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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4958 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. con repertorio n. 12473/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 21 ottobre 2021, iscritto al n. 4599/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello - dall'Avv. Giuseppe Iervolino, (C.F. ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
(C.F. e P. Iva. n. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in al Viale Colli Aminei n. 30/G, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Terreri (c. f. ) e Vincenzo C.F._2
Cappello, (c. f. ); C.F._3
APPELLATA
1 AT
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la Controparte_1 domandava al Tribunale di Napoli di condannare l' a pagare la somma di € Parte_2
9.136,48, “oltre interessi, maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 del contratto ex art 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti sino all'effettivo soddisfo”, a saldo residuo delle fatture emesse per le prestazioni di eseguite nei primi due trimestri del 2017 in virtù del Parte_3 contratto stipulato il 16 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992.
Parte 2. L con comparsa di costituzione e risposta depositata in giudizio il 9 settembre 2020, eccepiva la non debenza del credito reclamato in quanto afferente a somme eccedenti i limiti di spesa trimestrali contrattualmente stabiliti.
In particolare, essa affermava che, “come emerge dalla relazione istruttoria del Distretto Sanitario 29 Prot.n. 20200156700 del 22/07/2020 e dalla nota del Servizio GEFI entrambe in atti con i relativi allegati: - in ordine alla fattura n. 1337 del 04/04/17 relativa al mese di marzo 2017, l'importo di € 5.506,03 non è stato liquidato e, quindi non pagato, in linea con il contratto 2017 in atti, per superamento del tetto di spesa previsto per il primo trimestre 2017 per la data del 28/02/2017, comunicato con nota prot.n. 0053853/2017 del 31/7/17 della Direzione Aziendale in atti, mai contestata […] - in ordine alla fattura n.2434 del 03/07/2017 relativa al mese di giugno 2017, il saldo di € 3.778,71 non è stato liquidato e, quindi non pagato, in linea con il contratto 2017 in atti, per superamento del tetto di spesa previsto per il secondo trimestre 2017 per la data del 10/06/2017, comunicato con nota prot.n. 0053897 del 31/7/17 della Direzione Aziendale in atti, Part mai contestata” (pagg. 4 e 5). Ha poi precisato che “la ha preso atto delle determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico e delle date di raggiungimento dei limiti di spesa, stabilendo di non retribuire a carico del SSR le prestazioni erogate oltre le date previste di esaurimento dei tetti di spesa e facendo coincidere gli importi delle regressioni tariffarie con quelli delle prestazioni rese oltre le suddette date di sforamento” (pag. 5).
Inoltre, sosteneva che gli interessi moratori richiesti dalla controparte non erano dovuti in quanto: il Parte tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 non sarebbe applicabile, trattandosi – secondo l' – di prestazioni rese nell'ambito di una concessione di pubblico servizio, e non di un rapporto commerciale;
il contratto relativo al 2017 era stato sottoscritto dopo l'esecuzione delle prestazioni il cui corrispettivo è oggetto di controversia, e in assenza del contratto non poteva configurarsi alcun ritardo nei pagamenti, né quindi una mora;
il non aveva emesso la fattura relativa a tali CP_1 interessi prevista dall'art. 7 del contratto.
3. Con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda Parte attorea ritenendo che l'eccezione formulata dall' circa il superamento dei tetti di spesa di branca riferiti al primo ed al secondo trimestre del 2017 non fosse stato provato.
In particolare, dopo aver evidenziato che nel presente giudizio i crediti riguardavano principalmente la fattura n. 1337 del 4 aprile 2017, per € 5.506,03 (prestazioni di marzo 2017) e la fattura n. 2434 del 3 luglio 2017, per € 5.185,07 (prestazioni di giugno 2017), dato che le altre fatture recavano Parte crediti irrisori, osservava che le comunicazioni prodotte dall' erano mere attestazioni unilaterali, prive di riscontri documentali sufficienti a provare data ed entità dello sforamento.
2 Parte Più specificamente, il Tribunale rilevava che, non essendo stata documentata dall' la preventiva trasmissione al della comunicazione della data previsionale del superamento del tetto di CP_1 spesa prevista dal contratto, il caso di specie rientrava nell'ipotesi contrattuale prevista dall'art. 5, Parte co. 3, lett. a), secondo cui l' - qualora l'esaurimento del budget di spesa si fosse verificato prima della relativa data previsionale - avrebbe potuto far rientrare il fatturato entro i limiti del tetto di spesa esclusivamente mediante il provvedimento di determinazione della Regressione Tariffaria Unica (RTU) ivi richiamata, di cui accertava la mancata prova in giudizio. Sicché, in ragione dell'assenza delle preventive comunicazioni al delle date previsionali di esaurimento CP_1 dei tetti di spesa trimestrali, nonché del provvedimento di determinazione della RTU, rigettava Parte l'eccezione dell' confermando la pretesa creditoria del . CP_1
Parte Pertanto, condannava l' a pagare al Laboratorio la somma di € 9.136,48, “oltre interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 del contratto ex art 8-quinques d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti sino al soddisfo”, nonché, le spese di lite.
Parte 4. Avverso tale ordinanza ha proposto appello l' con citazione notificata alla controparte l'8 novembre 2021, articolando i seguenti motivi.
Parte A) Con il primo motivo, l' ha sostenuto che il Tribunale ha errato nel riconoscere il credito reclamato dal , concernente il corrispettivo di prestazioni effettuate oltre i limiti di spesa. Pt_1 Parte Secondo l' le prestazioni rese oltre il 28 febbraio 2017 (per il primo trimestre) e oltre il 10 giugno 2017 (per il secondo trimestre) non erano remunerabili in quanto la fattispecie in esame non rientrava nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto e, dunque, non sussistevano i presupposti per applicare la regressione tariffaria prevista dall'allegato C alla DGRC n. 1268/08.
Parte B) Con il secondo motivo di appello, l' ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi moratori in favore della parte ricorrente, reiterando le medesime contestazioni, svolte nella sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, circa la loro insussistenza nel caso di specie.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha chiesto a questa Corte di: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata ordinanza, per i dedotti motivi, respingendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc, in Part accoglimento del gravame, così come formulato dall'appellante ; - condannare l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
5. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 14 marzo 2022, il ha CP_1 resistito all'appello, domandando a questa Corte di: “1. Rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla avverso la ordinanza Parte_4 decisoria emessa dal Tribunale di Napoli X Sez.ne Civile G.U. dott. M. Amura in data 21.10.21, a definizione del procedimento giudiziario ex art. 702 bis cpc recante R.G. n. 889/20; 2. In via gradata condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t., a titolo di Parte_2 saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuare, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 9.136,48 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura e decorrenza disposta dall'art. 7 del contratto ex art. 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti con riferimento all'anno 2017; 3. In ogni caso condannare, l'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre Parte_2
3 al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
6. Con la prima udienza del 7 marzo 2022 la Corte introitava la causa in decisione assegnando alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Con ordinanza del 16 gennaio 2023 la Corte rimetteva la causa sul ruolo invitando le parti a dibattere in una successiva udienza sulla questione relativa validità del contratto in quanto stipulato successivamente all'esecuzione delle prestazioni in esso disciplinate.
A tale udienza, tenutasi il 10 giugno 2025, la causa veniva nuovamente assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini per le comparse conclusionali e le memori di replica.
Diritto
I. Preliminarmente, occorre pronunciarsi sulla questione sollevata con l'ordinanza emessa da questa Corte, afferente alla nullità del contratto.
Orbene, sebbene il contratto sia stato sottoscritto il successivamente all'esecuzione delle prestazioni in esso disciplinate, deve ritenersi che esso produca i suoi effetti in maniera retroattiva. Infatti, si è ormai consolidato presso questa Corte, un orientamento in tal senso, da ultimo confermato dal principio di diritto espresso con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16221 del 17 giugno 2025, secondo cui: “In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli”.
II. Il primo motivo d'appello è infondato.
Questa Corte s'è infatti da molti anni allineata all'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui non ritiene di doversi ora discostare, secondo la quale il superamento della capacità operativa massima delle singole strutture sanitarie private accreditate e il superamento dei limiti imposti mediante i ccdd. tetti di spesa al diritto dei titolari di tali strutture alla remunerazione a carico della finanza pubblica delle prestazioni erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale costituiscono fatti impeditivi della pretesa creditoria, l'onere di dimostrare i quali incombe pertanto sulle aziende sanitarie locali (cfr. Cass. 17437/2016, 3403/2018, 23324/2018, 10182/2021, 4375/2023 e 29474/2024 e, con specifico riferimento al superamento della COM, Cass. 5661/2021).
Più specificamente, è da premettersi che nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), sono previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della
4 Parte data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/2008, con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla Parte data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
Parte Ebbene, l' nel suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo aveva affermato che gli importi residui delle fatture n. 1337 e n. 2434 del 2017 non erano dovuti per i rispettivi superamenti dei tetti di spesa trimestrali: il primo “previsto per il primo trimestre 2017 per la data del 28/02/2017, comunicato con nota prot.n. 0053853/2017 del 31/7/17”; il secondo “previsto per il secondo trimestre 2017 per la data del 10/06/2017, comunicato con nota prot.n. 0053897 del 31/7/17”.
Per cui risultava che le date di superamento del tetto di spesa fossero state comunicate dopo la scadenza del secondo trimestre e che, dunque, le date previsionali di esaurimento del tetto di spesa non erano state preventivamente comunicate al Laboratorio, il quale non era stato messo nelle condizioni di sapere quando avrebbe dovuto interrompere l'esecuzione delle prestazioni onde evitare di incorrere nell'ipotesi prevista dalla lett. b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti.
Contestualmente, si osserva che è inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c. Parte l'eccezione svolta dall' per la prima volta nel suo atto di appello con cui quest'ultima ha affermato “che la data previsionale del superamento del tetto del primo trimestre 2017 per la branca di patologia clinica è stata fissata, a seguito del monitoraggio effettuato dal competente tavolo tecnico, alla data del 24/02/2017 mentre la reale data di esaurimento dei limiti di spesa netta è stata poi individuata al 28/02/17” (pag. 22). Peraltro, da quanto dedotto non è possibile neppure desumere se la citata data previsionale sia stata comunicata al in via CP_1 preventiva, non essendo stata indicata la data di trasmissione della comunicazione contenente la data previsionale di esaurimento del citato tetto di spesa trimestrale.
Per tali ragioni, a conferma di quanto accertato dal Tribunale, si ritiene che il pagamento del corrispettivo delle prestazioni del primo e del secondo trimestre sarebbe dovuto avvenire nel Parte rispetto dell'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto e che, dunque, l' al fine di far rientrare i fatturati trimestrali entro i limiti di spesa, era tenuta a determinare la regressione unica tariffaria nei termini previsti dalla citata disposizione contrattuale.
La regressione tariffaria costituisce infatti un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, serve alla «determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura».
Sicché la sua previsione contrattuale evidentemente implica che il semplice superamento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli
5 assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dalle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di tali prestazioni non comporta di per sé solo la non remunerabilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca eccedenti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una “regressione tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitivamente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale.
Parte L'omessa documentazione di tale atto implica che l'eccezione formulata dall' circa il superamento del tetto di spesa non può ritenersi provata.
Né la domanda del può essere rigettata perché avente ad oggetto il corrispettivo di CP_1 prestazioni erogate prima della sottoscrizione, avvenuta solo il 16 gennaio 2018, del contratto destinato a regolare i rapporti tra le parti per l'anno 2017, in quanto, come anzidetto, il contratto in esame produce effetti retroattivi.
III. Anche il secondo motivo di appello, riguardante l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, è infondato.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche
“commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è infatti stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso ad questa Corte, anche dalle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Cass. s.u. 35092/2023 secondo cui
“Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad CP_2 un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
Non può, pertanto, ritenersi corretta l'affermazione dell'appellante, cioè che l'art. 7, comma 6 del contratto stipulato tra le parti, col suo richiamo agli interessi di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/2002, come mod. dal D. Lgs. 192/2012, sia contrario all'ordinamento giuridico ed alle norme di diritto pubblico, non ravvisandosi nella specie una transazione commerciale.
IV. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, nel complessivo importo di 5.809,00 € per compenso ed 871,35 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali.
6 V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. con repertorio n. 12473/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 21 ottobre 2021:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello che liquida nel complessivo importo di 6.680,35 €, di cui 5.809,00 € per i compensi e 871,35 € per il rimborso forfettario delle spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellata, avv. Giovanni Terreri e avv. Vincenzo Cappello, dichiaratisi antistatari;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 14.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. con repertorio n. 12473/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 21 ottobre 2021, iscritto al n. 4599/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
(c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello - dall'Avv. Giuseppe Iervolino, (C.F. ); CodiceFiscale_1
APPELLANTE
E
(C.F. e P. Iva. n. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede in al Viale Colli Aminei n. 30/G, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Terreri (c. f. ) e Vincenzo C.F._2
Cappello, (c. f. ); C.F._3
APPELLATA
1 AT
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la Controparte_1 domandava al Tribunale di Napoli di condannare l' a pagare la somma di € Parte_2
9.136,48, “oltre interessi, maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 del contratto ex art 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti sino all'effettivo soddisfo”, a saldo residuo delle fatture emesse per le prestazioni di eseguite nei primi due trimestri del 2017 in virtù del Parte_3 contratto stipulato il 16 gennaio 2018 ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/1992.
Parte 2. L con comparsa di costituzione e risposta depositata in giudizio il 9 settembre 2020, eccepiva la non debenza del credito reclamato in quanto afferente a somme eccedenti i limiti di spesa trimestrali contrattualmente stabiliti.
In particolare, essa affermava che, “come emerge dalla relazione istruttoria del Distretto Sanitario 29 Prot.n. 20200156700 del 22/07/2020 e dalla nota del Servizio GEFI entrambe in atti con i relativi allegati: - in ordine alla fattura n. 1337 del 04/04/17 relativa al mese di marzo 2017, l'importo di € 5.506,03 non è stato liquidato e, quindi non pagato, in linea con il contratto 2017 in atti, per superamento del tetto di spesa previsto per il primo trimestre 2017 per la data del 28/02/2017, comunicato con nota prot.n. 0053853/2017 del 31/7/17 della Direzione Aziendale in atti, mai contestata […] - in ordine alla fattura n.2434 del 03/07/2017 relativa al mese di giugno 2017, il saldo di € 3.778,71 non è stato liquidato e, quindi non pagato, in linea con il contratto 2017 in atti, per superamento del tetto di spesa previsto per il secondo trimestre 2017 per la data del 10/06/2017, comunicato con nota prot.n. 0053897 del 31/7/17 della Direzione Aziendale in atti, Part mai contestata” (pagg. 4 e 5). Ha poi precisato che “la ha preso atto delle determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico e delle date di raggiungimento dei limiti di spesa, stabilendo di non retribuire a carico del SSR le prestazioni erogate oltre le date previste di esaurimento dei tetti di spesa e facendo coincidere gli importi delle regressioni tariffarie con quelli delle prestazioni rese oltre le suddette date di sforamento” (pag. 5).
Inoltre, sosteneva che gli interessi moratori richiesti dalla controparte non erano dovuti in quanto: il Parte tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 non sarebbe applicabile, trattandosi – secondo l' – di prestazioni rese nell'ambito di una concessione di pubblico servizio, e non di un rapporto commerciale;
il contratto relativo al 2017 era stato sottoscritto dopo l'esecuzione delle prestazioni il cui corrispettivo è oggetto di controversia, e in assenza del contratto non poteva configurarsi alcun ritardo nei pagamenti, né quindi una mora;
il non aveva emesso la fattura relativa a tali CP_1 interessi prevista dall'art. 7 del contratto.
3. Con l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. impugnata il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda Parte attorea ritenendo che l'eccezione formulata dall' circa il superamento dei tetti di spesa di branca riferiti al primo ed al secondo trimestre del 2017 non fosse stato provato.
In particolare, dopo aver evidenziato che nel presente giudizio i crediti riguardavano principalmente la fattura n. 1337 del 4 aprile 2017, per € 5.506,03 (prestazioni di marzo 2017) e la fattura n. 2434 del 3 luglio 2017, per € 5.185,07 (prestazioni di giugno 2017), dato che le altre fatture recavano Parte crediti irrisori, osservava che le comunicazioni prodotte dall' erano mere attestazioni unilaterali, prive di riscontri documentali sufficienti a provare data ed entità dello sforamento.
2 Parte Più specificamente, il Tribunale rilevava che, non essendo stata documentata dall' la preventiva trasmissione al della comunicazione della data previsionale del superamento del tetto di CP_1 spesa prevista dal contratto, il caso di specie rientrava nell'ipotesi contrattuale prevista dall'art. 5, Parte co. 3, lett. a), secondo cui l' - qualora l'esaurimento del budget di spesa si fosse verificato prima della relativa data previsionale - avrebbe potuto far rientrare il fatturato entro i limiti del tetto di spesa esclusivamente mediante il provvedimento di determinazione della Regressione Tariffaria Unica (RTU) ivi richiamata, di cui accertava la mancata prova in giudizio. Sicché, in ragione dell'assenza delle preventive comunicazioni al delle date previsionali di esaurimento CP_1 dei tetti di spesa trimestrali, nonché del provvedimento di determinazione della RTU, rigettava Parte l'eccezione dell' confermando la pretesa creditoria del . CP_1
Parte Pertanto, condannava l' a pagare al Laboratorio la somma di € 9.136,48, “oltre interessi maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 del contratto ex art 8-quinques d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti sino al soddisfo”, nonché, le spese di lite.
Parte 4. Avverso tale ordinanza ha proposto appello l' con citazione notificata alla controparte l'8 novembre 2021, articolando i seguenti motivi.
Parte A) Con il primo motivo, l' ha sostenuto che il Tribunale ha errato nel riconoscere il credito reclamato dal , concernente il corrispettivo di prestazioni effettuate oltre i limiti di spesa. Pt_1 Parte Secondo l' le prestazioni rese oltre il 28 febbraio 2017 (per il primo trimestre) e oltre il 10 giugno 2017 (per il secondo trimestre) non erano remunerabili in quanto la fattispecie in esame non rientrava nell'ipotesi prevista dall'art. 5, comma 3, lett. a) del contratto e, dunque, non sussistevano i presupposti per applicare la regressione tariffaria prevista dall'allegato C alla DGRC n. 1268/08.
Parte B) Con il secondo motivo di appello, l' ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi moratori in favore della parte ricorrente, reiterando le medesime contestazioni, svolte nella sua comparsa di costituzione e risposta in primo grado, circa la loro insussistenza nel caso di specie.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha chiesto a questa Corte di: “- revocare, dichiarare nulla e, comunque, riformare l'impugnata ordinanza, per i dedotti motivi, respingendo, in vece del Tribunale di Napoli, integralmente il ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis cpc, in Part accoglimento del gravame, così come formulato dall'appellante ; - condannare l'appellata al pagamento integrale delle spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
5. Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata il 14 marzo 2022, il ha CP_1 resistito all'appello, domandando a questa Corte di: “1. Rigettare, in ragione della provata infondatezza, l'appello proposto dalla avverso la ordinanza Parte_4 decisoria emessa dal Tribunale di Napoli X Sez.ne Civile G.U. dott. M. Amura in data 21.10.21, a definizione del procedimento giudiziario ex art. 702 bis cpc recante R.G. n. 889/20; 2. In via gradata condannare la convenuta in persona del legale rapp.te p.t., a titolo di Parte_2 saldo di corrispettivo delle prestazioni sanitarie effettuare, al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 9.136,48 ovvero di quella diversa somma dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura e decorrenza disposta dall'art. 7 del contratto ex art. 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti con riferimento all'anno 2017; 3. In ogni caso condannare, l'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre Parte_2
3 al rimborso forfettario (su diritti e onorari) del presente giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
6. Con la prima udienza del 7 marzo 2022 la Corte introitava la causa in decisione assegnando alle parti i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
Con ordinanza del 16 gennaio 2023 la Corte rimetteva la causa sul ruolo invitando le parti a dibattere in una successiva udienza sulla questione relativa validità del contratto in quanto stipulato successivamente all'esecuzione delle prestazioni in esso disciplinate.
A tale udienza, tenutasi il 10 giugno 2025, la causa veniva nuovamente assegnata in decisione con concessione alle parti dei termini per le comparse conclusionali e le memori di replica.
Diritto
I. Preliminarmente, occorre pronunciarsi sulla questione sollevata con l'ordinanza emessa da questa Corte, afferente alla nullità del contratto.
Orbene, sebbene il contratto sia stato sottoscritto il successivamente all'esecuzione delle prestazioni in esso disciplinate, deve ritenersi che esso produca i suoi effetti in maniera retroattiva. Infatti, si è ormai consolidato presso questa Corte, un orientamento in tal senso, da ultimo confermato dal principio di diritto espresso con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16221 del 17 giugno 2025, secondo cui: “In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli”.
II. Il primo motivo d'appello è infondato.
Questa Corte s'è infatti da molti anni allineata all'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui non ritiene di doversi ora discostare, secondo la quale il superamento della capacità operativa massima delle singole strutture sanitarie private accreditate e il superamento dei limiti imposti mediante i ccdd. tetti di spesa al diritto dei titolari di tali strutture alla remunerazione a carico della finanza pubblica delle prestazioni erogate agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale costituiscono fatti impeditivi della pretesa creditoria, l'onere di dimostrare i quali incombe pertanto sulle aziende sanitarie locali (cfr. Cass. 17437/2016, 3403/2018, 23324/2018, 10182/2021, 4375/2023 e 29474/2024 e, con specifico riferimento al superamento della COM, Cass. 5661/2021).
Più specificamente, è da premettersi che nel contratto stipulato dalle parti per l'anno 2017, al comma 3 dell'art. 5 (rubricato “criteri di remunerazione delle prestazioni”), sono previste due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della
4 Parte data prevista nell'ultima comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/2008, con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla Parte data prevista (e comunicata) dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
Parte Ebbene, l' nel suo atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo aveva affermato che gli importi residui delle fatture n. 1337 e n. 2434 del 2017 non erano dovuti per i rispettivi superamenti dei tetti di spesa trimestrali: il primo “previsto per il primo trimestre 2017 per la data del 28/02/2017, comunicato con nota prot.n. 0053853/2017 del 31/7/17”; il secondo “previsto per il secondo trimestre 2017 per la data del 10/06/2017, comunicato con nota prot.n. 0053897 del 31/7/17”.
Per cui risultava che le date di superamento del tetto di spesa fossero state comunicate dopo la scadenza del secondo trimestre e che, dunque, le date previsionali di esaurimento del tetto di spesa non erano state preventivamente comunicate al Laboratorio, il quale non era stato messo nelle condizioni di sapere quando avrebbe dovuto interrompere l'esecuzione delle prestazioni onde evitare di incorrere nell'ipotesi prevista dalla lett. b) del comma 3 dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti.
Contestualmente, si osserva che è inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 345, co. 2, c.p.c. Parte l'eccezione svolta dall' per la prima volta nel suo atto di appello con cui quest'ultima ha affermato “che la data previsionale del superamento del tetto del primo trimestre 2017 per la branca di patologia clinica è stata fissata, a seguito del monitoraggio effettuato dal competente tavolo tecnico, alla data del 24/02/2017 mentre la reale data di esaurimento dei limiti di spesa netta è stata poi individuata al 28/02/17” (pag. 22). Peraltro, da quanto dedotto non è possibile neppure desumere se la citata data previsionale sia stata comunicata al in via CP_1 preventiva, non essendo stata indicata la data di trasmissione della comunicazione contenente la data previsionale di esaurimento del citato tetto di spesa trimestrale.
Per tali ragioni, a conferma di quanto accertato dal Tribunale, si ritiene che il pagamento del corrispettivo delle prestazioni del primo e del secondo trimestre sarebbe dovuto avvenire nel Parte rispetto dell'art. 5, co. 3, lett. a) del contratto e che, dunque, l' al fine di far rientrare i fatturati trimestrali entro i limiti di spesa, era tenuta a determinare la regressione unica tariffaria nei termini previsti dalla citata disposizione contrattuale.
La regressione tariffaria costituisce infatti un meccanismo tecnico che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8-quinquies, co. 1, lett. d), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, serve alla «determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attività e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura».
Sicché la sua previsione contrattuale evidentemente implica che il semplice superamento del tetto della spesa fissato per le prestazioni sanitarie rientranti in una determinata branca erogate agli
5 assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale dalle strutture sanitarie private accreditate ai fini dell'erogazione di tali prestazioni non comporta di per sé solo la non remunerabilità a carico della finanza pubblica delle prestazioni sanitarie della medesima branca eccedenti il tetto della relativa spesa, da qualsiasi struttura siano state erogate, bensì una “regressione tariffaria”, cioè una riduzione del prezzo di tutte le analoghe prestazioni erogate nel corso dell'anno che sia di entità tale da assicurare in definitiva il rispetto di quel tetto di spesa, ma non uguale per tutte le strutture, giacché dipendente anche dalla misura, ovviamente variabile, in cui ciascuna di queste ha contributo al superamento di quel limite e che può essere definitivamente accertata solo a posteriori, all'esito di un procedimento complesso destinato a sfociare in un atto unilaterale dell'azienda sanitaria locale.
Parte L'omessa documentazione di tale atto implica che l'eccezione formulata dall' circa il superamento del tetto di spesa non può ritenersi provata.
Né la domanda del può essere rigettata perché avente ad oggetto il corrispettivo di CP_1 prestazioni erogate prima della sottoscrizione, avvenuta solo il 16 gennaio 2018, del contratto destinato a regolare i rapporti tra le parti per l'anno 2017, in quanto, come anzidetto, il contratto in esame produce effetti retroattivi.
III. Anche il secondo motivo di appello, riguardante l'applicazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/02, è infondato.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche
“commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è infatti stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso ad questa Corte, anche dalle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Cass. s.u. 35092/2023 secondo cui
“Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad CP_2 un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
Non può, pertanto, ritenersi corretta l'affermazione dell'appellante, cioè che l'art. 7, comma 6 del contratto stipulato tra le parti, col suo richiamo agli interessi di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/2002, come mod. dal D. Lgs. 192/2012, sia contrario all'ordinamento giuridico ed alle norme di diritto pubblico, non ravvisandosi nella specie una transazione commerciale.
IV. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, nel complessivo importo di 5.809,00 € per compenso ed 871,35 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali.
6 V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso l'Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. con repertorio n. 12473/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 21 ottobre 2021:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza appellata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello che liquida nel complessivo importo di 6.680,35 €, di cui 5.809,00 € per i compensi e 871,35 € per il rimborso forfettario delle spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellata, avv. Giovanni Terreri e avv. Vincenzo Cappello, dichiaratisi antistatari;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 14.10.2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Roberto Notaro Dott.ssa Caterina Molfino
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