Rigetto
Sentenza 31 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 31/10/2023, n. 9397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9397 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2023
N. 09397/2023REG.PROV.COLL.
N. 05153/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5153 del 2022, proposto dalla società IN NO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Militerni, Alberto Salmaso e Innocenzo Militerni, domiciliata presso l’indirizzo PEC dei suindicati difensori come da Registri di giustizia;
contro
- l’Autorità di regolazione dei trasporti, in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. I, 21 marzo 2022 n. 227.
della non debenza, totale o parziale, da parte di IN NO S.p.a. del contributo richiesto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), D. L. 201/2011 per l'anno 2019.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Esaminate tutte le memorie difensive, anche di replica, le note d’udienza e gli ulteriori atti depositati in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2023 il Cons. Stefano Toschei e udito, per la parte appellata, l’avvocato dello Stato Monica De Vergori. Si registra il deposito di note d’udienza da parte dell'avvocato Massimo Militerni con richiesta di passaggio in decisione della controversia senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” nella fase di superamento dello stato di emergenza del 10 gennaio 2023;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso indicato in epigrafe la società IN NO S.p.a. ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sez. I, 21 marzo 2022 n. 227, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso (n. R.g. 375/2021) presentato dalla suddetta società e teso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: a) la determina dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 21/2021 del 22 febbraio 2021 avente ad oggetto “ Atto di accertamento e diffida al pagamento del contributo dovuto all'Autorità di Regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), D.L. 201/2011 per l'anno 2019 – IN NO S.p.A. ”, con cui viene richiesto alla società IN NO S.p.a. il pagamento del contributo dell'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011 per l'anno 2019; b) la delibera dell'Autorità di Regolazione dei trasporti n. 141/2018 del 19 dicembre 2018 avente ad oggetto “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2019 ”; c) la determina del segretario generale dell'Autorità di Regolazione dei trasporti n. 21/2019 del 26 febbraio 2019 di definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento della predetta Autorità per l'anno 2019 (richiamata dall'Autorità e non conosciuta); d) la nota dell'Autorità di regolazione dei trasporti 3231/2019 del 5 aprile 2019 relativa al versamento del contributo per l'anno 2019; e) la nota dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 11811/2019 del 4 ottobre 2019 recante invito al versamento del contributo per l'anno 2019; f) la nota dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 13229/2020 del 18 settembre 2020 di determinazione del contributo dovuto da IN NO all'Autorità per l'anno 2019 e costituzione in mora. Completava il corredo contestatorio la domanda di accertamento, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. l) c.p.a., della non debenza, totale o parziale, da parte di IN NO S.p.a. del contributo richiesto dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011 per l'anno 2019.
2. – I fatti che hanno dato luogo alla presente vicenda contenziosa, tenuto conto degli atti processuali e dei documenti versati da tutte le parti in giudizio nel fascicolo digitale del processo e da quanto emerge dalla parte “in fatto” della sentenza di primo grado qui oggetto di appello, possono essere sintetizzati come segue:
- l’Autorità di regolazione dei trasporti (d’ora in poi, per brevità, ART) ha adottato la delibera n. 141/2018 del 19 dicembre 2018 con la quale ha fissato, per l’anno 2019, le aliquote e indicato i soggetti tenuti al versamento del contributo annuale per il funzionamento dell’Autorità ai sensi art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con l. 22 dicembre 2011, n. 214;
- risulta in atti (fin dal primo grado) che detta delibera ha completato il procedimento previsto per la sua approvazione, grazie al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019 e quindi è stata posta in esecuzione mediante la determina n. 21 del 26 febbraio 2019 del segretario generale dell’ART;
- in conseguenza all’attività provvedimentale di cui sopra l’Autorità, con nota prot. n. 3231/2019 del 5 aprile 2019 e nota prot. n. 11811/2019 del 4 ottobre 2019, rivolgeva a tutti i soggetti tenuti alla corresponsione del contributo, un invito a procedere al versamento di quanto dovuto;
- successivamente e con riferimento alla posizione di IN NO S.p.a., con nota prot. n. 13229/2020 del 18 settembre 2020, l’ART sollecitava la predetta società ricorrente al versamento del contributo 2019, quantificandolo nella misura pari a € 17.957,74 oltre interessi legali;
- a tale richiesta la IN NO, con nota del 30 settembre 2020, opponeva la non debenza della corresponsione dell’importo richiesto in quanto essa non rientrava tra le categorie di soggetti tenute al pagamento del contributo, quale soggetto non esercente servizi di trasporto, evidenziando che le attività svolte e capaci di produrre ricavi per la società dovevano ricondursi alla gestione immobiliare, di servizi e di spazi comuni;
- successivamente ai fatti di cui sopra l’Autorità, con nota prot. n. 2671/2021 del 1° marzo 2021, notificava alla IN NO la determina n. 21/2021 del 22 febbraio 2021 di accertamento e diffida al pagamento del contributo dovuto per l'anno 2019 alla ridetta Autorità ai sensi dell'art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011;
- tali atti e provvedimenti erano quindi impugnati dalla IN NO con ricorso avanti il TAR per il Piemonte formulando un’unica e complessa censura per “ violazione e falsa applicazione dell’art. 37 comma 6 lett. b) del d.l. n. 201/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneità del presupposto, nonché difetto di motivazione. Violazione dell’art. 23 e dell’art. 41 della costituzione. Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi in materia di giusto procedimento. Violazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 7 aprile 2017, n. 69. Violazione degli artt. 3, 7 e 10 della l. n. 241/1990 ”
- il TAR per il Piemonte, con la sentenza 21 marzo 2022 n. 227, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da IN NO, in accoglimento di una eccezione preliminare sollevata dall’Autorità, secondo la quale il contenzioso non avrebbe avuto ragione di essere instaurato dal momento che la IN NO era stata ritenuta obbligata alla corresponsione del contributo per l’anno 2019 in ragione della sentenza del TAR per il Piemonte 21 dicembre 2020 n. 891, con la quale è stata riconosciuta ed accertata la legittimità della delibera n. 141/2018 di determinazione del contributo per il 2019, affermando conseguentemente l’obbligo del relativo pagamento in capo a detta impresa. Ne consegue che il thema decidendum del giudizio di primo grado è sovrapponibile a quello di cui al giudizio definito con la sentenza n. 891/2020 (poi fatta oggetto di appello) sicché deve essere dichiarata “ inammissibile la reiterazione delle stesse problematiche ancora afferenti l’an debeatur per ogni successivo atto di mera esecuzione/riscossione dell’addebito, già cristallizzatosi nei suoi presupposti all’esito della pregressa impugnativa e che la mera adozione di un atto sollecitatorio del pagamento non consenta di contestare di nuovo la disciplina generale dallo stesso presupposta, già precedentemente censurata, e sulla quale questo Tribunale si è già espresso con sentenza, il cui appello pende innanzi al Consiglio di Stato ” (cfr., testualmente, a pag. 8 della sentenza qui oggetto di appello).
3. - Di detta sentenza viene oggi chiesta la riforma in appello (con conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado) ritenendola errata.
Dopo aver argomentato circa la tempestività del ricorso di primo grado, stante la posizione di diritto soggettivo vantata con riferimento ai provvedimenti impugnati e quindi la contestabilità degli stessi entro il termine di prescrizione e non di decadenza, per come tempestivamente è avvenuto, la società IN NO ha ritenuto non corretta l’affermazione fatta propria dal primo giudice sulla identità dell’oggetto di giudizio tra il contenzioso concluso con la sentenza del TAR Piemonte n. 891/2020 e quello del presente giudizio.
Infatti, ad avviso dell’appellante, non può essere affermata, nella vicenda in esame, “ un’identità di petitum e di causa petendi tra i due ricorsi proposti da IN NO (il primo, n. R.g. 297/2020, definito con sentenza 891/2020 appellata, relativo ai contributi per gli anni 2017 e 2018, ed il secondo n. R.g. 375/2021, relativo al contributo per l’anno 2019, oggetto del presente appello) . Le due impugnazioni, infatti, pur involgendo questioni analoghe, sono state proposte da IC avverso atti differenti, ed hanno oggetto entrambi delle determine ART “individuali”, specificamente rivolte ad IC, che sono state emanate all’esito di due istruttorie specifiche e distinte, previo esame di due distinte memorie di osservazioni di IC e hanno determinato e richiesto distinti contributi ad IC pertanto sono pacificamente il risultato di iter procedimentali diversi e non sovrapponibili tra loro ” (così, testualmente, alle pag. 14 e 15 dell’atto di appello).
La società appellante ha, inoltre, nuovamente censurato i provvedimenti impugnati sotto il profilo della non debenza delle somme richieste dall’ART attesa la sua estraneità alle categorie dei soggetti obbligati al pagamento del contributo in favore dell’Autorità.
Infine l’appellante ha formulato richiesta di disporre “ un’istruttoria specifica, volta a verificare le singole componenti di fatturato, sostanzialmente omessa dall’ART, nonostante le puntuali deduzioni di IN NO ” (così a pag. 21 dell’atto di appello).
4. – Nel silenzio processuale degli altri soggetti intimati, si è costituita in giudizio l’ART ribadendo la correttezza del percorso decisorio seguito dal giudice di primo grado e la legittimità degli atti impugnati, essendo immuni dai vizi dedotti dalla società appellante.
In particolare la difesa erariale ha sottolineato come:
- il giudizio di cui alla sentenza n. 891/2020 ha il medesimo petitum della controversia qui in esame dal momento che la società oggi appellante ha riproposto le identiche censure (sia sull’ an sia sul quantum debeatur ) già sollevate avverso la delibera con la quale l’ART aveva fissato il contributo dovuto per l’anno 2019 ed integralmente respinte dal TAR per il Piemonte con la ridetta sentenza 891/2020;
- più in particolare, è facile constatare come nell’atto introduttivo del giudizio definito con la sentenza n. 891/2020 la società IN ebbe a chiedere proprio l’annullamento “ c) delle Delibere dell’Autorità di Regolazione e Trasporti n. 141 del 2018 e n. 172 del 2019, recanti l’indicazione di misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti, rispettivamente per gli anni 2019 e 2020 (…) nonché, in ogni caso, per l’accertamento ai sensi dell’art. 133 comma 1 lett. l) c.p.a. della non debenza da parte di IN NO S.p.a. dei contributi richiesti dall’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b), D. L. 201/2011” (così a pag. 3 del su richiamato atto di ricorso);
- consegue a ciò l’identico oggetto che caratterizza il giudizio già definito e quello qui in esame, entrambi aventi quale obiettivo la dimostrazione dell’asserita illegittimità dei provvedimenti di definizione e di pretesa del contributo ritenuto dovuto all’Autorità per l’anno 2019 da IN NO, potendosi quindi escludere la fondatezza dell’assunto prospettato dalla odierna appellante circa la diversità tra i due giudizi perché diversi gli atti impugnati.
Da qui la richiesta di reiezione dell’appello.
5. – Le parti hanno prodotto ulteriori memorie con documenti confermando le conclusioni già rassegnate nei precedenti atti processuali.
6. – In via preliminare deve darsi atto che nel corso del giudizio di primo grado il TAR per il Piemonte, affrontando seppur brevemente la questione, ha affermato espressamente che la controversia verte su vicende che coinvolgono diritti soggettivi, di talché la proposizione di domande contestative nei confronti di atti e provvedimenti che asseritamente sono idonei a pregiudicarli deve intervenire entro il termine prescrizionale riferibile alle relative azioni piuttosto che entro il termine decadenziale dalla conoscenza dei medesimi atti e provvedimenti di cui all’art. 29 c.p.a..
Ed infatti, a pag. 5 della sentenza qui oggetto di appello si legge che “ La presente controversia ha ad oggetto l’obbligo (sia nell’ an, sia nel quantum) della ricorrente di pagare il contributo per l’anno 2019. È ormai pacifico in giurisprudenza che la posizione di colui che nega di poter essere assoggettato a contributo assume i connotati del diritto soggettivo, tutelabile entro gli ordinari termini prescrizionali (…) ” sicché, non essendo spirato il termine di prescrizione il ricorso doveva ritenersi tempestivo.
Tale decisione è dunque ormai coperta da giudicato interno, non avendo l’Autorità appellata proposto appello incidentale per contestare tale statuizione del giudice di primo grado (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. III, Consiglio di Stato sez. III, 22 aprile 2022 n. 3064; Cons. giust. amm. reg. Sic., 8 aprile 2022 n. 440 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022 n. 2297).
7. – Sempre in via preliminare ritiene il Collegio che possa superarsi la valutazione dell’istanza di rimessione ex art. 37 c.p.a. presentata nella memoria di costituzione dalla difesa erariale, posto che l’appello proposto dalla IN NO S.p.a., per le ragioni che verranno qui di seguito illustrate, non può trovare accoglimento.
8. – Va rilevato in premessa che, dalla documentazione presente agli atti del giudizio, emergono i seguenti elementi:
A) la società IN NO S.p.a., con ricorso n. R.g. 297/2020, ha chiesto al TAR per il Piemonte l’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: a) la determina n. 14/2020 del Segretario generale dell’Autorità di regolazione dei trasporti del 10 febbraio 2020 di accertamento e diffida al pagamento all’ART del contributo richiesto ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011 per l’anno 2018; b) la delibera della suddetta Autorità n. 145 del 15 dicembre 2017, avente ad oggetto “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2018 ”; c) la determina del Segretario generale dell’Autorità n. 12/2018 del 30 gennaio 2018 di definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell'ART per l'anno 2018, richiamata dall’Autorità e non conosciuta; c) la nota dell’ART 14 ottobre 2019 recante sollecito versamento del contributo per l’anno 2018 e costituzione in mora; d) la determina n. 15/2020 del Segretario Generale dell’ART 10 febbraio 2020, di accertamento e diffida al pagamento all’ART del contributo richiesto ai sensi dell’art. 37, comma 6, lett. b), d.l. 201/2011 per l’anno 2017; e) la delibera dell’ART n. 139 del 24 novembre 2016, avente ad oggetto “ Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2017 ”; f) la determina del Segretario generale dell’Autorità n. 13/2017 del 1 febbraio 2017 di definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’ART per l'anno 2017, richiamata dall’Autorità e non conosciuta; g) la nota della suddetta Autorità del 14 ottobre 2019 recante sollecito versamento del contributo per l’anno 2017 e costituzione in mora; h) le delibere dell’ART n. 141 del 2018 e n. 172 del 2019, recanti l’indicazione di misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’ART, rispettivamente per gli anni 2019 e 2020. La richiesta di annullamento dei suddetti atti e provvedimenti era accompagnata dalla domanda giudiziale con la quale IN NO S.p.a. chiedeva l’accertamento, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. l), c.p.a., della non debenza dei contributi come sopra richiesti dall’ART;
B) il ricorso n. R.g. 297/2020 è stato definito con la sentenza del TAR per il Piemonte n. 891/2020 di reiezione del ricorso proposto, all’esito dell’accertamento da parte del Tribunale amministrativo regionale della riconducibilità alla società ricorrente della qualifica di soggetto obbligato al pagamento del contributo in favore dell’ART, puntualizzando (testualmente a pag. 6 della sentenza) che “ la platea degli obbligati non è individuata dal mero riferimento a un’ampia, quanto indefinita, nozione di “mercato dei trasporti” (e dei “servizi accessori”) e tantomeno è limitata ai soggetti che esercitano in senso stretto ed esclusivo attività di trasporto; al contrario, deve ritenersi che includa coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali ”;
C) sul punto, in particolare, alle pagg. 8 e 9 della citata sentenza si legge ancora che: “ In definitiva che l’interporto sia una infrastruttura connessa con il settore dei trasporti è innegabile, tenuto conto oltre che dalla già riportata definizione di interporto, del fatto: a) che l’art. 61-bis del D.L. n. 1/2012 (“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”) ricomprende nella “piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale” gli interporti, i centri merci e le piastre logistiche; b) che anche il Regolamento (UE) n. 1315/2013 “sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (…)” fornisce indicazioni univoche in tal senso, ricomprendendo tra le infrastrutture del trasporto ferroviario (art. 11) e del trasporto stradale (art. 17) “terminali merci e piattaforme logistiche” e quali componenti delle autostrade del mare (art. 21) “terminali merci, piattaforme logistiche e interporti situati al di fuori dell’area portuale ma associati alle operazioni portuali”; c) il regolamento di esecuzione UE n. 2177/2017 della Commissione europea relativo all’accesso agli impianti di servizio a ai servizi ferroviari (necessariamente presenti in un interporto) demanda agli organismi di regolazione di individuare ipotesi di esenzione dalla specifica disciplina per taluni operatori di impianti di servizio, elaborare modelli comuni per la raccolta e presentazione di informazioni, esigere spiegazioni sulle modalità di inquadramento delle varie tipologie di servizio, verificare la collaborazione tra operatori degli impianti di servizio e gestori dell’infrastruttura, individuare misure trasparenti e non discriminatorie per eventualmente decongestionare i servizi, valutare eventualmente casi di riconversione (…)”;
D) per quanto poi concerne le censure dedotte dalla società IN NO S.p.a. in quel giudizio e aventi ad oggetto il procedimento di definizione dell’entità del contributo richiesto dall’ART e la correttezza delle voci che ne costituiscono il fondamento, la sentenza n. 891/2020 ha respinto tutte le deduzioni contestative fatte proprie dalla società ricorrente affermando conclusivamente che “ In definitiva ed in relazione a quanto sopra si deve ritenere sussistente il presupposto (avere l’ART “concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali”) che legittima l’assoggettamento degli interporti all’obbligo di pagamento del contributo sin dall’anno 2017 (ed a maggior ragione per le annualità successive) con riferimento alle infrastrutture caratterizzanti gli interporti e del tutto a prescindere dal fatto che non si tratta in senso proprio e diretto di attività di trasporto ” (così, testualmente, a pag. 11 della sentenza n. 891/2020.
9. – Orbene da quanto sopra emerge evidente che, con il ricorso n. R.g. 297/2020, insieme con le contestazioni rivolte agli atti e provvedimenti attinenti alla richiesta di contributo per l’anno 2017 sono stati espressamente dedotti motivi di censura volti alla impugnazione degli atti e dei provvedimenti relativi alla richiesta di contributo da parte dell’ART per il 2018 e per il 2019 – in particolar modo gli atti e i provvedimenti attraverso i quali l’ART ha definito la platea dei soggetti obbligati al pagamento e il perimetro delle voci che contribuiscono a definire la base fondante la richiesta di contributo per il 2018 - e che, per entrambe le tipologie di domande annullatorie, il TAR per il Piemonte le abbia entrambe espressamente respinte von la sentenza n. 891/2020.
Effettuando un semplice raffronto tra gli atti e i provvedimenti impugnati dalla società IN NO S.p.a. con il ricorso dinanzi al TAR per il Piemonte n. R.g. 297/2020 (e definito in primo grado, pendendo ancora l’appello, con sentenza n. 891/2020) e quelli oggetto del ricorso n. R.g. 375/2021 proposto dalla stessa società dinanzi al medesimo Tribunale amministrativo regionale può agevolmente riscontrarsene, con riferimento al contributo dovuto per il 2018, la identità e la puntuale sovrapponibilità, anche con la sostanziale riproduzione delle censure per come dedotte e formulate.
Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado, nella sentenza (n. 227/2022) qui oggetto di appello, rilevando la suddetta identità (di petitum e di causa petendi ) ha dichiarato inammissibile il ricorso n. R.g. 375/2021 per come (ri)proposto dalla società IN NO S.p.a. (rispetto al ricorso n. R.g. 297/2020 e deciso con la sentenza 891/2020 confermata con decisione assunta nella stessa odierna udienza – sentenza 31 ottobre 2023 n. 9377 - e relativa alla natura di gestore di infrastruttura dell’impresa appellata).
10. – In virtù delle suindicate osservazioni il ricorso in appello, come indicato in epigrafe, non può trovare accoglimento e va dunque respinto, mentre va confermata la sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a, di talché la società IN NO S.p.a. deve essere condannata a rifondere le spese del grado di appello in favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti che possono liquidarsi nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge. Le spese del grado di appello possono compensarsi con riferimento alle altre parti in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso (n. R.g. 5153/2022) in epigrafe, lo respinge.
Condanna la società IN NO S.p.a., in persona del rappresentante legale pro tempore , a rifondere le spese del grado di appello in favore dell’Autorità di regolazione dei trasporti, in persona del rappresentante legale pro tempore , nella misura complessiva di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
Spese del grado di appello compensate con riferimento alle altre parti in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 28 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Toschei | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO