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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/07/2024, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 372/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 372/2023 promosso da
nato a [...] il [...] Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI GRAZIA SALVATORE e dell'avv DI GRAZIA ANDREA
( ) V ed elettivamene domiciliato nel loro studio in via V. J. PLANCO N. 16 C.F._1
47923 RIMINI
APPELLANTE
nata a [...] il [...] Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di RIMINI n. 847/2022 del 14 luglio 2022 e pubblicata in data 20 settembre 2022
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che non ha ritenuto di presentare conclusioni:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 10
1- Il Tribunale di Rimini, nel giudizio introdotto da contro Controparte_1 Pt_1
con sentenza 847/2020 del14 luglio 2022, pubblicata in data 20 settembre 2022, avendo in
[...]
precedenza pronunciato la separazione dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio il 12 ottobre
2003, con sentenza parziale, ha regolato le condizioni della separazione, disponendo:
1- Dichiara l'addebito della separazione in capo al marito;
2. Dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2
collocamento prevalente di presso la madre e di presso il padre;
Per_2 Persona_1
3. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio a fine settimana alternati una volta a Per_2
Roma, dove il padre si recherà e tratterrà dal venerdì o dal sabato sera al lunedì mattina e una volta a Rimini, dove il minore si tratterrà dal venerdì sera o dal sabato mattina (a seconda degli impegni scolastici) fino alla domenica sera;
per sette giorni durante le vacanze di Natale, per tre giorni durante le vacanze pasquali e trenta giorni durante le vacanze estive;
4. Dispone che la madre veda e tenga con sé a fine settimana alternati una volta a Roma, Per_1
dove si recherà e tratterrà dal venerdì o dal sabato sera al lunedì mattina e una volta a Per_1
Rimini, dove la madre si tratterrà dal venerdì sera o dal sabato mattina fino alla domenica sera;
per sette giorni durante le vacanze di Natale, per tre giorni durante le vacanze pasquali e trenta giorni durante le vacanze estive.
5. I genitori cureranno che in ogni spostamento i fratelli trascorrano del tempo insieme;
6. Invita i genitori ad attivare un supporto psicologico in favore del figlio primogenito 7. Per_1
Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio e di contribuire alfa mantenimento del Per_1
figlio versando alla madre la somma mensile di euro 800,00, da versare anticipatamente Per_2
entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 80% delle spese straordinarie sostenute per entrambi i figli, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna (la madre corrisponderà il 20% delle spese anticipate dal padre);
8. Dichiara tenuto e condanna a corrispondere a favore di , a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno di mantenimento del coniuge, la somma mensile di euro 1.000,00 – in questa quantificazione a far data dalla presente pronuncia, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo – somma da corrispondersi pagina 2 di 10 entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
9. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti. 10. Dichiara tenuto e condanna Parte_1
a rifondere a favore di le spese di lite liquidate in complessivi
[...] Controparte_1
4.963,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie, accessorî di legge e spese generali..
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Rimini, ha ritenuto la fondatezza della domanda di addebito in quanto nella sua comparsa di risposta aveva candidamente ammesso di aver Pt_1
intrecciato una relazione extraconiugale con l'attuale compagna, fin dal 2017, limitandosi ad affermare circostanze relative a banali divergenze di opinione, ma non a dimostrare che la crisi coniugale era già in atto, come era suo onere fare.
Il giudice di prime cure ha inoltre regolato l'affidamento, la collocazione e la frequentazione della prole prendendo le mosse dalle risultanze della CTU espletata e e il mantenimento della prole, sulla base dei rispettivi collocamenti, delle condizioni economico reddituali dei genitori, del tenore di vita del nucleo familiare.
Ha da ultimo ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie in capo a determinandolo in 1.000 euro mensili. Pt_1
2- Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , deducendo Parte_1
1) la carente istruttoria svolta dal Tribunale di Rimini, la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal e il rigetto della domanda per mancanza di prova;
Pt_1
2) in particolare, in punto di addebito, il mancato accertamento giudiziale che la separazione possa essere imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa dei doveri relativi al matrimonio, purchè si tratti di violazione che per la sua gravità abbia contribuito a determinare la situazione di intollerabilità e non possa trovare giustificazione nella condotta
.dell'altro. Il Tribunale invece non ha ammesso le prove e si è limitato a dare rilievo alla condotta infedele del marito;
3) quanto alla valutazione del divario economico e reddituale tra i coniugi, che il Tribunale si sarebbe basato su un preconcetto nei confronti del fondato su tre ordini di erronee Pt_1
valutazioni: 1) la presentazione di dichiarazioni fiscali decisamente inattendibili (a detta dell'appellante circostanza non vera, perché invece la decurtazione del reddito del del Pt_1
50% dal 2014 al 2015 era dovuta al suo declassamento dal grado di dirigente a quello di funzionario a seguito dell'incorporazione di Euro Commercial AN in banca CIS s.p.a., mentre pagina 3 di 10 nel 2020 egli avrebbe un reddito complessivo di 18.898,99); 2) sull'erronea valutazione dell'elevato tenore di vita coniugale, fondata su semplici fotografie riguardanti, oltre che le vacanze, l'utilizzo di una barca e all'utilizzo di un aereo preso a noleggio ad esempio di una barca e ancora sul fatto che precedentemente risiedeva a Bubai;
3) l'inconsistenza delle Pt_1
argomentazioni avversarie sulle innumerevoli cariche sociali del recepite Pt_1
pedissequamente dal collegio, mentre in comparsa di costituzione nella fase presidenziale e in comparsa conclusionale era stato evidenziato che le cariche societarie non erano retribuite e le società erano in perdita se non addirittura fallite;
4) l'erronea valutazione della condizione economico – reddituale della la quale era CP_1
proprietaria di un considerevole patrimonio reddituale e in ogni caso aveva avuto occasioni di lavoro (per le quali oltretutto aveva ottenuto l'autorizzazione al trasferimento a Roma) essendo libera da impegni con la prole, perché solo viveva con la madre mentre con il Per_2 Per_1
padre;
5) l'insufficienza della motivazione, priva del supporto minimo costituzionale.
Ha quindi chiesto la riforma della decisione impugnata previa ammissione ed espletamento di tutte le istanze istruttorie non ammesse in primo grado “idealmente riproposte e ritrascritte
*
Nonostante la rituale notifica dell'appello al difensore costituito in primo grado, non si è costituita in giudizio Controparte_1
*
E' intervenuto il PROCURATORE GENERALE, non ritenendo di presentare conclusioni.
All'udienza del 13 febbraio 2024 è comparso il difensore dell'appellante, il quale ha insistito nelle sua richieste e conclusioni e la causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Non può essere accolto il primo motivo d'impugnazione con il quale l'appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori e chiede preliminarmente alla Corte di procedere
“ammettendo tutte le istanze istruttorie di parte appellante non ammesse in primo grado con relativa loro assunzione qui idealmente riproposte e ritrascritte”.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte d'Appello che una tale generica reiterazione delle prove sia inammissibile, essendo onere dell'appellante specificare la rilevanza – oltre che l'ammissibilità – delle singole prove articolate a supporto delle allegazioni e delle argomentazioni svolte in appello e volte ad inficiare il percorso logico seguito dal giudice di prime cure, non potendosi demandare genericamente alla Corte in secondo grado il compito di esplorare fra i mezzi istruttori a pagina 4 di 10 suo tempo dedotti per verificare quali siano quelli in ipotesi idonei a consentire la riforma della decisione impugnata.
Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che i capitoli di prova e le istanze istruttorie tutte non sono state neppure riportate nell'atto di appello e nelle conclusioni, si osserva invero che dal tenore testuale dell'atto di appello non è dato comprendere di quali prove si sia trattato e parte appellante non si è neppure data pena di indicare quali sarebbero state le prove indispensabili ai fini del decidere, nonostante che reiteratamente lamenti la mancata ammissione dei mezzi istruttori da parte del giudice di prime cure.
4- Venendo al merito, le considerazioni ora svolte non possono che riverberarsi sull'infondatezza del motivo in punto di addebitabilità della separazione al marito.
Va infatti osservato innanzitutto che, com'è noto, e come ricordato anche dal Tribunale nella decisione impugnata, è orientamento consolidato della Suprema Corte, come pure della giurisprudenza di merito che “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito (Cassazione civile, sez. I, 12/04/2006, n. 8512).
Si è altresì specificato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. Civ sez. I, 15 luglio 2014, n 16172).
L'appellante si è invero limitato in sede di costituzione in primo grado ad affermare di frequentare solo da pochi mesi una donna ma solo come diretta conseguenza della crisi del matrimonio che, da molti anni , aveva determinato un allontanamento tra i coniugi.
pagina 5 di 10 Era onere del il quale ammette dunque di aver violato l'obbligo di fedeltà in costanza di matrimonio, Pt_1 specificare esattamente quando la relazione è iniziata e quando (e per quali ragioni) la crisi dell'unione matrimoniale si era già perfezionata, al fine di consentire al giudice di accertare l'effettiva irrilevanza della relazione dell'odierno appellante intrapresa con una ventenne.
Peraltro l'appellante non ha specificato in questo grado le prove (e gli eventuali specifici capitoli) relativi alla preesistenza della crisi, insistendo nell'allegare la divergenza dei genitori in ordine alle cure mediche da somministrare ai figli, ed essendo possibili al riguardo rinvenire nell'atto di appello soltanto il richiamo alla CTU.
In proposito peraltro si osserva, che se è vero che da una lettura della relazione peritale (peraltro non riprodotta dall'appellante, ma rinvenuta nel fascicolo d'ufficio di primo grado) sembra evincersi che in tale sede ha attribuito la crisi all'atteggiamento della moglie con riguardo alle cure e alla Pt_1
medicina tradizionale, non pare che la CTU dott abbia recepito tale prospettazione, non solo Per_3
perché riferisce che la le ha dichiarato di non essere del tutto contraria alla medicina CP_1
tradizionale, ma di preferire le cure omeopatiche, ma perché non è dato reperire una seria smentita a quanto dedotto dalla moglie e riportato a pag 25 della relazione stessa: “nel 2016 diventa aggressivo nei miei confronti, anche con le parole;
una mattina trovo un bicchiere che non conosco....chiedo, poi....; lui stava per portare i ragazzi a Messa...appunto;...me ne ha dette di ogni -bastarda, stronza, va....- esce sbattendo la porta e va coi ragazzi a Messa;
ecco è questo.....poi scopro col tempo che quel bicchiere era della casa che aveva con lei;
io stavo tutte le estati due mesi in Sardegna al mare con i ragazzi...e lui rimaneva a Riccione......andava in piscina con la sua ragazza!!! perchè poi le persone ti raccontano le cose quando......; durante l'estate del 2017 per 4 giorni si è presentato in Sardegna, in tutta l'estate 4 giorni l'abbiamo visto.....non gli interessava vedere i figli in quel periodo....intanto si era fatto la crociera con la sua ragazza;
era stato a Dubai, ai Caraibi, a Miami e a New York, in
Tailandia; hanno trovato i biglietti, i ragazzi giocavano e da un sacchetto, si rompe e viene fuori il biglietto..lui con tutta l'estate avevano viaggiato.” Emerge dalla che Controparte_2 CP_1
andava per lavoro in tutti questi luoghi ma anche con la nuova ragazza. La crociera invece fu Pt_1 solo una vacanza con la compagna: “non potevo pensare....cattolico praticante..mi raccontava dei tradimenti degli amici...[critico] io avevo fiducia.”
Non si può dunque dubitare della violazione del dei doveri derivanti dal matrimonio e Pt_1
dell'attribuibilità a ciò della crisi, ma quand'anche si volesse valorizzare la conflittualità fra i genitori non si potrebbe comunque trascurare il fatto che nelle conclusioni della propria relazione, la CTU, sottolinea il fatto che “i figli sono stati al centro di dispute e di scelte operative paterne non leali, coinvolti anche prima della separazione”
pagina 6 di 10 Va allora condiviso l'assunto per cui tali dichiarazioni dimostrano inequivocabilmente che l'affectio coniugalis è venuta meno in conseguenza del tradimento del ricorrente e della sua condotta contraria al dovere di fedeltà e di lealtà derivante dal matrimonio.
5 – Venendo ora all'assegno di mantenimento, si osserva che, com'è noto, l'assegno di mantenimento in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c. cit., spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito tale principio, ricordando che l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, parametro che al contrario non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile (v. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020)
La Corte ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente
l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540;
Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974
Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021)
*
Anche sul punto la decisione del Tribunale di Rimini deve essere condivisa.
Innanzitutto, quanto alle condizioni economico reddituale delle parti, e in primo luogo del si Pt_1
osserva in primo luogo che l'appellante non ha prodotto neppure le proprie dichiarazioni fiscali aggiornate (indispensabili a valutare la fondatezza delle sue doglianze in ordine all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento dell'appellata) e per vero neppure quelle prodotte in primo grado, e nessun documento relativo ai propri redditi, non avendo allegato in questa sede il fascicolo di parte telematico munito dei documenti allegati numerati e identificati nel loro contenuto, come era suo onere fare, non potendosi demandare a questa Corte l'onere di esplorare nel fascicolo telematico di primo grado al fine di reperire documenti di parte utili alla tesi dell'appellante.
Tanto meno, anche con riguardo al motivo in esame, l'appellante ha indicato specificamente le prove e i documenti a sostegno dell'impugnazione.
Non sono stati forniti elementi atti a smentire le argomentazioni e le valutazioni operate nella pagina 7 di 10 decisione impugnata dal Tribunale, che ha osservato che la moglie, pur risultando proprietaria di un considerevole patrimonio immobiliare, è tuttavia priva di un'occupazione che le consenta di incamerare redditi sufficienti al sostentamento proprio e del minore convivente, mentre la condizione reddituale del padre appare più opaca, avendo egli presentato dichiarazioni fiscali decisamente inattendibili
(meno di 19.000 euro lordi nell'anno 2021), in quanto incompatibili con il tenore di vita goduto (a mero titolo esemplificativo, il è nella disponibilità di auto di lusso, effettua numerosi viaggi Pt_1 all'estero, paga per il figlio costosissimi corsi di volo), con la titolarità di quote in numerose società operanti in diversi settori (le disponibilità economiche dell'uomo sono tali che egli può permettersi di amministrarle tutte, senza percepire alcun compenso) e, infine, con il mantenimento per il figlio minore che il stesso offre di pagare nella misura di euro 800,00. Pt_1
D'altra parte tali circostanze risultano dalle allegazioni dello stesso e dalla relazione della Pt_1
Guardia di finanza del 9 novembre 2020 (documento del fascicolo di ufficio di primo grado), ed evidenziano in ogni caso sufficienti elementi per ritenere che era titolare di un Parte_1
cospicuo patrimonio e di redditi elevati, grazie ai quali consentiva alla famiglia di godere di un elevatissimo tenore di vita.
Si sottolinea soltanto che dalla relazione della Guardia di Finanza emerge che ha Parte_1
proprietà immobiliari superiori a quelle della moglie, risulta proprietario di una Jaguar, è titolare di quote societarie, che lo stesso appellante, nell'atto di impugnazione (pag 27) elenca in numero perfino superiore rispetto a quelle descritte dalla Guardia di Finanza, sia pure allo scopo di sminuirne il significato e il valore, non comprendendosi i effetti per quale motivo egli abbia ad esempio acquistato le quote della Miami No face Production s.r.l. con pagamento posticipato rispetto all'atto, deducendo (e anche questa volta non documentando) di essere inadempiente a tale termine;
come pure evidenzia di essere amministratore della società AB Investment Portfolio Management Limited senza possederne le quote (ciò che non esclude che egli sia privo di compensi per tale incarico, circostanza di cui nulla dimostra.
Per quanto riguarda il tenore di vita pare sufficiente osservare che nel lamentare l'insufficienza delle prove fornite da controparte, evidenzia che si è trattato di semplici fotografie di carte di credito Pt_1
e del passaporto nonché “di una barca utilizzata dalla famiglia e dall'utilizzo di un aereo preso a noleggio”: non nega né che la famiglia disponesse di una barca, né che utilizzasse un aereo a noleggio, circostanze ( in particolare quest'ultima) davvero significativa di una disponibilità fuori dal comune.
Ancora l'appellante stesso ricorda di aver avuto precedentemente la sua residenza e in seguito di aver subito una decurtazione di reddito nel 2015 a causa del declassamento dal grado di dirigente a quello di funzionario a seguito dell'incorpprazione di Euro ME AN (ex datore di lavoroI in Banca CIS
pagina 8 di 10 s.p.a.; di aver riportato da anni la propria residenza in Italia, dove avrebbe conseguito per il 2020 un reddito complessivo di 18.898,00 nel 2020. Tutto ciò risulta a questa Corte oltre che indimostrato, anche incomprensibile, non essendo chiaro e tanto meno credibile per quale ragione un padre di famiglie dotato di ottime risorse da lavoro all'estero si sia determinato a trasferire la residenza e l'attività lavorativa accettando una retribuzione enormemente inferiore.
Non può allora che essere condiviso il ragionamento del Tribunale secondo il quale emerge, da un lato,
l'insufficienza per la ricorrente di un reddito adeguato a garantirle la conservazione di un livello di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, considerato che la donna non lavora e non risulta titolare di una specifica capacità lavorativa concretamente spendibile, anche tenuto conto dell'età e, dall'altro, il netto divario economico e reddituale con il marito, che, come detto, può contare su importanti risorse che gli consentono di mantenere un tenore di vita agiato.
Sotto il profilo della determinazione dell'entità del beneficio economico, alla luce di quanto sancito dall'art. 156,
2° comma, c.c., che richiede di valutare circostanze e redditi dell'obbligato, sulla quantificazione dell'assegno incidono nel caso di specie: a) la comparazione dei redditi dei coniugi come sopra ricostruita;
b) la durata dell'unione coniugale [di oltre 15 anni dalla celebrazione del matrimonio, 12 ottobre 2003 alla data dell'instaurazione del giudizio di separazione, avvenuta nel 2018], allietata dalla nascita di due figli;
c) il patrimonio immobiliare di titolarità della che la stessa potrà mettere a reddito. CP_1
Non è stata fornita prova del fatto che quest'ultima abbia poi effettivamente intrapreso, oltre che prospettato, l'attivià lavorativa ipotizzata in primo grado.
Tenuto conto della notevolissima capacità economico – reddituale del che, pur in mancanza Pt_1
della dovuta documentazione reddituale, emerge agli atti dai plurimi indizi gravi, precisi e concordanti sopra descritti, l'appello va quindi respinto e, anche nel quantum, deve essere confermato l'assegno di mantenimento determinato dal giudice di prime cure per quanto riguarda la presente condizione di separazione dei coniugi.
6- La contumacia dell'appellata impone di dichiarare le spese di questo grado irripetibili.
7- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del
DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 847/2022, Controparte_1
pagina 9 di 10 così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara le spese del grado irripetibili;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo,
a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, 13 febbraio 2024
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Paola Montanari
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paola Montanari Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 372/2023 promosso da
nato a [...] il [...] Parte_1
con il patrocinio dell'avv. DI GRAZIA SALVATORE e dell'avv DI GRAZIA ANDREA
( ) V ed elettivamene domiciliato nel loro studio in via V. J. PLANCO N. 16 C.F._1
47923 RIMINI
APPELLANTE
nata a [...] il [...] Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di RIMINI n. 847/2022 del 14 luglio 2022 e pubblicata in data 20 settembre 2022
CON L'INTERVENTO DEL Procuratore Generale che non ha ritenuto di presentare conclusioni:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 10
1- Il Tribunale di Rimini, nel giudizio introdotto da contro Controparte_1 Pt_1
con sentenza 847/2020 del14 luglio 2022, pubblicata in data 20 settembre 2022, avendo in
[...]
precedenza pronunciato la separazione dei coniugi, a suo tempo unitisi in matrimonio il 12 ottobre
2003, con sentenza parziale, ha regolato le condizioni della separazione, disponendo:
1- Dichiara l'addebito della separazione in capo al marito;
2. Dispone l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Per_2
collocamento prevalente di presso la madre e di presso il padre;
Per_2 Persona_1
3. Dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio a fine settimana alternati una volta a Per_2
Roma, dove il padre si recherà e tratterrà dal venerdì o dal sabato sera al lunedì mattina e una volta a Rimini, dove il minore si tratterrà dal venerdì sera o dal sabato mattina (a seconda degli impegni scolastici) fino alla domenica sera;
per sette giorni durante le vacanze di Natale, per tre giorni durante le vacanze pasquali e trenta giorni durante le vacanze estive;
4. Dispone che la madre veda e tenga con sé a fine settimana alternati una volta a Roma, Per_1
dove si recherà e tratterrà dal venerdì o dal sabato sera al lunedì mattina e una volta a Per_1
Rimini, dove la madre si tratterrà dal venerdì sera o dal sabato mattina fino alla domenica sera;
per sette giorni durante le vacanze di Natale, per tre giorni durante le vacanze pasquali e trenta giorni durante le vacanze estive.
5. I genitori cureranno che in ogni spostamento i fratelli trascorrano del tempo insieme;
6. Invita i genitori ad attivare un supporto psicologico in favore del figlio primogenito 7. Per_1
Con decorrenza dalla presente decisione, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio e di contribuire alfa mantenimento del Per_1
figlio versando alla madre la somma mensile di euro 800,00, da versare anticipatamente Per_2
entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 80% delle spese straordinarie sostenute per entrambi i figli, come indicate dal protocollo del Tribunale di Bologna (la madre corrisponderà il 20% delle spese anticipate dal padre);
8. Dichiara tenuto e condanna a corrispondere a favore di , a Parte_1 Controparte_1
titolo di assegno di mantenimento del coniuge, la somma mensile di euro 1.000,00 – in questa quantificazione a far data dalla presente pronuncia, fermi gli effetti dei provvedimenti provvisori e detratto quanto corrisposto nel medesimo periodo per lo stesso titolo – somma da corrispondersi pagina 2 di 10 entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
9. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti. 10. Dichiara tenuto e condanna Parte_1
a rifondere a favore di le spese di lite liquidate in complessivi
[...] Controparte_1
4.963,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie, accessorî di legge e spese generali..
A sostegno della propria decisione il Tribunale di Rimini, ha ritenuto la fondatezza della domanda di addebito in quanto nella sua comparsa di risposta aveva candidamente ammesso di aver Pt_1
intrecciato una relazione extraconiugale con l'attuale compagna, fin dal 2017, limitandosi ad affermare circostanze relative a banali divergenze di opinione, ma non a dimostrare che la crisi coniugale era già in atto, come era suo onere fare.
Il giudice di prime cure ha inoltre regolato l'affidamento, la collocazione e la frequentazione della prole prendendo le mosse dalle risultanze della CTU espletata e e il mantenimento della prole, sulla base dei rispettivi collocamenti, delle condizioni economico reddituali dei genitori, del tenore di vita del nucleo familiare.
Ha da ultimo ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie in capo a determinandolo in 1.000 euro mensili. Pt_1
2- Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , deducendo Parte_1
1) la carente istruttoria svolta dal Tribunale di Rimini, la mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal e il rigetto della domanda per mancanza di prova;
Pt_1
2) in particolare, in punto di addebito, il mancato accertamento giudiziale che la separazione possa essere imputabile ad uno o ad entrambi i coniugi per la violazione, dolosa o colposa dei doveri relativi al matrimonio, purchè si tratti di violazione che per la sua gravità abbia contribuito a determinare la situazione di intollerabilità e non possa trovare giustificazione nella condotta
.dell'altro. Il Tribunale invece non ha ammesso le prove e si è limitato a dare rilievo alla condotta infedele del marito;
3) quanto alla valutazione del divario economico e reddituale tra i coniugi, che il Tribunale si sarebbe basato su un preconcetto nei confronti del fondato su tre ordini di erronee Pt_1
valutazioni: 1) la presentazione di dichiarazioni fiscali decisamente inattendibili (a detta dell'appellante circostanza non vera, perché invece la decurtazione del reddito del del Pt_1
50% dal 2014 al 2015 era dovuta al suo declassamento dal grado di dirigente a quello di funzionario a seguito dell'incorporazione di Euro Commercial AN in banca CIS s.p.a., mentre pagina 3 di 10 nel 2020 egli avrebbe un reddito complessivo di 18.898,99); 2) sull'erronea valutazione dell'elevato tenore di vita coniugale, fondata su semplici fotografie riguardanti, oltre che le vacanze, l'utilizzo di una barca e all'utilizzo di un aereo preso a noleggio ad esempio di una barca e ancora sul fatto che precedentemente risiedeva a Bubai;
3) l'inconsistenza delle Pt_1
argomentazioni avversarie sulle innumerevoli cariche sociali del recepite Pt_1
pedissequamente dal collegio, mentre in comparsa di costituzione nella fase presidenziale e in comparsa conclusionale era stato evidenziato che le cariche societarie non erano retribuite e le società erano in perdita se non addirittura fallite;
4) l'erronea valutazione della condizione economico – reddituale della la quale era CP_1
proprietaria di un considerevole patrimonio reddituale e in ogni caso aveva avuto occasioni di lavoro (per le quali oltretutto aveva ottenuto l'autorizzazione al trasferimento a Roma) essendo libera da impegni con la prole, perché solo viveva con la madre mentre con il Per_2 Per_1
padre;
5) l'insufficienza della motivazione, priva del supporto minimo costituzionale.
Ha quindi chiesto la riforma della decisione impugnata previa ammissione ed espletamento di tutte le istanze istruttorie non ammesse in primo grado “idealmente riproposte e ritrascritte
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Nonostante la rituale notifica dell'appello al difensore costituito in primo grado, non si è costituita in giudizio Controparte_1
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E' intervenuto il PROCURATORE GENERALE, non ritenendo di presentare conclusioni.
All'udienza del 13 febbraio 2024 è comparso il difensore dell'appellante, il quale ha insistito nelle sua richieste e conclusioni e la causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3- Non può essere accolto il primo motivo d'impugnazione con il quale l'appellante lamenta la mancata ammissione dei mezzi istruttori e chiede preliminarmente alla Corte di procedere
“ammettendo tutte le istanze istruttorie di parte appellante non ammesse in primo grado con relativa loro assunzione qui idealmente riproposte e ritrascritte”.
Costituisce orientamento consolidato di questa Corte d'Appello che una tale generica reiterazione delle prove sia inammissibile, essendo onere dell'appellante specificare la rilevanza – oltre che l'ammissibilità – delle singole prove articolate a supporto delle allegazioni e delle argomentazioni svolte in appello e volte ad inficiare il percorso logico seguito dal giudice di prime cure, non potendosi demandare genericamente alla Corte in secondo grado il compito di esplorare fra i mezzi istruttori a pagina 4 di 10 suo tempo dedotti per verificare quali siano quelli in ipotesi idonei a consentire la riforma della decisione impugnata.
Nel caso di specie, a prescindere dal fatto che i capitoli di prova e le istanze istruttorie tutte non sono state neppure riportate nell'atto di appello e nelle conclusioni, si osserva invero che dal tenore testuale dell'atto di appello non è dato comprendere di quali prove si sia trattato e parte appellante non si è neppure data pena di indicare quali sarebbero state le prove indispensabili ai fini del decidere, nonostante che reiteratamente lamenti la mancata ammissione dei mezzi istruttori da parte del giudice di prime cure.
4- Venendo al merito, le considerazioni ora svolte non possono che riverberarsi sull'infondatezza del motivo in punto di addebitabilità della separazione al marito.
Va infatti osservato innanzitutto che, com'è noto, e come ricordato anche dal Tribunale nella decisione impugnata, è orientamento consolidato della Suprema Corte, come pure della giurisprudenza di merito che “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito (Cassazione civile, sez. I, 12/04/2006, n. 8512).
Si è altresì specificato che grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà,
l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. Civ sez. I, 15 luglio 2014, n 16172).
L'appellante si è invero limitato in sede di costituzione in primo grado ad affermare di frequentare solo da pochi mesi una donna ma solo come diretta conseguenza della crisi del matrimonio che, da molti anni , aveva determinato un allontanamento tra i coniugi.
pagina 5 di 10 Era onere del il quale ammette dunque di aver violato l'obbligo di fedeltà in costanza di matrimonio, Pt_1 specificare esattamente quando la relazione è iniziata e quando (e per quali ragioni) la crisi dell'unione matrimoniale si era già perfezionata, al fine di consentire al giudice di accertare l'effettiva irrilevanza della relazione dell'odierno appellante intrapresa con una ventenne.
Peraltro l'appellante non ha specificato in questo grado le prove (e gli eventuali specifici capitoli) relativi alla preesistenza della crisi, insistendo nell'allegare la divergenza dei genitori in ordine alle cure mediche da somministrare ai figli, ed essendo possibili al riguardo rinvenire nell'atto di appello soltanto il richiamo alla CTU.
In proposito peraltro si osserva, che se è vero che da una lettura della relazione peritale (peraltro non riprodotta dall'appellante, ma rinvenuta nel fascicolo d'ufficio di primo grado) sembra evincersi che in tale sede ha attribuito la crisi all'atteggiamento della moglie con riguardo alle cure e alla Pt_1
medicina tradizionale, non pare che la CTU dott abbia recepito tale prospettazione, non solo Per_3
perché riferisce che la le ha dichiarato di non essere del tutto contraria alla medicina CP_1
tradizionale, ma di preferire le cure omeopatiche, ma perché non è dato reperire una seria smentita a quanto dedotto dalla moglie e riportato a pag 25 della relazione stessa: “nel 2016 diventa aggressivo nei miei confronti, anche con le parole;
una mattina trovo un bicchiere che non conosco....chiedo, poi....; lui stava per portare i ragazzi a Messa...appunto;...me ne ha dette di ogni -bastarda, stronza, va....- esce sbattendo la porta e va coi ragazzi a Messa;
ecco è questo.....poi scopro col tempo che quel bicchiere era della casa che aveva con lei;
io stavo tutte le estati due mesi in Sardegna al mare con i ragazzi...e lui rimaneva a Riccione......andava in piscina con la sua ragazza!!! perchè poi le persone ti raccontano le cose quando......; durante l'estate del 2017 per 4 giorni si è presentato in Sardegna, in tutta l'estate 4 giorni l'abbiamo visto.....non gli interessava vedere i figli in quel periodo....intanto si era fatto la crociera con la sua ragazza;
era stato a Dubai, ai Caraibi, a Miami e a New York, in
Tailandia; hanno trovato i biglietti, i ragazzi giocavano e da un sacchetto, si rompe e viene fuori il biglietto..lui con tutta l'estate avevano viaggiato.” Emerge dalla che Controparte_2 CP_1
andava per lavoro in tutti questi luoghi ma anche con la nuova ragazza. La crociera invece fu Pt_1 solo una vacanza con la compagna: “non potevo pensare....cattolico praticante..mi raccontava dei tradimenti degli amici...[critico] io avevo fiducia.”
Non si può dunque dubitare della violazione del dei doveri derivanti dal matrimonio e Pt_1
dell'attribuibilità a ciò della crisi, ma quand'anche si volesse valorizzare la conflittualità fra i genitori non si potrebbe comunque trascurare il fatto che nelle conclusioni della propria relazione, la CTU, sottolinea il fatto che “i figli sono stati al centro di dispute e di scelte operative paterne non leali, coinvolti anche prima della separazione”
pagina 6 di 10 Va allora condiviso l'assunto per cui tali dichiarazioni dimostrano inequivocabilmente che l'affectio coniugalis è venuta meno in conseguenza del tradimento del ricorrente e della sua condotta contraria al dovere di fedeltà e di lealtà derivante dal matrimonio.
5 – Venendo ora all'assegno di mantenimento, si osserva che, com'è noto, l'assegno di mantenimento in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c. cit., spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
Anche di recente la Suprema Corte ha ribadito tale principio, ricordando che l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, parametro che al contrario non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile (v. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020)
La Corte ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente
l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540;
Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974
Sez. 1 - , Ordinanza n. 975 del 20/01/2021)
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Anche sul punto la decisione del Tribunale di Rimini deve essere condivisa.
Innanzitutto, quanto alle condizioni economico reddituale delle parti, e in primo luogo del si Pt_1
osserva in primo luogo che l'appellante non ha prodotto neppure le proprie dichiarazioni fiscali aggiornate (indispensabili a valutare la fondatezza delle sue doglianze in ordine all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento dell'appellata) e per vero neppure quelle prodotte in primo grado, e nessun documento relativo ai propri redditi, non avendo allegato in questa sede il fascicolo di parte telematico munito dei documenti allegati numerati e identificati nel loro contenuto, come era suo onere fare, non potendosi demandare a questa Corte l'onere di esplorare nel fascicolo telematico di primo grado al fine di reperire documenti di parte utili alla tesi dell'appellante.
Tanto meno, anche con riguardo al motivo in esame, l'appellante ha indicato specificamente le prove e i documenti a sostegno dell'impugnazione.
Non sono stati forniti elementi atti a smentire le argomentazioni e le valutazioni operate nella pagina 7 di 10 decisione impugnata dal Tribunale, che ha osservato che la moglie, pur risultando proprietaria di un considerevole patrimonio immobiliare, è tuttavia priva di un'occupazione che le consenta di incamerare redditi sufficienti al sostentamento proprio e del minore convivente, mentre la condizione reddituale del padre appare più opaca, avendo egli presentato dichiarazioni fiscali decisamente inattendibili
(meno di 19.000 euro lordi nell'anno 2021), in quanto incompatibili con il tenore di vita goduto (a mero titolo esemplificativo, il è nella disponibilità di auto di lusso, effettua numerosi viaggi Pt_1 all'estero, paga per il figlio costosissimi corsi di volo), con la titolarità di quote in numerose società operanti in diversi settori (le disponibilità economiche dell'uomo sono tali che egli può permettersi di amministrarle tutte, senza percepire alcun compenso) e, infine, con il mantenimento per il figlio minore che il stesso offre di pagare nella misura di euro 800,00. Pt_1
D'altra parte tali circostanze risultano dalle allegazioni dello stesso e dalla relazione della Pt_1
Guardia di finanza del 9 novembre 2020 (documento del fascicolo di ufficio di primo grado), ed evidenziano in ogni caso sufficienti elementi per ritenere che era titolare di un Parte_1
cospicuo patrimonio e di redditi elevati, grazie ai quali consentiva alla famiglia di godere di un elevatissimo tenore di vita.
Si sottolinea soltanto che dalla relazione della Guardia di Finanza emerge che ha Parte_1
proprietà immobiliari superiori a quelle della moglie, risulta proprietario di una Jaguar, è titolare di quote societarie, che lo stesso appellante, nell'atto di impugnazione (pag 27) elenca in numero perfino superiore rispetto a quelle descritte dalla Guardia di Finanza, sia pure allo scopo di sminuirne il significato e il valore, non comprendendosi i effetti per quale motivo egli abbia ad esempio acquistato le quote della Miami No face Production s.r.l. con pagamento posticipato rispetto all'atto, deducendo (e anche questa volta non documentando) di essere inadempiente a tale termine;
come pure evidenzia di essere amministratore della società AB Investment Portfolio Management Limited senza possederne le quote (ciò che non esclude che egli sia privo di compensi per tale incarico, circostanza di cui nulla dimostra.
Per quanto riguarda il tenore di vita pare sufficiente osservare che nel lamentare l'insufficienza delle prove fornite da controparte, evidenzia che si è trattato di semplici fotografie di carte di credito Pt_1
e del passaporto nonché “di una barca utilizzata dalla famiglia e dall'utilizzo di un aereo preso a noleggio”: non nega né che la famiglia disponesse di una barca, né che utilizzasse un aereo a noleggio, circostanze ( in particolare quest'ultima) davvero significativa di una disponibilità fuori dal comune.
Ancora l'appellante stesso ricorda di aver avuto precedentemente la sua residenza e in seguito di aver subito una decurtazione di reddito nel 2015 a causa del declassamento dal grado di dirigente a quello di funzionario a seguito dell'incorpprazione di Euro ME AN (ex datore di lavoroI in Banca CIS
pagina 8 di 10 s.p.a.; di aver riportato da anni la propria residenza in Italia, dove avrebbe conseguito per il 2020 un reddito complessivo di 18.898,00 nel 2020. Tutto ciò risulta a questa Corte oltre che indimostrato, anche incomprensibile, non essendo chiaro e tanto meno credibile per quale ragione un padre di famiglie dotato di ottime risorse da lavoro all'estero si sia determinato a trasferire la residenza e l'attività lavorativa accettando una retribuzione enormemente inferiore.
Non può allora che essere condiviso il ragionamento del Tribunale secondo il quale emerge, da un lato,
l'insufficienza per la ricorrente di un reddito adeguato a garantirle la conservazione di un livello di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, considerato che la donna non lavora e non risulta titolare di una specifica capacità lavorativa concretamente spendibile, anche tenuto conto dell'età e, dall'altro, il netto divario economico e reddituale con il marito, che, come detto, può contare su importanti risorse che gli consentono di mantenere un tenore di vita agiato.
Sotto il profilo della determinazione dell'entità del beneficio economico, alla luce di quanto sancito dall'art. 156,
2° comma, c.c., che richiede di valutare circostanze e redditi dell'obbligato, sulla quantificazione dell'assegno incidono nel caso di specie: a) la comparazione dei redditi dei coniugi come sopra ricostruita;
b) la durata dell'unione coniugale [di oltre 15 anni dalla celebrazione del matrimonio, 12 ottobre 2003 alla data dell'instaurazione del giudizio di separazione, avvenuta nel 2018], allietata dalla nascita di due figli;
c) il patrimonio immobiliare di titolarità della che la stessa potrà mettere a reddito. CP_1
Non è stata fornita prova del fatto che quest'ultima abbia poi effettivamente intrapreso, oltre che prospettato, l'attivià lavorativa ipotizzata in primo grado.
Tenuto conto della notevolissima capacità economico – reddituale del che, pur in mancanza Pt_1
della dovuta documentazione reddituale, emerge agli atti dai plurimi indizi gravi, precisi e concordanti sopra descritti, l'appello va quindi respinto e, anche nel quantum, deve essere confermato l'assegno di mantenimento determinato dal giudice di prime cure per quanto riguarda la presente condizione di separazione dei coniugi.
6- La contumacia dell'appellata impone di dichiarare le spese di questo grado irripetibili.
7- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del
DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n. 847/2022, Controparte_1
pagina 9 di 10 così dispone:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara le spese del grado irripetibili;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo,
a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, 13 febbraio 2024
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Paola Montanari
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