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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/11/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di ST IO Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 183/2025 P.U.
PROMOSSO DA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata al ricorso C.F._2 introduttivo, dagli Avv.ti Andrea Bordone, Ferdinando Perone e Paolo Perucco, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Varese, via Robbioni 39 (PEC
Email_1 Email_2
Email_3
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_3 ivi residente (Fraz. Coarezza) in Via Traghetto, 13, titolare dell'impresa individuale
[...]
[ ] con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1 Gallarate (Va), Via Olona, 114, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata in data 27.10.2025, dall'Avv. Michele Tognola, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in ST IO (Va), Piazzale Volontari della Libertà, 7 (PEC: Email_4
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di , titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
. Controparte_2
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_3
, e . Controparte_4 CP_5 Controparte_6 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 19.9.2025, i creditori in epigrafe chiedevano la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , titolare della CP_1 impresa individuale;
Controparte_2
• fissata udienza di comparizione al 4.11.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 16.10.2025, presso la residenza della debitrice ex art. 139 c.p.c.;
• la parte resistente si è costituita in data 27.10.2025, depositando la documentazione richiesta, ed ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale previsti dall'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Gallarate (VA), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i. in quanto, sino alla cancellazione dal registro delle imprese in data 4.2.2025, esercitava attività commerciale in forma di impresa individuale (i.e. attività di intermediazione assicurativa, come risulta dalla visura camerale in atti).
• Sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditori in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 288/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di ST IO, con cui è stato ingiunto il pagamento:
- a favore di , della somma netta di € 10.459,60 di cui € 4.861,45 lordi Parte_1 per TFR;
- a favore di , della somma lorda di € 12.546,58 di cui € 6.081,04 Parte_2 lordi per TFR, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori (doc. 1 fascicolo ricorrente).
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti complessivi per € 24.000,00 circa e risultano affidati al Concessionario della riscossione ( ) crediti erariali Controparte_4 per € 90.208,50.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., il mancato superamento dei quali deve essere provato dalla parte nei confronti della quale è richiesta la liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. Nel caso di specie, nonostante la parte resistente abbia dedotto di non aver superato i limiti di legge, dalla documentazione che la stessa ha depositato si evince, al contrario, che l'impresa ha prodotto ricavi lordi per € 494.292,36 nell'esercizio chiuso al 31.12.2022 e per € 323.320,94 nell'esercizio 2023. Risulta quindi in tal modo superato, per due annualità, il limite di € 200.000,00 posto dalla norma citata (docc. 9, 19 e 20 fascicolo resistente).
• Sussiste inoltre il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Sul punto è opportuno sinteticamente ricordare che, per giurisprudenza costante formatasi nella vigenza della legge fallimentare ed applicabile anche alle disposizioni dettate dal Codice della Crisi di Impresa, in caso di impresa o società in liquidazione (o addirittura, come nel caso di specie, di imprese cancellate) la sussistenza dello stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento – ed ora della apertura della liquidazione giudiziale - richiede che gli elementi attivi del patrimonio aziendale, ancorché illiquidi o immobilizzati, non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. n. 28193 del 10/12/2020; Cass. 30/05/2013 n. 13644, Cass. 14/10/2009 n. 21834;Cass. 06/09/2006 n. 19141). Tale accertamento implica una valutazione di tipo “statico”, trattandosi di società che non si propongono di rimanere sul mercato ma fisiologicamente destinate alla cessazione dell'attività ed al pagamento dei debiti (mentre, al contrario, nelle ipotesi di società ancora attive ed operative la prognosi è di tipo “dinamico”, dovendosi apprezzare la sussistenza in capo all'imprenditore delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento della propria attività commerciale ed fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni assunte). Nella fattispecie in esame, la resistente ha confermato di avere cessato definitivamente la propria attività e l'impresa è stata quindi cancellata dal registro delle imprese in data 4.2.2025. La resistente ha inoltre dichiarato che non vi sono più beni dell'impresa “in quanto l'attrezzatura e gli automezzi che sono stati spostati a seguito dello sfratto per morosità nel capannone di fronte a quello concesso in locazione e non sono più stati rinvenuti. Per il furto dei veicoli è stata anche presentata denuncia”. L'unico attivo è costituito da un credito di € 6.000,00 nei confronti di , che tuttavia risulta Parte_1 a propria volta creditore della impresa resistente in forza del titolo esecutivo azionato. La assenza di beni utilmente liquidabili risulta corroborata anche dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato da parte ricorrente (doc. 3). E' evidente quindi che l'impresa non dispone di alcuna risorsa per pagare i debiti maturati nei confronti dei ricorrenti e dell'Agente della Riscossione, come sopra indicati, né per soddisfare le ulteriori passività esposte nella memoria di costituzione (i.e. € 13.423,53 nei confronti di ed € 41.000,00 circa verso istituti di credito per finanziamenti, CP_7 oltre al debito residuo derivante da un contratto di leasing, ancora da quantificare, nei confronti della società concedente;
cfr. memoria del 26.10.2025).
Ritenuto che lo squilibrio patrimoniale determinato dalla definitiva eccedenza del passivo sull'attivo integri quindi lo stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 2 comma I lett. b) c.c.i.i.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1 [...]
, titolare dell'impresa individuale C.F._3 [...]
. Controparte_2 P.IVA_1 NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi. NOMINA Curatore il Dott. con studio in Varese, Via Vittorio Veneto n. 11. Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 3 febbraio 2026 alle ore 10:00, innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in ST IO, nella Camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
Pagina n. 4
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Nicolò Grimaudo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 183/2025 P.U.
PROMOSSO DA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 ( ), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata al ricorso C.F._2 introduttivo, dagli Avv.ti Andrea Bordone, Ferdinando Perone e Paolo Perucco, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati in Varese, via Robbioni 39 (PEC
Email_1 Email_2
Email_3
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nata a [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_3 ivi residente (Fraz. Coarezza) in Via Traghetto, 13, titolare dell'impresa individuale
[...]
[ ] con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1 Gallarate (Va), Via Olona, 114, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla comparsa di costituzione depositata in data 27.10.2025, dall'Avv. Michele Tognola, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in ST IO (Va), Piazzale Volontari della Libertà, 7 (PEC: Email_4
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di , titolare dell'impresa individuale CP_1 [...]
. Controparte_2
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_3
, e . Controparte_4 CP_5 Controparte_6 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 19.9.2025, i creditori in epigrafe chiedevano la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , titolare della CP_1 impresa individuale;
Controparte_2
• fissata udienza di comparizione al 4.11.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione, notifica avvenuta in data 16.10.2025, presso la residenza della debitrice ex art. 139 c.p.c.;
• la parte resistente si è costituita in data 27.10.2025, depositando la documentazione richiesta, ed ha dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale previsti dall'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in Gallarate (VA), non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i. in quanto, sino alla cancellazione dal registro delle imprese in data 4.2.2025, esercitava attività commerciale in forma di impresa individuale (i.e. attività di intermediazione assicurativa, come risulta dalla visura camerale in atti).
• Sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditori in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 288/2024 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di ST IO, con cui è stato ingiunto il pagamento:
- a favore di , della somma netta di € 10.459,60 di cui € 4.861,45 lordi Parte_1 per TFR;
- a favore di , della somma lorda di € 12.546,58 di cui € 6.081,04 Parte_2 lordi per TFR, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi € 800,00, oltre accessori (doc. 1 fascicolo ricorrente).
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che parte ricorrente vanta crediti complessivi per € 24.000,00 circa e risultano affidati al Concessionario della riscossione ( ) crediti erariali Controparte_4 per € 90.208,50.
• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i., il mancato superamento dei quali deve essere provato dalla parte nei confronti della quale è richiesta la liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i. Nel caso di specie, nonostante la parte resistente abbia dedotto di non aver superato i limiti di legge, dalla documentazione che la stessa ha depositato si evince, al contrario, che l'impresa ha prodotto ricavi lordi per € 494.292,36 nell'esercizio chiuso al 31.12.2022 e per € 323.320,94 nell'esercizio 2023. Risulta quindi in tal modo superato, per due annualità, il limite di € 200.000,00 posto dalla norma citata (docc. 9, 19 e 20 fascicolo resistente).
• Sussiste inoltre il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i.
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
Sul punto è opportuno sinteticamente ricordare che, per giurisprudenza costante formatasi nella vigenza della legge fallimentare ed applicabile anche alle disposizioni dettate dal Codice della Crisi di Impresa, in caso di impresa o società in liquidazione (o addirittura, come nel caso di specie, di imprese cancellate) la sussistenza dello stato di insolvenza rilevante ai fini della dichiarazione di fallimento – ed ora della apertura della liquidazione giudiziale - richiede che gli elementi attivi del patrimonio aziendale, ancorché illiquidi o immobilizzati, non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (Cass. n. 28193 del 10/12/2020; Cass. 30/05/2013 n. 13644, Cass. 14/10/2009 n. 21834;Cass. 06/09/2006 n. 19141). Tale accertamento implica una valutazione di tipo “statico”, trattandosi di società che non si propongono di rimanere sul mercato ma fisiologicamente destinate alla cessazione dell'attività ed al pagamento dei debiti (mentre, al contrario, nelle ipotesi di società ancora attive ed operative la prognosi è di tipo “dinamico”, dovendosi apprezzare la sussistenza in capo all'imprenditore delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento della propria attività commerciale ed fronteggiare con mezzi ordinari le obbligazioni assunte). Nella fattispecie in esame, la resistente ha confermato di avere cessato definitivamente la propria attività e l'impresa è stata quindi cancellata dal registro delle imprese in data 4.2.2025. La resistente ha inoltre dichiarato che non vi sono più beni dell'impresa “in quanto l'attrezzatura e gli automezzi che sono stati spostati a seguito dello sfratto per morosità nel capannone di fronte a quello concesso in locazione e non sono più stati rinvenuti. Per il furto dei veicoli è stata anche presentata denuncia”. L'unico attivo è costituito da un credito di € 6.000,00 nei confronti di , che tuttavia risulta Parte_1 a propria volta creditore della impresa resistente in forza del titolo esecutivo azionato. La assenza di beni utilmente liquidabili risulta corroborata anche dall'esito negativo del pignoramento mobiliare tentato da parte ricorrente (doc. 3). E' evidente quindi che l'impresa non dispone di alcuna risorsa per pagare i debiti maturati nei confronti dei ricorrenti e dell'Agente della Riscossione, come sopra indicati, né per soddisfare le ulteriori passività esposte nella memoria di costituzione (i.e. € 13.423,53 nei confronti di ed € 41.000,00 circa verso istituti di credito per finanziamenti, CP_7 oltre al debito residuo derivante da un contratto di leasing, ancora da quantificare, nei confronti della società concedente;
cfr. memoria del 26.10.2025).
Ritenuto che lo squilibrio patrimoniale determinato dalla definitiva eccedenza del passivo sull'attivo integri quindi lo stato di insolvenza rilevante ai sensi dell'art. 2 comma I lett. b) c.c.i.i.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 c.c.i.i.
P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. CP_1 [...]
, titolare dell'impresa individuale C.F._3 [...]
. Controparte_2 P.IVA_1 NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi. NOMINA Curatore il Dott. con studio in Varese, Via Vittorio Veneto n. 11. Persona_1
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma del''art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni
Pagina n. 3 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura della Liquidazione giudiziale (art. 49 c.c.i.i.)
dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i. FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 3 febbraio 2026 alle ore 10:00, innanzi al Giudice Delegato. ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c. AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, c.c.i.i. INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo. AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG. Visto l'art. 45 c.c.i.i., DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in ST IO, nella Camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente Dott. Elisa Tosi Dott. Marco Giovanni Lualdi
Pagina n. 4