Decreto cautelare 24 febbraio 2021
Ordinanza cautelare 11 marzo 2021
Sentenza 3 maggio 2021
Parere definitivo 21 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20/02/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01448/2025REG.PROV.COLL.
N. 00836/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 836 del 2022, proposto da
NA CC, IS MA RA CC, rappresentate e difese dall'avvocato Giorgio Casiraghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città di Cesano Maderno, non costituita in giudizio;
nei confronti
Santa Margherita s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 1406/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Santa Margherita s.r.l;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le odierne appellanti, in qualità di comproprietari per una parte e di proprietari esclusivi dei restanti vani di un compendio immobiliare residenziale (in cui è collocato anche un laboratorio dismesso), situato in Cesano Maderno (MB), Via Enrico Donghi n. 4 (foglio 23, mappale 110, subalterni nn. 1, 2 e 701), hanno appreso che il proprietario del terreno confinante a sud, successivamente ceduto alla società controinteressata (foglio 23, mappali nn. 111, 114, 334 e 662), ha inoltrato al Comune di Cesano Maderno una richiesta di permesso di costruire al fine di realizzare un fabbricato residenziale in sostituzione del preesistente capannone destinato a deposito e ad attività commerciale.
Una prima richiesta di permesso di costruire, avanzata dal proprietario confinante nel mese di aprile 2019, è stata respinta sulla base di alcuni aspetti ostativi, e in particolare in ragione del mancato rispetto delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; tuttavia, in seguito alla parziale modifica del progetto originario, il Comune ha rilasciato alla società Santa Margherita S.r.l. (di seguito, per brevità, anche: la società) il permesso di costruire in data 25 maggio 2020.
Avverso tale provvedimento le odierne appellanti hanno proposto ricorso innanzi al TAR Lombardia, chiedendone l’annullamento, per violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968, dell’art. 2-bis, comma 1-ter, del D.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 103, comma 1-bis, della legge regionale n. 12 del 2005, degli artt. 6- 21 e 22 delle N.T.A. del Piano delle Regole della Città di Cesano Maderno, degli artt. 873, 878, 889, 890 e 907 cod. civ. e dell’art. 97 Cost, in punto di imparzialità e buon andamento della p.a, nonché per eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità, per irragionevolezza, per ingiustizia manifesta, per travisamento dei presupposti di fatto e per sviamento.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Cesano Maderno e Santa Margherita s.r.l, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 1406/21 il TAR Lombardia ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale NA CC ed IS MA RA CC hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in IC ; difetto di pronuncia su punti dirimenti per la decisione della controversia; elusione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 384/21; violazione degli artt. 9 d.m. n. 1444/68; 2-bis comma 1-ter d.P.R. n. 380/01; 103 comma 1-bis L.R. n. 12/05; 21 e 22 NTA del Piano comunale delle Regole; 873, 878 e 907 c.c; 97 Cost; eccesso di potere sotto vari profili; 1-bis) erroneità della pronuncia appellata, per mancato riconoscimento della sussistenza dell’interesse a ricorrere, e del pregiudizio delle appellanti; 2) error in IC ; violazione degli artt. 22 co. 7 NTA del Piano comunale delle Regole; 907 c.c; 97 Cost; eccesso di potere sotto vari profili; 3) error in IC ; violazione degli artt. 21 co. 9, 25 e 29 NTA del Piano comunale delle Regole; 97 Cost; eccesso di potere sotto vari profili; 4) error in IC ; violazione degli artt. 21co. 6 e 22 NTA del Piano comunale delle Regole; 97 Cost; eccesso di potere sotto vari profili; 5) errror in IC ; violazione degli artt. 873, 878 e 907 c.c; 97 Cost; eccesso di potere sotto vari profili.
Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la società Santa Margherita s.r.l. ha chiesto il rigetto dell’appello.
All’udienza di smaltimento del 5.2.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Premette anzitutto il Collegio che non si terrà conto del materiale fotografico e dei rendering inseriti dalle parti nel corpo delle memorie e delle repliche, non potendo essere utilizzato lo strumento delle memorie per produrre documenti (tali essendo le riprese fotografiche, e/o planimetrie, e/o rendering ), che come tali andavano depositati entro il termine – perentorio, e pertanto non superabile neanche su accordo delle parti, peraltro insussistente – di quaranta giorni dalla data dell’udienza (art. 73 co. 1 c.p.a.).
Peraltro, trattasi di materiale fotografico utilizzato a confutazione dei rispettivi scritti difensivi (atto di appello e memoria di costituzione), e che pertanto a maggior ragione andava depositato entro il predetto termine di quaranta giorni dall’udienza sancito dall’art. 73 co. 1 c.p.a.
3. Ciò premesso, l’appello, in relazione ai dedotti motivi di gravame, è infondato.
Con i motivi di gravame sub I e I-Bis (cfr. atto di appello, pp. 7-22), che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle censure, le appellanti lamentano l’errore compiuto dal giudice di prime cure – sul quale il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare n. 384/21, aveva sollecitato un ulteriore riflessione – in ordine alla sussistenza di pareti finestrate nell’edificio in costruzione e/o in quello delle appellanti medesime. Ad avviso di quest’ultime, si sarebbe in presenza di pareti finestrate sia sull'edificio in costruzione (di cui al permesso di costruire n. 10/2020) di proprietà della Santa Margherita s.r.l, sia sull’antistante edificio di proprietà CC, tanto al piano primo ove, fra l'altro, insiste una veduta larga 4 mt (di cui alla S.C.I.A. n. 26/2019 del marzo 2019), tanto al piano terra, ove insistono delle aperture tipo luci.
Ad ogni modo, a detta delle appellanti, la sussistenza di almeno una parte finestrata sarebbe tale da imporre comunque il rispetto della normativa sulle distanze dettata dall’art. 9 d.m. n. 1444/68; normativa che si imporrebbe altresì in ragione della natura di nuova costruzione dell’erigendo edificio.
Le censure sono tutte infondate.
4. Premessa l’inconferenza del termine di paragone rappresentato dall’ordinanza di questo Consiglio di Stato n. 384/21, stante la sua natura meramente interinale, reputa il Collegio che la disamina dello stato dei luoghi compiuta dal giudice di prime cure, nonché le valutazioni giuridiche ad essa correlate, siano da ritenersi corrette. Invero, emerge dalla copiosa documentazione tecnica in atti che:
a) le quattro aperture poste a piano terra sono da qualificarsi come luci, atteso che, per la loro conformazione, esse risultano idonee a garantire unicamente il passaggio della luce, non consentendo invece l’affaccio e/o veduta sul fondo del vicino. Per tali ragioni, trova applicazione la previsione di cui all’art. 904 c.c., che ammette la possibilità, per il confinante, di chiudere le luci in un muro, laddove (tra l’altro) si costruisca in aderenza. E nella fattispecie in esame il piano terra è aderente alla costruzione esistente lungo il confine di proprietà CC. Aderenza che è altresì prevista e disciplinata (oltre che dalla citata previsione codicistica), anche dal PGT, che all’art. 21, comma 5 delle NTA prevede espressamente che: “ qualora sul confine già insista il fabbricato del lotto adiacente è possibile realizzare il nuovo edificio in aderenza ad esso ... ”. Nel caso di specie l’edificio era e resta in aderenza nel rispetto delle disposizioni di piano, la qual cosa legittima senz’altro l’opera realizzata dalla società appellata;
b) per quel che attiene all’apertura posta al primo piano dell’edificio di proprietà appellante, come correttamente affermato dal giudice di prime cure essa consiste in una luce, in quanto, come emerge nella Relazione di accompagnamento alla s.c.i.a. del 27 marzo 2019 presentata dalle appellanti, si specifica che: “ l’intervento di manutenzione consiste nella parziale demolizione del muro che delimita il terrazzo a sud creando un’apertura (h muro 1100mm da soletta) della larghezza di 4 metri per consentire il passaggio di aria e luce ”. E che ciò sia vero, emerge altresì dal fatto che è stato realizzato un parapetto posto a mt 1,50 dal confine, al fine di impedire la vista sull’immobile confinante.
E la circostanza che trattasi, nella specie, di luci, e non anche di vedute, esclude l’applicazione della normativa sulle distanze dettata dall’art. 9 d.m. n. 1444/68, posto che, per condivisa giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, tale previsione normativa “ ... fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere, secondo l'univoco e costante insegnamento della giurisprudenza anche di questa Sezione, unicamente " le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci" (cfr. Cass. Civ. Sez. II 6.11.2012 n. 19092; 30.04.2012 n. 6604; Cons. Stato Sez. IV 04.09.2013 ; 12.02.2013 n. 844) ” (C.d.S, IV, 5.10.2015, n. 4628).
In termini confermativi, la S.C. ha da tempo condivisibilmente chiarito che: << Posto che nella disciplina legale dei "rapporti di vicinato" l'obbligo di osservare nelle costruzioni determinate distanze sussiste solo in relazione alle vedute, e non anche alle luci, la dizione "pareti finestrate" contenuta in un regolamento edilizio che si ispiri all'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - il quale prescrive nelle sopraelevazioni la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti - non potrebbe che riferirsi esclusivamente alle pareti munite di finestre qualificabili come "vedute", senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre cosiddette "lucifere" >> (Cass. civ, II, 20.12.2016, n. 26383);
c) il muro di confine posto in aderenza alla proprietà CC presenta un’altezza corrispondente a quella del muro preesistente, essendo lo stesso mantenuto (cfr. elaborati progettuali allegati alla pratica edilizia, ove si parla di “ porzione della muratura esistente che viene mantenuta ”). Per tali ragioni, non rileva in questa sede indagare se si tratti di nuova costruzione ovvero di ristrutturazione edilizia, posto che l’erigendo edificio è stato realizzato in aderenza, e comunque nel rispetto della normativa sulle distanze prevista dal codice civile.
Per tali ragioni, i suesposti motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque rigettati.
5. Con il secondo e quarto motivo di gravame (atto di appello, pp. 22-25, nonché pp. 27-29), le appellanti lamentano la violazione dell’art. 22 commi 6 e 7 NTA del Piano delle Regole, che stabilisce distanze tra edifici asseritamente non rispettate nel caso di specie. In subordine, sarebbe violata la normativa sulle distanze prevista dall’art. 905 c.c.
Le censure sono infondate.
Dispone l’art. 22 co. 7 NTA del Piano delle Regole che: “ Fermo restando il rispetto della distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, deve essere assicurata la distanza minima tra pareti cieche di edifici antistanti pari a 2/3 dell’altezza dell’edificio più alto e comunque non inferiore a m 5 ”.
Tanto premesso, rileva il Collegio che, come emerge dalla documentazione in atti:
- il piano terra è posto in aderenza alla preesistente costruzione, e pertanto, per le ragioni sopra esposte, non sconta alcun limite in parte qua ;
- la parete cieca del piano primo è invece arretrata di 5 metri dal confine ed il relativo terrazzo osserva una distanza dallo stesso pari a 1,6 mt, quindi maggiore della distanza di 1,5 mt prescritta dall’art. 905 c.c.
- la parete anch’essa cieca del secondo piano è posta a 6,5 mt dal medesimo confine. Inoltre, la controinteressata ha deciso di non realizzare il balcone, come da SCIA in atti, per cui è senz’altro rispettata la normativa tecnica suindicata, posto che la parete del secondo piano è posta a 6,5 mt dal confine, maggiore della distanza di 6,33 mt indicata dalle appellanti.
Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
6. Con il terzo motivo di gravame (atto di appello, pp. 25-27) le appellanti lamentano la violazione dell’art. 21 co. 9 delle NTA del Piano delle Regole, in punto di mancata osservanza di una fascia di rispetto ambientale piantumata di almeno 10 metri, stante la creazione ex novo di un lotto a destinazione residenziale contiguo ad un altro avente destinazione produttiva.
Inoltre, sarebbe violata la previsione di cui all’art. 25 NTA cit., essendo stata omessa la previsione di verde alberato nella misura ivi prevista.
Il motivo è infondato.
Il vigente PGT ha impresso all’area in esame la destinazione di zona “ residenziale di consolidamento ”. Pertanto, non essendo più prevista, al primo piano dell’edificio di proprietà delle appellanti, la possibilità svolgimento di attività artigianale (peraltro da tempo dismessa), il relativo termine di paragone non risulta attuale.
A ciò aggiungasi altresì, ad ND , che come emerge dalla documentazione in atti, il progetto in esame ha previsto opere di mitigazione ambientale, oltre alla monetizzazione in relazione alle parti non attuabili.
Per tali ragioni, il relativo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
7. Con il quinto motivo di gravame, le appellanti lamentano che: “ la costruzione in aderenza del muro del piano terra con la creazione di due locali tecnici, sembra un mero stratagemma per portare l'edificio in aderenza, benché in realtà questa non vi sia ... ” (cfr. atto di appello, p. 29).
La censura è inammissibile, stante la sua natura chiaramente perplessa (“ sembra un mero stratagemma ... ”), che vizia tutte le successive argomentazioni.
A ciò aggiungasi altresì, ad ND , che nemmeno risultano violate le previsioni di cui agli artt. 889, co. 2, e 890 c.c., posto che le micro-centrali termiche in progetto risultano collocate a mt 1,20 a confine, maggiore pertanto della distanza di un metro prevista dall’art. 889, co. 2, c.c. Inoltre, non risulta provato che, per la loro collocazione, gli impianti rechino pregiudizio “ alla solidità, salubrità e sicurezza ” (art. 890 c.c.), sicché anche sotto tali profili la pronuncia impugnata deve ritenersi immune dalle lamentate censure.
8. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna solidalmente le appellanti al rimborso delle spese di lite sostenute dalla società appellante Santa Margherita s.r.l., che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO