Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 04/03/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10523-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in persona del dott. Carlo
Carvisiglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10523 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente:
TRA
, rappresentata e difesa dalle Avvocatesse Valeria Parte_1
Foti e Barbara Nincheri, come da mandato in atti
Ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristian Ventisette, CP_1
come da mandato in atti
Resistente
All'udienza del 26 febbraio 2025 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “come da ricorso”; per parte resistente: “come da comparsa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 281 decies cpc., depositato in data 13-9-2024 a seguito di declaratoria di incompetenza del
Tribunale di Prato (cfr. doc.12 fasc. parte ricorrente), Parte_1
ha adito il Tribunale di Firenze chiedendo l'accertamento del suo
[...]
credito, pari ad euro 120.000,00, nei confronti della SI.ra
[...]
[..
[...]
in ragione dell'atto fideiussorio dalla stessa sottoscritto in Pt_2
data 1.3.2016, e la conseguente condanna di quest'ultima al pagamento del suddetto importo di euro 120.000,00, oltre interessi di mora fino al saldo
2. La resistente, costituendosi in giudizio, ha sollevato le eccezioni:
a) di nullità parziale della fideiussione, trattandosi di garanzia
“che segue pedissequamente il testo della fidejussione bancaria adottato dal contestato schema ABI, dichiarato in più occasioni parzialmente nulla dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione”, con conseguente decadenza ex art. 1957 c.c;
b) di non riconducibilità del credito “tra quelli coperti dalla garanzia fidejussoria”, non venendo in rilievo un debito di nei confronti di Finanziaria Senese, indicata Controparte_2
all'art. 6 del contratto;
c) di mancata prova del credito vantato.
3. La causa è stata istruita unicamente in via documentale.
4. La domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Per quanto concerne il profilo sub c), il credito azionato parte di nei confronti della SI.ra deve ritenersi Parte_1 CP_1
dimostrato, avuto riguardo alla documentazione versata in atti dalla ricorrente.
In primo luogo, risulta, invero, prodotto il contratto di fornitura in esclusiva stipulato in data 10-11-2014 dalla ricorrente con
[...]
, di durata quinquennale (n. 60 mesi), con decorrenza dal CP_2
12.11.2014 al 12.11.2019 (cfr. doc.3).
Con tale contratto quest'ultima si è obbligata all'acquisto da
[...]
di prodotti ortofrutticoli per un importo medio mensile Parte_1
garantito di 40.000,00 euro, con pagamenti delle fatture emesse dal
2 fornitore entro 60 giorni dalla fine del mese della data di emissione, mediante bonifico bancario o ricevuta bancaria (cfr. art. 15 del contratto).
Con lo stesso negozio ha, inoltre, concesso a Parte_1
un fido massimo di euro 90.000,00 usufruibile per Controparte_2
gli acquisti della merce oggetto del contratto di fornitura, con contestuale obbligo del committente a rilasciare idonea garanzia di pari importo (cfr. art. 17).
A seguito dell'inadempimento della alle Controparte_2
obbligazioni di pagamento, la stessa debitrice ha, poi, pattuito con un aumento del fido, portandolo ad € 120.000,00 Parte_1
(cfr. doc.4 in premessa).
In secondo luogo, risulta per tabulas che in data 10.3.2016 la SI.ra
, legale rappresentante pro tempore della CP_1 CP_2
ha sottoscritto un atto fideiussorio., con il quale ha dichiarato di
[...]
"prestare fideiussione solidale con nei confronti Controparte_2
della per tutte le obbligazioni derivanti dal Parte_1
contratto di fornitura sopra menzionato fino alla concorrenza della somma di Euro 120.000,00 (euro centoventimila/00) agli effetti e per
l'esatto adempimento delle obbligazioni" (cfr. doc.4).
In terzo luogo, è documentato che il Tribunale di Firenze in data
26.1.2023 ha emesso il decreto ingiuntivo n. 327/2023, con cui ha ingiunto a di pagare a la somma Controparte_2 Parte_1
di euro 135.447,16 (oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria) in relazione ai mancato pagamento delle somme dovute sulla base del contratto di fornitura sopra menzionato (cfr. docc.13-
14).
