito rimettendo la causa sul ruolo per la successiva istruttoria. Parte resistente, inoltre, ha insistito anche in questa sede affinchè il giudice, all'esito della pronuncia relativa allo status, disponga l'affido esclusivo del minore alla madre, tenuto conto dell'atteggiamento aggressivo tenuto dal padre e del linguaggio dallo stesso adoperato nei confronti del minore.
Il Pm ha concluso come da parere del 15 luglio 2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento in favore del figlio minore e disciplina regolare delle visite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.06.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio per sentire pronunciare la cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Castellammare di Stabia in data 9.06.2010 e dal quale era nato in data [...] un figlio,
, oggi ancora minorenne e convivente con la madre in Castellammare di Per_1
Stabia.
A sostegno della domanda il ricorrente adduceva che, a seguito di ricorso per separazione consensuale, il Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. cronol.
8213/2021 del 15.11.2022 omologava la separazione personale dei coniugi e alle condizioni e pattuizioni così come Parte_1 Controparte_1 sottoscritte dai medesimi nel verbale di udienza di comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale del 23 giugno 2022; che negli accordi di separazione le parti avevano convenuto l'affido condiviso del figlio minore con Per_1 collocazione presso la residenza materna e regolamentazione delle visite paterne in ragione di due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica alle ore 21,00, nonché durante le festività in alternanza con la madre, e posto a carico del padre l'obbligo di versare il complessivo importo di €
400,00 mensili, di cui € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento del minore ed € 150,00 a titolo mantenimento per il coniuge;
che nelle more il ricorrente,
Agente di Polizia Locale, aveva intessuto una nuova relazione con altra donna, allietata dalla nascita della piccola , nata in data [...], Persona_2 venendo quindi gravato degli oneri di mantenimento derivanti da tale nuova paternità; che la dopo la separazione aveva trovato una sua stabile CP_1 occupazione ed era dunque economicamente indipendente, in quanto percettrice di un proprio reddito;
che dalla data di comparizione delle parti innanzi al presidente nell'ambito del giudizio di separazione, all'udienza del 23.06.2022, le parti non si erano più riconciliate continuando a vivere separatamente. Tanto dedotto chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con senza nulla disporre quanto al Controparte_1 mantenimento del coniuge e confermando, per il resto, le statuizioni di cui alla separazione quanto alle modalità di affido, visite e mantenimento del figlio minore
. Per_1
Si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa depositata in data
11.10.2024, deducendo che il ricorrente si era negli anni Controparte_1 dimostrato inadempiente rispetto agli obblighi posti dagli accordi di separazione omologati, rifiutandosi di contribuire alle spese straordinarie in favore del minore e versando il solo importo ivi stabilito di € 400,00 mensili, senza rivalutazione
Istat; che, inoltre, il ricorrente aveva alienato due cespiti di sua esclusiva proprietà in Castellammare di Stabia, alla via Viviani, da cui ricavava un introito mensile di € 700,00, per l'acquisto di un nuovo immobile ove attualmente abitava unitamente alla nuova compagna;
che inoltre il Coraggio si era mostrato, oltre che indifferente ai bisogni materiali del figlio, anche insensibile al disagio emotivo ed alle necessità del minore rispetto alla nuova famiglia creata dal padre;
che la ricorrente, pur avendo reperito una propria occupazione lavorativa, non era in grado di far fronte in via solitaria agli innumerevoli oneri economici legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ove abitava unitamente al figlio, concessole in comodato dalla madre ma con l'onere di provvedere a tutte le spese inerenti detta abitazione, straordinarie e non ivi incluse quelle condominiali,; che inoltre in ragione dell'accresciuta età e delle attività scolastiche ed extrascolastiche svolte, le esigenze del minore erano notevolmente aumentate di talchè l'assegno a suo tempo concordato in sede di separazione doveva ritenersi non più adeguato. Tanto dedotto, chiedeva disporsi l'affido Controparte_1 esclusivo del minore alla made con poteri rafforzati in capo a quest'ultima, in ragione della, condotta di disinteresse e di indifferenza da questi manifestata rispetto ai bisogni materiali e morali del figlio minore, anche rispetto al nuovo nucleo familiare costituito dal padre;
in subordine, disporsi l'affido esclusivo del figlio minore alla madre o, ancora, in estremo subordine l'affido condiviso dello stesso, sempre in ogni caso con collocazione presso la casa materna, e disciplina puntuale del diritto di visita paterno in ragione di due fine settimana al mese, dal venerdì e sino alla domenica, nonché in alternanza con la madre durante le festività e le vacanze estive. La resistente si opponeva altresì alla revoca dell'assegno di mantenimento di € 150,00 disposto in proprio favore e chiedeva aumentarsi l'assegno posto a carico del quale concorso al mantenimento Pt_1 del figlio minore nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore di quest'ultimo.
