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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 10/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 586/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
) nella qualità di erede di C.F._1 Persona_1
(c.f.: ), deceduto in data 17/4/2024; rappresentata C.F._2
e difesa dall'avv. Carolina Macrì, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: assegno e/o pensione di inabilità ex art. 12 della L.
118/1971 e ss. modificazioni Conclusioni per le parti (ud. 10 aprile 2025): “...concludono le parti
richiamando i motivi dei propri scritti difensivi e le conclusioni dettate a
verbale di udienza tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter
CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (pensione di inabilità e/o assegno di assistenza) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di AT.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 10 aprile 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza stante che la ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co.
V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto Pregressa ischemia cerebrale in soggetto
con malattia cerebrovascolare sottocorticale con manifestazioni
neurologiche, poliartrosi ad incidenza medio grave…invalido all'80% a
fare data dal 05/10/2023 e poi, inabile a fare data dal 26/12/2023 e sino
al suo decesso (17/04/2024)…”. Ha statuito, così, il diritto a percepire l'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) e, poi, la pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla data del
05/10/2023.
A tal riguardo, sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno o la pensione di inabilità per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, sia stata riconosciuta una parziale, piuttosto che totale riduzione della capacità lavorativa e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza porsi a carico in parte dell' resistente. CP_1
Le spese di CTU della fase di AT e dell'ATO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso proposto da T_
, nata a [...] il [...], (c.f.
[...]
) nella qualità di erede di C.F._1 Persona_1
per come anzi spiegato e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per potere beneficiare (c.f.: Persona_1
) dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) C.F._2
a fare data dal 05/10/2023; inoltre, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per potere beneficiare (c.f.: Persona_1
) della pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) C.F._2
e ciò sino alla data del decesso (17/04/2024).
Condanna l' alla refusione delle spese di lite che quantifica CP_1
complessivamente in € 1.450,00, compensando quelle del grado di giudizio per AT (n. 996/2022 r.g.a.c.) in ragione della decorrenza da distrarsi a vantaggio del difensore dichiaratosi antistatario.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di AT siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto. Il Giudice Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Cipolla Raimondo, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 10/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 586/2024 r.g.a.c. degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. Parte_1
) nella qualità di erede di C.F._1 Persona_1
(c.f.: ), deceduto in data 17/4/2024; rappresentata C.F._2
e difesa dall'avv. Carolina Macrì, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
Controparte_1
, (c.f.: , in persona del Suo legale
[...] P.IVA_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Russo e Dolce
resistente
oggetto: assegno e/o pensione di inabilità ex art. 12 della L.
118/1971 e ss. modificazioni Conclusioni per le parti (ud. 10 aprile 2025): “...concludono le parti
richiamando i motivi dei propri scritti difensivi e le conclusioni dettate a
verbale di udienza tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter
CPC…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo alla ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (pensione di inabilità e/o assegno di assistenza) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di AT.
Si è costituita l' per mano dei propri difensori che ne ha CP_1
chiesto il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio,
chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V
dell'art. 445 c.p.c.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 10 aprile 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
La domanda del ricorrente appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere accolta per i motivi cui in appresso. Preliminarmente deve disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza stante che la ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co.
V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso. Nel merito, invece, il ricorso dovrà accogliersi.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale consulenza dovrà intendersi qui fatta propria da questo giudicante, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, il consulente nominato ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo sussistere i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente: “…soggetto affetto Pregressa ischemia cerebrale in soggetto
con malattia cerebrovascolare sottocorticale con manifestazioni
neurologiche, poliartrosi ad incidenza medio grave…invalido all'80% a
fare data dal 05/10/2023 e poi, inabile a fare data dal 26/12/2023 e sino
al suo decesso (17/04/2024)…”. Ha statuito, così, il diritto a percepire l'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) e, poi, la pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) e ciò per come precisato dalla data del
05/10/2023.
A tal riguardo, sarà configurabile il diritto a percepire l'assegno o la pensione di inabilità per i mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni, nei cui confronti, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria od in sede di giudizio, sia stata riconosciuta una parziale, piuttosto che totale riduzione della capacità lavorativa e che siano incollocati al lavoro e si trovino in stato di bisogno economico. Quanto alle spese e competenze di lite, queste dovranno in ragione della decorrenza porsi a carico in parte dell' resistente. CP_1
Le spese di CTU della fase di AT e dell'ATO dovranno definitivamente porsi a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, accoglie il ricorso proposto da T_
, nata a [...] il [...], (c.f.
[...]
) nella qualità di erede di C.F._1 Persona_1
per come anzi spiegato e dichiara la sussistenza del requisito sanitario per potere beneficiare (c.f.: Persona_1
) dell'assegno di assistenza (art. 13 L. 118/1971) C.F._2
a fare data dal 05/10/2023; inoltre, dichiara la sussistenza del requisito sanitario per potere beneficiare (c.f.: Persona_1
) della pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971) C.F._2
e ciò sino alla data del decesso (17/04/2024).
Condanna l' alla refusione delle spese di lite che quantifica CP_1
complessivamente in € 1.450,00, compensando quelle del grado di giudizio per AT (n. 996/2022 r.g.a.c.) in ragione della decorrenza da distrarsi a vantaggio del difensore dichiaratosi antistatario.
Dispone, infine, che le spese di C.T.U. della fase di AT siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da CP_1
separato decreto. Il Giudice Raimondo Cipolla