3 Avverso il decreto non è stata presentata opposizione, tanto che è stato dichiarato esecutivo con provvedimento ex art. 647 cpc. in data 1.4.2023 (cfr. doc.15).
Circa l'utilizzabilità, nel rapporto tra creditore e fideiussore, di atti che atti che hanno interessato il rapporto dello stesso creditore con il debitore principale, ai fini della dimostrazione dell'esistenza e l'ammontare del debito garantito si consideri Cass. sez. 1, Sentenza
n. 22954 del 10/11/2015:”Il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova, nel senso che il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può utilizzare, quale valida prova presuntiva, il giudicato di condanna ottenuto dal creditore contro il solo debitore garantito” (v. nello stesso senso Cass.,
Sez. 1, Sentenza n. 17261 del 12/07/2013:“Il rapporto di subordinazione e dipendenza dell'obbligazione fideiussoria, rispetto
a quella principale, si riflette necessariamente sul problema della prova, onde il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l'esistenza e l'ammontare del debito garantito può utilizzare gli atti giuridici che hanno interessato detto rapporto con il debitore principale, oltre che, in genere, ogni scritto e comportamento proveniente da terzi, nonché dallo stesso fideiussore, per ricavarne la prova anche nei suoi confronti”).
Riguardo al profilo sub b), tenuto conto del tenore del complessivo testo contrattuale, si deve ritenere che il riferimento presente all'art.6 della fideiussione in questione a Finanziaria Senese di Sviluppo
SPA costituisca un mero refuso, essendo, d'altra parte, evidente
4 che la garanzia de qua sia stata assunta dalla sig.ra nei CP_1
confronti dell'odierna ricorrente.
Quanto, infine, all'eccezione sub a), è sufficiente, ai fini del rigetto, il richiamo all'orientamento di cui a Cass.n. 26906 del 20/9/2023, secondo la quale “Nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c..”, considerato che, nel caso di specie, la durata della fideiussione de qua è messa esplicitamente in relazione con “la completa estinzione del debito” (cfr. art.
2. Durata), di cui al contratto di fornitura tra e Controparte_2 Parte_1
In via gradata, mette conto osservare che il riferimento operato dalla resistente alla giurisprudenza, in tema di nullità parziale delle clausole delle fideiussioni bancarie omnibus, conformi allo schema
ABI, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del
1990(cfr. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021), è comunque inconferente, posto che, nel caso in esame, si è in presenza di una fideiussione specifica non predisposta da una banca.
Tanto premesso, va, dunque, condannata al pagamento CP_1
in favore della ricorrente della somma di euro 120.000,00, oltre interessi di mora ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 15.10.2022 (data di ricezione della lettera di messa in mora sub doc.7) sino al 26-2-
2023 ed interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 27-2-
2023, data di deposito, da parte di , dell'originario Parte_1
ricorso dinanzi al Tribunale di Prato.
5. Vanno poste a carico della resistente, in considerazione della soccombenza di quest'ultima, le spese di lite, liquidate come in
5 dispositivo, avuto riguardo ai parametri di cui al DM 55/2014, con applicazione degli importi minimi per la fase di trattazione-istruttoria e per quella decisoria, stante il mancato svolgimento di incombenti istruttori e l'assenza di scambio di memorie conclusionali nella fase decisoria, in ragione della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda avanzata dall'attrice, condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 120.000,00 oltre interessi di mora come in parte motiva;
condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 9.142,00 per compensi (di cui: per fase di studio euro 2.552,00; per fase introduttiva euro 1.628,00; per fase istruttoria euro 2.835,00; per fase decisionale euro 2.127,00), euro 786,00 per spese, oltre rimborso spese al 15%, Iva e CPA, come per legge.
Firenze, 2 marzo 2025
Il Giudice
Dr. Carlo Carvisiglia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del
Dott.ssa Marta Pascale. CP_3
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