Le parti, dunque, comparivano innanzi al giudice delegato all'udienza del
12.11.2024 ove veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione ed all'esito il giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della la quale nelle more aveva trovato uno stabile impiego, e CP_1 confermando per il resto le condizioni della separazione. Preso atto, inoltre, che per come emerso dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, il figlio minore della coppia rifiutava il nuovo nucleo familiare costituito dal padre, non voleva conoscere la sorellina nata da questa nuova relazione che non considerava a tutti gli effetti come una consanguinea, non intendeva trascorrere i fine settimana dal padre né pernottare presso la sua abitazione per non sopportare la presenza della nuova compagna di lui e della sorellina, accettava di vedere e cenare o pranzare con il padre soltanto a patto che questi fosse da solo o che presso la sua abitazione non vi fossero gli altri componenti il nuovo nucleo familiare, disponeva accertamenti dei servizi sociali in ordine ai contesti abitativi e socio familiari di entrambe le parti e disponeva percorsi di sostegno alla genitorialità per le stesse e di supporto psicologico in favore del minore;
inoltre, preso atto della richiesta di parte ricorrente, rinviava alla successiva udienza del 12 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni sulla sola questione di status.
Alla predetta udienza, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti con le rispettive note chiedevano riservarsi al causa in decisione al collegio sulla sola questione si status ed il giudice delegato, con successiva ordinanza del 12 giugno 2025, rimetteva la causa in decisione al collegio disponendo la trasmissione del fascicolo al Pm per l'acquisizione del relativo parere. Il Pm esprimeva parere favorevole in data 15.07.2025
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia parziale relativa unicamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castellammare di Stabia in data 9.06.2010 da ( nato l'[...] a [...] Parte_1
Stabia) e (nata a [...] il [...]). Controparte_1
La possibilità per il giudice di emanare una sentenza cd. parziale in ordine alla questione di status disponendo la prosecuzione del processo per la decisione delle questioni accessorie, è invero espressamente prevista in materia di divorzio dall'art. 4, comma 9, L. n. 898/1970.
Difatti, la sentenza parziale di divorzio può essere pronunciata separatamente rispetto alle altre questioni oggetto del giudizio, quali, come nel caso in esame,
l'eventuale riconoscimento e la determinazione dell'assegno divorzile in favore del coniuge, la cui decisione allungherebbe notevolmente i tempi del giudizio. Del resto, l'art. 4, non fa che applicare in materia divorzile il principio generale sancito dall'art. 277, comma 2, c.p.c., secondo cui il Collegio, anche quando viene investito della causa nella sua totalità, conserva la possibilità di pronunciarsi su alcune delle questioni proposte se ritiene che esse soltanto siano mature per la decisione e che la loro sollecita definizione è interesse apprezzabile per le parti.
Tanto premesso in diritto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castellammare di Stabia in data 19.06.1999 da Parte_2
ed è fondata e pertanto va accolta.
[...] CP_2
In primo luogo, infatti, le parti hanno richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte ricorrente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione.
In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi senz'altro oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del
23.056.2022, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale conclusosi con decreto di omologa n. cronol. 1889/2022 del 15.11.2022
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in città differenti, loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. In particolare, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, le parti hanno acconsentito all'emissione di una sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio sul presupposto della impossibilità di ripristinare la convivenza matrimoniale.
Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Castellammare di Stabia (SA) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, invece, va rilevato che, in ordine all'affido ed alla modalità di visita, nonché alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'unico figlio della coppia ed alla richiesta di assegno divorzile proposto dalla resistente, la causa non è ancora matura per la decisione, non essendo stati acquisiti elementi sufficienti relativi alle rispettive situazioni economiche delle parti e dovendo valutare la condizione psicologica del minore, soprattutto rispetto alla frequentazione paterna, alla luce dei precorsi disposti dal giudice delegato. Appare pertanto necessario rimettere gli atti innanzi al giudice delegato alla trattazione ed istruzione della causa per il prosieguo, affinchè, alla luce dell'istruttoria a compiersi, adotti i provvedimenti opportuni.
A tal fine va quindi disposta la rimessione della causa al giudice delegato per l'ulteriore istruzione. Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato l'[...] a [...] (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 nata a Vico Equense il [...] in Castellammare di Stabia in [...]
9.06.2010;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile di Castellammare di Stabia di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio (atto n. 109, parte
II, serie A, anno 2020 del Comune di Castellammare di Stabia);
3) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva
Così deciso in Torre Annunziata, li 16 luglio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2683 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
, nato l'[...] a [...] ed ivi Parte_1 residente a[...], (c.f. ), elett.te dom.to in C.F._1
GN (NA) alla via Roma n.85, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Somma dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
30/10/1981, residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e/o disgiuntamente, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Alessandro
TI e OR TI, del Foro di Torre Annunziata, unitamente ai quali elettivamente domicilia in GN alla Via Roma, 14, presso lo studio di questi ultimi;
RESISTENTE
NONCHE'
Il PM presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, le parti hanno concordemente richiesto riservare la causa in decisione al collegio sulla sola questione di status, all'esito rimettendo la causa sul ruolo per la successiva istruttoria. Parte resistente, inoltre, ha insistito anche in questa sede affinchè il giudice, all'esito della pronuncia relativa allo status, disponga l'affido esclusivo del minore alla madre, tenuto conto dell'atteggiamento aggressivo tenuto dal padre e del linguaggio dallo stesso adoperato nei confronti del minore.
Il Pm ha concluso come da parere del 15 luglio 2025 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento in favore del figlio minore e disciplina regolare delle visite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.06.2024 e ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio per sentire pronunciare la cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Castellammare di Stabia in data 9.06.2010 e dal quale era nato in data [...] un figlio,
, oggi ancora minorenne e convivente con la madre in Castellammare di Per_1
Stabia.
A sostegno della domanda il ricorrente adduceva che, a seguito di ricorso per separazione consensuale, il Tribunale di Torre Annunziata con decreto n. cronol.
8213/2021 del 15.11.2022 omologava la separazione personale dei coniugi e alle condizioni e pattuizioni così come Parte_1 Controparte_1 sottoscritte dai medesimi nel verbale di udienza di comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale del 23 giugno 2022; che negli accordi di separazione le parti avevano convenuto l'affido condiviso del figlio minore con Per_1 collocazione presso la residenza materna e regolamentazione delle visite paterne in ragione di due fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita di scuola e sino alla domenica alle ore 21,00, nonché durante le festività in alternanza con la madre, e posto a carico del padre l'obbligo di versare il complessivo importo di €
400,00 mensili, di cui € 250,00 a titolo di concorso al mantenimento del minore ed € 150,00 a titolo mantenimento per il coniuge;
che nelle more il ricorrente,
Agente di Polizia Locale, aveva intessuto una nuova relazione con altra donna, allietata dalla nascita della piccola , nata in data [...], Persona_2 venendo quindi gravato degli oneri di mantenimento derivanti da tale nuova paternità; che la dopo la separazione aveva trovato una sua stabile CP_1 occupazione ed era dunque economicamente indipendente, in quanto percettrice di un proprio reddito;
che dalla data di comparizione delle parti innanzi al presidente nell'ambito del giudizio di separazione, all'udienza del 23.06.2022, le parti non si erano più riconciliate continuando a vivere separatamente. Tanto dedotto chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con senza nulla disporre quanto al Controparte_1 mantenimento del coniuge e confermando, per il resto, le statuizioni di cui alla separazione quanto alle modalità di affido, visite e mantenimento del figlio minore
. Per_1
Si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa depositata in data
11.10.2024, deducendo che il ricorrente si era negli anni Controparte_1 dimostrato inadempiente rispetto agli obblighi posti dagli accordi di separazione omologati, rifiutandosi di contribuire alle spese straordinarie in favore del minore e versando il solo importo ivi stabilito di € 400,00 mensili, senza rivalutazione
Istat; che, inoltre, il ricorrente aveva alienato due cespiti di sua esclusiva proprietà in Castellammare di Stabia, alla via Viviani, da cui ricavava un introito mensile di € 700,00, per l'acquisto di un nuovo immobile ove attualmente abitava unitamente alla nuova compagna;
che inoltre il Coraggio si era mostrato, oltre che indifferente ai bisogni materiali del figlio, anche insensibile al disagio emotivo ed alle necessità del minore rispetto alla nuova famiglia creata dal padre;
che la ricorrente, pur avendo reperito una propria occupazione lavorativa, non era in grado di far fronte in via solitaria agli innumerevoli oneri economici legati alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile ove abitava unitamente al figlio, concessole in comodato dalla madre ma con l'onere di provvedere a tutte le spese inerenti detta abitazione, straordinarie e non ivi incluse quelle condominiali,; che inoltre in ragione dell'accresciuta età e delle attività scolastiche ed extrascolastiche svolte, le esigenze del minore erano notevolmente aumentate di talchè l'assegno a suo tempo concordato in sede di separazione doveva ritenersi non più adeguato. Tanto dedotto, chiedeva disporsi l'affido Controparte_1 esclusivo del minore alla made con poteri rafforzati in capo a quest'ultima, in ragione della, condotta di disinteresse e di indifferenza da questi manifestata rispetto ai bisogni materiali e morali del figlio minore, anche rispetto al nuovo nucleo familiare costituito dal padre;
in subordine, disporsi l'affido esclusivo del figlio minore alla madre o, ancora, in estremo subordine l'affido condiviso dello stesso, sempre in ogni caso con collocazione presso la casa materna, e disciplina puntuale del diritto di visita paterno in ragione di due fine settimana al mese, dal venerdì e sino alla domenica, nonché in alternanza con la madre durante le festività e le vacanze estive. La resistente si opponeva altresì alla revoca dell'assegno di mantenimento di € 150,00 disposto in proprio favore e chiedeva aumentarsi l'assegno posto a carico del quale concorso al mantenimento Pt_1 del figlio minore nella misura di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore di quest'ultimo.
Le parti, dunque, comparivano innanzi al giudice delegato all'udienza del
12.11.2024 ove veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione ed all'esito il giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della la quale nelle more aveva trovato uno stabile impiego, e CP_1 confermando per il resto le condizioni della separazione. Preso atto, inoltre, che per come emerso dalle dichiarazioni rese in udienza dalle parti, il figlio minore della coppia rifiutava il nuovo nucleo familiare costituito dal padre, non voleva conoscere la sorellina nata da questa nuova relazione che non considerava a tutti gli effetti come una consanguinea, non intendeva trascorrere i fine settimana dal padre né pernottare presso la sua abitazione per non sopportare la presenza della nuova compagna di lui e della sorellina, accettava di vedere e cenare o pranzare con il padre soltanto a patto che questi fosse da solo o che presso la sua abitazione non vi fossero gli altri componenti il nuovo nucleo familiare, disponeva accertamenti dei servizi sociali in ordine ai contesti abitativi e socio familiari di entrambe le parti e disponeva percorsi di sostegno alla genitorialità per le stesse e di supporto psicologico in favore del minore;
inoltre, preso atto della richiesta di parte ricorrente, rinviava alla successiva udienza del 12 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni sulla sola questione di status.
Alla predetta udienza, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti con le rispettive note chiedevano riservarsi al causa in decisione al collegio sulla sola questione si status ed il giudice delegato, con successiva ordinanza del 12 giugno 2025, rimetteva la causa in decisione al collegio disponendo la trasmissione del fascicolo al Pm per l'acquisizione del relativo parere. Il Pm esprimeva parere favorevole in data 15.07.2025
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia parziale relativa unicamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Castellammare di Stabia in data 9.06.2010 da ( nato l'[...] a [...] Parte_1
Stabia) e (nata a [...] il [...]). Controparte_1
La possibilità per il giudice di emanare una sentenza cd. parziale in ordine alla questione di status disponendo la prosecuzione del processo per la decisione delle questioni accessorie, è invero espressamente prevista in materia di divorzio dall'art. 4, comma 9, L. n. 898/1970.
Difatti, la sentenza parziale di divorzio può essere pronunciata separatamente rispetto alle altre questioni oggetto del giudizio, quali, come nel caso in esame,
l'eventuale riconoscimento e la determinazione dell'assegno divorzile in favore del coniuge, la cui decisione allungherebbe notevolmente i tempi del giudizio. Del resto, l'art. 4, non fa che applicare in materia divorzile il principio generale sancito dall'art. 277, comma 2, c.p.c., secondo cui il Collegio, anche quando viene investito della causa nella sua totalità, conserva la possibilità di pronunciarsi su alcune delle questioni proposte se ritiene che esse soltanto siano mature per la decisione e che la loro sollecita definizione è interesse apprezzabile per le parti.
Tanto premesso in diritto, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Castellammare di Stabia in data 19.06.1999 da Parte_2
ed è fondata e pertanto va accolta.
[...] CP_2
In primo luogo, infatti, le parti hanno richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte ricorrente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione.
In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi senz'altro oltre 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata all'udienza del
23.056.2022, nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale conclusosi con decreto di omologa n. cronol. 1889/2022 del 15.11.2022
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti abbiano stabilito i loro rispettivi domicili in città differenti, loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. In particolare, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, le parti hanno acconsentito all'emissione di una sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio sul presupposto della impossibilità di ripristinare la convivenza matrimoniale.
Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di Castellammare di Stabia (SA) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, invece, va rilevato che, in ordine all'affido ed alla modalità di visita, nonché alla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'unico figlio della coppia ed alla richiesta di assegno divorzile proposto dalla resistente, la causa non è ancora matura per la decisione, non essendo stati acquisiti elementi sufficienti relativi alle rispettive situazioni economiche delle parti e dovendo valutare la condizione psicologica del minore, soprattutto rispetto alla frequentazione paterna, alla luce dei precorsi disposti dal giudice delegato. Appare pertanto necessario rimettere gli atti innanzi al giudice delegato alla trattazione ed istruzione della causa per il prosieguo, affinchè, alla luce dell'istruttoria a compiersi, adotti i provvedimenti opportuni.
A tal fine va quindi disposta la rimessione della causa al giudice delegato per l'ulteriore istruzione. Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza che definirà il giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
, nato l'[...] a [...] (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 nata a Vico Equense il [...] in Castellammare di Stabia in [...]
9.06.2010;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile di Castellammare di Stabia di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto di matrimonio (atto n. 109, parte
II, serie A, anno 2020 del Comune di Castellammare di Stabia);
3) dispone, come da separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio e rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva
Così deciso in Torre Annunziata, li 16 luglio 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello Dott.ssa Marianna Lopiano