TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 21/11/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Di Sulmona
In composizione monocratica nella persona del Giudice On.dott.ssa Daniela D'Ambrosio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero 326 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, assegnata a sentenza all'udienza del 20/10/2025, sulle conclusioni precisate come da verbale ed atti, fra le parti:
(C.F. ) rappresentata dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1 PONTICIELLO CARLO, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Sulmona (AQ) Via San Giuseppe n. 6, elett.te dom.to in Napoli Piazza degli Artisti n.27 c/o Avv. Carlo Ponticiello, (PEC: ; Email_1
Parte attrice-Opponente
, con sede legale in Roma, Via Giuseppe Controparte_1 Grezar n. 14, (CF e P. IVA n. ) in persona del Responsabile e legale rappresentante P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa, dall'Avv. MARIO FUSCHINO del Foro di Isernia dom. in Sulmona presso Via del Casale n.23, Isernia (pec: ; Email_2
Parte Convenuta-Resistente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Visto l'atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. ex L. n. 53/1994 in data 17/6/2024, dalla in persona del suo legale rapp.te p.t. all' Parte_2 CP_2
con il quale ha impugnato l'atto impositivo, nella specie, la cartella esattoriale n. 054
[...] 2024 0013309645001 notificata il 16/4/2024 a mezzo P.E.C. dall' indirizzo E
all' indirizzo per Email_3 Email_5 l'importo di € 90.756,68 a titolo di sanzioni amministrative ex Legge 689/81 (Ispettorato Territoriale del Lav.) e relative sanzioni ed interessi Anno 2020 - Ente Creditore - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO-Ispettorato Territoriale del Lavoro di L'Aquila.
2. Viste le ragioni poste a fondamento dell'opposizione ove la Parte_3 contribuente, odierno opponente, ex art. 18 L. 689/81 lamenta la inesistenza del titolo esecutivo per essere stata omessa la notifica dell'ordinanza ingiunzione alla Parte_4
[...]
3. Viste le conclusioni cui perviene l'opponente Società: “-accoglimento integrale dell'opposizione; -declaratoria di inefficacia della cartella n. 05420240013309645001; - inesistenza del diritto dell'Ispettorato Territoriale Lavoro L'Aquila e dell' a procedere CP_2 ad esecuzione nei confronti della -vittoria di spese e compensi del Parte_1 giudizio con attribuzione.”
4. Vista la costituzione in giudizio dell' la quale ha dedotto ed Controparte_1 eccepito sostanzialmente che: a) la fattispecie configura una ipotesi di litisconsorzio necessario con la chiamata nei confronti dell'Ente Impositore, a cura ed onere di parte attrice, richiamando a tal proposito la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cfr. Cass. SS.UU. n. 7514/2022); b) il Contribuente non ha eccepito vizi dell'attività della riscossione ma ha negato l'assenza di titolo esecutivo in capo all'Ente Creditore;
c) unico legittimato passivo è l'Ente Creditore che è nella specie l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di L'Aquila – in p.l.r.p.t.; d) trattandosi di litisconsorzio necessario deve essere assegnato l'onere di chiamare in causa l'Ente Creditore ex art. 39 D. Lgs. n. 112/99; e) la proprio perchè CP_2 CP_3
non è titolare del credito ma è soggetto esclusivamente incaricato della riscossione;
[...] f) si applica il principio fatto proprio dalla giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui:
“il concessionario, nell'operazione di portare a conoscenza del contribuente il ruolo, dispiega una mera funzione di notifica, ovverosia di trasmissione al destinatario del titolo esecutivo così come formato dall'ente e, pertanto, non è passivamente legittimato a rispondere dei vizi propri del ruolo, come trasfuso nella cartella”; in breve l'Agente della Riscossione, una volta ricevuto l'ordine di recupero da parte dell'Ente Creditore, (Cass n. 21309/2010 già confermata da sent. SS.UU. n.16412/2007; Cass.n. 8329/2020; cass.n.933/2009); g) la domanda è inammissibile per tardività in quanto è oggetto di contestazione tra le parti l'atto di citazione notificato in data 17/6/2024 ovverossia oltre il termine di giorni trenta espressamente indicato pag.6 dell'atto opposto;
la cartella invece è stata ritualmente notificata in data 16/4/2024.
5. Con scioglimento della riserva a seguito dell'udienza cartolare del 09/12/2024 il Tribunale di Sulmona ritenendo la causa matura per la decisione fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 20/10/2025 ed assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 189 c.p.c. A tale udienza la causa è stata trattenuta a decisione.
6. La domanda di opposizione avanzata dalla è fondata e va accolta Parte_4 per i seguenti motivi.
7. La controversia discute e verte in merito alla opposizione all'esecuzione di una cartella esattoriale da parte della Parte_3 Parte_1
8. Correttamente la difesa della ha inquadrato la trattazione processuale Parte_3 del caso in esame nell'ambito del giudizio ordinario ex art.615 cpc non ritenendosi la controversia quale causa di Lavoro (richiamo a sent. SS.UU. Cass.2145/2021).
9. Preliminarmente va altresì analizzata la eccezione della resistente ritenendosi indubbiamente applicabile l'art. 39 Dlgs. 112/99: il Concessionario è l'unico legittimato passivo e sussisteva l'obbligo da parte dell'Agente della Riscossione di attivarsi in precedenza nel chiamare in giudizio anche l'Ente impositore;
ciò non ha fatto la resistente nell'odierno giudizio. CP_2
10. Non è dunque necessario il litisconsorzio tra Concessionario ed Ente creditore come dedotto dalla resistente e non fondato è il richiamo fatto dalla resistente alla giurisprudenza della CP_2 Corte di Cassazione in tema di litisconsorzio necessario (SS.UU.7514/2022) essendo tale sentenza riferita alla materia previdenziale.
11. Passando all'analisi del caso, la notifica dell'ordinanza ingiunzione n.185 del 19/10/2020 è stata effettuata solo all'autore materiale dell'infrazione che è il signor , legale Controparte_4 rappresentante della Parte_4 12. La è responsabile solidalmente insieme con l'autore materiale Parte_4 dell'infrazione.
13. La notifica dell'atto impugnato doveva essere effettuata ad entrambi, sia all'autore materiale dell'infrazione sia alla Società.
14. Può ragionevolmente affermarsi l'esistenza dell'obbligazione ma non altrettanto dell'obbligo esecutivo di pagare le somme richieste.
15. Stante la mancata notifica alla l'ordinanza-ingiunzione Parte_4
n.185/2020 non può essere eseguita nei confronti della detta Società non avendo l'ente impositore titolo esecutivo contro di essa.
16. E'pacifico che, se l'ordinanza-ingiunzione non viene notificata alla società, il titolo esecutivo non possa essere utilizzato per il recupero della sanzione nei confronti della società debitrice, che è obbligata solidalmente.
17. A conferma di tutto quanto sopra asserito è di supporto la giurisprudenza della Suprema Corte che: -in ordine all'autore materiale dell'infrazione:” a norma dell'art. 3 l. 689/1981, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione contestata, sicché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società, del fatto non rispondono gli amministratori, occorrendo accertare se questi ultimi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva in diretta violazione della norma sanzionatoria, potendo rispondere anche a titolo di concorso morale (Cass. 30766/2018; Cass. 26238/2011; Cass. 12459/1998). -in ordine all'obbligazione solidale:”L'art. 6 della legge n. 689/1981 introduce un'obbligazione solidale per la sanzione pecuniaria amministrativa, che risulta di matrice decisamente civilistica. L'art. 6 della legge n. 689/1981concede, in tutti i casi, al soggetto che ha pagato a titolo di «obbligato solidale» il diritto di ottenere il regresso per l'intera somma dal soggetto che sia stato individuato quale effettivo autore della violazione amministrativa sanzionata;
-con riferimento all'art. 6 ed alla speciale disciplina per la responsabilita'solidale riferita alle sanzioni pecuniarie amministrative, anche in materia di lavoro, ponendola a carico di soggetti che, pur non figurando come autori o concorrenti delle violazioni accertate e sanzionate, sono legati a questi da particolari circostanze di fatto e di diritto.
18. La cartella esattoriale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro L'Aquila n. CP_2
05420240013309645001, notificata il 16/04/2024 (con la quale è stato intimato il pagamento complessivo di € 90.756,88 per sanzioni Ispettorato anno 2020) aventi come titolo esecutivo la ordinanza ingiunzione n.185 del 19/10/2020 (notificata il 26/10/2020) oggetto di esame è dunque viziata da nullità a causa della mancata notifica di questa al soggetto responsabile in solido che nel caso di specie è la Parte_4
19. A fronte dell'esistenza di un obbligo di procedere alla notifica come per legge prescritta a carico dell'Ente sanzionatorio sia nei confronti dell'autore materiale sia nei confronti dell'obbligato in solido, tale obbligo è stato disatteso nei confronti della Società obbligata in solido.
20. La mancata notifica alla Società obbligata rende il procedimento viziato da nullità nei suoi confronti.
21. Ne consegue che la pretesa pecuniaria contenuta nell'ordinanza ingiunzione vantata nei confronti della Società diventa improcedibile e l'obbligazione deve Parte_1 considerarsi estinta per la società. 22. Non essendo stata effettuata la notifica secondo quanto prescritto dalla legge ne consegue l'improcedibilità della violazione per il soggetto (la a cui non è stato Pt_4 Parte_4 notificato l'atto (ordinanza ingiunzione impugnata) come per legge.
23. Ne consegue anche l'inefficacia del titolo esecutivo riguardante la società Parte_4
24. Nulla quaestio sulla sussistenza della responsabilità individuale della persona fisica che è stata attinta dal titolo esecutivo valido ed azionabile nei confronti del solo trasgressore -autore materiale dell'infrazione il quale, come già evidenziato, ha ricevuto la notifica regolarmente ed è il soggetto che, tenuto al pagamento della sanzione, ha nel caso in esame già provveduto con la rateizzazione dell'importo comminato nella cartella esattoriale.
25. Dichiarata la inefficacia esecutiva del titolo in questione nei confronti della CP_5 Parte_4
l'Ente sanzionatorio non potrà avviare procedure esecutive come la riscossione con la
[...] cartella esattoriale nei confronti della medesima Parte_1
26. Visti gli atti, la documentazione acquisita e le conclusioni delle parti.
27. Rilevato che la causa possa essere decisa nei termini esposti e che non vi sono altri punti oggetto di valutazione e/o contestazione da trattare.
28. Quanto alle spese di lite, a fronte del fatto che nel presente giudizio non si è analizzato il merito della controversia ma l'accertamento del verificarsi di un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo;
che non è stata cioè in discussione l'esistenza dell'obbligazione ma l'inefficacia della cartella/ruolo esattoriale per la mancanza del titolo esecutivo nei confronti della Società; valutate le reciproche pretese delle parti, appare ragionevole disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
in persona del suo l.r.p.t. così provvede: Controparte_1
- Accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
- Dichiara l'inefficacia della cartella n. 05420240013309645001 e per l'effetto la inesistenza del titolo esecutivo dell'Ispettorato Territoriale Lavoro L'Aquila e dell' nei confronti della CP_2
Parte_1
- Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sulmona il 20/11/2025
Il G.On.
F.to digit.Daniela D'Ambrosio