Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
TA OR TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4309 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Tramontano che lo rappresenta e difende per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Trillò che la rappresenta e difende per mandato in atti.
APPELLATA
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n. 9130/2020 resa nel procedimento 55448/2017 – impugnazione di deliberazione assembleare di approvazione di bilancio -
1
Con atto di citazione notificato e iscritto a UO ( r.g. 55448/2017 ) , in qualità Parte_1 di socio della impugnava la deliberazione con cui il dodici luglio 2017 Controparte_1
l'assemblea aveva approvato il bilancio per l'anno 2016; ne sosteneva la nullità per violazione dei principi codicistici di chiarezza, veridicità e correttezza e comunque ne chiedeva l'annullamento per conflitto di interessi e abuso di maggioranza.
La convenuta si costituiva e rilevava che l'attore non era più socio dal ventotto novembre 2017; affermava l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della domanda.
Il Tribunale sulla base dei documenti prodotti con sentenza 9130/2020 così statuiva:
“dichiara inammissibile, per difetto di interesse ad agire dell'attore, l'impugnazione per nullità della deliberazione assembleare adottata in data 12/7/2017 dall'assemblea della convenuta ed avente ad oggetto l'approvazione del bilancio relativo Controparte_1 all'esercizio 2016; dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la domanda subordinata di annullamento della medesima deliberazione;
condanna l'attore Parte_1 al pagamento, in favore della convenut delle spese di lite, che liquida Controparte_1 in € 6.738,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.”
proponeva appello chiedendo : “Accertare e dichiarare la nullità della Parte_1 deliberazione di approvazione del bilancio, relativo all'esercizio al 31 dicembre 2016, assunta dall'assemblea della in data 12 luglio 2017, per i motivi indicati nella Controparte_1 premessa narrativa e sulla scorta degli esposti rilievi di diritto, in particolare nella parte in cui è stato approvato il bilancio di esercizio 2016, e previo accertamento e declaratoria che esso bilancio è falsante e non rappresentativo della situazione della società, per essere stati inseriti costi inesistenti, e/o relativi a terzi e così ritenutane la nullità per essere redatto in difformità e violazione dei principi codicistici di redazione dello stesso, nonché per l'assenza di ogni informazione e chiarimenti, seppur analiticamente richiesti. In aggiunta alla superiore domanda, accertare e dichiarare il conflitto di interessi e l'abuso di maggioranza da parte dei soc e/ in occasione del voto nella deliberazione di cui Parte_2 Persona_1 all'assemblea del 12 luglio 2017, e per l'effetto annullare la deliberazione di approvazione del bilancio relativo all'esercizio al 31 dicembre 2016, se non già annullata sulla scorta della
2 denunciata nullità. – Condannare l'appellata al rimborso delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
La s.r.l. si costituiva e concludeva chiedendo : “in via preliminare di rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da ai sensi e per gli effetti degli artt.342 e/o Parte_1
348-bis e ter c.p.c.; 2) ancora in via preliminare, dichiarare decaduto l'appellante dall'impugnativa del capo di sentenza che dichiara l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di annullamento della delibera del 12.07.2017 per mancata tempestiva impugnazione;
3) nel merito, respingere l'appello proposto da siccome infondato in Pt_1 fatto e diritto, confermando la sentenza n.9130/2020 del 25.06.2020 del Tribunale di Roma,
Sezione XVI Specializzata in materia d'Impresa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
La Corte all'esito dell'udienza del due dicembre 2024 trattata in forma scritta come da decreto del sei novembre 2024 riservava la decisione assegnando termini abbreviati ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente rilevare come, nonostante le conclusioni dell'atto di appello riguardino anche i profili di annullabilità della delibera per conflitto di interessi e abuso di maggioranza, non sia stato svolta alcuna doglianza specifica riguardo al capo di sentenza che sotto questo profilo ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di per essere uscito dalla Parte_1 compagine sociale.
Per quanto riguarda la nullità l'appello è ammissibile in quanto è individuato il capo di sentenza impugnato e articolati i motivi di doglianza ma è infondato nel merito.
Il Tribunale ha in sintesi ritenuto l'insussistenza dell'interesse ad agire di riguardo Parte_1 all'azione di nullità del bilancio e della relativa delibera di approvazione con cui era stato sostenuto il mancato rispetto dei principi di verità, chiarezza e correttezza e l'assenza totale di informazione.
Ha infatti rilevato la pendenza di altro giudizio volto a far valere la nullità del precedente bilancio 2015, l'identità dei motivi posti a base della contestazione delle singole poste
3 contabili e l'obbligo di cui all'art. 2377 c.c. a carico degli amministratori di adeguare il bilancio alla decisione giudiziale nonché tutti i bilanci successivi. Testualmente : “…. è pacifico, in quanto ammesso e provato documentalmente dallo stesso attore, che risulta impugnata… anche la deliberazione del 25/10/2016 di approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2015
(rg 47703/2017, sempre davanti all'intestato Tribunale). Dall'esame delle doglianze sollevate in questo odierno giudizio rispetto a quelle sollevate nel precedente giudizio, si osserva che le contestazioni riguardano le stesse voci del bilancio ed identiche sono le doglianze sollevate nei due giudizi Nel caso in cui con l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio venga eccepito un vizio invalidante già fatto valere, con riferimento ad una specifica voce di bilancio, con una precedente impugnazione, non si ha interesse alla nuova impugnazione…..trova pertanto applicazione il principio della continuità dei bilanci, in virtù del quale l'accoglimento delle censure mosse al bilancio procedente non potrebbe non riverberarsi su quelli successivi, che presuppongono quelli precedenti…”
Primo motivo di appello
Vizio di interpretazione di norme;
errata declaratoria di inammissibilita'; diniego di giustizia.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe errato ritenendo che una volta impugnato un bilancio il socio non avrebbe interesse ad impugnare quelli successivi;
al contrario la mancata impugnazione dei bilanci intermedi tra quello impugnato e quello relativo all'anno in cui diviene definitiva la sentenza di annullamento comporterebbe l'immodificabilità dei bilanci intermedi stessi e da ciò discenderebbe l'interesse all'impugnazione.
La Corte osserva che nel caso di specie i bilanci sono solo due ossia quello per l'annualità
2015 ( impugnato in primo grado con rg 47703/2017 concluso con sentenza di rigetto attualmente impugnata in appello ) e quello per l'annualità 2016, oggetto della presente vertenza.
Va innanzitutto premesso che l'interpretazione data dall'appellante secondo cui il socio dovrebbe impugnare anche il bilancio successivo in quanto altrimenti non avrebbe altri mezzi per farne valere le nullità non è conforme al dettato normativo e a una corretta interpretazione dell'art. 2434 bis c.c. più volte richiamato dalla stessa di difesa di : Parte_1
4 come condivisibilmente affermato da Cass. 14338 del 2023, l'art. 2434 bis cod. civ. che stabilisce “il bilancio di esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa” non pone a carico del socio detto onere di impugnazione.
Testualmente: “…occorre… evidenziare….. che è per il bilancio - riferito all'esercizio nel corso del quale viene dichiarata la nullità del bilancio precedentemente impugnato - che sorge l'onere a carico degli amministratori di tener conto delle ragioni della stessa, senza che, tuttavia, tale onere di adeguamento sia condizionato, in senso assoluto, all'impugnazione anche di tale bilancio e di quelli medio tempore intervenuti tra l'impugnazione proposta e la sentenza che l'ha accolta. Sul punto è infatti necessario precisare che, come afferma la norma codicistica già sopra ricordata, è dalla sentenza che dichiara la nullità e non già dalle ulteriori impugnazioni eventualmente proposte dal socio che sorge l'obbligo degli amministratori di correggere non solo il bilancio per il quale era stata dichiarata l'invalidità della delibera, ma anche di quelli seguenti, nella misura in cui le rettifiche operate sul primo bilancio impugnato manifestano i loro effetti sul contenuto dei bilanci degli esercizi successivi. …. Ed invero, la mancata impugnazione da parte della socia dei bilanci medio tempore approvati non determinava e non determina alcuna sua sopravvenuta carenza di interesse a far valere la nullità del bilancio impugnato, prima, e non dopo, di quelli successivi, con conseguenziale improponibilità anche dell'eccezione di cessazione della materia del contendere...”
Non solo: l'appellante si è focalizzato sulla suddetta interpretazione senza specificamente impugnare le plurime argomentazioni poste a sostegno della decisione, ciascuna idonea ex se a supportare la pronuncia.
Il Tribunale a tale proposito ha affermato : “Qualora l'attore faccia valere il medesimo vizio già oggetto delle censure mosse ai bilanci precedenti, già oggetto di intervento del Tribunale ed in relazione al quale è ancora pendente il relativo giudizio, trova… applicazione il principio della continuità dei bilanci, in virtù del quale l'accoglimento delle censure mosse al bilancio procedente non potrebbe non riverberarsi su quelli successivi, che presuppongono quelli precedenti …..una volta dichiarata invalida la deliberazione di approvazione di un bilancio -e solo dopo tale definitiva dichiarazione di invalidità-, scatta l'obbligo degli amministratori sia di redigere un
5 nuovo bilancio del relativo esercizio, di depositarlo presso la sede della società, di convocare l'assemblea dei soci per la relativa nuova approvazione e, infine, di depositare il nuovo testo presso il Registro delle Imprese, sia di adottare (sempre quali 'provvedimenti conseguenti') tutte le correzioni necessarie ai bilanci successivi se e nella misura in cui le rettifiche rese necessarie per il primo bilancio impugnato producono conseguenze riflesse sulle poste dei bilanci successivi
(correzioni delle quali in tesi potrebbe non esservi in realtà bisogno per la non incidenza dei motivi di invalidità su detti successivi bilanci, vuoi perché i motivi di invalidità potrebbero non comportare variazioni di segno alle poste impugnate, vuoi perché nel frattempo la situazione patrimoniale della società può essere radicalmente mutata sì da non essere più influenzata dalle rilevate invalidità). …..coloro che hanno fatto valere determinate pretese d'invalidità di una delibera di approvazione di un bilancio non solo non hanno, dunque, l'onere di impugnare tutti i bilanci successivi, sino alla definitività della sentenza, per ottenere puramente e semplicemente una pronuncia 'derivata', ma non hanno nemmeno il diritto di farlo, proprio perché la pretesa all'adempimento di quanto imposto dal citato art. 2377 c.c. diventa concreta ed attuale nel momento in cui le denunciate invalidità sono state definitivamente accertate in sede giudiziale.
In altre parole, in questi casi difetta, ai fini dell'accertamento dell'interesse -in concreto e nell'attualità- ad agire, il requisito dell'impossibilità, per l'istante, di conseguire il medesimo risultato che egli demanda alla pronunzia giurisdizionale senza il ricorso al giudice;
…… in senso contrario, non varrebbe appellarsi al principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato di cui all'art. 112 c.p.c., sul presupposto che il giudice adito con la prima impugnazione deve necessariamente limitarsi a valutare le poste del bilancio approvato con la delibera che dell'impugnazione costituisce l'oggetto, incorrendo altrimenti -e, cioè, nel caso di valutazione di vizi che inficiano la delibera di approvazione del bilancio successivo- in un vizio di ultrapetizione.
Invero, l'inammissibilità della domanda proposta con riferimento all'impugnazione dei bilanci successivi al primo non discende affatto dalla circostanza che il giudice adito con la prima impugnazione, esorbitando dall'oggetto della decisione a lui devoluta, abbia valutato l'esistenza del medesimo vizio nei successivi bilanci, ma discende dall'obbligo degli amministratori della società a prendere i provvedimenti conseguenti che soddisfano…..integralmente l'interesse dell'attore senza necessità, per questi, di ricorrere all'autorità giudiziaria. Infine non potrebbe giungersi a conclusione difforme, evidenziando come il giudizio relativo al primo bilancio potrebbe concludersi, eventualmente anche in sede di appello o di successivo giudizio di legittimità, con una pronunzia sfavorevole per l'attore impugnante;
infatti, in tal caso, il definitivo accertamento della legittimità del bilancio e, dunque, dell'operato degli amministratori non
6 potrebbe che riverberare i suoi effetti anche in relazione alla legittimità del bilancio successivo e del successivo operato degli amministratori medesimi. Non varrebbe neanche sostenere che, anziché l'art. 2377, 7° comma, c.c., nella specifica materia dell'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio sarebbe applicabile l'art. 2434 bis, 3° comma c.c., in base al quale il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità tiene conto delle ragioni di questa, e così considerare detto art. 2434 bis, 3° comma, c.c. come impositivo di un obbligo
(per gli amministratori) sostitutivo di quello previsto, in generale, ai sensi dell'art. 2377 c.c……Se pertanto si aderisce alla tesi che gli amministratori sono tenuti a correggere il bilancio dichiarato viziato, a convocare l'assemblea per la sua approvazione ed a provvedere ad un nuovo deposito presso il Registro delle Imprese, deve necessariamente ammettersi che il disposto di cui al terzo comma dell'art. 2434 bis c.c. non sostituisce affatto l'obbligo generale sancito dal settimo comma dell'art. 2377 c.c. presentandosi, rispetto ad esso, in termini di complementarietà. D'altra parte appare del tutto evidente come l'art. 2434 bis c.c. non afferma affatto cosa gli amministratori
'non devono fare', ma prevede soltanto che essi devono fare in modo che il bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale interviene la sentenza dichiarativa dell'invalidità di un bilancio precedente, sia redatto tenendo conto delle ragioni della dichiarata invalidità. Ebbene, una volta stabilita la complementarietà delle due norme, l'unica soluzione concettualmente coerente con il principio di continuità è costituita dalla necessità, per gli amministratori, di procedere alla correzione anche dei bilanci intermedi intervenuti tra la data di impugnazione del primo e la data in cui interviene il passaggio in giudicato della pronuncia che definisce quel giudizio. Escludere, al contrario, l'obbligo degli amministratori di correggere anche i bilanci intermedi, infatti, importerebbe una violazione del principio di continuità, poiché i bilanci di una determinata serie temporale risulterebbero inevitabilmente redatti secondo criteri diversi…”.
In sostanza, l'assunto dell'appellante -secondo il quale la mancata impugnazione dei bilanci intermedi tra quello impugnato e quello relativo all'anno in cui diviene definitiva la sentenza di annullamento comporterebbe l'immodificabilità dei bilanci intermedi stessi- non solo non tiene conto del principio affermato da Cass. n. 14338 del 2023 sopra citata ma non contrasta specificamente lo sviluppo argomentativo del primo giudice, laddove, da una lettura complessiva del settimo comma dell'art. 2377 c.c. e del terzo comma dell'art. 2434 bis c.c. terzo comma dell'art. 2434 bis c.c., il Tribunale fa discendere sia l'assenza di un onere di impugnazione dei bilanci successivi, come affermato dalla S.C., sia anche la mancanza di interesse all'impugnazione dei suddetti bilanci.
7 Ne deriva l'inidoneità del motivo proposto ad incrinare il fondamento logico-giuridico della parte di motivazione impugnata.
Secondo motivo di appello.
Grave errore nell'individuazione della presunta analogia tra le due impugnazioni di delibera di approvazione del bilancio. Omesso esame di fatti processuali rilevanti ai fini della decisione. Omesso esame di principi di diritto necessari ai fini della decisione Difetto di illogicità della motivazione. Erronea interpretazione delle risultanze processuali
Terzo motivo di appello
Inesistenza della motivazione
Si afferma in sintesi che il Tribunale avrebbe errato ritenendo che le doglianze relative al bilancio 2016 fossero sovrapponibili a quelle del bilancio 2017 e avrebbe omesso qualsiasi esame specifico delle argomentazioni effettuate e dei documenti prodotti.
I motivi sono infondati.
Il Giudice di prime cure ha sostenuto, testualmente : “Dall'esame delle doglianze sollevate in questo odierno giudizio rispetto a quelle sollevate nel precedente giudizio, si osserva che le contestazioni riguardano le stesse voci del bilancio e identiche sono le doglianze sollevate nei due giudizi e poste a fondamento delle due impugnazioni. Al riguardo invero nella presente impugnazione le contestazioni, poste alla base delle doglianze attoree, riguardano: la voce 'costo del personale', sia con riferimento alla voce “a) salari e stipendi” che con riferimento alla voce “b) oneri sociali”; la voce “1) ricavi delle vendite e delle prestazioni”; la voce “D) Debiti”; la voce “6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci”; la voce “IV disponibilità liquide”; la voce relativa alla “debitoria tributaria” e “verso i fornitori”; la voce “perdita dell'esercizio”. Nella precedente impugnazione (cfr. citato doc. 26 di parte attrice) erano state sollevate analoghe contestazioni, con riferimento alle voci sul costo del personale, sui debiti, sui ricavi, sulle spese per le forniture, sulle disponibilità liquide, sul risultato di esercizio e con riferimento alle stesse doglianze (p.es. lavoro in nero, triangolazioni di merci, finanziamenti soci, ecc.) poi poste a fondamento dell'odierna impugnazione.”
8 Ebbene, a fronte di detta affermazione l'appellante deduce di aver elencato analiticamente le poste impugnate per il bilancio anno 2016 e afferma che le stesse erano diverse da quelle oggetto di impugnazione per il bilancio 2015. Detta diversità invero non sussiste.
Nell'elenco indicato nell'atto introduttivo di primo grado il riferimento è:
a) alle voci relative al personale che in base al bilancio 2015, a fronte di un numero di dipendenti pressochè sovrapponibile a quello del 2014, aveva visto un aumento consistente delle erogazioni e la differenza corrispondeva a ricevute relative a denaro erogato “in nero”; per l'anno 2016 si sostiene che il medesimo importo del 2015 non era nemmeno stato giustificato con le ricevute suddette per cui si trattava di importo inserito in modo “apodittico”; di conseguenza si era verificato un ingiustificato ed errato aumento della voce “oneri sociali”;
b) alla riduzione consistente dell'importo relativo a ricavi di vendite e prestazioni rispetto al bilancio 2014 asseritamente ingiustificata rispetto a un ristorante sito nel centro di CP_1
c) all'aumento della voce debiti senza giustificazione, aumento ulteriore rispetto alla “già iperbolica cifra” del bilancio 2015;
d) all'erogazione di finanziamenti da parte del socio amministratore Parte_2 asseritamente ingiustificata e che si aggiungeva all'altrettanto ingiustificata analoga voce del 2015 che secondo l'attore nascondeva la mancata contabilizzazione di incassi;
e) allo svolgimento da parte di di un'attività di ristorazione in diretta Parte_2 concorrenza riscontrata dal fatto che tra le ditte clienti figurava un hotel ( i ) Parte_3 con cui la non aveva rapporti: di conseguenza era ritenuta “sospetta Controparte_1
e falsa” la voce “ per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” per € 74.782,00 incrementata di molto rispetto alla precedente per l'anno 2015 di €. 64.088,00 e quindi presumibile frutto dell'inserimento di costi per merci destinate illecitamente ad altra impresa concorrente.;
f) alla dubbia veridicità della voce di bilancio relativa a “IV disponibilità liquide” e che ammontava al 31.12.2016 ad € 9.900,00 “ posto che non sarebbe giustificato tenere tale importo in danaro liquido all'interno del cassetto del ristorante, quando invece in banca si era esposti con un saldaconto di €. 28.000,00 al 31.12.2016, come confermato dalla stringata relazione sulla situazione aziendale consegnata dall'amministratore”;
g) al fatto che “l'amministratore avrebbe del tutto illecitamente, senza alcuna giustificazione e motivazione, prelevato denaro dalle casse della società, in contanti o con assegni, pagando presuntamente merci, in assenza di ogni giustificativo, e riportati
9 nel libro giornale come rilevata sopravvenienza, oppure errore imputazione, il tutto per oltre tremila euro”
h) Alla mancata giustificazione dell'esposizione tributaria.
Di conseguenza ha affermato che le perdite di esercizio per € 69.431,00 erano frutto di dette poste false ed errate.
Ebbene in primo luogo nell'atto di appello non viene contestata specificamente la coincidenza, ritenuta dal Giudice di prime cure, tra le voci del bilancio impugnate per l'anno 2016 rispetto a quelle impugnate per l'anno precedente se non riguardo all'attività di concorrenza e al costo del personale.
In secondo luogo in base all'atto di citazione relativo all'impugnazione del bilancio 2015 depositato dalla difesa di in primo grado emerge chiaramente come le contestazioni, Parte_1 sia pure con diverse quantificazioni, riguardassero le stesse voci anche per quanto concerne la concorrenza;
per il costo del personale poi comunque in entrambi i casi è contestato il pagamento in nero di parte della retribuzione restando del tutto secondario il fatto che per l'anno 2015 erano presenti ricevute informali delle somme extra e nel 2016 no.
In detto atto di citazione infatti, per il bilancio 2015 testualmente si afferma:
a) In relazione all'analisi del costo del personale…..dall'esame comparato delle buste paga con il costo indicato in bilancio per €. 84.768, è risultato che l'amministratore avrebbe elargito ai dipendenti mensilmente, ingenti importi al nero “fuori busta”. In contabilità l'amministratore ha conservato e mostrato due diverse pezze contabili, la prima ufficiale portata dalle buste paga…cui poi aggiunge in bilancio un'ulteriore somma composta da talune ricevutine sottoscritte dai dipendenti,…. somme percepite tutte con una presunta causale “stipendio”, riferito ad ognuno dei mesi dell'anno 2015…tale modo di procedere appare del tutto illecito….;
b) Per tale ragione è del tutto conseguentemente falsa anche la successiva voce oneri sociali” pari ad €. 9.641, che è rimasta del tutto invariata rispetto a quella dell'anno 2014, che a fronte di stipendi pari alla metà era di €. 8.499;.
c) di derivata falsità anche la voce “1) ricavi delle vendite e delle prestazioni”, che viene indicata in €. 186.509, con una diminuzione, manco a dirlo, rispetto alla corrispondente voce
10 dell'anno 2014, che appare oltremodo strana, trattandosi di un ristorante in pieno centro a a due passi dal Vaticano, sul lungotevere, appunto in piazza della rovere;
CP_1
d) nello Stato patrimoniale alla voce “D) Debiti” viene poi indicata l'importo totale di ben
€. 123.870; dalla Nota integrativa risulterebbe che nel corso dell'esercizio 2015 si sarebbe verificato un finanziamento soci per €. 21.000,00…;
e) Peraltro, solo di recente, a seguito di un'azione di responsabilità incardinata nei confronti dell'amministratore si è scoperto che questi in illecita concorrenza con la società amministrata svolgeva e svolge un'attività parallela di ristorazione. Ed infatti la difesa del in quella sede, ha esposto a pag. 8 della comparsa: “…Ebbene, per smentire fin Pt_2
d'ora quanto ipotizzato dal socio si rappresenta che il sig. nel 2013 apriva Parte_2 una ditta individuale con la quale otteneva l'appalto del servizio di colazione e cena dell'hotel
“I Triangoli” sito in Via Ermanno Wolf Ferrari 285…. Contestualmente alla chiusura CP_1 della suddetta ditta avvenuta nel 2015, il sig. costituiva con il cugino Pt_2 CP_2
a società Etica Roma s.r.l.s.; entrambi detengono il 50% delle quote della società
[...]
Etica Roma s.r.l.s. che attualmente si occupa dell'appalto del servizio di colazione e pranzo dell'hotel “I Triangoli” …..” … CP_1
f) Durante il controllo della contabilità in vista dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016, non ancora approvato, si è potuto accertare che merce pagata dall
[...]
è stata invece consegnata al predett .Si è accertato ancora che CP_1 Parte_4
è stata pagata merce dall ma relativa a fatture emesse in favore d CP_1 Pt_2
, ditta individuale…. Si è accertato ancora che vi sono fatture in contabilità intestate
[...]
a “Stefano Carucci Hotel I Triangoli” che vengono però inserite nella contabilità dell
[...]
.. Pt_5
g) Pertanto non solo si verifica lo svolgimento di attività in concorrenza, ma di più vi è il palese utilizzo delle risorse economiche della società ad illecito vantaggio CP_1 dell'impresa personale dell'amministratore, il quale ultimo ha utilizzato illecitamente le materie prime fornite alla e da questa pagate, per realizzare profitti con la CP_1 propria attività. Per tale ragione, appare sospetta e falsa la voce “6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci” per €. 64.088, siccome presumibile frutto dell'inserimento di costi per merci destinate illecitamente ad altra impresa concorrente.
h) Anche la voce di bilancio relativa a “IV disponibilità liquide” e che ammontava al
31.12.2015 ad € 11.737 appare sicuramente dubbia, posto che non è giustificato tenere tale
11 importo in danaro liquido all'interno del cassetto del ristorante, quando invece in banca si è esposti con un saldaconto di €. 26.338,86 al 31.12.2015….
i) Inoltre l'amministratore ha del tutto illecitamente, senza alcuna giustificazione e motivazione, prelevato denaro in contanti con il bancomat della società direttamente presso sportelli bancari….La predetta cifra di €. 2.256,00 appare senza alcuna giustificazione e pertanto va senz'altro espunti dai costi sostenuti, e conseguentemente va rivisto il risultato finale di bilancio.
l) Senza alcuna spiegazione nella nota integrativa rimane poi l'ingente debitoria tributaria per €. 47.557, per previdenza per €. 1.461, e “altri debiti” per €. 13.865.
38) All'esito della disamina, cumulate i suesposti rilievi, occorre ritenere conseguentemente falsa anche la voce “perdita dell'esercizio” appostata per €. 69.431.
Atteso quanto detto la motivazione del Giudice di prime cure è esaustiva e del tutto condivisibile.
Quarto motivo in via gradata: grave errore nella determinazione della soccombenza ai fini della regolamentazione delle spese di giudizio;
omesso esame di principi di diritto necessari ai fini della decisione;
omesso esame del merito della questione controversa;
difetto di illogicità della motivazione;
violazione di legge.
Il motivo è infondato.
L'appellante incentra la propria tesi sulla mancata applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale ma detti principi riguardano la cessazione della materia del contendere mentre nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto il difetto sopravvenuto di legittimazione per i motivi di annullabilità e ha respinto riguardo ai motivi inerenti la nullità.
Si osserva comunque come il Tribunale riguardo ai vizi di annullabilità ( abuso di maggioranza e conflitto di interessi ) ha affermato che la domanda era sì inammissibile ma ne ha valutato sinteticamente anche l'infondatezza in quanto ha ritenuto che “l'art. 2479 ter, 2° comma, c.c. presuppone la potenzialità dannosa della deliberazione e nel caso di specie l'oggetto della deliberazione è solo la mera 'fotografia' della situazione patrimoniale,
12 finanziaria ed economica della società, non senza peraltro dimenticare che “l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori … per le responsabilità incorse nella gestione sociale” (art. 2434 c.c.) e, quindi, di per sé il voto di maggioranza per l'approvazione del bilancio non impedirebbe l'eventuale esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo”.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione tariffario utilizzato in primo grado ( valore indeterminabile complessità bassa ) senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese del presente grado liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17
13 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del diciassette febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci TA OR TH de Courtelary
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