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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 09/10/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1756/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1756/2024, promossa da
(cod. fisc. e p.iva ), con sede legale in Milano (20152), via Bisceglie Parte_1 P.IVA_1
n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Mancini e dall'Avv. Duilio Mancini ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Varese, via Orrigoni n. 15, giusta procura in atti ricorrente contro
(cod. fisc. e p.iva Controparte_2 P.IVA_2
), con sede legale a Roma, via di Novella n. 22, in persona dell'Amministratore P.IVA_3
Unico, Rag. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cardosi e dall'Avv. CP_3
LO SK ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori alla Spezia, v.le Italia n. 381, giusta procura in atti resistente
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Parte_1
1 In via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
nel merito, in via principale:
In accoglimento della presente opposizione, dichiarare nulli e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo Atto n. 16063922 e l'avviso di accertamento esecutivo Atto n. 16064361, notificati a in data 10.06.2024, in quanto privi dei requisiti di cui all'art. Parte_1
1, comma 162, L. 296/2006 e all'art. 1, comma 792 lett. a), L. 160/2019, e pertanto illegittimi, immotivati ed infondati per i motivi esposti in narrativa. nel merito, in via subordinata:
In accoglimento alla presente opposizione, accertata, per le ragioni di cui sopra, l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo Atto n. 16063922 e dell'avviso di accertamento esecutivo Atto n. 16064361, notificati a in data 10.06.2024, quantomeno in Parte_1 relazione alle somme di € 14.348,96 per cartello fascia rossa P.le Trento per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 ed € 7.388,01 per cartello fascia rossa Largo Gajard per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 (atto. n. 16063922), nonché di € 14.348,96 per cartello fascia rossa P.le Trento per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 ed € 7.388,01 per cartello fascia rossa Largo Gajard per il periodo 01.01.2023 – 160643619), il tutto oltre indennità e interessi, e per l'effetto rideterminare l'importo effettivamente dovuto da per i restanti titoli. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Nell'interesse di Controparte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice Monocratico designato, previo mutamento del rito ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 32 e 4, d.lgs. 01.09.2011, n.150, RIGETTARE l'opposizione proposta da parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto CONFERMARE la legittimità, la ritualità e la fondatezza delle pretese esercitate per mezzo degli avvisi di accertamento CUP notificati, stante la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi ai fini dell'applicazione del canone ai mezzi pubblicitari ex adverso contestati ed infine CONDANNARE in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione a favore della odierna conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto ai difensori, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, di contributo previdenziale 4% C.P.A. e di I.V.A. 22% in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere della prova si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
2 1) Vero che le fotografie che le vengono esibite (previa esibizione al teste delle produzioni
02-03 del fascicolo di parte convenuta) rappresentano i mezzi pubblicitari denominati negli avvisi di accertamento << fascia rossa >>.
2) Vero che detti mezzi sono stati da lei accertati mediante sopralluoghi effettuati presso i punti vendita di Corso Gajard e Piazza Trento e Trieste.
3) Vero che il calcolo delle superfici dei mezzi pubblicitari ai fini dell'applicazione del canone è stato da lei effettuato mediante la misurazione delle superfici conformemente al criterio stabilito dall'articolo 12, comma 1, Regolamento CUP del di Varese. CP_4
4) Vero che le superfici accertate sono state da lei trasmesse all'ufficio e sono quelle indicate negli avvisi di accertamento che le vengono esibiti (previa esibizione al teste delle produzioni 01-02 di parte ricorrente).
A teste la Sig.ra Via Bagaini, 18, Varese. Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data 1 agosto 2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso gli avvisi di accertamento esecutivi n. 16063922 e n. 16064361, emessi da concessionaria per il del servizio di accertamento CP_2 Controparte_5
e riscossione del Canone Unico Patrimoniale (Canone di diffusione pubblicitaria, Canone di occupazione suolo pubblico e Canone mercatale), notificati in data 10 giugno 2024, con cui è stato ingiunto alla Società ricorrente di pagare, a titolo di canone unico annuale 2023 e 2024 sulla pubblicità, l'importo complessivo di euro 93.841,00 (atto n. 16063922) e l'importo complessivo di euro 91.975,00 (atto n. 16064361) in relazione ai punti vendita di Varese di Piazzale Trento e di Largo Gajard.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto: i. la nullità degli avvisi di accertamento impugnati, perché privi di motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto che li hanno determinati, in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 162, Legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 792, lett. a), Legge n. 160/2019; ii. l'illegittimità degli avvisi, nella parte in cui vengono richiesti importi a titolo di canone, indennità e interessi in relazione ai c.d. cartelli fascia rossa, considerato che, nella specie, non vengono in rilievo mezzi pubblicitari, come tali assoggettabili a canone unico patrimoniale, ma strutture che costituiscono parte integrante della copertura degli stabili sovrastante lo spazio porticato esterno alle rivendite.
Si è costituita nel giudizio deducendo, in via pregiudiziale, l'erroneità del rito CP_2 scelto dalla parte ricorrente e domandando, nel merito, l'integrale rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della prima udienza, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale proposta dalla parte resistente, considerato che, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 150/2011, le controversie in
3 materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, quale quella proposta da parte ricorrente, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, è stato disposto ex art. 4 d.lgs. n. 150/2011 il mutamento del rito e fissata l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Non accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia degli accertamenti esecutivi impugnati ed esaurita l'attività istruttoria nell'acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, la causa è stata, infine, discussa all'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
1. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Si è già detto che gli accertamenti esecutivi contestati in questo giudizio sono stati emessi da nella qualità di concessionaria, per il del servizio di CP_6 Controparte_5 accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale, a carico di per aver Parte_1 omesso il pagamento del canone in relazione alle insegne presenti presso gli Parte_2 esercizi commerciali di Piazzale Trento e di Largo Gajard a Trieste.
2. Con il primo motivo di opposizione, si duole della nullità degli avvisi di Parte_1 accertamento esecutivi, perché privi della motivazione imposta dalle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 162, Legge n. 296/2006 e 1, comma 792, lett. a), Legge n. 160/2019, tra gli altri, per gli atti impositivi per cui è causa.
L'eccezione di nullità è infondata.
2.1 L'avviso di accertamento esecutivo, come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, deve recare tutti gli elementi tipici di un accertamento tributario e, dunque, l'indicazione del contribuente, la natura e l'annualità del tributo, la base imponibile contestata, gli importi relativi a tributo, sanzioni e interessi, nonché la sottoscrizione del funzionario responsabile. Con particolare riguardo alla motivazione, l'avviso di accertamento esecutivo deve, poi, contenere una motivazione sufficiente a consentire al contribuente di comprendere i fatti e le ragioni giuridiche dell'azione impositiva.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità, anche recentemente, ha avuto modo di affermare che la motivazione dell'avviso di accertamento, che “…costituisce … uno strumento essenziale di garanzia del contribuente, soggetto inciso nella propria sfera giuridica dall'amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere di imposizione fiscale
…., al fine di realizzarne in pieno l'anzidetta finalità informativa …, deve riportare … tutte le conoscenze dell'ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico - giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata”, gravando senz'altro sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria (cfr. Cass. civ., sez. trib., n. 3860/2025).
4 2.2 Nella specie, l'esame documentale dei due atti impugnati (prodotti sub doc. 1 e 2 fascicolo ricorrente) consente di ritenere pienamente assolto, ancorché in forma sintetica, l'onere motivazionale posto in capo all'Amministrazione finanziaria.
Dall'esame dei citati documenti risulta, infatti, chiaramente, che gli stessi sono stati emessi, ai fini della riscossione del canone unico patrimoniale (introdotto dall'art. 1, commi 816 e ss., Legge n. 160/2019), in ragione dell'esposizione, da parte dell'odierna ricorrente Parte_1 di mezzi pubblicitari.
I medesimi avvisi di accertamento, nella sezione dettaglio importi, indicano: il soggetto passivo, l'ubicazione del mezzo pubblicitario in relazione al quale è calcolato il canone unico, il numero civico ovvero la chilometrica della strada lungo la quale sono esposti i mezzi pubblicitari, la quantità dei mezzi esposti, la tipologia di mezzo pubblicitario assoggettato ad accertamento, la sua sintetica descrizione, la quantità di metri quadrati esposti, la tariffa unitaria dovuta a metro quadrato, l'importo complessivo dovuto per ciascun mezzo pubblicitario e l'annualità alla quale l'accertamento si riferisce. Sono poi indicati i termini e le modalità per l'effettuazione del pagamento, l'avvertimento che decorso inutilmente il termine di sessanta giorni si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, oltre al riepilogo delle somme dovute per canone, sanzioni, interessi e spese, nonché, da ultimo, le modalità di proposizione dell'opposizione dinnanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Le informazioni contenute nei due avvisi di accertamento sono tutte necessarie ma anche sufficienti, ai fini dell'integrazione degli oneri motivazionali posti in capo al concessionario della riscossione del canone unico patrimoniale per cui è causa, non potendo, in definitiva, ravvisarsi alcuna nullità degli atti impositivi per violazione dell'obbligo di motivazione.
E del resto, il contenuto degli avvisi di accertamento per cui è causa, ha consentito al contribuente, odierna parte ricorrente, di svolgere adeguate e puntuali difese nell'ambito del presente giudizio, a conferma della completezza e della puntualità degli atti impugnati, senza alcuna lesione dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione, nonché del principio del pieno ed effettivo contraddittorio.
Ne consegue, per i motivi esposti, il rigetto dell'eccezione di nullità.
3. Tanto chiarito, prima di esaminare il secondo motivo di opposizione, relativo all'assoggettamento a canone unico dei cartelli fascia rossa, deve evidenziarsi che alcuna contestazione è stata proposta dalla ricorrente in relazione agli ulteriori mezzi pubblicitari (diversi dai cartelli fascia rossa) oggetto di accertamento, dovendo pertanto confermarsi la piena legittimità degli avvisi di accertamento in ordine all'assoggettamento a canone unico patrimoniale dei mezzi pubblicitari non oggetto di alcuna contestazione da parte di Parte_1
4. Venendo ad esaminare il motivo di opposizione e il merito della controversia, come già evidenziato, si duole della circostanza che l'Amministrazione finanziaria abbia Parte_1 assoggettato al canone unico patrimoniale, introdotto dall'art. 1, commi 816 e ss., Legge n.
5 160/2019, l'intero mezzo pubblicitario, corrispondente, secondo la prospettazione di
[...]
alle insegne rosse presenti presso i punti vendita di Varese di Piazzale Trento e di CP_2
Largo Gajard, laddove l'imposizione avrebbe potuto e dovuto riguardare solo una porzione dell'insegna, avente rilievo pubblicitario (i.e. quella porzione di insegna ove è indicato il marchio , e non già “quelle parti degli impianti aventi carattere meramente Parte_2 strutturale e non deputate alla diffusione di messaggi pubblicitari”, quali devono correttamente intendersi i c.d. cartelli fascia rossa.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
4.1 Ai sensi dell'art. 12 primo comma del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, adottato in attuazione della Legge n. 160/2019 (art. 1 commi 816 – 847), che ha riprodotto quanto già stabilito dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 (abrogato dalla legge n. 160/2019), “Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la misura dell'imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale va calcolata sulla base delle dimensioni dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario (cfr. in questi termini Cass. civ. n. 8427/2017).
4.2 Nella specie, come risulta documentalmente provato dalla documentazione fotografica in atti, non esiste alcuna separazione tra il marchio pubblicitario ( e il “fascione” Parte_2 rosso, non risultando evidenziata, in alcun modo, una differenziazione tra il marchio e il resto del supporto, che presenta lo stesso colore della porzione di insegna ove è collocato il marchio.
Alle conclusioni invocate da parte ricorrente si sarebbe, invero, potuti pervenire in presenza di una differenziazione, da realizzarsi, per esempio, attraverso colorazioni diverse o mediante la collocazione del marchio in modo del tutto eccentrico rispetto al supporto complessivamente considerato e tale da escludere che la colorazione intorno al marchio, o al suo fianco, rappresenti una prosecuzione ideale del messaggio pubblicitario, ma nel caso di specie una siffatta separazione non è all'evidenza presente.
In altri termini, i colori e le superfici su cui essi sono apposti sono suscettibili di assumere valore pubblicitario, apparendo il “cartello fascia rossa” percepibile dal pubblico come un prolungamento del marchio ed anzi una parte integrante del marchio stesso, identificandosi il marchio con il mezzo nella sua interezza.
A ciò si aggiunga che le stesse dimensioni del “fascione” ne aumentano inevitabilmente la visibilità e, dunque, il messaggio pubblicitario che raggiunge gli utenti, risultando del tutto
6 irrilevante che la porzione di insegna di cui si discute abbia anche una funzione di supporto strumentale.
Ne consegue per tutti i motivi esposti il rigetto del ricorso proposto da Parte_1
5. In ordine alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto dei non univoci orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in materia, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da avverso gli avvisi di accertamento esecutivi n. Parte_1
16063922 e n. 16064361, emessi da e notificati in data 10 giugno 2024; CP_2
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese in data 9 ottobre 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Sezione Seconda Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Ida Carnevale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1756/2024, promossa da
(cod. fisc. e p.iva ), con sede legale in Milano (20152), via Bisceglie Parte_1 P.IVA_1
n. 66, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Mancini e dall'Avv. Duilio Mancini ed
[...] elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori a Varese, via Orrigoni n. 15, giusta procura in atti ricorrente contro
(cod. fisc. e p.iva Controparte_2 P.IVA_2
), con sede legale a Roma, via di Novella n. 22, in persona dell'Amministratore P.IVA_3
Unico, Rag. rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Cardosi e dall'Avv. CP_3
LO SK ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori alla Spezia, v.le Italia n. 381, giusta procura in atti resistente
avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Parte_1
1 In via preliminare: disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
nel merito, in via principale:
In accoglimento della presente opposizione, dichiarare nulli e/o annullare l'avviso di accertamento esecutivo Atto n. 16063922 e l'avviso di accertamento esecutivo Atto n. 16064361, notificati a in data 10.06.2024, in quanto privi dei requisiti di cui all'art. Parte_1
1, comma 162, L. 296/2006 e all'art. 1, comma 792 lett. a), L. 160/2019, e pertanto illegittimi, immotivati ed infondati per i motivi esposti in narrativa. nel merito, in via subordinata:
In accoglimento alla presente opposizione, accertata, per le ragioni di cui sopra, l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo Atto n. 16063922 e dell'avviso di accertamento esecutivo Atto n. 16064361, notificati a in data 10.06.2024, quantomeno in Parte_1 relazione alle somme di € 14.348,96 per cartello fascia rossa P.le Trento per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 ed € 7.388,01 per cartello fascia rossa Largo Gajard per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 (atto. n. 16063922), nonché di € 14.348,96 per cartello fascia rossa P.le Trento per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2024 ed € 7.388,01 per cartello fascia rossa Largo Gajard per il periodo 01.01.2023 – 160643619), il tutto oltre indennità e interessi, e per l'effetto rideterminare l'importo effettivamente dovuto da per i restanti titoli. Parte_1
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Nell'interesse di Controparte_2
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in persona del Giudice Monocratico designato, previo mutamento del rito ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto di cui agli articoli 32 e 4, d.lgs. 01.09.2011, n.150, RIGETTARE l'opposizione proposta da parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto CONFERMARE la legittimità, la ritualità e la fondatezza delle pretese esercitate per mezzo degli avvisi di accertamento CUP notificati, stante la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi ai fini dell'applicazione del canone ai mezzi pubblicitari ex adverso contestati ed infine CONDANNARE in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione a favore della odierna conchiudente delle spese processuali e del compenso dovuto ai difensori, maggiorato di rimborso per spese generali 15% ai sensi dell'articolo 2, D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018, di contributo previdenziale 4% C.P.A. e di I.V.A. 22% in sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
In via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere della prova si chiede ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:
2 1) Vero che le fotografie che le vengono esibite (previa esibizione al teste delle produzioni
02-03 del fascicolo di parte convenuta) rappresentano i mezzi pubblicitari denominati negli avvisi di accertamento << fascia rossa >>.
2) Vero che detti mezzi sono stati da lei accertati mediante sopralluoghi effettuati presso i punti vendita di Corso Gajard e Piazza Trento e Trieste.
3) Vero che il calcolo delle superfici dei mezzi pubblicitari ai fini dell'applicazione del canone è stato da lei effettuato mediante la misurazione delle superfici conformemente al criterio stabilito dall'articolo 12, comma 1, Regolamento CUP del di Varese. CP_4
4) Vero che le superfici accertate sono state da lei trasmesse all'ufficio e sono quelle indicate negli avvisi di accertamento che le vengono esibiti (previa esibizione al teste delle produzioni 01-02 di parte ricorrente).
A teste la Sig.ra Via Bagaini, 18, Varese. Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., depositato in data 1 agosto 2024, ha Parte_1 proposto opposizione avverso gli avvisi di accertamento esecutivi n. 16063922 e n. 16064361, emessi da concessionaria per il del servizio di accertamento CP_2 Controparte_5
e riscossione del Canone Unico Patrimoniale (Canone di diffusione pubblicitaria, Canone di occupazione suolo pubblico e Canone mercatale), notificati in data 10 giugno 2024, con cui è stato ingiunto alla Società ricorrente di pagare, a titolo di canone unico annuale 2023 e 2024 sulla pubblicità, l'importo complessivo di euro 93.841,00 (atto n. 16063922) e l'importo complessivo di euro 91.975,00 (atto n. 16064361) in relazione ai punti vendita di Varese di Piazzale Trento e di Largo Gajard.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto: i. la nullità degli avvisi di accertamento impugnati, perché privi di motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto che li hanno determinati, in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 162, Legge n. 296/2006 e dall'art. 1, comma 792, lett. a), Legge n. 160/2019; ii. l'illegittimità degli avvisi, nella parte in cui vengono richiesti importi a titolo di canone, indennità e interessi in relazione ai c.d. cartelli fascia rossa, considerato che, nella specie, non vengono in rilievo mezzi pubblicitari, come tali assoggettabili a canone unico patrimoniale, ma strutture che costituiscono parte integrante della copertura degli stabili sovrastante lo spazio porticato esterno alle rivendite.
Si è costituita nel giudizio deducendo, in via pregiudiziale, l'erroneità del rito CP_2 scelto dalla parte ricorrente e domandando, nel merito, l'integrale rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto.
All'esito della prima udienza, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale proposta dalla parte resistente, considerato che, ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 150/2011, le controversie in
3 materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, quale quella proposta da parte ricorrente, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, è stato disposto ex art. 4 d.lgs. n. 150/2011 il mutamento del rito e fissata l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.
Non accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia degli accertamenti esecutivi impugnati ed esaurita l'attività istruttoria nell'acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti, la causa è stata, infine, discussa all'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della quale è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
1. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Si è già detto che gli accertamenti esecutivi contestati in questo giudizio sono stati emessi da nella qualità di concessionaria, per il del servizio di CP_6 Controparte_5 accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale, a carico di per aver Parte_1 omesso il pagamento del canone in relazione alle insegne presenti presso gli Parte_2 esercizi commerciali di Piazzale Trento e di Largo Gajard a Trieste.
2. Con il primo motivo di opposizione, si duole della nullità degli avvisi di Parte_1 accertamento esecutivi, perché privi della motivazione imposta dalle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 162, Legge n. 296/2006 e 1, comma 792, lett. a), Legge n. 160/2019, tra gli altri, per gli atti impositivi per cui è causa.
L'eccezione di nullità è infondata.
2.1 L'avviso di accertamento esecutivo, come correttamente dedotto dalla parte ricorrente, deve recare tutti gli elementi tipici di un accertamento tributario e, dunque, l'indicazione del contribuente, la natura e l'annualità del tributo, la base imponibile contestata, gli importi relativi a tributo, sanzioni e interessi, nonché la sottoscrizione del funzionario responsabile. Con particolare riguardo alla motivazione, l'avviso di accertamento esecutivo deve, poi, contenere una motivazione sufficiente a consentire al contribuente di comprendere i fatti e le ragioni giuridiche dell'azione impositiva.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità, anche recentemente, ha avuto modo di affermare che la motivazione dell'avviso di accertamento, che “…costituisce … uno strumento essenziale di garanzia del contribuente, soggetto inciso nella propria sfera giuridica dall'amministrazione finanziaria nell'esercizio del suo potere di imposizione fiscale
…., al fine di realizzarne in pieno l'anzidetta finalità informativa …, deve riportare … tutte le conoscenze dell'ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l'iter logico - giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata”, gravando senz'altro sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare tutti i fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria (cfr. Cass. civ., sez. trib., n. 3860/2025).
4 2.2 Nella specie, l'esame documentale dei due atti impugnati (prodotti sub doc. 1 e 2 fascicolo ricorrente) consente di ritenere pienamente assolto, ancorché in forma sintetica, l'onere motivazionale posto in capo all'Amministrazione finanziaria.
Dall'esame dei citati documenti risulta, infatti, chiaramente, che gli stessi sono stati emessi, ai fini della riscossione del canone unico patrimoniale (introdotto dall'art. 1, commi 816 e ss., Legge n. 160/2019), in ragione dell'esposizione, da parte dell'odierna ricorrente Parte_1 di mezzi pubblicitari.
I medesimi avvisi di accertamento, nella sezione dettaglio importi, indicano: il soggetto passivo, l'ubicazione del mezzo pubblicitario in relazione al quale è calcolato il canone unico, il numero civico ovvero la chilometrica della strada lungo la quale sono esposti i mezzi pubblicitari, la quantità dei mezzi esposti, la tipologia di mezzo pubblicitario assoggettato ad accertamento, la sua sintetica descrizione, la quantità di metri quadrati esposti, la tariffa unitaria dovuta a metro quadrato, l'importo complessivo dovuto per ciascun mezzo pubblicitario e l'annualità alla quale l'accertamento si riferisce. Sono poi indicati i termini e le modalità per l'effettuazione del pagamento, l'avvertimento che decorso inutilmente il termine di sessanta giorni si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, oltre al riepilogo delle somme dovute per canone, sanzioni, interessi e spese, nonché, da ultimo, le modalità di proposizione dell'opposizione dinnanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Le informazioni contenute nei due avvisi di accertamento sono tutte necessarie ma anche sufficienti, ai fini dell'integrazione degli oneri motivazionali posti in capo al concessionario della riscossione del canone unico patrimoniale per cui è causa, non potendo, in definitiva, ravvisarsi alcuna nullità degli atti impositivi per violazione dell'obbligo di motivazione.
E del resto, il contenuto degli avvisi di accertamento per cui è causa, ha consentito al contribuente, odierna parte ricorrente, di svolgere adeguate e puntuali difese nell'ambito del presente giudizio, a conferma della completezza e della puntualità degli atti impugnati, senza alcuna lesione dei principi generali di collaborazione, trasparenza e buona fede che devono improntare i rapporti tra il contribuente e l'amministrazione, nonché del principio del pieno ed effettivo contraddittorio.
Ne consegue, per i motivi esposti, il rigetto dell'eccezione di nullità.
3. Tanto chiarito, prima di esaminare il secondo motivo di opposizione, relativo all'assoggettamento a canone unico dei cartelli fascia rossa, deve evidenziarsi che alcuna contestazione è stata proposta dalla ricorrente in relazione agli ulteriori mezzi pubblicitari (diversi dai cartelli fascia rossa) oggetto di accertamento, dovendo pertanto confermarsi la piena legittimità degli avvisi di accertamento in ordine all'assoggettamento a canone unico patrimoniale dei mezzi pubblicitari non oggetto di alcuna contestazione da parte di Parte_1
4. Venendo ad esaminare il motivo di opposizione e il merito della controversia, come già evidenziato, si duole della circostanza che l'Amministrazione finanziaria abbia Parte_1 assoggettato al canone unico patrimoniale, introdotto dall'art. 1, commi 816 e ss., Legge n.
5 160/2019, l'intero mezzo pubblicitario, corrispondente, secondo la prospettazione di
[...]
alle insegne rosse presenti presso i punti vendita di Varese di Piazzale Trento e di CP_2
Largo Gajard, laddove l'imposizione avrebbe potuto e dovuto riguardare solo una porzione dell'insegna, avente rilievo pubblicitario (i.e. quella porzione di insegna ove è indicato il marchio , e non già “quelle parti degli impianti aventi carattere meramente Parte_2 strutturale e non deputate alla diffusione di messaggi pubblicitari”, quali devono correttamente intendersi i c.d. cartelli fascia rossa.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento.
4.1 Ai sensi dell'art. 12 primo comma del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale, adottato in attuazione della Legge n. 160/2019 (art. 1 commi 816 – 847), che ha riprodotto quanto già stabilito dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507/1993 (abrogato dalla legge n. 160/2019), “Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la misura dell'imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale va calcolata sulla base delle dimensioni dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia, per dimensioni, forma, colore, ovvero per mancanza di separazione grafica rispetto all'altra, le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario (cfr. in questi termini Cass. civ. n. 8427/2017).
4.2 Nella specie, come risulta documentalmente provato dalla documentazione fotografica in atti, non esiste alcuna separazione tra il marchio pubblicitario ( e il “fascione” Parte_2 rosso, non risultando evidenziata, in alcun modo, una differenziazione tra il marchio e il resto del supporto, che presenta lo stesso colore della porzione di insegna ove è collocato il marchio.
Alle conclusioni invocate da parte ricorrente si sarebbe, invero, potuti pervenire in presenza di una differenziazione, da realizzarsi, per esempio, attraverso colorazioni diverse o mediante la collocazione del marchio in modo del tutto eccentrico rispetto al supporto complessivamente considerato e tale da escludere che la colorazione intorno al marchio, o al suo fianco, rappresenti una prosecuzione ideale del messaggio pubblicitario, ma nel caso di specie una siffatta separazione non è all'evidenza presente.
In altri termini, i colori e le superfici su cui essi sono apposti sono suscettibili di assumere valore pubblicitario, apparendo il “cartello fascia rossa” percepibile dal pubblico come un prolungamento del marchio ed anzi una parte integrante del marchio stesso, identificandosi il marchio con il mezzo nella sua interezza.
A ciò si aggiunga che le stesse dimensioni del “fascione” ne aumentano inevitabilmente la visibilità e, dunque, il messaggio pubblicitario che raggiunge gli utenti, risultando del tutto
6 irrilevante che la porzione di insegna di cui si discute abbia anche una funzione di supporto strumentale.
Ne consegue per tutti i motivi esposti il rigetto del ricorso proposto da Parte_1
5. In ordine alla regolazione delle spese di lite, tenuto conto dei non univoci orientamenti espressi dalla giurisprudenza di merito in materia, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione proposta da avverso gli avvisi di accertamento esecutivi n. Parte_1
16063922 e n. 16064361, emessi da e notificati in data 10 giugno 2024; CP_2
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Varese in data 9 ottobre 2025.
Il Giudice
Ida Carnevale
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