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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 701 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marinella Sponza, giusta procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Lanzi, giusta procura in atti Controparte_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 22.02.2024, Parte_1
e hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto a NO (RM) il 12.09.2015, rappresentando che dall'unione coniugale sono nati i figli (17.12.2010) e (23.10.2022). Per_1 Per_2 A fondamento della domanda le parti hanno posto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di “frequenti litigi”, sicché la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Per l'effetto, le parti hanno domandato di:
“Omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti specifiche condizioni:
1. I coniugi vivranno, come già vivono separati con l'obbligo del mutuo rispetto e fermo restando ogni altro obbligo di legge;
2. la casa coniugale sita in NO, Via Orvinio n. 23, di proprietà della famiglia d'origine della SI.ra , rimarrà assegnata alla stessa con tutto il mobilio ivi esistente;
Parte_1
3. il marito ha già trasferito il proprio domicilio in altra abitazione e, precisamente, in
NO, Via Carlo Cattaneo n. 1;
4. Il SI. ha già provveduto a portarsi con sé i suoi effetti personali;
CP_1
5. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Pertanto, la potestà genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni sulle questioni di straordinaria amministrazione riguardante i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
invece, le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno anche essere prese autonomamente e separatamente da ciascun genitore, senza però destabilizzare in alcun modo l'equilibrio dei bambini. Sarà comunque onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori un pomeriggio alla settimana (di norma il martedì), dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20.00 , stante la sua tenera età di solo un Per_2
anno, verrà riaccompagnato a casa in base alle sue esigenze da neonato e comunque non prima di un'ora di permanenza con il padre), riaccompagnandoli presso l'abitazione coniugale;
ogni
15 giorni, a settimane alterne, solo relativamente a dall'uscita dalla scuola del venerdì Per_1
alle 20,00 della domenica, con pernotto, riaccompagnandolo presso l'abitazione coniugale, mentre , visto l'età, non potrà pernottare presso il padre, ciò fino al compimento del terzo Per_2 anno di età; ad anni alterni, iniziando con la madre, per l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali;
per le vacanze scolastiche natalizie dal 22 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, iniziando con il padre;
durante le vacanze estive (metà
Giugno, Luglio, Agosto e metà Settembre) per un periodo anche non continuativo di due settimane, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Resta chiaro che , essendo Per_2
neonato, non potrà pernottare dal padre e, dunque, le parti si impegnano affinché il padre possa continuare a frequentarlo rispettando le sue esigenze di neonato e questo fino al compimento del terzo anno di età;
7. I genitori si comunicheranno reciprocamente gli indirizzi e i recapiti dei luoghi di villeggiatura almeno cinque giorni prima della partenza;
durante la permanenza del figlio presso ciascun genitore l'altro potrà regolarmente contattarli telefonicamente;
8. I figli trascorreranno il compleanno del padre, con questo e quello della madre con la stessa;
lo stesso vale anche per la Festa della Mamma e del Papà; i genitori trascorreranno ad anni alterni le festività nazionali o locali infrasettimanali (6 gennaio,
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
9. Resta salva la possibilità per i ricorrenti di gestire le visite anche con modalità parzialmente diverse da quelle sopra indicate purché siano stabilite di comune accordo, con il dovuto anticipo e siano, in ogni caso, rispettose delle necessità dei minori e delle esigenze lavorative dei genitori e del volere di Per_1
10. Il padre provvederà a versare a titolo di mantenimento per i minori un contributo mensile di € 500,00 (ovvero € 250,00 ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT. Tale somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o altro mezzo di pagamento che verrà successivamente concordato. Mentre le spese straordinarie dovranno essere affrontate nella misura del 50% da parte di entrambi i genitori, preventivamente dagli stessi concordati, ove possibile, come da protocollo in uso presso codesto Tribunale che si allega;
11. Le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
12. I ricorrenti si impegnano al reciproco rispetto e si rendono disponibili al rilascio dei documenti d'identità e/o del passaporto dei figli minori, nonché alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori valida anche per l'espatrio;
13. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro sia alla presenza dei minori che alla presenza di atre parti;
14. I coniugi hanno già provveduto alla divisione del patrimonio “de residuo”, quali conti correnti, gioielli ecc., ritenendosi pienamente soddisfatti di tale divisione;
15. Le presenti condizioni, sia a livello economico che personale, avranno vigore, per patto espresso tra le parti, alla sottoscrizione del presente atto;
16. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
Le parti hanno altresì domandato di “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di NO, confermando le stesse condizioni di cui alla separazione consensuale e, dunque:
1. I coniugi vivranno, come già vivono separati con l'obbligo del mutuo rispetto e fermo restando ogni altro obbligo di legge;
2. la casa coniugale sita in NO, Via Orvinio n. 23, di proprietà della famiglia d'origine della SI.ra , rimarrà assegnata alla stessa;
Parte_1
3. il marito ha già trasferito il proprio domicilio in altra abitazione e, precisamente, in
NO, Via Carlo Cattaneo n. 1;
4. i figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Pertanto, la potestà genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni sulle questioni di straordinaria amministrazione riguardante i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
invece, le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno anche essere prese autonomamente e separatamente da ciascun genitore, senza però destabilizzare in alcun modo l'equilibrio dei bambini. Sarà comunque onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
17. Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori un pomeriggio alla settimana (di norma il martedì), dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20.00 , stante la sua tenera età di solo un Per_2
anno, verrà riaccompagnato a casa in base alle sue esigenze da neonato e comunque non prima di un'ora di permanenza con il padre), riaccompagnandoli presso l'abitazione coniugale;
ogni
15 giorni, a settimane alterne, solo relativamente a dall'uscita dalla scuola del venerdì Per_1
alle 20,00 della domenica, con pernotto, riaccompagnandolo presso l'abitazione coniugale, mentre , visto l'età, non potrà pernottare presso il padre, ciò fino al compimento del terzo Per_2 anno di età; ad anni alterni, iniziando con la madre, per l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali;
per le vacanze scolastiche natalizie dal 22 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, iniziando con il padre;
durante le vacanze estive (metà
Giugno, Luglio, Agosto e metà Settembre) per un periodo anche non continuativo di due settimane, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Resta chiaro che , essendo Per_2
neonato, non potrà pernottare dal padre e, dunque, le parti si impegnano affinché il padre possa continuare a frequentarlo rispettando le sue esigenze di neonato e questo fino al compimento del terzo anno di età;
5. I genitori si comunicheranno reciprocamente gli indirizzi e i recapiti dei luoghi di villeggiatura almeno cinque giorni prima della partenza;
durante la permanenza del figlio presso ciascun genitore l'altro potrà regolarmente contattarli telefonicamente;
6. I figli trascorreranno il compleanno del padre, con questo e quello della madre con la stessa;
lo stesso vale anche per la Festa della Mamma e del Papà; i genitori trascorreranno ad anni alterni le festività nazionali o locali infrasettimanali (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
7. Resta salva la possibilità per i ricorrenti di gestire le visite anche con modalità parzialmente diverse da quelle sopra indicate purché siano stabilite di comune accordo, con il dovuto anticipo e siano, in ogni caso, rispettose delle necessità dei minori e delle esigenze lavorative dei genitori e del volere di Per_1
8. Il padre provvederà a versare a titolo di mantenimento per i minori un contributo mensile di € 500,00 (ovvero € 250,00 ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT. Tale somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o altro mezzo di pagamento che verrà successivamente concordato. Mentre le spese straordinarie dovranno essere affrontate nella misura del 50% da parte di entrambi i genitori, preventivamente dagli stessi concordati, ove possibile, come da protocollo in uso presso codesto Tribunale che si allega;
9. Le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
10. I ricorrenti si impegnano al reciproco rispetto e si rendono disponibili al rilascio dei documenti d'identità e/o del passaporto dei figli minori, nonché alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori valida anche per l'espatrio;
11. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro sia alla presenza dei minori che alla presenza di atre parti;
12. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”. Con sentenza parziale n. 1216/2024 pubblicata in data 27.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti omologando il relativo accordo e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione.
All'udienza del 3.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazione sottoscritta di conferma di voler ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso, nonché la sentenza di separazione personale n. 1216/2024 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
2. Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, sono conformi all'interesse delle parti e della prole, sia in riferimento all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, sicchè, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto, ritiene il Collegio che le stesse debbano dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, nella causa avente R.G.V.G. n.
701/2024, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NO (RM) il
12.09.2015 da , nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al C.F._2
N. 54, P. II, S. A, Anno 2015;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69,
D.P.R. n. 396/2000;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 701 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Marinella Sponza, giusta procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Lanzi, giusta procura in atti Controparte_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 3.02.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 22.02.2024, Parte_1
e hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto a NO (RM) il 12.09.2015, rappresentando che dall'unione coniugale sono nati i figli (17.12.2010) e (23.10.2022). Per_1 Per_2 A fondamento della domanda le parti hanno posto il venir meno dell'affectio coniugalis a causa di “frequenti litigi”, sicché la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile.
