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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G.16871/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16871 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] l'[...] C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MANTILE BARBARA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Paolo della Valle n.32
E
8nato a Napoli il 2.03.1964 C.F. rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RINALDI GABRIELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Risorgimento n.68
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2024 e Parte_1 Parte_3
premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 24.08.1989, che prima del matrimonio sono nati due pag. 1 di 3 figlie: e e successivamente al matrimonio altri due figli: e tutti CP_1 Per_1 Per_2 Per_3
e quattro economicamente autosufficienti, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di sentenza n. 10143/2023 resa dall'intestato Tribunale in data 27.10.2023 e pubblicata in data
7.11.2023 e che da quando furono autorizzati dal giudice delegato dal Presidente alla trattazione del giudizio di separazione, la comunione materiale e spirituale non si era tra loro ricostituita.
Tutto ciò premesso, chiedevano pronunziarsi il divorzio senza avanzare richieste accessorie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire alle parti di produrre l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione che costituisce condizione di procedibilità della domanda divorzile, all'udienza del 4.02.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare senza null'altro prevedersi.
La domanda è fondata e merita accoglimento Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato per la trattazione nel procedimento di separazione consensuale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 24.08. 1989 (atto n 126,parte I, s.sez.Z, reg. Atti Matrimonio anno 1989 );
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16871 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata a [...] l'[...] C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MANTILE BARBARA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Paolo della Valle n.32
E
8nato a Napoli il 2.03.1964 C.F. rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_2 difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. RINALDI GABRIELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Risorgimento n.68
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.09.2024 e Parte_1 Parte_3
premesso di aver contratto matrimonio in Napoli il 24.08.1989, che prima del matrimonio sono nati due pag. 1 di 3 figlie: e e successivamente al matrimonio altri due figli: e tutti CP_1 Per_1 Per_2 Per_3
e quattro economicamente autosufficienti, rappresentavano di essersi separati consensualmente in forza di sentenza n. 10143/2023 resa dall'intestato Tribunale in data 27.10.2023 e pubblicata in data
7.11.2023 e che da quando furono autorizzati dal giudice delegato dal Presidente alla trattazione del giudizio di separazione, la comunione materiale e spirituale non si era tra loro ricostituita.
Tutto ciò premesso, chiedevano pronunziarsi il divorzio senza avanzare richieste accessorie.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire alle parti di produrre l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione che costituisce condizione di procedibilità della domanda divorzile, all'udienza del 4.02.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare senza null'altro prevedersi.
La domanda è fondata e merita accoglimento Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato per la trattazione nel procedimento di separazione consensuale e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto promosso da e Parte_1 Parte_2
così provvede:
[...]
• dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 24.08. 1989 (atto n 126,parte I, s.sez.Z, reg. Atti Matrimonio anno 1989 );
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
N. 1171/2013 R.G. - pag. 2 di 3 N. 1171/2013 R.G. - pag. 3 di 3