Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00166/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01473/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1473 del 2025, proposto da:
RA EN, ER CI, EL GR, RO LO, AT CR, IO AN, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Benvenuto, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Mendicino, in persona del Sindaco pro tempore , Ing. rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Cosenza, in riferimento all'istanza di scioglimento del Consiglio Comunale di Mendicino per violazione dei termini perentori ex artt. 259 e 262 D. Lgs. 267/2000 avanzata dai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Cosenza e del Comune di Mendicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. UR TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- i ricorrenti, nelle distinte qualità di consiglieri uscenti, consiglieri in carica e cittadini del Comune di Mendicino agiscono per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Prefetto di Cosenza sull’istanza di scioglimento del Consiglio comunale, presentata il 15.07.2025 e integrata il 6.08.2025, per violazione dei termini perentori ex artt. 259 e 262 D. Lgs. n. 267/2000, nonché, previa verifica della fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. art. 31 comma 3 c.p.a., per la declaratoria dell’obbligo del medesimo Prefetto di avviare, ex artt. 259, 262 e 141, comma 1, lett. a), lo scioglimento dell’organo e nominare un commissario fino alla convocazione delle nuove elezioni;
- in particolare, con d.P.R. n. 224 del 25.09.2023 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio a causa delle dimissioni del Sindaco e nominato, per la provvisoria gestione dell’Ente, il commissario straordinario, il quale con delibera n. 5 del 2.05.2024 ne ha dichiarato il dissesto;
- con d.P.R. del 21.06.2024 è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione, insediatasi il 5.07.2024;
- in data 8 e 9.06.2024 si sono quindi svolte le elezioni amministrative, con proclamazione degli eletti convalidata nella prima seduta consiliare del 27.06.2024 e insediamento della Giunta il 28.06.2024;
- decorso il termine per l’approvazione da parte del Consiglio dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, tre mesi dall’emanazione del d.P.R. di nomina della commissione straordinaria di liquidazione ex art. 259 D. Lgs. n. 267/2000, il Ministero dell’Interno con nota n. 123847 del 15.10.2024 ha segnalato alla Prefettura l’inosservanza dell’art. 262, comma 1, sollecitando le conseguenti determinazioni;
- con deliberazione n. 13 del 15.11.2024, acquisita al protocollo del Ministero dell’Interno il 2.12.2024, il Consiglio comunale ha poi approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2024/2026;
- in base alla segnalazione dell’inosservanza del termine inoltrata dal Ministero alla Prefettura, rimasta inerte per il “ seguito di competenza ”, nonché in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 91/2025, i ricorrenti con la richiamata istanza del 15.07.2025 hanno quindi chiesto alla Prefettura lo scioglimento del Consiglio comunale, per avere l’Ente approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oltre i tre mesi decorrenti dalla nomina della commissione straordinaria di liquidazione, e ciò in ragione della perentorietà del termine espressamente prevista dalla legge e ribadita dalla Consulta nella sentenza indicata;
- gli esponenti hanno altresì rilevato come lo scioglimento si imponesse in ogni caso, anche applicando il comma 11 dell’art. 259, poiché, pur considerando la sospensione per ragioni elettorali del termine trimestrale dal 12.04.2024, data di indizione dei comizi, sino all’insediamento dell’organo esecutivo, avvenuta il 28.06.2024, il dies a quo sarebbe comunque decorso da tale ultima data, con termine ultimo al 28.09.2024;
Premesso altresì che:
- si è costituito in giudizio il Comune di Mendicino, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e chiesto nel merito il rigetto;
- resiste il Ministero dell’Interno, il quale ha del pari eccepito l’inammissibilità del ricorso e concluso per il suo rigetto;
Ritenuto che:
-al netto della dubbia sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti, può prescindersi dal vaglio dei rilievi processuali, essendo il ricorso infondato nel merito;
- invero, con nota prot. n. 193772 del 19.12.2024 il Ministero dell’Interno, cui compete l’adozione del decreto finale di approvazione o rigetto dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell’art. 261 D. lgs. n. 267/2000, preso atto della delibera dell’ipotesi di bilancio n. 13 del 15.11.2024 emanata dal Comune di Mendicino, ha richiesto al medesimo Comune integrazioni istruttorie, così superando la segnalazione di inosservanza del termine di cui all’art. 262 D. Lgs. n. 267/2000 indirizzata alla Prefettura di Cosenza e superando altresì la prospettata inerzia della medesima Prefettura;
-in ragione di ciò, la lamentata violazione del termine perentorio di cui all’art. 262 D. Lgs. n. 267/2000 può -al più e in termini generali- integrare un ipotetico profilo di illegittimità dell’eventuale decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la cui adozione spetta alla cognizione del Ministero dell’Interno, per come sopra chiarito;
- il ricorso è pertanto respinto;
- le spese di lite possono essere compensate attesa la peculiarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EA, Presidente
UR TO, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR TO | RA EA |
IL SEGRETARIO