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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
1
n. 2521 2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2521 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv.Ziosi Riccardo del foro di Ferrara, presso cui elettivamente domicilia ì
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FURLANI ALESSANDRO e dall'avv.
CO CA presso cui elettivamente domicilia in VIA
ERIDANIA 283 45030 S. MARIA MADDALENA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 2
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto in udienza, di seguito riportato: “separazione; rinuncia reciproca alle rispettive domande di addebito della separazione;
assegno di mantenimento della ricorrente a carico del resistente pari ad euro 1.500,00 mensili con rivalutazione
Istat a decorrere dal mese di novembre 2024, con pagamento entro il giorno 15 del mese di riferimento;
le parti si accordano altresì per la presentazione del ricorso congiunto di divorzio non appena decorsi i termini di legge con la previsione di un assegno divorzile di euro 1750,00 a decorrere dal deposito del ricorso congiunto;
spese di lite compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata, con il resistente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento.
Si è costituito il resistente opponendosi alla richieste economiche della ricorrente.
All'udienza del 14.11.2025, innanzi al giudice delegato le parti hanno raggiunto l'accordo sopra riportato e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il
2 3
venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, non essendoci contrarietà a norme imperative l'accordo raggiunto tra le parti può essere recepito dal
Tribunale.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle sopra riportate conclusioni , qui da intendersi trascritte;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonara di Po per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte I, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 27/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
3
n. 2521 2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2521 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv.Ziosi Riccardo del foro di Ferrara, presso cui elettivamente domicilia ì
RICORRENTE
E
- rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FURLANI ALESSANDRO e dall'avv.
CO CA presso cui elettivamente domicilia in VIA
ERIDANIA 283 45030 S. MARIA MADDALENA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1 2
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto in udienza, di seguito riportato: “separazione; rinuncia reciproca alle rispettive domande di addebito della separazione;
assegno di mantenimento della ricorrente a carico del resistente pari ad euro 1.500,00 mensili con rivalutazione
Istat a decorrere dal mese di novembre 2024, con pagamento entro il giorno 15 del mese di riferimento;
le parti si accordano altresì per la presentazione del ricorso congiunto di divorzio non appena decorsi i termini di legge con la previsione di un assegno divorzile di euro 1750,00 a decorrere dal deposito del ricorso congiunto;
spese di lite compensate”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata, con il resistente, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento.
Si è costituito il resistente opponendosi alla richieste economiche della ricorrente.
All'udienza del 14.11.2025, innanzi al giudice delegato le parti hanno raggiunto l'accordo sopra riportato e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il
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venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, non essendoci contrarietà a norme imperative l'accordo raggiunto tra le parti può essere recepito dal
Tribunale.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alle sopra riportate conclusioni , qui da intendersi trascritte;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carbonara di Po per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte I, Sez. A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 27/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
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