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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/12/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, I^ sezione Civile, nella persona del
G.O.T. avv. Giuseppe AR ND, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2166/2020 R.G., promossa da
Codice Fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Reggio Calabria, alla via Caprera n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Neri, giusta procura in atti
- attore contro
Controparte_1
,, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
Codice Fiscale/P.IVA , P.IVA_1
- Convenuta contumace
Controparte_2
in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, Codice Fiscale
, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via P.IVA_2
Treviso n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Attinà, rappresentata e difesa dall'avv. Augusto Servino
- Convenuta
1 Conclusioni delle parti: la sola parte convenuta ha precisato le conclusioni all'udienza dell'11 settembre 2025, il cui verbale è da intendersi integralmente richiamato in questa sede, riportandosi agli atti ed ai precedenti verbali di causa.
All'esito, il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante,
Cassazione Civile, sentenze nn. 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio la società e la compagnia CP_1 [...]
per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito a un CP_2
incidente avvenuto il 1° marzo 2018 a bordo di un autobus della linea urbana , in via Marina Alta di Reggio Calabria (Corso Vittorio CP_1
Emanuele III), all'altezza della via Palamolla.
La donna, caduta a causa di una brusca frenata del mezzo (confermata dall'autista del mezzo alle autorità intervenute) mentre timbrava il biglietto, ha riportato traumi cranici, lesioni alla mano destra e alla spalla (come da certificazione medica versata in atti).
L'attrice ha formulato, quindi, le seguenti domande: “accertare e
2 dichiarare che l'incidente descritto nella narrativa del presente atto, occorso alla sig.ra in data 01.03.2018, è avvenuto per fatto Parte_1
imputabile alla società in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore;
per l'effetto, Voglia condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, e la società in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, in solido, al risarcimento dei danni subiti dalla sig.ra nella misura di € 10.382,00, di cui € 8.338,96 Parte_1
per danno biologico permanente, € 1.757,13 per danno biologico temporaneo, € 2.751,86 per danno morale, per un importo determinato in € 12.847,95, cui va detratto l'acconto di € 2.710,00, quindi di €
10.137,95, oltre spese mediche affrontate, pari ad € 244,05; o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese diritti ed onorari giudizio, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa depositata per via telematica il 9 dicembre 2020, si è costituita in giudizio la
[...]
(di seguito solo , Controparte_4 CP_2
la quale assicurava la responsabilità civile dei mezzi di trasporto dell'azienda comunale.
La compagnia non ha contestato la responsabilità dell'azienda assicurata ma soltanto l'ammontare dei danni reclamati dall'attrice, concludendo nei seguenti termini: “- dichiarare la congruità della somma di €
2.710,00 offerta e corrisposta nella fase pre-contenziosa alla odierna attrice , a mezzo assegno circolare non trasferibile Cassa Parte_1
Centrale Banca – Credito Cooperativa del Nord Est n. 6002169163-03 del 20.9.2019, a corrispettivo di tutti i danni alla persona dalla stessa effettivamente riportati in conseguenza del sinistro per cui è causa e delle spese mediche documentate e ritenute congrue;
-per l'effetto
3 rigettare la domanda avanzata da , con la di lei condanna Parte_1
al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio in favore della scrivente ”. CP_2
Con ordinanza resa in esito all'udienza del 6 maggio 2021, è stata dichiarata la contumacia della convenuta ATAM e sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, c. VI c.p.c..
La causa è stata istruita attraverso la produzione documentale offerta dalle parti ed una Consulenza Tecnica disposta d'Ufficio.
II. All'esito dell'attività istruttoria svolta, questo giudice ritiene che la domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice meriti accoglimento nelle modalità e quantificazioni che seguono.
La disciplina del trasporto è dettata dagli artt. 1678 e ss. c.c. ed ai nostri fini assuma particolare rilevanza l'art. 1681, norma relativa alla responsabilità del vettore nel trasporto di persone e che dispone testualmente: “il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”.
Non vi sono state contestazioni in ordine alla responsabilità del sinistro ed in ordine al nesso causale, sicché è possibile passare direttamente alla valutazione della richiesta risarcitoria.
III. Con ordinanza istruttoria del 19 novembre 2021 (integrata il 15 febbraio 2022) è stata disposta Consulenza Tecnica ed al perito nominato è stato conferito il seguente mandato:
“1) accerti se le lesioni refertate e quelle eventualmente certificate siano in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo, per come risultante dagli atti del processo;
4 2)accerti altresì se le lesioni abbiano cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni dell'attrice rispetto a quelle preesistenti ed in caso positivo indichi la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività dell'ordinaria esistenza siano state precluse alla periziata nel periodo di inabilità;
3)individui in ogni caso se sussista rapporto causale tra le lesioni rilevate ed un peggioramento permanente delle generali condizioni dell'attrice rispetto a quelle preesistenti, se sussistano precedenti morbosi ed in caso positivo se essi siano concorrenti o coesistenti rispetto ai postumi;
4)determini il grado percentuale di invalidità permanente precisandone
i criteri di determinazione, in particolare in presenza di concorrenze o coesistenze, precisandone il baréme di riferimento ed il metodo seguito;
5)dica se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie od interventi, precisandone costi, natura e difficoltà, stabilendo, in tal caso, l'eventuale teorica riduzione in termini percentuali del grado di invalidità permanente;
6)dica se i postumi impediscano in tutto o in parte l'attività lavorativa svolta all'epoca del sinistro, ovvero se dopo il sinistro il lavoro possa essere divenuto usurante;
ove il soggetto non lavorasse al momento del sinistro, se i postumi gli impediscano del tutto ogni attività lavorativa, ovvero in quale settore di probabile attività possa impiegare le energie residue;
7)valutare la congruità delle spese mediche sostenute e documentate dalla perizianda”.
La relazione del dott. è stata depositata per via telematica il 2 Per_1
giugno 2022 e non risulta essere stata oggetto di osservazioni, né è stata contestata successivamente al deposito.
5 Alla luce delle argomentazioni del CTU e della sua compiuta ed esauriente disamina, merita d'esser condiviso l'approdo di tale relazione peritale ed appare pienamente legittimo per questo decidente, di conseguenza, riportarsi alle eloquenti e persuasive valutazioni del perito:
“Esaminati gli atti ed i documenti di causa e dopo scrupolosa visita medica effettuata sulla perizianda con attenta disamina degli atti clinici allegati al fascicolo di parte ricorrente, ritengo che la signora Pt_1
, in relazione al riferito incidente avvenuto in data 01/03/18, sia
[...]
affetta da:
-Esiti dolorosi e funzionali di infrazione alla base della seconda falange del 2° dito della mano destra con distacco parcellare osseo (RX documentato).
Passando alla valutazione medico-legale del danno può concludersi che tale processo invalidante trova opportuna collocazione nell'ambito del danno biologico risarcibile sulla base del tasso percentuale di invalidità permanente pari al 3% (tre per cento) della totale, stato questo da ritenersi stabile nel tempo.
Per stabilire tale percentuale ho fatto riferimento ai parametri proposti dalla Tabella di cui al D.M. del 03/07/03, ai parametri proposti dalle
Tabelle riportate nella “Guida Orientativa per la valutazione del danno biologico permanente” ed Altri – Edizioni Giuffrè Pt_2
Milano),alla “Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico
e dell'invalidità permanente” (Luvoni ed Altri - Edizioni Giuffrè
Milano) ed al disposto normativo di cui alla Legge n. 27 del 24/03/12.
Il rapporto di causalità fra il trauma del 01/03/18 e la lesione riportata
è verosimile sotto il profilo qualitativo, quantitativo, cronologico e modale.
Non ritengo, altresì, considerando l'età e le attitudini lavorative della
6 signora che la suddetta limitazione funzionale esitata Pt_1
all'incidente possa incidere sulla capacità lavorativa della stessa.
Riguardo la durata dell'invalidità temporanea ritengo poter giustificare il seguente periodo:
Danno biologico parziale al 75%: Giorni 30 (trenta)
Danno biologico parziale al 50%: Giorni 15 (quindici).
Danno biologico minimo al 25%: Giorni 30 (trenta).
Ritengo indennizzabili le spese mediche documentate per un totale di
Euro 210,00 (duecentodieci/00), come da ricevute sanitarie presenti nel fascicolo di parte ricorrente”.
Appare congrua sia la determinazione dell'incidenza percentuale dei postumi sull'integrità psicofisica, sia la quantificazione dell'invalidità temporanea patita dalla Sig.ra Pt_1
All'udienza del 10 novembre 2022 il procuratore di ha CP_2
offerto banco iudicis la somma di € 1.555,00 (in aggiunta agli €
2.710,00 già precedentemente corrisposti), offrendosi di pagare - in caso di accettazione - anche le spese legali, ma il procuratore dell'attrice ha accettato a titolo di ulteriore acconto sulle somme dovuta.
Non si sono concretizzate, in seguito, le (dichiarate) trattative di bonario componimento.
Alla luce dell'accertamento sopra descritto, vanno applicati i criteri predisposti dal Legislatore all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, aggiornato al D.M. 18 luglio 2025 [Corte d'Appello di Napoli,
14/02/2023 n. 606, che richiama Cassazione civile, 11/02/2022 n. 4509, secondo la quale occorre, “ai fini della qualificazione della causa del danno (come segnatamente derivante dalla circolazione stradale), che nella ridetta circolazione stradale sia piuttosto impegnato il danneggiante, sì che possa senza alcun dubbio ricondursi la causa efficiente del pregiudizio denunciato a quella specifica fonte di danno”].
7 In considerazione dell'età dell'attrice al momento del sinistro, va liquidato un danno biologico pari ad € 4.794,64 (€ 2.687,89 permanente
+ € 2.106,75 temporaneo) e devono essere riconosciute le spese dichiarate congrue, ovvero € 210,00; dall'importo così individuato va detratto, ovviamente, l'acconto già corrisposto, residuando in tal guisa la differenza di € 739,64.
Non si ravvisano elementi idonei al riconoscimento del “danno morale”, chiesto ma non dimostrato o di una personalizzazione del danno.
L'importo è espresso in moneta al valore attuale: a detta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, vanno aggiunti gli interessi al saggio legale dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
IV. Sussistono valide ragioni - alla luce di quanto emerso e tenuto conto del comportamento processuale delle parti, soprattutto di quello collaborativo della compagnia convenuta - per compensare integralmente le spese di giudizio, ad eccezione delle spese di CTU, che vanno poste definitivamente a carico delle convenute in solido.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del GOT avv. Giuseppe
AR ND, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.
2166/2020, disattesa ogni contraria istanza:
1) In parziale accoglimento delle domande, condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore e
[...]
in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in
8 favore della Sig.ra della somma di € 739,64, oltre Parte_1
accessori come in parte motiva;
2) Compensa integralmente le spese di giudizio, ponendo definitivamente a carico delle convenute le sole spese di CTU.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 5 dicembre 2025
IL G.O.T. (avv. Giuseppe AR ND)
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