Per l'effetto, le parti hanno domandato di:
“Omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti specifiche condizioni:
1. I coniugi vivranno, come già vivono separati con l'obbligo del mutuo rispetto e fermo restando ogni altro obbligo di legge;
2. la casa coniugale sita in NO, Via Orvinio n. 23, di proprietà della famiglia d'origine della SI.ra , rimarrà assegnata alla stessa con tutto il mobilio ivi esistente;
Parte_1
3. il marito ha già trasferito il proprio domicilio in altra abitazione e, precisamente, in
NO, Via Carlo Cattaneo n. 1;
4. Il SI. ha già provveduto a portarsi con sé i suoi effetti personali;
CP_1
5. I figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Pertanto, la potestà genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni sulle questioni di straordinaria amministrazione riguardante i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
invece, le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno anche essere prese autonomamente e separatamente da ciascun genitore, senza però destabilizzare in alcun modo l'equilibrio dei bambini. Sarà comunque onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
6. Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori un pomeriggio alla settimana (di norma il martedì), dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20.00 , stante la sua tenera età di solo un Per_2
anno, verrà riaccompagnato a casa in base alle sue esigenze da neonato e comunque non prima di un'ora di permanenza con il padre), riaccompagnandoli presso l'abitazione coniugale;
ogni
15 giorni, a settimane alterne, solo relativamente a dall'uscita dalla scuola del venerdì Per_1
alle 20,00 della domenica, con pernotto, riaccompagnandolo presso l'abitazione coniugale, mentre , visto l'età, non potrà pernottare presso il padre, ciò fino al compimento del terzo Per_2 anno di età; ad anni alterni, iniziando con la madre, per l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali;
per le vacanze scolastiche natalizie dal 22 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, iniziando con il padre;
durante le vacanze estive (metà
Giugno, Luglio, Agosto e metà Settembre) per un periodo anche non continuativo di due settimane, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Resta chiaro che , essendo Per_2
neonato, non potrà pernottare dal padre e, dunque, le parti si impegnano affinché il padre possa continuare a frequentarlo rispettando le sue esigenze di neonato e questo fino al compimento del terzo anno di età;
7. I genitori si comunicheranno reciprocamente gli indirizzi e i recapiti dei luoghi di villeggiatura almeno cinque giorni prima della partenza;
durante la permanenza del figlio presso ciascun genitore l'altro potrà regolarmente contattarli telefonicamente;
8. I figli trascorreranno il compleanno del padre, con questo e quello della madre con la stessa;
lo stesso vale anche per la Festa della Mamma e del Papà; i genitori trascorreranno ad anni alterni le festività nazionali o locali infrasettimanali (6 gennaio,
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
9. Resta salva la possibilità per i ricorrenti di gestire le visite anche con modalità parzialmente diverse da quelle sopra indicate purché siano stabilite di comune accordo, con il dovuto anticipo e siano, in ogni caso, rispettose delle necessità dei minori e delle esigenze lavorative dei genitori e del volere di Per_1
10. Il padre provvederà a versare a titolo di mantenimento per i minori un contributo mensile di € 500,00 (ovvero € 250,00 ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT. Tale somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o altro mezzo di pagamento che verrà successivamente concordato. Mentre le spese straordinarie dovranno essere affrontate nella misura del 50% da parte di entrambi i genitori, preventivamente dagli stessi concordati, ove possibile, come da protocollo in uso presso codesto Tribunale che si allega;
11. Le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
12. I ricorrenti si impegnano al reciproco rispetto e si rendono disponibili al rilascio dei documenti d'identità e/o del passaporto dei figli minori, nonché alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori valida anche per l'espatrio;
13. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro sia alla presenza dei minori che alla presenza di atre parti;
14. I coniugi hanno già provveduto alla divisione del patrimonio “de residuo”, quali conti correnti, gioielli ecc., ritenendosi pienamente soddisfatti di tale divisione;
15. Le presenti condizioni, sia a livello economico che personale, avranno vigore, per patto espresso tra le parti, alla sottoscrizione del presente atto;
16. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
Le parti hanno altresì domandato di “pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello
Stato Civile del Comune di NO, confermando le stesse condizioni di cui alla separazione consensuale e, dunque:
1. I coniugi vivranno, come già vivono separati con l'obbligo del mutuo rispetto e fermo restando ogni altro obbligo di legge;
2. la casa coniugale sita in NO, Via Orvinio n. 23, di proprietà della famiglia d'origine della SI.ra , rimarrà assegnata alla stessa;
Parte_1
3. il marito ha già trasferito il proprio domicilio in altra abitazione e, precisamente, in
NO, Via Carlo Cattaneo n. 1;
4. i figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori con collocazione e Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso l'abitazione della madre. Pertanto, la potestà genitoriale continuerà ad essere esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni sulle questioni di straordinaria amministrazione riguardante i figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni;
invece, le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, potranno anche essere prese autonomamente e separatamente da ciascun genitore, senza però destabilizzare in alcun modo l'equilibrio dei bambini. Sarà comunque onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
17. Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori un pomeriggio alla settimana (di norma il martedì), dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20.00 , stante la sua tenera età di solo un Per_2
anno, verrà riaccompagnato a casa in base alle sue esigenze da neonato e comunque non prima di un'ora di permanenza con il padre), riaccompagnandoli presso l'abitazione coniugale;
ogni
15 giorni, a settimane alterne, solo relativamente a dall'uscita dalla scuola del venerdì Per_1
alle 20,00 della domenica, con pernotto, riaccompagnandolo presso l'abitazione coniugale, mentre , visto l'età, non potrà pernottare presso il padre, ciò fino al compimento del terzo Per_2 anno di età; ad anni alterni, iniziando con la madre, per l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali;
per le vacanze scolastiche natalizie dal 22 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, iniziando con il padre;
durante le vacanze estive (metà
Giugno, Luglio, Agosto e metà Settembre) per un periodo anche non continuativo di due settimane, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Resta chiaro che , essendo Per_2
neonato, non potrà pernottare dal padre e, dunque, le parti si impegnano affinché il padre possa continuare a frequentarlo rispettando le sue esigenze di neonato e questo fino al compimento del terzo anno di età;
5. I genitori si comunicheranno reciprocamente gli indirizzi e i recapiti dei luoghi di villeggiatura almeno cinque giorni prima della partenza;
durante la permanenza del figlio presso ciascun genitore l'altro potrà regolarmente contattarli telefonicamente;
6. I figli trascorreranno il compleanno del padre, con questo e quello della madre con la stessa;
lo stesso vale anche per la Festa della Mamma e del Papà; i genitori trascorreranno ad anni alterni le festività nazionali o locali infrasettimanali (6 gennaio, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre);
7. Resta salva la possibilità per i ricorrenti di gestire le visite anche con modalità parzialmente diverse da quelle sopra indicate purché siano stabilite di comune accordo, con il dovuto anticipo e siano, in ogni caso, rispettose delle necessità dei minori e delle esigenze lavorative dei genitori e del volere di Per_1
8. Il padre provvederà a versare a titolo di mantenimento per i minori un contributo mensile di € 500,00 (ovvero € 250,00 ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT. Tale somma dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o altro mezzo di pagamento che verrà successivamente concordato. Mentre le spese straordinarie dovranno essere affrontate nella misura del 50% da parte di entrambi i genitori, preventivamente dagli stessi concordati, ove possibile, come da protocollo in uso presso codesto Tribunale che si allega;
9. Le parti provvederanno ciascuna al proprio mantenimento, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
10. I ricorrenti si impegnano al reciproco rispetto e si rendono disponibili al rilascio dei documenti d'identità e/o del passaporto dei figli minori, nonché alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei minori valida anche per l'espatrio;
11. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro sia alla presenza dei minori che alla presenza di atre parti;
12. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra menzionate condizioni che accettano e sottoscrivono.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”. Con sentenza parziale n. 1216/2024 pubblicata in data 27.05.2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti omologando il relativo accordo e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione.
All'udienza del 3.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazione sottoscritta di conferma di voler ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso, nonché la sentenza di separazione personale n. 1216/2024 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
2. Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, sono conformi all'interesse delle parti e della prole, sia in riferimento all'aspetto relazionale sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale, sicchè, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto, ritiene il Collegio che le stesse debbano dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, nella causa avente R.G.V.G. n.
701/2024, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a NO (RM) il
12.09.2015 da , nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), e , nato a [...] il [...] (C.F.: C.F._1 Controparte_1
), iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al C.F._2
N. 54, P. II, S. A, Anno 2015;
b) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
c) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69,
D.P.R. n. 396/2000;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi