Articolo 114 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 88Articolo 105
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16 settembre 2003
Art. 114. Requisiti 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 99, comma 1, non puo' conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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