TRIB
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 19/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani – Sez. Civile- in persona della Giudice Dott.ssa Adele Pipitone, all'esito del termine concesso per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, ex art.127 ter cpc, giusta previsione di cui all'art.281 sexies c.p.c.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2205 del 2022 R.G. Affari Civili Contenziosi promossa da
– C.F. -, in persona del suo rappresentante legale pro Parte_1 P.IVA_1
tempore sindaco rappresentato e difeso, sia unitamente che Parte_2
disgiuntamente, dagli avv.ti Silvana Maria Calvaruso (C.F.: ) e C.F._1 Parte_3
C.F. ), giusta procura rilasciata su foglio separato (procura alle
[...] C.F._2
liti) da intendersi allegata al presente atto unitamente notificata, elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale
Opponente
Contro
(P. I.V.A. , in persona dell'Amministratore e Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore sig. con sede in Siracusa Controparte_2
viale Teracati n. 156, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Esposito
Opposto
Oggetto: opposizione a d.i.; pagamento interessi moratori su fatture
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva formale Parte_1
opposizione al d.i. n.616/2022, emesso dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento n. 1565/22 r.g., contestando l'intimazione e la richiesta di pagamento contenuta nel precitato provvedimento monitorio.
Deduceva, nello specifico, che nel provvedimento monitorio veniva richiesto il pagamento della somma di €.7.239,76 a titolo di interessi moratori al saggio previsto dall'art. 5 del D.lgs.
231/2002, oltre interessi e alle spese del procedimento liquidate;
osservava che, incontestato
1
il pagamento della sorte capitale di cui alle diverse fatture elencate in ricorso, non poteva ritenersi maturato il ritardo nel pagamento – e quindi il conseguente diritto alla corresponsione degli interessi moratori -, per quanto meglio esplicitato in atto, ad eccezione del riconosciuto ritardo per un'unica fattura, ossia la n. 445/2020, per un importo di euro
397,05, in ordine al quale lo stesso Ente opponente faceva atto di prontezza per il pagamento;
chiedeva, per l'effetto, la revoca del d.i. opposto.
Costituitasi in giudizio la società istante, deduceva che, stante la chiara ed espressa pattuizione intercorrente fra le parti, era indubbio il ritardo nel pagamento delle fatture elencate in atti, dovendo ritenersi dovuta la somma ingiunta, con conseguente necessaria la conferma del d.i.
La causa veniva istruita con sola produzione documentale e le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e discutere la causa;
assegnato termine per il deposito di note in sostituzione dell'udienza, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi.
L'opposizione proposta è fondata e come tale va accolta, con conseguente revoca del d.i. emesso.
Occorre prendere le mosse, al riguardo, dall'oggetto della pretesa creditoria, costituito, pacificamente, non già dalla sorte capitale in fatture bensì dal calcolato ritardo nel pagamento delle fatture di cui in ingiunzione, emesso in conseguenza e sulla base del rapporto contrattuale in essere fra le parti, come disciplinato dal contratto per il servizio di pretrattamento, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, avente data 07.08.2018.
Tralasciando le vicende politiche e di gestione dei rifiuti urbani che hanno dato origine alla stipula dell'accordo in oggetto – non rilevante nella presente sede – per quanto qui di interesse, all'art. 10 è previsto che il pagamento della fattura dovrà avvenire decorsi 15 gg. dalla loro emissione…in difetto saranno dovuti gli interessi nella misura degli interessi moratori giusta previsione di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002.
E', allora, opportuno ricostruire brevemente i dati normativi di riferimento, costituiti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che ha recepito la direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla "lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", adottata dagli organi comunitari ai sensi dell'art. 95 TCE (art. 114
TFUE) in vista dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno (art. 14 TCE, art. 26
TFUE) e del riavvicinamento delle legislazioni nazionali.
2
Con la direttiva citata, recepita pienamente nel d.lgs. n. 231 del 2002, il legislatore ha inteso introdurre strumenti di contrasto della prassi, diffusa in tutti gli Stati membri, in forza della quale i pagamenti per le prestazioni di beni e servizi forniti da imprese e liberi professionisti sono frequentemente eseguiti dalle imprese o dalle pubbliche amministrazioni con significativo ed ingiustificato ritardo, agevolato dal carattere normalmente dispositivo delle norme nazionali sui termini per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, dalle conseguenze non particolarmente gravi del mancato rispetto di detti termini, nonché dalla misura relativamente modesta del tasso legale degli interessi moratori.
Si è ritenuto di fronteggiare il fenomeno - considerato foriero del rischio, oltre che di rallentamento dello sviluppo economico, anche di alterazione del regime della concorrenza,
e causa della fuoriuscita dal mercato degli operatori commerciali più piccoli, non in grado di sostenere lunghi tempi di attesa - attraverso l'introduzione di una serie di misure palesemente ispirate al favor creditoris, quali la previsione di un tasso di interessi moratori elevato e di un meccanismo di automatica applicazione degli stessi interessi in caso di ritardo, l'assoggettamento degli accordi derogatori della disciplina comunitaria del termine e del tasso di interesse ad un controllo, di tipo contenutistico, della grave iniquità della pattuizione, l'imposizione ai legislatori nazionali dell'obbligo di riconoscere la validità delle clausole di riserva di proprietà, nonché l'obbligo di assicurare che un titolo esecutivo possa essere ottenuto dal titolare di una pretesa non contestata entro novanta giorni dalla data della proposizione della relativa domanda alle competenti autorità giudiziarie.
In conformità agli obiettivi della direttiva, il decreto legislativo utilizza lo strumento degli interessi, conformati alle sue regole "centrali" attinenti al tasso e alla decorrenza (artt.
4 e 5), per disincentivare la mora nel pagamento di quelle che qualifica come "transazioni commerciali", inquadrando nel sistema il suo nucleo relativo appunto agli interessi mediante norme definitorie, e poi disciplinando nel dettaglio alcuni casi specifici, qui non pertinenti, per concludere infine con la norma transitoria che individua il discrimen temporale applicativo.
Il medesimo decreto, al primo comma dell'art. 1 (rubricato come "Ambito di applicazione") stabilisce che "le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"; all'art. 2 ("Definizioni"), al primo comma, alla lett. a) definisce transazioni commerciali "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in
3
via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo": una nozione ampia e volutamente priva di un riferimento specifico ad una o più tipologie contrattuali del diritto interno.
Alla lett. b) definisce Pubblica Amministrazione "le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome..., gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici", e, infine, alla lett. c), definisce imprenditore "ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione".
All'art. 4, poi, individua il dies a quo degli interessi, all'art. 5 ne determina il saggio, e all'art. 11, al primo comma, stabilisce: "Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002" (qui non rileva il contenuto dei successivi due commi).
Tale disciplina, anche nell'interpretazione della dottrina, non introduce una nuova disciplina generale delle obbligazioni pecuniarie, ma piuttosto detta un regime di carattere speciale, non estensibile oltre l'ambito oggettivo e soggettivo delineato dal legislatore.
Poiché le norme citate costituiscono il recepimento di una direttiva comunitaria, il criterio interpretativo da utilizzare deve essere un criterio interpretativo tendenzialmente uniforme, e volto a conformarsi agli obiettivi che la normativa comunitaria si proponeva di realizzare, esplicitati nei numerosi "Considerando" della direttiva (espressamente richiamati da Cass., Sez. un., n. 26496 del 2020) e ripresi da numerose pronunce della Corte di giustizia sul tema.
Quanto all'ambito oggettivo, il rapporto tra le parti deve trarre origine da una "transazione commerciale", che il d.lgs. stesso definisce all'art. 2, primo comma, lett. a), con nozione ampia, tratta più dal linguaggio operativo degli scambi economici che da quello giuridico (in nessun modo riconducibile al contratto tipico di transazione disciplinato dagli artt. 1965 e seguenti c.c.) ed atta ad identificare qualsiasi operazione contrattuale, comunque denominata, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporti, in
4
via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, ovvero lo scambio di prestazioni di beni o di servizi remunerato mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro.
Quanto al profilo soggettivo, la norma si riferisce a tutte le transazioni commerciali, nell'accezione indicata, intercorrenti tra imprese [ed anche in questo caso, al termine impresa viene attribuito un significato lato e volutamente atecnico, tanto che essa è predicabile anche al libero professionista: l'art. 2, primo comma, lett. c), nel dare le definizioni, prevede infatti che si intende per "imprenditore", ai fini del decreto, ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione (lo stesso art. 57 TFUE, ex art. 50 TCE, nell'individuare le prestazioni considerate come servizi, vi inserisce al punto d) anche le attività delle libere professioni)], o tra un'impresa, nell'ampia accezione sopra indicata, e una pubblica amministrazione.
In special modo, all'art.4, 6°comma è prescritto che Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.
Posto, allora, l'indubbia applicabilità della disciplina sopra delineata al contratto in essere, occorre procedere ad una più corretta interpretazione in ordine al dies a quo individuabile per il pagamento da eseguirsi da parte di una p.a., considerato la indubbia necessità di coordinare la disciplina contrattualistica con le norme dettate in tema di contabilità pubblica e di pagamento effettuato da una amministrazione.
La fattura elettronica, trasmessa dall'impresa a mezzo pec, infatti, viene inviata al Sistema di
Interscambio SDI, che inoltra la fattura alla Pubblica Amministrazione committente per la liquidazione;
indi, a seguito di un procedimento di preventiva verifica, viene emesso l'avviso di liquidazione, fase finale e propedeutica al pagamento.
L'atto di liquidazione negli Enti Locali è disciplinato dall'art. 184 T.U.E.L, secondo cui “
1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
5
La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.”.
Solo successivamente all'emissione dell'avviso di liquidazione, allora, il credito di cui alla fattura già trasmessa sarà considerato certo, liquido ed esigibile, ovverossia al completamento della procedura di determinazione del credito da cui discende la formazione del detto avviso, poi trasmesso al servizio di tesoreria per il pagamento.
Ed allora il termine contrattualmente fissato per il pagamento – indicato in 15 gg. – dovrà essere inteso decorrere non già dalla mera trasmissione della fattura a mezzo pec, bensì dall'effettivo accertamento del credito ed esigibilità dello stesso, che coincide con il completamento dei controlli eseguiti dalla p.a. e la conseguente emissione dell'avviso di liquidazione, come previsto anche dalla disciplina richiamata (cfr. art.4 Dlgs 231/02); ne costituisce conferma indiretta la circostanza – non contestata da parte opposta – che in occasione di alcune fatture (ad es. Fattura n. 834_18 del 17/09/2018) l'avviso di liquidazione è stato emesso solo a seguito di una necessaria interlocuzione con la ditta e previa integrazione documentale da parte della stessa, con conseguente sospensione del termine contrattuale.
Sulla base di tali premesse, analizzando la documentazione ed il prospetto riportato nell'atto di opposizione (cfr. pag.11) emerge come non sia ravvisabile alcun pagamento eseguito dopo 15 gg. a far data dall'invio dell'avviso di liquidazione, fatta eccezione per la già menzionata fatt.445 per l'importo di €. 67.094,04, pagata con 27 gg. di ritardo.
Pertanto, non potranno considerarsi maturati gli interessi moratori, come prescritti nella normativa richiamata, in quanto non sussistente il presupposto del ritardo nel pagamento.
6
Andrà, quindi, riconosciuto il diritto alla percezione del solo importo pari ad €.397,05 a titolo di interessi per 27gg. di ritardo, somma per cui l'Ente ha già fatto atto di prontezza nel corso del giudizio.
Per le argomentazioni esposte l'opposizione deve essere accolta, con conseguente integrale revoca del d.i., ed il condannato al pagamento della minor Parte_1
somma di €.397,05.
In considerazione del sostanziale accoglimento delle ragioni di parte opponente, va disposta, a carico di parte opposta, la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio come in dispositivo, liquidate sul valore della domanda effettivamente accertato, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta, della non complessità delle questioni giuridiche trattate e della condotta tenuta dalle parti, sulla base di parametri di cui al D.M.55/2014 e successive integrazioni, secondo i valori minimi ed esclusa la fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa:
- Accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il d.i. n.616/2022, emesso dal
Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento n. 1565/22 r.g.;
- Condanna il , come in atti, al pagamento della somma di €.397,05; Parte_1
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in €.100,00 per spese vive ed €.930,00 per compensi di procuratore, oltre rimborso forf. al 15%, IVA e
CAP come per legge.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 18.04.2025 la Giudice
Dott.ssa Adele Pipitone
7