TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/05/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 2840/2020 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giovanni Zagarese -ATTORE-
CONTRO
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Capristo -CONVENUTO-
OGGETTO: Risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELL'ATTORE: «- in via preliminare ed istruttoria, previa modifica dell'ordinanza del 29/05/2022 …, ammettere la richiesta di prova testimoniale articolata nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., … e sol gradatamente trattenere la causa in decisione ...; - nel merito: … dichiarata la responsabilità del Controparte_1 ex art. 2043 e 2051 c.c., condannare il predetto Ente convenuto … al risarcimento di tutti i danni arrecati all'immobile del sig. , nella misura di € 5.000,00 o in quella Parte_2 maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, corrispondenti al costo dei lavori di ripristino, nonché alla realizzazione di ogni utile intervento volto alla raccolta e regolamentazione delle acque meteoriche sulla Via EM o comunque all'allontanamento e convogliamento delle stesse, con eliminazione di ogni esistente ostacolo dell'originario deflusso con ogni altro opportuno provvedimento. - Con vittoria di spese … ».
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO: «
1-rigettare la domanda proposta da Pt_1
, perché palesemente infondata …;
2-condannare l'attore al pagamento delle
[...] spese e competenze di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c.».
I FATTI
1. Con atto di citazione notificato il 24.12.2020, - premettendo di Parte_1 essere proprietario dell'unità immobiliare con annessa corte sita in alla Via CP_1
Spagna, identificata nel Catasto fabbricati al foglio n. 5 particelle n. 485 sub 1 e sub 2
(costituita da un piano terra, primo piano e sottostrada avente destinazione residenziale e confinante a sud con la Via EM) - ha convenuto in giudizio il CP_1
per la omessa previsione ed esecuzione di opere e manufatti di scolo e raccolta
[...] delle acque meteoriche in occasione dei lavori di pavimentazione e bitumazione eseguiti dal Comune di sulla Via EM, via che, prima di tale intervento, era una CP_1 strada sterrata carrabile, con brecciolino che frenava naturalmente e disperdeva l'acqua piovana. In particolare, secondo l'attore, a seguito della bitumazione, le acque piovane provenienti da Via Francia su Via EM ‒ poiché non regimentate ‒ confluiscono
1 incontrollate nella proprietà dello stesso dal lato confinante con la Via EM, provocando infiltrazioni e persistente umidità nel fabbricato, con distacco di intonaco dalle pareti del piano seminterrato.
L'attore ha dedotto, inoltre, di aver segnalato al Sindaco e al Comando dei Vigili Urbani la possibilità che l'aumento del volume delle acque convogliate verso il proprio immobile potesse essere determinato anche da opere realizzate da proprietari limitrofi per allontanare i flussi d'acqua incontrollati dai propri immobili con la creazione di manufatti quali muretti in blocchi e rampe di cemento lungo tutto il tratto stradale pubblico.
L'attore ha aggiunto che, in data 05.12.2019, all'esito di un sopralluogo, i Vigili Urbani costatavano che l'intera zona risultava sprovvista di una rete di raccolta di acque bianche e che l'immobile del era stato costruito in zona C10 del vigente P.R.G., negli Pt_1 anni 80 senza l'approvazione di un piano di lottizzazione e che tale mancanza ha precluso la possibilità di realizzare una rete di raccolta delle acque bianche.
A tal proposito, l'attore ha precisato che il fabbricato, pur essendo stato edificato dal proprio dante causa in assenza di concessione edilizia, è stato Parte_3 oggetto di domanda di sanatoria presentata da in data 13.08.1986 Parte_3 con prot. n. 6143 ai sensi della legge n. 47/1985 e di successivo permesso di costruire in sanatoria n. 1893 rilasciato in data 13.08.2012 a , il quale ‒ divenuto Parte_1 proprietario dell'immobile per una quota pari ad 1/9 per successione al genitore Pt_3
e per 8/9 per atto pubblico a rogito del Notaio del 16.12.1994 rep. n.
[...] Per_1
14676 ‒ ha pagato tutti gli oneri connessi all'avvenuta edificazione. L'attore, quindi, ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal proprio immobile quantificati nella relazione del C.T.P. ing. e la realizzazione, a carico del Per_2 CP_1 convenuto, delle opere di convogliamento delle acque meteoriche sulla Via EM
e di ogni altra opera utile a non far invadere da tali acque la proprietà del in Pt_1 occasione degli eventi piovosi.
2. Con comparsa depositata in data 23.04.2021 si è costituito tardivamente in giudizio il
, opponendosi all' accoglimento della domanda. All' uopo ha Controparte_1 dedotto che la bitumazione della Via EM non aveva comportato alcuna modifica dell'assetto stradale, tant'è che gli altri abitanti di quella strada non avevano inoltrato alcuna lamentela all' ente comunale. Ha dedotto altresì che il pregiudizio lamentato dall'attore non fosse riconducibile all' operato dell'ente, posto che, in passato, nella zona si era costruito abusivamente senza opere di urbanizzazione primaria;
inoltre, la Via EM termina, in quanto vicolo cieco, al confine con la proprietà dell'attore, mentre il fabbricato risulta distante da tale limite: di qui l' impossibilità che l' acqua piovana approdante sul fondo attoreo potesse determinare infiltrazioni al fabbricato.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie delle parti, è stata espletata una C.T.U.
Con note depositate ai sensi dell' art. 127 ter CPC, le parti hanno precisato le proprie conclusioni. Quindi, con ordinanza del 10.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati a gg 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4. In via preliminare, giova premettere che l'inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada, delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza integranti il precetto di cui all'art. 2043 c.c., può essere
2 denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi della P.A., bensì un'attività, soggetta al rispetto del principio del neminem laedere (cfr.
Cass., Sez. III, ord. n. 9318/2019; Cass., SS. UU., ord. n. 26108/2007).
In particolare, «va affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla domanda rivolta dal privato contro un comune per conseguirne la condanna ad un facere specifico, consistente nella realizzazione delle opere necessarie ad adeguare l'impianto fognario e di smaltimento delle acque meteoriche al fine di scongiurare allagamenti ed infiltrazioni idriche nella proprietà privata, e la condanna al risarcimento dei danni prodotti a questa proprietà a causa della pregressa cattiva manutenzione o gestione degli impianti comunali, prospettandosi la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.» (Cass., SS.
UU., sent. n. 21192/2017).
5. Deve, altresì, ribadirsi che la competenza del giudice specializzato delle acque pubbliche postula, ai sensi dell'art. 140 del r.d. n. 1775/1933, la diretta derivazione del danno dall'esecuzione o manutenzione di opere o dall'emissione di provvedimenti riguardanti il regime delle acque pubbliche e non da acque pluviali scorrenti su pubbliche strade, non convogliate né disciplinate per un uso determinato, che non possono essere considerate acque pubbliche: pertanto la domanda di risarcimento per i danni che si assumono derivati al proprietario di un fondo dalla infiltrazione di acque piovane o di scolo, defluenti da una strada pubblica rientra nella competenza del giudice ordinario e non del Tribunale delle Acque Pubbliche (cfr. Cass., Sez. I, sent. n. 4586 del 16.07.1986; cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 2566/2007).
6. Ciò posto, la costruzione o la ristrutturazione di una strada che realizzi un'esigenza di traffico, donde derivi un'alterazione del deflusso delle acque, legittima il proprietario del fondo danneggiato da tale attività alla generale azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. ‒ eventualmente inclusiva dell'esborso per l'esecuzione di opere necessarie ad evitarne la reiterazione ‒ in base al generale principio del neminem laedere, trattandosi di opere destinate ad assolvere ad esigenze generali (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 8772/2021).
Più nel dettaglio, «la discrezionalità, e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un'opera trova un sicuro limite nell'obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che, dall'inosservanza di queste disposizioni e di dette norme, deriva la configurabilità della responsabilità della stessa P.A. per i danni arrecati» (Cass., Sez. III, sent. n. 2566/2007).
Ciò, tuttavia, non esclude che in tanto può affermarsi la responsabilità della P.A. in quanto, da un lato, si dimostri l'esistenza di un nesso di causalità tra l'opera pubblica (o il modo con cui la stessa è stata realizzata) e l'evento dannoso denunciato, dall'altro, la violazione ‒ da parte della Amministrazione nella realizzazione dell'opera ‒ di precise norme di legge, o anche tecniche o di comune prudenza (cfr. Cass., Sez. III, sent. n.
6463/2000; conformemente Cass., SS. UU., sent. n. 3567/1997).
7. Venendo al caso di specie, il C.T.U. ha descritto lo stato dei luoghi riportando che:
«Via EM è una strada senza uscita con una lieve pendenza in discesa e
3 termina a ridosso del muretto di recinzione del terreno del sig. (vedi foto n° 1 e Pt_1
2). La strada è bitumata per tutta la sua lunghezza ad eccezione della parte terminale ed
è priva di sistema di raccolta delle acque piovane. Lungo entrambi i lati della via sono presenti marciapiedi pedonali più alti del livello stradale di 20 centimetri e su di essi scaricano i discendenti che raccolgono le acque piovute sui fabbricati posti su ambo i lati.
È quindi plausibile che in caso di piogge intense si verifichino fenomeni di ruscellamento fino ad accumularsi nello spiazzo antistante il muro di recinzione dell'attore. Il suo terreno si trova ad una quota inferiore di 57 centimetri rispetto alla strada e questo facilita il deflusso delle acque sullo stesso. La casa del signor , a due piani fuori terra oltre Pt_1 all'interrato, si trova ad una distanza di 36 metri a valle di tale punto, ad una quota più bassa di circa 30 cm mentre via Spagna è posta 28 metri a nord ad un livello ancora inferiore. Il terreno è pavimentato solo attorno alla casa e per il resto è utilizzato a fini agricoli presentando diversi alberi da frutto. Quivi, a partire dalla zona prossima a via
EM, è stato realizzato un canale, semplicemente scavato nel terreno, che costeggia tutta la proprietà e termina vicino a via Spagna nel tentativo di allontanare dalla casa le acque di ruscellamento provenienti dalla strada posta a monte. […] I fabbricati su via EM scaricano le acque meteoriche piovute sui tetti direttamente sulla strada attraverso i discendenti in assenza della condotta delle acque bianche non potrebbero fare altrimenti. Non essendo presente alcun sistema di raccolta delle acque meteoriche queste non vengono smaltite e si accumulano nella zona più depressa, a ridosso del muro di recinzione della proprietà ». Pt_1
L'assenza di un sistema di regimentazione delle acque piovane sulla Via EM (con particolare riferimento al limite tra la stessa strada e la proprietà dell'attore) è altresì evincibile dalla documentazione fotografica in atti (cfr. fotografie allegate alla relazione tecnica del C.T.U. e del C.T.P. dell'attore).
Dalla stessa documentazione fotografica in atti emergono i diversi rimedi approntati dall'attore a fronte del deflusso delle acque meteoriche nel suo terreno provenienti da Via
EM (in particolare, sacchi di sabbia contenitivi ed il canale descritto dal C.T.U. scavato nel terreno di proprietà dell'attore lungo il confine con la suddetta strada per favorire lo scolo delle acque provenienti dalla stessa).
Utile in tal senso è anche la nota del Comune di del 26.11.2020 prot. n. 27252 CP_1
[vedi file denominato mancata adesione alla stipulazione di negoziazione assistita] nella quale viene riportato, come esito del sopralluogo effettuato dal Comune, che «l'intera zona risulta sprovvista di rete di raccolta acque bianche».
7.1. Tanto appurato, occorre precisare che il difetto di concessione edilizia del bene danneggiato viene ad affievolire, se non ad azzerare, il diritto del proprietario del bene ad essere risarcito per equivalente del danno sofferto, qualora l'abuso risulti avere aggravato la posizione di garanzia assegnata alla P.A. nella custodia dei propri beni
(Cass., Sez. III, ord. n. 20312/2019).
Sul punto, deve prendersi atto della produzione da parte dell'attore del permesso di costruire in sanatoria n. 1893 del 13.08.2012 riferito agli immobili di proprietà del medesimo di cui al foglio 5 particelle 485 sub 1 e sub 2 del Catasto Urbano del Comune di . CP_1
Allo stesso modo, deve essere adeguatamente considerata la sussistenza di un'irregolarità costruttiva anche dei terzi, quale elemento di interferenza sul piano
4 causale (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 20312/2019 cit.).
In tal senso, al quesito sulla verifica della conformità alle norme codicistiche ed edilizie sullo scolo delle acque piovane, il C.T.U., con particolare riferimento alle opere realizzate dai proprietari limitrofi per allontanare i flussi di acqua incontrollati della Via
EM, ha appurato che: «Le opere segnalate consistono in un dosso in calcestruzzo di accesso all'ultima proprietà posta sulla sinistra della strada (foto n° 1 e 2) ed in un “pollaio” in muratura, ben visibile nelle foto allegate alla perizia di parte del geom. , regolarmente depositata nel fascicolo telematico, ma attualmente Per_2 nascosto dalla legnaia. Tali manufatti costituiscono una sorta di argine a protezione dei terreni posti lateralmente ed accentuano l'accumulo idrico a ridosso del muretto di recinzione dell'attore. Non risulta che sia stata concessa alcuna autorizzazione per la loro realizzazione per cui si ritiene che vadano rimossi a cura e spese dei rispettivi proprietari. Anche la stessa legnaia non può permanere sull'area comunale». 7.2. Alla luce di quanto sopra, sono assodati l'assenza di un regolare sistema di regimentazione delle acque piovane in corrispondenza della Via EM ed il fatto che le acque piovane, accumulandosi nel limite tra la stessa strada e la proprietà dell'attore, defluiscano su quest'ultima, in virtù della naturale pendenza della strada con dislivello a sfavore della detta proprietà (pari a 57 cm).
Ciò posto, come riconosciuto dallo stesso convenuto (si veda la memoria di CP_1 replica depositata in data 22.04.2025), la bitumazione della strada ‒ precedentemente ai lavori, sterrata con brecciolino carrabile, secondo quanto pacifico tra le parti ‒ ha sicuramente accentuato il deflusso delle acque piovane sulla proprietà dell'attore in assenza della predisposizione di un idoneo sistema di regimentazione delle stesse.
Ne consegue che il deve essere condannato al completamento della Controparte_1 bitumazione stradale, a regola d'arte, della Via EM del medesimo Comune
(con particolare riferimento alla porzione stradale confinante con il terreno di proprietà dell'attore) e alla realizzazione delle opere necessarie alla regimentazione delle acque meteoriche sulla Via EM e a quant'altro necessario per una corretta esecuzione delle stesse opere, compresi i provvedimenti in ordine alle costruzioni abusivamente realizzate sulla medesima strada.
A tal fine, preso atto delle varie soluzioni tecniche alternative prefigurate dalla relazione peritale del C.T.U., implicanti poteri valutativi tipicamente riconducibili all'autorità amministrativa, le concrete modalità di adempimento sono necessariamente rimesse alla discrezionalità dell'Amministrazione comunale. 8. Quanto agli asseriti danni dedotti dall'attore, la domanda è da rigettare in parte qua poiché infondata.
Ebbene, in risposta al quesito sull'accertamento delle cause e dell'entità dei danni esistenti nel fabbricato di proprietà del , ricondotti dall'attore alle infiltrazioni delle Pt_1 acque piovane dalla Via EM, il C.T.U. ha rilevato: «Non sono stati riscontrati danni gravi alla struttura né distaccamenti evidenti dell'intonaco ma solo al piano interrato macchie di umidità sulla parete rivolta a sud (foto n° 9) e rigonfiamento per ossidazione delle armature di un unico pilastro (foto n° 11), dovuto essenzialmente ad umidità di risalita capillare. Tali problematiche sono molto spesso presenti nei locali posti sotto il livello del terreno, specie quando il drenaggio non è perfettamente efficiente […] Occorre evidenziare che tali danni potrebbero essere dovuti ad un drenaggio poco efficiente ed
5 esistere anche in assenza del fenomeno lamentato».
Ragion per cui non può dirsi provato il nesso causale tra l'opera pubblica di bitumazione della Via EM ‒ per come realizzata dal convenuto ‒ ed i danni da CP_1 infiltrazione dedotti dall'attore al proprio fabbricato.
A tale conclusione si rinviene, inoltre, tenuto conto della considerevole distanza tra il fabbricato di proprietà dell'attore e la linea di confine con la Via EM (36 m, in base ai rilievi del C.T.U.), considerando altresì il canale di scolo scavato nel terreno di proprietà dell'attore a ridosso del confine con la medesima strada e che costeggia l'intera proprietà terminando nei pressi della Via Spagna (sita, come da relazione peritale del
C.T.U., ad una distanza di 28 m a nord del fabbricato di proprietà dell'attore e ad un livello inferiore rispetto allo stesso fabbricato).
9. Le spese di lite vanno compensate per metà, stante il rigetto della domanda risarcitoria, mentre, per l'atra metà, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Il valore della causa, come evincibile dall' atto introduttivo del giudizio, è compreso nello scaglione € 26.000/52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro il , così dispone: Parte_1 Controparte_1
a) ACCOGLIE, parzialmente, la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al completamento della bitumazione stradale, a regola Controparte_1
d'arte, della Via EM del medesimo Comune (con particolare riferimento alla porzione stradale confinante con il terreno di proprietà dell'attore) e alla realizzazione di un idoneo sistema di regimentazione delle acque piovane lungo la suddetta strada e a quant'altro necessario per una corretta esecuzione delle opere utili a tal fine, compresi i provvedimenti in ordine alle costruzioni ivi abusivamente realizzate;
b) RIGETTA la domanda di risarcimento dei danni;
c) DICHIARA compensate per metà le spese di lite e CONDANNA il CP_1
al pagamento della residua metà in favore dell'attore ;
[...] Parte_1 spese che liquida nell'interezza in €. 545,00 per spese vive e in €. 6.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, nonché cassa e IVA;
d) PONE le spese della C.T.U. per metà a carico dell' attore e per metà a carico dell' ente convenuto.
Così deciso in Castrovillari, in data 16/05/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all'Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
6