Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 09/06/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01256/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 824 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppina Ganci, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Agrigento, via A. Manzoni n. 175;
contro
Ministero dell’Interno, Questura Agrigento, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , Amministrazioni rappresentate, difese e domiciliate ope legis presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti,
- del provvedimento di rigetto Prot .-OMISSIS- /Imm. sez. IV- L.P., notificato in data 08.04.2025;
- nonché degli atti presupposti e consequenziali ed in particolare 1. nota Cat.-OMISSIS- del 25.12.2024, notificata il 16.01.2025, con cui la Questura di Agrigento - Ufficio Immigrazione ha comunicato ai sensi dell’art. 10 della legge 241/1990, il preavviso di rigetto alla domanda di Permesso per attesa occupazione;
- della nota Cat. -OMISSIS- del 11.03.2025, notificata in pari data a mezzo pec, con cui la Questura di Agrigento - Ufficio Immigrazione ha comunicato di non potere accogliere le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 10 della legge 241/1990, dal Sig. -OMISSIS- e confermato la decisione notificata di rigetto della domanda di conversione del Permesso da lavoro ad attesa occupazione;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, di Questura Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori, avvocatessa Zaccaria per il ricorrente ed avvocatessa Cordio per le Amministrazioni intimate, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che, dopo avere lamentato il mancato rilascio in suo favore da parte delle Amministrazioni intimate di un valido titolo di soggiorno in Italia, parte ricorrente ha gravato gli atti specificati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per
I) Violazione di legge per falsa applicazione, censura di violazione degli artt. 5, comma 5 e 22 del d.lgs. 286/1998 e di eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto ;
II) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998, per carenza dei presupposti per l’adozione della revoca del nulla osta propedeutico al rilascio di permesso; eccesso di potere; contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ;
Ritenuto poi che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, controdeducendo sia in fatto che in diritto e, in particolare, eccependo l’inammissibilità dell’odierno gravame per carenza d’interesse a ricorrere, in considerazione dell’avvenuto rilascio in favore del signor -OMISSIS- -OMISSIS- di un altro titolo di soggiorno nel nostro paese, ancora in corso di validità (Permesso di soggiorno per protezione internazionale versato in atti come allegato n. 14 della produzione di parte resistente del 29.05.2025);
Ritenuto altresì che in vista della camera di consiglio fissata per trattazione dell’istanza cautelare di parte ricorrente, la medesima ha depositato – in data 03.06.2025, ore 18:38 - nuova documentazione;
Ritenuto infine che nel corso della predetta camera di consiglio – in data 06.06.2025 – il Collegio, avendo constatato il decorso dei termini, di cui all’art. 60 cod. proc. amm., nonché l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria, ha dato avviso alle parti – come riportato nel verbale di udienza – della possibile definizione del giudizio mercé sentenza in forma semplificata, trattenendo la causa in decisione;
Considerato preliminarmente che la produzione documentale di parte ricorrente versata in atti il 03.06.2025, risulta allegata tardivamente rispetto al termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio, fissato a tal fine dall’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., in quanto depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile;
Considerato che per giurisprudenza consolidata, dalla quale questo Tribunale non vede ragione di decampare, costituisce condizione dell’azione l’esistenza di un interesse effettivo, concreto ed attuale della parte ricorrente ad ottenere l’accoglimento delle sue domande da parte del giudice, al fine di vedere soddisfatto il suo interesse ad ottenere il bene della vita oggetto del decidere; condizione la cui mancanza originaria implica la dichiarazione d’inammissibilità del gravame ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. 13.02.1998, n. 273);
Considerato altresì che tale condizione non sussiste nel caso oggetto di lite, dal momento che il ricorrente ha ottenuto ormai un titolo, che gli consente di restare legalmente all’interno del territorio nazionale, di talché il gravame deve essere dichiarato inammissibile;
Considerato, in ordine al regolamento delle spese di lite, che le medesime possono essere compensate tra le parti in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate;
Considerato infine, per quel che concerne l’istanza presentata dal ricorrente al fine di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, che il signor -OMISSIS- -OMISSIS- non può essere ammesso a fruire del beneficio in discorso, dato che la manifesta inammissibilità del gravame implica il rigetto dell’istanza suddetta ai sensi degli artt. 74 ss. d.P.R. n. 115/2002 (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, sent. 20.06.2022, n. 8188; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sent. 31.05.2022, n. 372);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- non ammette in via definitiva il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO