Art. 4. Aventi diritto all'assistenza
Le prestazioni sanitarie previste dal precedente art. 3 sono concesse, con le medesime modalita':
a) ai cittadini italiani residenti a Campione d'Italia sia che lavorino nell'ambito del comune sia che lavorino in altri comuni italiani o in territorio svizzero come frontalieri;
b) ai lavoratori italiani residenti in Svizzera e che lavorano a Campione d'Italia;
c) ai cittadini dimoranti abitualmente a Campione d'Italia nel periodo di attesa della acquisizione della residenza nello stesso comune di Campione.
Ai cittadini italiani residenti in altri comuni e temporaneamente presenti a Campione d'Italia, sono assicurate le prestazioni erogate dai presidi e servizi dell'USL e, solo in casi di eccezionale comprovata urgenza, le prestazioni erogate in regime di convenzione con enti, istituzioni e medici operanti in territorio svizzero.
Le prestazioni sanitarie previste dal precedente art. 3 sono concesse, con le medesime modalita':
a) ai cittadini italiani residenti a Campione d'Italia sia che lavorino nell'ambito del comune sia che lavorino in altri comuni italiani o in territorio svizzero come frontalieri;
b) ai lavoratori italiani residenti in Svizzera e che lavorano a Campione d'Italia;
c) ai cittadini dimoranti abitualmente a Campione d'Italia nel periodo di attesa della acquisizione della residenza nello stesso comune di Campione.
Ai cittadini italiani residenti in altri comuni e temporaneamente presenti a Campione d'Italia, sono assicurate le prestazioni erogate dai presidi e servizi dell'USL e, solo in casi di eccezionale comprovata urgenza, le prestazioni erogate in regime di convenzione con enti, istituzioni e medici operanti in territorio svizzero.