Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01663/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01399/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Progeva S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Macchione, Giampaolo Sechi, con domicilio eletto presso lo studio Antonio P. Nichil in Lecce, viale Leopardi, 151;
contro
Comune di Laterza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Stefanizzo in Lecce, via G.A. Ferrari n. 3;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 4209 del 2 marzo 2016, con cui il Responsabile del V Settore (Urbanistica - SUE/SUAP) del Comune di Laterza, con riferimento alla pratica SUAP n. 644/2016, ha confermato a carico della Progeva srl l'asserito obbligo di provvedere all’individuazione e cessione delle aree a standard di cui all'art. 5 del D.M. 1444/68, pari al 10% della intera superficie destinata a tali insediamenti, ovvero, in alternativa, alla loro monetizzazione, quantificata e autorizzata dall'amministrazione comunale;
- della richiamata nota prot. n. 20260 del 15 dicembre 2014, con cui l'Ufficio comunale rese in conferenza di servizi il parere urbanistico nell'ambito del procedimento unico per il conseguimento della Autorizzazione Integrata Ambientale per costruzione ed esercizio di installazione di produzione di compost ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 208, D. LGS 152/2006 e s.m.i.;
- della nota prot. n. 7061 del 15 aprile 2014 dello stesso V Settore (Urbanistica, Ambiente e Igiene Urbana).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Progeva S.r.l. il 1/6/2022:
in parte qua e nella misura in cui siano lesivi delle ragioni della ricorrente:
- del parere espresso dal Comune di Laterza, Settore III – Lavori Pubblici e Urbanistica, in data 19.10.21 trasmesso con nota n. prot. 21020 nell'ambito dell'istruttoria P.A.U.R. condotta dai competenti Uffici della Regione Puglia, nella parte in cui rimette all'Autorità competente la decisione sulla derogabilità delle misure ex art. 5 del D.M. 1444/68;
per quanto occorrer possa, e sempre nella misura in cui siano lesivi delle ragioni della ricorrente:
- del Provvedimento Unico Regionale adottato ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/06 dai competenti Uffici della Regione Puglia (Determina n. 96 del 24.03.22, notificata alla ricorrente in data 28.03.22), e degli atti ivi inclusi, ovvero della determina di A.I.A. n. 65 del 25.02.22, della determina n. 56 del 21.03.22 in materia di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387/03 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 72 del 07.02.22 in materia di compatibilità paesaggistica, (nella parte in cui richiamano il predetto parere comunale con le prescrizioni e condizioni ivi assunte);
- dei verbali delle sedute di conferenze di servizi in cui si è articolato il P.A.U.R.;
- di tutti gli altri atti lesivi, presupposti, connessi o conseguenziali ai predetti, ancorché non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Laterza, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto di trasposizione a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato, la ricorrente – che conduce in agro di Laterza un impianto di produzione di ammendante organico da impiegare in agricoltura (compost), oggetto di ampliamento tecnologico – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra i quali la nota prot. n. 4209/16, con cui il Comune di Laterza, dopo aver revocato la disposta sospensione della SCIA, ha prescritto alla ricorrente l’individuazione e cessione al Comune delle aree a standard di cui all’ art. 5 d.m. n. 1444/68, pari al 10% delle superficie da destinare all’insediamento, prevedendo altresì, in alternativa, di procedere alla relativa monetizzazione in favore del civico ente.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 5 d.m. n. 144/68 e dell’art. 208 d. lgs. n. 152/06; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1.6.2022 la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui la DD n. 96/22, con la quale la Regione Puglia – nel rilasciare alla ricorrente il PAUR per l’intervento di “ Impianto di trattamento rifiuti – Modifica II Stralcio funzionale sito in agro di Laterza ” – ha nondimeno richiamato il parere reso dal Comune di Laterza nella conferenza di servizi decisoria del 14.12.2021, che ha nuovamente prescritto la cessione, in favore del Comune, delle aree a standard, ovvero, in alternativa, la relativa monetizzazione.
A sostegno dei motivi aggiunti, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 5 d.m. n. 144/68 e dell’art. 208 d. lgs. n. 152/06; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati con i motivi aggiunti, nei limiti in cui essi impongano alla ricorrente la suddetta prescrizione comunale di cessione di aree a standard ovvero di monetizzazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Laterza ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso originario e dei motivi aggiunti. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 20.10.2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va anzitutto dichiarata l’improcedibilità del ricorso originario, essendo l’originaria prescrizione comunale ribadita dal Comune di Laterza nell’ambito della conferenza di servizi del 14.12.2021, le cui conclusioni sono state espressamente richiamate dalla Regione in sede di rilascio ex art. 27-bis d. lgs. n. 152/06 del provvedimento autorizzativo unico regionale, di cui all’impugnata DD n. 96/22.
3. Venendo all’esame dei motivi aggiunti, vanno anzitutto rigettate le preliminari eccezioni di irricevibilità e inammissibilità articolate dall’Amministrazione comunale. Ciò in quanto gli atti citati dal Comune – e che ad avviso di quest’ultimo andavano tempestivamente, si sostanziano in note (in particolare: nota prot. n. 19213/15; nota prot. n. 19213/15) a contenuto meramente interlocutorio, e pertanto in note aventi carattere endoprocedimentale, come tali non immediatamente lesive della posizione giuridica della ricorrente.
4. Nel merito, con l’unico motivo di gravame, la ricorrente deduce l’illegittimità della prescrizione posta dal Comune di Laterza nell’ambito del procedimento volto al rilascio del PAUR ex art. 27-bis d. lgs. n. 152/06, nella parte in cui ha imposto alla ricorrente il rilascio, in favore del Comune, di aree a standard, ovvero, in difetto, la loro monetizzazione.
Le censure sono fondate.
4.1. La ricorrente – a seguito di provvedimento autorizzativo di AIA rilasciato con DD 14/2015 – svolge attività di trattamento di rifiuti organici differenziati per la produzione di ammendanti conformi al D. Lgs. n. 75/2010.
Essa ha poi avviato, nel luglio del 2020, un nuovo procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 27 bis d. lgs. n. 152/06, per l’installazione di un modulo di digestione anaerobica per il trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata, con recupero e valorizzazione del biogas tramite la cogenerazione e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
4.2. Tanto premesso, si legge nel verbale di conferenza di servizi decisoria del 14.12.2021 che l’Amministrazione comunale ha rilasciato parere favorevole al progetto di che trattasi, con le seguenti prescrizioni:
- “ sia inoltrato al Comune di Laterza, prima dell’inizio dei lavori, idoneo titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento in oggetto, previo pagamento degli oneri concessori dovuti, ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 380/01 ”;
- “ sia fatta espressa menzione, da parte dell’Autorità competente, nel rilascio del provvedimento autorizzativo, della deroga al rilascio delle aree a standards nella misura non inferiore al 10% dell’intera superficie destinata a tali insediamenti, come previsto dall’art. 5 d.m. n. 1444/68 ”.
4.3. A fronte di tali prescrizioni, il responsabile del procedimento PAUR: “ ... preso atto del parere favorevole rilasciato dal Comune di Laterza, riferisce che l’ottemperanza alle prescrizioni indicate sarà nella responsabilità dell’ente territoriale comunale che le ha formulate ”.
4.4. Infine, si legge nell’impugnata DD n. 96/22, di rilascio del PAUR, che: “ costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione i seguenti allegati: ... verbale di seduta di conferenza di servizi decisoria del 14.12.2021 ”.
5. Pertanto, alla luce di quanto testé espresso, non c’è dubbio che le suddette prescrizioni comunali siano state recepite nell’atto finale, e come tali vincolano la ricorrente, la quale ha dunque interesse alla loro caducazione.
6. Così definito l’intervento in esame, rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 208 co. 6 d. lgs. n. 152/06: “ Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori ”.
Alla luce di tale previsione normativa, è dunque di tutta evidenza che l’emanazione del PAUR abilita il proponente alla realizzazione del progetto, il quale non è dunque più ulteriormente subordinato al rilascio di ulteriori atti di assenso e/o autorizzazioni.
Ne discende che l’apposizione di una prescrizione, come quella rilevante nel caso di specie, condiziona di fatto l’efficacia del PAUR, in quanto inibisce alla ricorrente l’installazione dell’impianto autorizzato, in difetto di adempimento della medesima prescrizione.
Ciò fa sì che l’esecuzione del progetto venga sottoposta ad un duplice titolo autorizzativo: il primo, rilasciato dalla Regione ai sensi degli artt. 27-bis e 208 d. lgs. n. 152/06, e il secondo, ad opera di uno o più enti coinvolti nel relativo procedimento. Il che urta decisamente con la logica di semplificazione procedimentale prevista in relazione agli impianti di raccolta, trattamento e gestione dei rifiuti, la quale ha invece indotto il legislatore a prevedere un unico titolo autorizzatorio, che “ ... sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali ” (art. 208 co. 6 TUA cit.).
7. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, va dichiarata l’illegittimità della prescrizione apposta dal Comune di Laterza nell’ambito del procedimento culminato con il rilascio, in favore della ricorrente, del PAUR ex art. 27-bis TUA (DD n. 96 del 24.3.2022).
8. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla complessità delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, così provvede:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso originario;
- accoglie i motivi aggiunti, e per l’effetto dichiara l’illegittimità della prescrizione apposta dal Comune di Laterza nell’ambito del procedimento culminato con il rilascio, in favore della ricorrente, del PAUR ex art. 27-bis TUA (DD n. 96 del 24.3.2022).
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Patrizia Moro, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO