Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/06/2025, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
EBELICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente della Terza Sezione Civile, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2262/2024 R.G., avente per oggetto:
"appello ";
TRA
C.f. C.F. 1 Parte_1
,
rappresentata e difesa dall'avv. Sergio A. Spina giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
,P.IVA_1 in persona del Responsabile della CP_1 p.i.
Direzione Legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Erika
Bonvissuto giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
all'udienza del 10 giugno 2025 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 210/2023 del 22/08/2023 il Giudice di Pace di
Paternò rigettava la domanda di risarcimento dei danni formulata da nei confronti dell' CP a seguito Parte_1
dell'incidente verificatosi a causa della presenza di un animale (capra) nella sede autostradale e compensava tra le parti le spese processuali.
quantificati in euro 699,08 e al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita l' CP e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione perché infondata.
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del
10 giugno 2025 le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nuova formulazione, e, precisate le conclusioni e discussa la controversia, la causa è stata posta in decisione.
Ciò premesso in punto di fatto, con il primo motivo di impugnazione la parte censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui ritiene che l'originaria attrice non abbia fatto riferimento alla responsabilità della società convenuta quale custode del bene;
a suo dire, invece, già nell'atto di citazione si fa riferimento alla responsabilità del custode dell'autostrada, il quale ha l'onere di vigilare e controllare tutta la recinzione al fine di evitare i sinistri e di certo, per il custode della strada non costituisce "caso fortuito" la presenza di un animale per strada, che, invece, determina un "caso fortuito" per l'automobilista. Aggiunge, poi, che in ogni caso è onere del custode dimostrare di aver posto in essere tutti gli accorgimenti per evitare l'evento.
In ogni caso censura il fatto che l'animale apparteneva ad un allevamento e l'eventuale responsabilità di un proprietario. Infine, deduce che la motivazione del giudice in ordine al punto di entrata dell'animale, a dire dell'appellante, costituisce un'ulteriore conferma della violazione dell'obbligo di custodia della società
convenuta, che avrebbe dovuto dimostrate la vigilanza continua su tutto il tratto autostradale.
Questo complesso motivo appare fondato e va, di conseguenza,
accolto.
Ed infatti, a prescindere dal riferimento, o meno, nell'originario atto di citazione all'art. 2051 c.c., in tema di qualificazione giuridica dei fatti oggetto di controversia, quando la parte agisce prospettando condotte astrattamente compatibili sia con la fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. sia con quella di cui all'art. 2043 c.c., la loro riconduzione all'una o all'altra fattispecie non vincola né il primo giudice né il giudice d'appello nel potere di riqualificazione giuridica dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Orbene, la fattispecie in esame deve essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo giudice, è
consolidata nell'affermare che «in relazione alle autostrade (di cui già
all'art. 2 d.P.R. n. 393 del 1959, e ora all'art. 2 d.lg. n. 285 del 1992),
attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità del rapporto custodiale» (Cass. 7.4.2009, n. 8377; Cass. 29.3.2007, n. 7763); ancora,
A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate,
riconducibile ad un rapporto di custodia» (Cassazione civile, sez. III,
24/02/2011, n. 4495); ed ancora, «In tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia, ex art. 2051 c.c., qualora un automobilista abbia dimostrata l'inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un'autostrada di un animale selvatico con cui non era stato possibile evitare la collisione, la società di gestione autostradale,
titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell'animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorché integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall'incidente' e ciò in quanto la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento nell'esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi»>
(Cass. 11785/2017 conforme a Cass. 19/05/2011, n. 11016).
Alla qualificazione ex art. 2051 c.c. consegue, sotto il profilo dell'onere probatorio, che «l'automobilista danneggiato, per ottenere il risarcimento da parte del custode, deve dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito, non rilevando, sulla ripartizione dell'onere probatorio, la differenza tra cause di pericolo individuabili nella struttura del bene in custodia e cause di pericolo estrinseche>>
(Cass. 26.5.2016, n. 10893).
Una volta assolto da parte dell'attore l'onere probatorio della verificazione del danno e del nesso causale, la prova a carico del convenuto del caso fortuito deve essere specifica e concreta integrata,
nel caso di incidente verificatosi per la presenza di animali sulla sede autostradale, dalla dimostrazione che l'immissione degli stessi sul percorso carrabile è riconducibile ad evento imprevedibile e inevitabile una piazzola quale l'abbandono dell'animale in
dell'autostrada ovvero il taglio vandalico della rete di recinzione ovvero il suo abbattimento da precedente incidente, che non era stato possibile riparare con un intervento tempestivo» (Cass. 2.2.2007, n.
2308). Qualora, invece, la causa della presenza dell'animale non venga individuata, in virtù del regime probatorio di cui all'art. 2051 cc, il custode non potrà utilmente invocare l'esimente del caso fortuito: Non
par dubbio infatti che, sotto il profilo dell'art. 2051 cod. civ., spettasse all' A. dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, e cioè
la dipendenza eziologica dei pregiudizi riportati dalla sua autovettura per effetto della presenza sulla carreggiata di un quadrupede che, considerate le caratteristiche proprie dell'autostrada, l'automobilista aveva ragione di non attendersi;
mentre incombeva sulla controparte dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo che trattavasi di animale la cui presenza doveva considerarsi imprevedibile e inevitabile, in tale prospettiva, se del caso, valorizzandone e dimostrandone essa stessa la specie, ovvero rapportandone la presenza a fatti, quali ad esempio il taglio vandalico della rete di recinzione, che non era stato possibile riparare con un intervento tempestivo» (Cass. 11016/2011 cit.); ancora, nella più recente già citata pronuncia (Cass.
10893/2016 cit.) è stata cassata con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva escluso la responsabilità del custode
dell'autostrada per caso fortuito, addossando al danneggiato l'onere di dimostrare quando e da chi fosse stato lasciato sul manto stradale l'ostacolo (nella specie un pneumatico), mentre nel caso dell'art. 2051 cc. il danneggiato deve dimostrare soltanto l'esistenza del danno e il nesso causale ed è la controparte a dover provare l'origine e causa della presenza dell'ostacolo sul sedime e la sua riconducibilità a caso fortuito.
Fatta questa necessaria premessa, nella specie, la parte appellante ha dimostrato che l'incidente si è verificato per la presenza dell'animale sulla carreggiata, per come risulta dalle dichiarazioni dello stesso
Testimone_1 ) che dipendente dell' CP (cfr. dichiarazioni giunto sui luoghi ha visto la carcassa dell'animale e l'auto ancora ferma sulla corsia di emergenza dell'animale.
La condotta di guida va esente da censure di sorta, considerato che il guidatore è riuscito a mantenere il controllo dell'autovettura anche dopo lo scontro con l'animale, circostanza che depone per l'adeguatezza dell'andatura e l'attenzione nella guida.
Di contro l' CP non ha provato il caso fortuito.
In proposito, poco o nulla rileva accertare se, nel punto di immissione dell'animale o nei dintorni, la rete di protezione esterna della sede autostradale fosse integra, così come è irrilevante, a fini di causa, è statuire il punto d'ingresso dell'animale, se da un varco della rete, oppure da un varco di accesso autostradale: si tratta sempre di aree che ricadono sotto la responsabilità da custodia dell' CP
(«Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società
di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del gestore sul presupposto che la situazione di pericolo - rappresentata dalla sussistenza di un varco nella recinzione - non gli fosse stata segnalata prima dell'incidente, e che il fatto fosse avvenuto in prossimità di uno svincolo autostradale, circostanza quest'ultima da considerarsi, viceversa, idonea ad escludere che l'ingresso di animali potesse considerarsi evento imprevedibile e inevitabile, come tale suscettibile di integrare il caso fortuito)» Cass.n.9610/2022)
La presenza di animale sulla carreggiata autostradale, circostanza non certo imprevedibile, prova, per fatti concludenti, l'esistenza di una falla (prevenibile) nel sistema di controllo, vigilanza e manutenzione della rete autostradale. Ove, per ragioni che non interessano all'utente fruitore del servizio viario, il sistema di controllo dell'ente gestore fallisca, questo è tenuto a risarcire il danno, che, va rammentato, deriva da una responsabilità per colpa presunta, meglio qualificata dalla
Suprema Corte come responsabilità oggettiva.
Assolutamente irrilevante è poi la questione relativa al fatto che l'animale non era un animale selvatico, ma di allevamento spettando la custodia dell'animale all'allevatore; nella specie la custodia va infatti riferita non all'animale, bensì alla rete autostradale che il custode deve mantenere in condizioni di sicurezza per la percorrenza veloce come chiarito sopra (cfr. sentenza Cass. n. 11785/2017 sopra cit., secondo cui con particolare riguardo alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza,
l'apprezzamento relativo all'effettiva possibilità del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e dunque a ravvisare la sussistenza di una relazione custodiale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., tra l'autostrada e la società proprietaria o concessionaria, la quale è chiamata a svolgere un'adeguata attività di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti».
Ciò detto in ordine all'an, con riferimento al quantum, il testimone
_1 , impiegato dell' CP ha riferito innanzi al primo giudice di aver constatato che il danno dell'autovettura riguardava "il lato posteriore sinistro della ruola, con il copricerchione ritto ed un'ammaccatura sotto il parafango sinistro" (cfr. verbale del 13 gennaio
2023).
Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, tenuto conto dei detta danni, così come descritti, dei costi per la riparazione e della rivalutazione, trattandosi di un debito di valore, si ritiene equo quantificare i detti danni nella somma richiesta di euro 699,08, già liquidata in moneta attuale.
L' CP va quindi, condannata al pagamento di detta somma.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte appellata nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (fino ad euro
1.101,00) e dei parametri medi del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
2262/2024 R.G.,
accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n.210/2023 del
22/08/2023 il Giudice di Pace di Paternò e, per l'effetto, condanna la società al risarcimento dei danni subiti da [...] CP
per l'incidente di cui alla motivazione, danni Parte_1
liquidati in moneta attuale in complessivi euro 699,08.
Condanna l' CP al rimborso in favore della parte appellaante alle spese di entrambi i gradi di giudizio, spese che liquida, quanto al primo grado, in complessivi euro 346,00 per compensi, di cui euro 68,00 per fase di studio, euro 68,00 per fase introduttiva, euro 68,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 142,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi euro 662,00 per compensi, di cui euro 131,00 per fase di studio, euro 131,00 per fase introduttiva, euro 200,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 200,00 per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 16 giugno 2025
IL PRESIDENTE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO EST.
(dott.ssa Grazia Longo)