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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 775 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ) in persona del
[...] P.IVA_1
Prefetto pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (C.F. ), (pec domiciliazione: P.IVA_2
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato ad [...] il CP_1 C.F._1
18/01/1973
APPELLATO CONTUMACE
PER LA RIFORMA
Della sentenza resa inter-partes dal Giudice di Pace di n. Pt_1
101/2023 del 06.02.2023 nel proc. R.G. n. 1203/2022
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
CONCLUSIONI DELLA APPELLANTE: annullare e/o riformare l'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di e per Pt_1
l'effetto, rigettare l'opposizione proposta in primo grado da controparte, dichiarando la legittimità delle ordinanze del Prefetto di prot. M_IT PR_TPUTG 0036941 20220518 e prot. M_IT Pt_1
PR_TPUTG 0036962 20220518 del 18/05/2022.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
l'odierno appellato ha proposto opposizione avverso le ordinanze del Prefetto di prot. M_IT PR_TPUTG 0036941 20220518 e Pt_1
prot. M_IT PR_TPUTG 0036962 20220518 del 18/05/2022, notificate il
05/07/2022, con cui è stato ingiunto il pagamento, rispettivamente,
di € 1.032,00 (oltre spese di notifica) e di € 6.261,00 (oltre spese di notifica), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per 24 mesi, per avere emesso nell'anno 2017 una serie di assegni in violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 386/1990.
Nello specifico, l'odierno appellato ha contestato le ordinanze impugnate sostenendo, tra l'altro, che le stesse sarebbero illegittime in quanto emesse oltre il termine previsto dall'art. 2 della l. n.
241/1990.
Nonostante l'amministrazione opposta, nel costituirsi, avesse chiesto il rigetto del ricorso, il Giudice di Pace di ha accolto Pt_1
l'opposizione e annullato le ordinanze impugnate ritenendo fondato il motivo di ricorso sopra esposto e dunque argomentando che il procedimento di irrogazione dell'ordinanza ingiunzione per cui è processo sarebbe soggetto al termine di conclusione di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990, nella specie violato dall'amministrazione.
Col presente gravame l'amministrazione opposta contesta tale decisione denunciando la violazione dell'art. 28 l. n. 689/81,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
applicabile alla fattispecie in esame in base al richiamo operato dall'art. 8 bis l. n. 386/90.
Nonostante la rituale notificazione dell'impugnazione,
l'appellato è rimasto contumace.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Sulla questione relativa al termine per la conclusione del procedimento di irrogazione dell'ordinanza ingiunzione sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, che, con la sentenza n. 9591/2006 (citata – peraltro – anche nella pronuncia gravata e ripresa da Cass., sentenza n. 927/2010) hanno chiaramente affermato, considerato il rapporto di specialità esistente tra la disciplina di cui alla l. n. 81/689 e la l. n. 241/90, che il termine stabilito dall'art. 2 della legge n. 241/1990 non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative.
Di fatti, detto termine risulta scarsamente adattabile al procedimento che si conclude con l'ordinanza-ingiunzione, in quanto procedimento di carattere contenzioso anche in sede amministrativa, le cui fasi sono espressamente disciplinate dalla legge n. 689/81 anche nella scansione temporale.
Invero, applicando il termine di cui alla l. n. 241/90 alle singole fasi in cui è articolato il procedimento sanzionatorio, o comunque a quella conclusiva, si opererebbe un'arbitraria manipolazione dell'art. 2 della l. n. 241/90, che considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorra non dall'esaurimento di ognuno dei vari
Tribunale di Trapani Sezione Civile
segmenti che eventualmente lo compongono, bensì “dall'inizio
d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento è ad iniziativa di parte”.
Al riguardo, nella succitata sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione si legge: “le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689
costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono
inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa,
con riferimento ad altre norme della legge generale sul procedimento
amministrativo, come quelle relative alla "partecipazione dell'interessato"
(v., tra le altre, Cass. 27 novembre 2003, n. 18114) e al diritto di accesso ai
documenti (v., per tutte, Cass. 15 dicembre 2005, n. 27681).
Un tale innesto non è comunque praticabile, in particolare,
relativamente all'art. 2, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce il
termine entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso,
ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento. Sia quello di
novanta giorni, ora previsto dalla norma come modificata da ultimo
dall'art. 36-bis d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con l. 14 maggio
2005, n. 80, sia quello di trenta giorni, indicato nel testo originario,
applicabile nella specie ratione temporis, sono incompatibili con le
disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689, che delineano un
procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i
cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non
consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione:
la contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, può avvenire
fino a novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia e fino a
Tribunale di Trapani Sezione Civile
trecentosessanta per i residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta
richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione
delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta
giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non
avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17); ad
essa gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti,
nonché prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere
(art. 18).
Né l'ostacolo può essere superato, come si é opinato con la sentenza
impugnata, applicando il termine in questione alle singole fasi in cui il
procedimento è articolato, o comunque a quella conclusiva. In tal modo
verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale
considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il
termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei
vari segmenti che eventualmente lo compongono, bensì «dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento è ad iniziativa di parte».
Peraltro, nell'ambito in cui la disposizione è operante, l'inosservanza
del termine da essa stabilito, secondo la prevalente giurisprudenza
amministrativa (v. C.d.S., Sezione V, 3 giugno 1999, n. 621, Sezione V, 19
settembre 2000, n. 4844, Sezione VI, 13 maggio 2003, n. 2533, Sezione IV,
10 giugno 2004, n. 3741; contra: C.d.S., Sezione VI, 19 dicembre 1997, n.
1869), non è causa di invalidità del provvedimento che sia stato emesso
tardivamente, poiché anche dopo la scadenza non viene meno il potere e
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dovere dell'amministrazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento
degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria
venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla
commissione della violazione, stabilito dall'art. 28 l. 24 novembre 1981, n.
689: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale,
poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla
riscossione.” (Cass., SS.UU., sentenza n. n. 9591/2006).
Che il procedimento di adozione delle ordinanze-ingiunzione risulti – secondo la normativa allo stato vigente – soggetto al solo termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n.
689/81, che non si riferisce solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere di applicare la sanzione stessa, trova inoltre conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 151
dell'11.05.2021, che, nel rilevare l'esistenza di una lacuna normativa,
sollecitando un intervento del legislatore volto a introdurre un termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, diverso da quello quinquennale di prescrizione, ha riconosciuto che, secondo la disciplina legislativa attualmente vigente, l'unico limite temporale previsto per la conclusione del procedimento sanzionatorio di cui si discute risulta essere quello di prescrizione ex art. 28 della l. n.
689/1981.
Posto quanto sopra, tenuto conto che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il termine di cui alla l. n. 241/90 non risulta applicabile alla fattispecie in esame, va rilevata la piena
Tribunale di Trapani Sezione Civile
legittimità delle ordinanze di ingiunzione prot. M_IT PR_TPUTG
0036941 20220518 e prot. M_IT PR_TPUTG 0036962 20220518, che sono state emesse e notificate entro il termine di prescrizione quinquennale e la pronuncia gravata va, in definitiva, riformata.
Le spese di lite, per entrambi i gradi, seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (per la semplicità delle questioni trattate) previsti dalle tabelle nn. 1 e 2 allegate al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 5.200,00 con esclusione della fase di istruttoria e trattazione (non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
annulla la sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. Pt_1
101(2023 e per l'effetto,
rigetta l'opposizione proposta da , dichiarando la CP_1
legittimità delle ordinanze del Prefetto di prot. M_IT Pt_1
PR_TPUTG 0036941 20220518 e prot. M_IT PR_TPUTG 0036962
20220518 del 18/05/2022.
Condanna al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore dell'amministrazione opposta, che liquida per entrambi i gradi, in complessivi euro 1.620,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 18/02/2025 . Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 775 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
(c.f. ) in persona del
[...] P.IVA_1
Prefetto pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo (C.F. ), (pec domiciliazione: P.IVA_2
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), nato ad [...] il CP_1 C.F._1
18/01/1973
APPELLATO CONTUMACE
PER LA RIFORMA
Della sentenza resa inter-partes dal Giudice di Pace di n. Pt_1
101/2023 del 06.02.2023 nel proc. R.G. n. 1203/2022
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
CONCLUSIONI DELLA APPELLANTE: annullare e/o riformare l'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di e per Pt_1
l'effetto, rigettare l'opposizione proposta in primo grado da controparte, dichiarando la legittimità delle ordinanze del Prefetto di prot. M_IT PR_TPUTG 0036941 20220518 e prot. M_IT Pt_1
PR_TPUTG 0036962 20220518 del 18/05/2022.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
l'odierno appellato ha proposto opposizione avverso le ordinanze del Prefetto di prot. M_IT PR_TPUTG 0036941 20220518 e Pt_1
prot. M_IT PR_TPUTG 0036962 20220518 del 18/05/2022, notificate il
05/07/2022, con cui è stato ingiunto il pagamento, rispettivamente,
di € 1.032,00 (oltre spese di notifica) e di € 6.261,00 (oltre spese di notifica), a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, oltre la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per 24 mesi, per avere emesso nell'anno 2017 una serie di assegni in violazione degli artt. 1 e 2 della l. n. 386/1990.
Nello specifico, l'odierno appellato ha contestato le ordinanze impugnate sostenendo, tra l'altro, che le stesse sarebbero illegittime in quanto emesse oltre il termine previsto dall'art. 2 della l. n.
241/1990.
Nonostante l'amministrazione opposta, nel costituirsi, avesse chiesto il rigetto del ricorso, il Giudice di Pace di ha accolto Pt_1
l'opposizione e annullato le ordinanze impugnate ritenendo fondato il motivo di ricorso sopra esposto e dunque argomentando che il procedimento di irrogazione dell'ordinanza ingiunzione per cui è processo sarebbe soggetto al termine di conclusione di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990, nella specie violato dall'amministrazione.
Col presente gravame l'amministrazione opposta contesta tale decisione denunciando la violazione dell'art. 28 l. n. 689/81,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
applicabile alla fattispecie in esame in base al richiamo operato dall'art. 8 bis l. n. 386/90.
Nonostante la rituale notificazione dell'impugnazione,
l'appellato è rimasto contumace.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Sulla questione relativa al termine per la conclusione del procedimento di irrogazione dell'ordinanza ingiunzione sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, che, con la sentenza n. 9591/2006 (citata – peraltro – anche nella pronuncia gravata e ripresa da Cass., sentenza n. 927/2010) hanno chiaramente affermato, considerato il rapporto di specialità esistente tra la disciplina di cui alla l. n. 81/689 e la l. n. 241/90, che il termine stabilito dall'art. 2 della legge n. 241/1990 non è applicabile nei procedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative.
Di fatti, detto termine risulta scarsamente adattabile al procedimento che si conclude con l'ordinanza-ingiunzione, in quanto procedimento di carattere contenzioso anche in sede amministrativa, le cui fasi sono espressamente disciplinate dalla legge n. 689/81 anche nella scansione temporale.
Invero, applicando il termine di cui alla l. n. 241/90 alle singole fasi in cui è articolato il procedimento sanzionatorio, o comunque a quella conclusiva, si opererebbe un'arbitraria manipolazione dell'art. 2 della l. n. 241/90, che considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il termine per la sua conclusione decorra non dall'esaurimento di ognuno dei vari
Tribunale di Trapani Sezione Civile
segmenti che eventualmente lo compongono, bensì “dall'inizio
d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento è ad iniziativa di parte”.
Al riguardo, nella succitata sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione si legge: “le disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689
costituiscono un sistema organico e compiuto, nel quale non occorrono
inserimenti dall'esterno: necessità che infatti è stata costantemente esclusa,
con riferimento ad altre norme della legge generale sul procedimento
amministrativo, come quelle relative alla "partecipazione dell'interessato"
(v., tra le altre, Cass. 27 novembre 2003, n. 18114) e al diritto di accesso ai
documenti (v., per tutte, Cass. 15 dicembre 2005, n. 27681).
Un tale innesto non è comunque praticabile, in particolare,
relativamente all'art. 2, comma 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce il
termine entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso,
ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento. Sia quello di
novanta giorni, ora previsto dalla norma come modificata da ultimo
dall'art. 36-bis d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con l. 14 maggio
2005, n. 80, sia quello di trenta giorni, indicato nel testo originario,
applicabile nella specie ratione temporis, sono incompatibili con le
disposizioni della l. 24 novembre 1981, n. 689, che delineano un
procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i
cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non
consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione:
la contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, può avvenire
fino a novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia e fino a
Tribunale di Trapani Sezione Civile
trecentosessanta per i residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta
richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione
delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta
giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non
avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17); ad
essa gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti,
nonché prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere
(art. 18).
Né l'ostacolo può essere superato, come si é opinato con la sentenza
impugnata, applicando il termine in questione alle singole fasi in cui il
procedimento è articolato, o comunque a quella conclusiva. In tal modo
verrebbe operata un'arbitraria manipolazione della norma, la quale
considera unitariamente il procedimento amministrativo e dispone che il
termine per la sua conclusione decorre non dall'esaurimento di ognuno dei
vari segmenti che eventualmente lo compongono, bensì «dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento è ad iniziativa di parte».
Peraltro, nell'ambito in cui la disposizione è operante, l'inosservanza
del termine da essa stabilito, secondo la prevalente giurisprudenza
amministrativa (v. C.d.S., Sezione V, 3 giugno 1999, n. 621, Sezione V, 19
settembre 2000, n. 4844, Sezione VI, 13 maggio 2003, n. 2533, Sezione IV,
10 giugno 2004, n. 3741; contra: C.d.S., Sezione VI, 19 dicembre 1997, n.
1869), non è causa di invalidità del provvedimento che sia stato emesso
tardivamente, poiché anche dopo la scadenza non viene meno il potere e
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dovere dell'amministrazione di attivarsi comunque, per il soddisfacimento
degli interessi pubblici affidati alla sua cura.
Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria
venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla
commissione della violazione, stabilito dall'art. 28 l. 24 novembre 1981, n.
689: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale,
poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla
riscossione.” (Cass., SS.UU., sentenza n. n. 9591/2006).
Che il procedimento di adozione delle ordinanze-ingiunzione risulti – secondo la normativa allo stato vigente – soggetto al solo termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 della legge n.
689/81, che non si riferisce solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere di applicare la sanzione stessa, trova inoltre conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 151
dell'11.05.2021, che, nel rilevare l'esistenza di una lacuna normativa,
sollecitando un intervento del legislatore volto a introdurre un termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, diverso da quello quinquennale di prescrizione, ha riconosciuto che, secondo la disciplina legislativa attualmente vigente, l'unico limite temporale previsto per la conclusione del procedimento sanzionatorio di cui si discute risulta essere quello di prescrizione ex art. 28 della l. n.
689/1981.
Posto quanto sopra, tenuto conto che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, il termine di cui alla l. n. 241/90 non risulta applicabile alla fattispecie in esame, va rilevata la piena
Tribunale di Trapani Sezione Civile
legittimità delle ordinanze di ingiunzione prot. M_IT PR_TPUTG
0036941 20220518 e prot. M_IT PR_TPUTG 0036962 20220518, che sono state emesse e notificate entro il termine di prescrizione quinquennale e la pronuncia gravata va, in definitiva, riformata.
Le spese di lite, per entrambi i gradi, seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (per la semplicità delle questioni trattate) previsti dalle tabelle nn. 1 e 2 allegate al D.M. 55/14 per le cause di valore fino a € 5.200,00 con esclusione della fase di istruttoria e trattazione (non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
annulla la sentenza emessa dal Giudice di Pace di n. Pt_1
101(2023 e per l'effetto,
rigetta l'opposizione proposta da , dichiarando la CP_1
legittimità delle ordinanze del Prefetto di prot. M_IT Pt_1
PR_TPUTG 0036941 20220518 e prot. M_IT PR_TPUTG 0036962
20220518 del 18/05/2022.
Condanna al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore dell'amministrazione opposta, che liquida per entrambi i gradi, in complessivi euro 1.620,00 per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 18/02/2025 . Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile