Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3976 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3971 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 24 giugno 2025 e vertente tra
TRA
C.F. Parte_1
e difesa dall'avv. Claudia Caporossi per procura in atti;
PartitaIVA_1
APPELLANTE
E
e contumaci Controparte_1 Controparte_2
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e citavano innanzi al Tribunale di Viterbo la Controparte_1 Controparte_2 [...] per ottenere l'accertamento della nullità del Parte_1 contratto di mutuo per l'usurarietà degli interessi moratori e l'accertamento dell'applicazione al rapporto di un Isc maggiore di quello contrattualmente previsto e di conseguenza la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite.
che era stato previsto un tasso annuo contrattuale fisso pari a 6,50% ed un tasso di mora pari a 10,50%; che considerava illegittimo il tasso degli interessi applicato dalla convenuta in forza del quale aveva versato complessivamente € 89.051,38 di cui € 37.941,11 di interessi;
che il tasso soglia al momento della stipula era del 7,950%; che nel contratto era stato indicato un TAEG/ISC pari a 6,790%; che nel contratto, come meglio indicato in atti, erano state previste ulteriori spese e commissioni da considerare nel calcolo del tasso di interesse applicato;
che il mutuo doveva essere considerato gratuito e che in applicazione degli artt. 1815 cc e 117 tub dovevano essere ricalcolati gli importi dovuti.
Si costituiva la esponendo che Parte_1 era stata presentata una domanda infondata e pretestuosa;
il tasso di mora non doveva essere confrontato con il tasso soglia per stabilirne la eventuale usurarietà; che infatti l'interesse moratorio non aveva avuto alcun ruolo nella concessione del credito avendo solo funzione dissuasiva nei confronti del;
che l'interesse moratorio era finalizzato ad assicurare il risarcimento del danno emergente e del lucro cessante;
che le recenti decisioni di merito, come riportate in atti, avevano fatto rilevare la differenza di funzione rispetto agli interessi corrispettivi;
che infatti anche l'art. 644 c.p. era riferito ai corrispettivi promessi o ricevuti;
che stante la loro differenza, tali interessi non dovevano sommarsi per la verifica dell'usura; che il tasso soglia doveva essere maggiorato come disposto dalla Banca d'Italia; che in ogni caso il contratto non poteva essere considerato gratuito non potendosi applicare la previsione dell'art. 1815 cc;
che erano comunque dovuti gli interessi corrispettivi;
che nel contratto era stato indicato l'Isc effettivamente applicato;
che comunque la previsione non rientrava tra quelle regolate dall'art. 117 comma VII del T.U.B. non trattandosi di "condizione contrattuale" e che non era applicabile la sanzione della gratuità del contratto ex art. 1815 c.c. Il Giudice, istruita la come in atti e disposta Ctu contabile tratteneva la causa in decisione dopo che le parti avevano precisato le conclusioni all'udienza del 29.9.21.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ 1)- accoglie la domanda e condanna la a restituire agli Parte_1 attori la somma di € 37.941,11, oltre interessi;
2)- condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite degli attori liquidate in € 5.500,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, da versare al Procuratore dichiaratosi antistatario, e pone a suo definitivo carico le spese della ctu”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…La domanda in esame è stata proposta da e per ad ottenere Controparte_1 Controparte_2
l'accertamento della nullità del contratto di mutuo per l'usurarietà degli interessi moratori e
l'accertamento dell'applicazione al rapporto di un Isc maggiore di quello contrattualmente previsto e di conseguenza la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente percepite. La domanda è accolta come di seguito illustrato, essendo sul punto condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche di parte attrice, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate (vedi Cassazione
642/15 e 22562/16). In particolare l'istruttoria svolta (vedi relazione ctu pg. 12) ha accertato che “il tasso per interesse di mora (10,50 %) supera il tasso soglia in vigore all'atto di stipula del contratto (7,95 %)“, non sussistendo per legge alcuna differenziazione della soglia rispetto alle differenti causali del debito (interessi di mora o corrispettivi).
La verifica del superamento va infatti eseguita sulle iniziali condizioni contrattuali, prescindendo dal momento in cui si sarebbe verificata la mora, al fine di accertare l'illegittimo condizionamento della volontà del soggetto tenuto alla restituzione. In tale momento l'eventuale usurarietà del tasso, e dei relativi accordi, invalida il raggiungimento dell'accordo anche se successivamente, per l'andamento del rapporto, le condizioni realmente applicate non dovessero più portare al superamento della soglia.
Gli interessi moratori pur avendo funzione diversa rispetto a quelli corrispettivi, concorrono a determinare le volontà rispetto al contenuto contrattuale, accordandosi le parti in base alle complessive previsioni delle obbligazioni rispettive. Infatti le conseguenze della mora del debitore, se anche eventuali, sono previste, conosciute e volute sin dal sorgere del rapporto contrattuale incidendo così sul contenuto del sinallagma.
e si sono determinati a stipulare il mutuo in questione anche Controparte_1 Controparte_2 considerando le conseguenze di una eventuale mora come previste e disciplinate dal contratto e dalle relative clausole regolanti gli interessi dovuti a vario titolo.
Incidendo sulla volontà del debitore le previsioni in merito al tasso di mora sono sottoposte al divieto di cui alla norma penale come previsto dall'art. 1 d.l. 394/2000 di interpretazione autentica della legge 108/1996. La usurarietà della clausola sugli interessi moratori, come sopra rilevato, comporta la nullità dell'accordo sugli interessi e quindi la gratuità del prestito e la non debenza di alcuna somma a titolo di interessi come disposto dall'art. 1815 cc.
La convenuta è dunque Parte_1 condannata a restituire agli attori la somma di € 37.941,11, oltre interessi dalla domanda.]»
§ 2 — Ha proposto appello Parte_1 contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “- accertare e dichiarare la correttezza della ricostruzione dei fatti come svolta nella narrativa del presente atto;
- accertare e dichiarare che il tasso di interesse corrispettivo è stato correttamente determinato ed indicato nel contratto di mutuo e che comunque è determinabile ed individuabile;
- accertare e dichiarare che non si è verificato alcun superamento del tasso soglia e che il tasso applicato dalla p.a. non è usurario e che non è Parte_2 applicabile la sanzione della gratuità dei contratti ex art. 1815 comma II c.c. anche per la mancata configurazione del reato di usura ex art. 644 c.p.;
- rigettare tutte le domande formulate dagli Attori perché infondate in fatto ed in diritto e, pertanto, rigettare l'avverso ricorso con ogni conseguente statuizione di legge in via subordinata di merito e con riserva di gravame
- qualora la pattuizione degli interessi moratori, venga ritenuta da raffrontare al tasso soglia e non rispettosa dello stesso, accertare e dichiarare comunque la inapplicabilità della sanzione della gratuità del contratto ex art. 1815 comma II c.c., anche per la mancata configurazione del reato di usura ex art. 644 c.p., rigettando comunque la domanda di conversione del contratto in contratto gratuito e nel contempo:
a) in primis ricondurre i tassi ritenuti usurari nel limite previsto dalla legge stante il combinato disposto degli art. 1339 c.c. e 1419 c.c. con conseguente applicazione dell'interesse legale ax art. 1284 c.c.;
b) in secundis applicare l'art. 1384 c.c. che prevede la riduzione ad equità della penale/mora al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, tenuto sempre conto dell'interesse che aveva il creditore all'adempimento; c) in terzis riconoscere alla gli interessi Parte_3 corrispettivi.” Le parti appellate sono rimaste contumaci.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo la appellante , richiamando giurisprudenza, lamenta che il Tribunale Pt_1 ha ritenuto assoggettato anche il tasso di mora alla soglia usuraria.
§ 3.2 — Col secondo motivo l'appellante, sempre citando giurisprudenza, si duole dell'errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice nell'applicare la gratuità del mutuo in caso di superamento del tasso soglia, rispetto al quale invoca la seconda modalità di calcolo operata dal CTU – non valutata dal Tribunale – che ha accertato il mancato superamento della soglia usura.
§ 3.3 — Col terzo motivo la appellante denuncia l'assenza di motivazione evidenziando che, Pt_1
a fronte di due diversi conteggi operati dal CTU, “Ed ancora il CTU per la prima ipotesi ha rilevato che la somma degli interessi di mora versati ammontano ad € 212,49 e che pertanto la differenza a favore della parte mutuataria ammonta ad €187,80 (pag. 12 relazione peritale). Il Giudice di prime cure è incorso nel gravissimo errore di discostarsi dalla relazione peritale senza giustificarne il motivo anzi addirittura arrivando a condannare l'istituto di credito convenuto alla restituzione della somma di € 37.941,11, somma che non è dato comprendere cosa sia, né è dato comprendere da quale documentazione è stata reperita dal Giudice stesso e soprattutto cosa rappresenti “.
§ 4 — L'appello è fondato. I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Va sottolineato – però – che il Tribunale si è limitato a pronunciarsi esclusivamente sulla usurarietà dei tassi di mora ed ad applicare la gratuità del mutuo, senza accogliere (e quindi così respingendo implicitamente) qualsivoglia altra questione di nullità sollevata nell'azione di accertamento negativo delle odierne appellate. Vale a dire che non ha accolto né la tesi della inclusione, nel calcolo, di altre voci che non fossero Par esclusivamente i tassi di mora, né tanto meno la valutazione dell' ed il rilievo (evidentemente escluso) di un valore maggiore di fatto rispetto a quello indicato in contratto. L'assegna di impugnazione al riguardo rende definitiva la decisione del Tribunale “in parte qua”.
Quanto, invece, alla usurarietà del tasso di mora (ed alle sue conseguenze), non può che ricordarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai affermato la piena applicabilità della disciplina anche a questa tipologia di tassi, purchè si effettui un conteggio del tasso soglia “omogeneo” rispetto al tasso di mora.
Giova, a questo punto, ricordare (v. Cass. n. 26286 del 17/10/2019 ) che “Nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della il n. 108 del 1996, si configura la cosiddetta usura "oggettiva" che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2 c.c. Non è a ciò di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio)che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso sogli". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996. Resta tuttavia fermo che dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio d'interessi concretamente applicato - senza potere più distinguere, una volta che il cliente è costituito in mora, la parte corrispettiva da quella moratoria - al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l'usura oggettiva, "il tasso soglia di mora" deve essere sommato al "tasso soglia" ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione massimo scoperto)”. Ed ancora (Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020) “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio” Alla luce di tali principi, peraltro confermati da pronunce di legittimità successive, la sentenza impugnata non può che essere riformata, avendo il Tribunale fondato il suo convincimento esclusivamente sul calcolo effettuato dal CTU (quale prima ipotesi) applicando in modo “secco” il tasso soglia al tasso di mora contrattualmente previsto.
Nel rispetto, invece, dei detti principi, avrebbe dovuto utilizzare il secondo conteggio – che tiene conto cioè della maggiorazione 2,1 del tasso soglia- con la conseguenza che il tasso di mora (10,50)
è risultato inferiore al tasso soglia applicabile (11,10). Esclusa, dunque, la natura usuraria del tasso di mora, la decisione viene travolta anche sotto il profilo restitutorio, attesa la piena validità ed efficacia del mutuo e di tutte le clausole relative ai tassi applicati. Irrilevante, quindi, accertare l'erroneità o meno della somma indicata dal Tribunale a titolo restitutorio, peraltro di difficile comprensione.
La domanda attrice originaria, quindi, va respinta.
§ 5 — Quanto alle spese del doppio grado , queste seguono la soccombenza e si liquidano quanto al primo grado in Euro 5.500,00 - pari a quanto già indicato dal Tribunale – e quanto al secondo grado secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
Anche le spese di CTU, come separatamente liquidate in primo grado, gravano definitivamente sulle odierne parti appellate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 21/22 del tribunale di Viterbo, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta l'originaria domanda di parte attrice oggi appellata;
2. Condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellante – delle spese del doppio grado che si liquidano per il primo grado in Euro 5.500,00 e per il secondo grado in Euro 7.616,00, oltre IVA e CAP nonché rimborso per spese generali;
3. Pone a carico delle parti appellate, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate con separato decreto in primo grado;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
IL PRESIDENTE Il consigliere estensore