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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/03/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3184/23 del Ruolo Gen.
TRA
nato a Giugliano in [...] il Parte_1
19.04.1964, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Riccio e
Teresa Gambuti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2
[...]
Resistente contumace
NONCHE'
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore
Resistente contumace
NONCHE'
[...]
Controparte_4 rappresentato dal dott. - Direttore Generale pro Controparte_5 tempore
Resistente
NONCHE'
in persona del legale Controparte_6 rapp.te pro tempore
Resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13.03.2023, il ricorrente in epigrafe, assunto in ruolo come docente di scuola secondaria di II grado con decorrenza dal 7.09.2019, ha dedotto che l'amministrazione scolastica aveva dapprima, con decreto di ricostruzione di carriera n. 70 del
24.06.2021, riconosciuto tutti gli incarichi, a tempo determinato, svolti presso le scuole statali, nonché gli incarichi a titolo di docente universitario a contratto presso il Dipartimento di
Ingegneria dell'Università “Luigi Vanvitelli” per gli anni dal 2009 al 2020; successivamente, non avendo il provvedimento superato il controllo preventivo di regolarità della Controparte_4
il dirigente scolastico dell'
[...] [...] aveva emesso altro decreto in Controparte_6 cui non era stato considerato il servizio svolto in qualità di docente universitario a contratto.
Rilevando quindi l'illegittimità degli atti adottati dall'amministrazione scolastica, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o annullamento del decreto ricostruzione di carriera prot. n. 70 del 24.06.2021, il diritto ad ottenere la valutazione, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio pre-ruolo espletato dall'anno scolastico 2008/2009 al 2019/2020 in qualità di professore universitario a contratto presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università “Luigi Vanvitelli”; per l'effetto condannare le resistenti Amministrazioni alla valutazione, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio pre-ruolo espletato dall'anno scolastico 2008/2009 al 2019/2020 in qualità di professore universitario a contratto presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università “Luigi Vanvitelli”; accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione dell'inquadramento nella 3° posizione stipendiale per tutti i motivi sopraesposti ed al riconoscimento del TFR e delle differenze retributive, rivalutazione monetaria ed interessi legali corrispondenti agli scatti stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento per intero dell'anzianità professionale (come esposto nella relazione allegata in atti) per i servizi preruolo di insegnamento espletati dal ricorrente dall'anno scolastico 2008/2009 al 2019/2020 in qualità di professore universitario a contratto presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università “Luigi
Vanvitelli”, nella misura di: € 23.533,62 (di cui € 21.861,57 a titolo di differenze retributive ed € 1.672,05 a titolo di TFR); laddove il presente gravame venga deciso oltre la data del
31.12.2023, dell'importo pari di cui € 5.716,45 (di cui € 5.337,75 a titolo di differenze retributive, ed € 378,80 a titolo di TFR); di €
2.565,96 a titolo di rivalutazione monetaria e di € 504,32 a titolo di interessi legali;
per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione dell'inquadramento nella 3° posizione stipendiale, per tutti i motivi sopraesposti, ed al riconoscimento del TFR e delle differenze retributive indicate, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Il , l' e CP_7 Controparte_3
l' pur regolarmente Controparte_6 citati, sono rimasti contumaci.
Si è invece costituito in giudizio il
[...]
Controparte_4 chiedendo il rigetto della domanda
[...] stante la sua infondatezza.
L'udienza del 26.03.2025 è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare deve essere affermata la legittimazione passiva del solo in qualità di datore Controparte_1 di lavoro del ricorrente.
Nel merito il ricorso è infondato.
Parte ricorrente, come già esposto in premessa, ha lamentato, ai fini della ricostruzione di carriera, il mancato riconoscimento degli incarichi a titolo di docente universitario a contratto svolti presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università Luigi Vanvitelli negli anni dal 2009 al 2020.
Il diniego si fonda sul disposto dell'art. 485 del D. Lvo n. 297/94 il quale, nel disciplinare il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera del personale docente, ha previsto al comma 5 che “Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università”; il servizio svolto, dunque, quale professore a contratto non è tra quelli indicati dall'art. 485.
Al fine di affrontare il punto controverso occorre richiamare la normativa introdotta dal D.P.R. n. 382/80 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica”.
L'art. 1 del citato decreto ha stabilito che “il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce: a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca. I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25. È istituito il ruolo dei ricercatori universitari..”.
La figura dei professori a contratto è dunque disciplinata dal successivo art. 25 secondo il quale “Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Università che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico- pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale... I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa
Università. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del su proposta del Consiglio Controparte_8 universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Università non disponga delle idonee competenze. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.
La provvede alla copertura assicurativa privata contro gli CP_9 infortuni..”. Infine l'art. 103 (“Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi”) ha previsto che “Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, è riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualità di professori universitari associati e professori incaricati, per la metà il servizio effettivamente prestato in qualità di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché in qualità di assistente volontario.
Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché per un terzo in qualità di assistente volontario. Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980,
n. 28 nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente...”. Il citato art. 7 (“Ricercatore universitari”) della Legge n. 28/80 ha previsto che “È istituito il ruolo dei ricercatori universitari per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali... Nella prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nella fascia dei ricercatori confermati a domanda, i titolari dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, previo giudizio di idoneità. Lo stesso giudizio di idoneità, agli stessi effetti, è altresì previsto per coloro che appartengono alle seguenti categorie:.. f) assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti;
..”.
Secondo la tesi attorea, considerato che l'elencazione comprende il riferimento, sub lett. f) del richiamato art. 7 della L. n. 28/1980, ai professori incaricati supplenti, l'elenco deve essere inteso in modo estensivo, dunque comprensivo dell'attività svolta dal professore a contratto, dal momento che l'identità di ratio e analogia di attività svolta tra professori a contratto e supplenti impongono una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme invocate, le quali, altrimenti opinando, porrebbero evidenti perplessità a fronte del trattamento deteriore di situazioni in effetti identiche. Inoltre, l'elenco contenuto nel richiamato art. 485 non può essere ritenuto tassativo;
nell'ambito di un'interpretazione estensiva delle norme che disciplinano la materia, anche al fine di evitare una illegittima disparità di trattamento, si dovrebbe valutare l'espletamento effettivo del servizio e non il nomen iuris previsto dalla normativa richiamata. Appare tuttavia necessario evidenziare che il professore a contratto non è contemplato tra i soggetti che, in base all'art. 103 del Dpr
382/1980, hanno diritto al riconoscimento di parte del servizio prestato prima della conferma o nomina in ruolo. L'art. 103 contiene infatti un elenco tassativo di soggetti ai quali deve essere riconosciuta una quota del servizio svolto anteriormente alla nomina in ruolo che la Corte Costituzionale ha giudicato esente da profili di incostituzionalità.
Con l'ordinanza n. 480 del 2002 la Corte Costituzionale ha infatti esaminato la figura del professore universitario a contratto evidenziando le caratteristiche del rapporto di lavoro.
Nella specie era stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), "nella parte in cui non contempla, tra i periodi di servizio riconoscibili ai fini della carriera in favore dei professori associati all'atto della conferma in ruolo, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di professore a contratto ai sensi degli artt. 100 e 116 dello stesso d.P.R. n. 382 del 1980". Nell'ordinanza è dunque chiarito che “la figura del professore a contratto, della quale il TAR rimettente lamenta una discriminazione incostituzionale, è disciplinata, dagli artt. 100, primo comma, lettera d), e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980, secondo modalità di affidamento e di svolgimento dell'insegnamento caratterizzate dall'assenza di una qualsiasi forma di selezione concorsuale, dalla durata limitata del rapporto (di norma annuale e non rinnovabile più di due volte) e dalla conformazione privatistica dello stesso (v. l'art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, cui gli artt.
100 e 116 fanno rinvio quanto a modalità e contenuto del contratto); che, coerentemente con l'anzidetta disciplina della peculiare tipologia di insegnamento, affidato dalle Università a soggetti provenienti da categorie extra-universitarie (art. 25 citato) nonché attivato sul presupposto dell'impossibilità di provvedere, nelle facoltà e nei corsi di nuova istituzione, attraverso modalità
"ordinarie" [art. 100, primo comma, lettere a), b) e c)] ovvero dell'impossibilità di coprire gli insegnamenti vacanti con gli incarichi in corso in attesa della prima tornata dei giudizi di idoneità per professori associati (art. 116), la disciplina di riforma universitaria esclude la figura del professore a contratto dall'inserimento nella carriera universitaria, e ciò diversamente da quanto è stabilito in generale per le categorie di personale universitario assunte dal giudice a quo a termini di raffronto, connotate tutte da forme di selezione pubblica e collegate alla previsione di posti nell'ambito della struttura universitaria (v. gli artt. 50 e 58 del d.P.R. n. 382, per l'inquadramento rispettivamente nelle fasce dei professori associati e dei ricercatori universitari in sede di "prima applicazione del [presente] decreto"); che pertanto la richiesta del rimettente nel senso dell'assimilazione della categoria dei professori a contratto affidatari di insegnamenti in
"sostituzione" temporanea dei titolari alle altre figure di personale indicate quali tertia comparationis non può essere accolta, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di categorie eterogenee e non potendosi dunque estendere alla prima la disciplina posta per le seconde (v. analogamente, in relazione agli affidamenti di insegnamento a contratto di carattere "integrativo" di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, la sentenza n. 412 del
1992);.. che infine, quanto alla dedotta violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione – censura argomentata dal rimettente essenzialmente secondo le stesse osservazioni addotte per sostenere la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza
–, questa Corte deve ribadire, da un lato, che il principio di cui all'art. 97 della Costituzione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti economici di categoria (tra molte, ordinanza n. 94 del 2002; sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995), dall'altro che sarebbe proprio la piena equiparazione a tutti gli effetti di un servizio prestato in svolgimento di un rapporto diverso da quello di pubblico impiego a collidere con il principio costituzionale invocato, risolvendosi tale assimilazione in un ingiustificato privilegio dei soggetti titolari di contratto rispetto a chi sia stato assunto a seguito di procedure selettive pubbliche
(sentenze n. 109 del 2000, n. 320 del 1997, n. 59 del 1996)”.
Alla luce, dunque, dei rilievi contenuti nella suddetta sentenza, considerata la diversità strutturale del rapporto di lavoro del professore a contratto rispetto alle altre figure menzionate,
l'esclusione dei professori a contratto dalle categorie che hanno diritto al riconoscimento del servizio preruolo ai fini della carriera appare coerente con la natura del rapporto instaurato, per tutti i profili sopra menzionati, e non dà luogo ad alcuna immotivata disparità di trattamento.
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto.
La novità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa, 27.03.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3184/23 del Ruolo Gen.
TRA
nato a Giugliano in [...] il Parte_1
19.04.1964, rappresentato e difeso dagli avv.ti Eduardo Riccio e
Teresa Gambuti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2
[...]
Resistente contumace
NONCHE'
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore
Resistente contumace
NONCHE'
[...]
Controparte_4 rappresentato dal dott. - Direttore Generale pro Controparte_5 tempore
Resistente
NONCHE'
in persona del legale Controparte_6 rapp.te pro tempore
Resistente contumace
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13.03.2023, il ricorrente in epigrafe, assunto in ruolo come docente di scuola secondaria di II grado con decorrenza dal 7.09.2019, ha dedotto che l'amministrazione scolastica aveva dapprima, con decreto di ricostruzione di carriera n. 70 del
24.06.2021, riconosciuto tutti gli incarichi, a tempo determinato, svolti presso le scuole statali, nonché gli incarichi a titolo di docente universitario a contratto presso il Dipartimento di
Ingegneria dell'Università “Luigi Vanvitelli” per gli anni dal 2009 al 2020; successivamente, non avendo il provvedimento superato il controllo preventivo di regolarità della Controparte_4
il dirigente scolastico dell'
[...] [...] aveva emesso altro decreto in Controparte_6 cui non era stato considerato il servizio svolto in qualità di docente universitario a contratto.
Rilevando quindi l'illegittimità degli atti adottati dall'amministrazione scolastica, il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare, previa disapplicazione e/o annullamento del decreto ricostruzione di carriera prot. n. 70 del 24.06.2021, il diritto ad ottenere la valutazione, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio pre-ruolo espletato dall'anno scolastico 2008/2009 al 2019/2020 in qualità di professore universitario a contratto presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università “Luigi Vanvitelli”; per l'effetto condannare le resistenti Amministrazioni alla valutazione, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio pre-ruolo espletato dall'anno scolastico 2008/2009 al 2019/2020 in qualità di professore universitario a contratto presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università “Luigi Vanvitelli”; accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione dell'inquadramento nella 3° posizione stipendiale per tutti i motivi sopraesposti ed al riconoscimento del TFR e delle differenze retributive, rivalutazione monetaria ed interessi legali corrispondenti agli scatti stipendiali dovuti in virtù del riconoscimento per intero dell'anzianità professionale (come esposto nella relazione allegata in atti) per i servizi preruolo di insegnamento espletati dal ricorrente dall'anno scolastico 2008/2009 al 2019/2020 in qualità di professore universitario a contratto presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università “Luigi
Vanvitelli”, nella misura di: € 23.533,62 (di cui € 21.861,57 a titolo di differenze retributive ed € 1.672,05 a titolo di TFR); laddove il presente gravame venga deciso oltre la data del
31.12.2023, dell'importo pari di cui € 5.716,45 (di cui € 5.337,75 a titolo di differenze retributive, ed € 378,80 a titolo di TFR); di €
2.565,96 a titolo di rivalutazione monetaria e di € 504,32 a titolo di interessi legali;
per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione dell'inquadramento nella 3° posizione stipendiale, per tutti i motivi sopraesposti, ed al riconoscimento del TFR e delle differenze retributive indicate, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai procuratori antistatari.
Il , l' e CP_7 Controparte_3
l' pur regolarmente Controparte_6 citati, sono rimasti contumaci.
Si è invece costituito in giudizio il
[...]
Controparte_4 chiedendo il rigetto della domanda
[...] stante la sua infondatezza.
L'udienza del 26.03.2025 è stata trattata in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata quindi la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare deve essere affermata la legittimazione passiva del solo in qualità di datore Controparte_1 di lavoro del ricorrente.
Nel merito il ricorso è infondato.
Parte ricorrente, come già esposto in premessa, ha lamentato, ai fini della ricostruzione di carriera, il mancato riconoscimento degli incarichi a titolo di docente universitario a contratto svolti presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università Luigi Vanvitelli negli anni dal 2009 al 2020.
Il diniego si fonda sul disposto dell'art. 485 del D. Lvo n. 297/94 il quale, nel disciplinare il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera del personale docente, ha previsto al comma 5 che “Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università”; il servizio svolto, dunque, quale professore a contratto non è tra quelli indicati dall'art. 485.
Al fine di affrontare il punto controverso occorre richiamare la normativa introdotta dal D.P.R. n. 382/80 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica”.
L'art. 1 del citato decreto ha stabilito che “il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce: a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca. I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento.
Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25. È istituito il ruolo dei ricercatori universitari..”.
La figura dei professori a contratto è dunque disciplinata dal successivo art. 25 secondo il quale “Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Università che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico- pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale... I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa
Università. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del su proposta del Consiglio Controparte_8 universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Università non disponga delle idonee competenze. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.
La provvede alla copertura assicurativa privata contro gli CP_9 infortuni..”. Infine l'art. 103 (“Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi”) ha previsto che “Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, è riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualità di professori universitari associati e professori incaricati, per la metà il servizio effettivamente prestato in qualità di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché in qualità di assistente volontario.
Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonché per un terzo in qualità di assistente volontario. Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7 della legge 21 febbraio 1980,
n. 28 nonché, a domanda, il periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del richiedente...”. Il citato art. 7 (“Ricercatore universitari”) della Legge n. 28/80 ha previsto che “È istituito il ruolo dei ricercatori universitari per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali... Nella prima applicazione della presente legge, sono inquadrati nella fascia dei ricercatori confermati a domanda, i titolari dei contratti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, previo giudizio di idoneità. Lo stesso giudizio di idoneità, agli stessi effetti, è altresì previsto per coloro che appartengono alle seguenti categorie:.. f) assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti;
..”.
Secondo la tesi attorea, considerato che l'elencazione comprende il riferimento, sub lett. f) del richiamato art. 7 della L. n. 28/1980, ai professori incaricati supplenti, l'elenco deve essere inteso in modo estensivo, dunque comprensivo dell'attività svolta dal professore a contratto, dal momento che l'identità di ratio e analogia di attività svolta tra professori a contratto e supplenti impongono una lettura coerente e costituzionalmente orientata delle norme invocate, le quali, altrimenti opinando, porrebbero evidenti perplessità a fronte del trattamento deteriore di situazioni in effetti identiche. Inoltre, l'elenco contenuto nel richiamato art. 485 non può essere ritenuto tassativo;
nell'ambito di un'interpretazione estensiva delle norme che disciplinano la materia, anche al fine di evitare una illegittima disparità di trattamento, si dovrebbe valutare l'espletamento effettivo del servizio e non il nomen iuris previsto dalla normativa richiamata. Appare tuttavia necessario evidenziare che il professore a contratto non è contemplato tra i soggetti che, in base all'art. 103 del Dpr
382/1980, hanno diritto al riconoscimento di parte del servizio prestato prima della conferma o nomina in ruolo. L'art. 103 contiene infatti un elenco tassativo di soggetti ai quali deve essere riconosciuta una quota del servizio svolto anteriormente alla nomina in ruolo che la Corte Costituzionale ha giudicato esente da profili di incostituzionalità.
Con l'ordinanza n. 480 del 2002 la Corte Costituzionale ha infatti esaminato la figura del professore universitario a contratto evidenziando le caratteristiche del rapporto di lavoro.
Nella specie era stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), "nella parte in cui non contempla, tra i periodi di servizio riconoscibili ai fini della carriera in favore dei professori associati all'atto della conferma in ruolo, i periodi di effettivo servizio prestati in qualità di professore a contratto ai sensi degli artt. 100 e 116 dello stesso d.P.R. n. 382 del 1980". Nell'ordinanza è dunque chiarito che “la figura del professore a contratto, della quale il TAR rimettente lamenta una discriminazione incostituzionale, è disciplinata, dagli artt. 100, primo comma, lettera d), e 116 del d.P.R. n. 382 del 1980, secondo modalità di affidamento e di svolgimento dell'insegnamento caratterizzate dall'assenza di una qualsiasi forma di selezione concorsuale, dalla durata limitata del rapporto (di norma annuale e non rinnovabile più di due volte) e dalla conformazione privatistica dello stesso (v. l'art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, cui gli artt.
100 e 116 fanno rinvio quanto a modalità e contenuto del contratto); che, coerentemente con l'anzidetta disciplina della peculiare tipologia di insegnamento, affidato dalle Università a soggetti provenienti da categorie extra-universitarie (art. 25 citato) nonché attivato sul presupposto dell'impossibilità di provvedere, nelle facoltà e nei corsi di nuova istituzione, attraverso modalità
"ordinarie" [art. 100, primo comma, lettere a), b) e c)] ovvero dell'impossibilità di coprire gli insegnamenti vacanti con gli incarichi in corso in attesa della prima tornata dei giudizi di idoneità per professori associati (art. 116), la disciplina di riforma universitaria esclude la figura del professore a contratto dall'inserimento nella carriera universitaria, e ciò diversamente da quanto è stabilito in generale per le categorie di personale universitario assunte dal giudice a quo a termini di raffronto, connotate tutte da forme di selezione pubblica e collegate alla previsione di posti nell'ambito della struttura universitaria (v. gli artt. 50 e 58 del d.P.R. n. 382, per l'inquadramento rispettivamente nelle fasce dei professori associati e dei ricercatori universitari in sede di "prima applicazione del [presente] decreto"); che pertanto la richiesta del rimettente nel senso dell'assimilazione della categoria dei professori a contratto affidatari di insegnamenti in
"sostituzione" temporanea dei titolari alle altre figure di personale indicate quali tertia comparationis non può essere accolta, alla stregua dell'art. 3 della Costituzione, trattandosi di categorie eterogenee e non potendosi dunque estendere alla prima la disciplina posta per le seconde (v. analogamente, in relazione agli affidamenti di insegnamento a contratto di carattere "integrativo" di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 382 del 1980, la sentenza n. 412 del
1992);.. che infine, quanto alla dedotta violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione – censura argomentata dal rimettente essenzialmente secondo le stesse osservazioni addotte per sostenere la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza
–, questa Corte deve ribadire, da un lato, che il principio di cui all'art. 97 della Costituzione non può essere richiamato per conseguire miglioramenti economici di categoria (tra molte, ordinanza n. 94 del 2002; sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995), dall'altro che sarebbe proprio la piena equiparazione a tutti gli effetti di un servizio prestato in svolgimento di un rapporto diverso da quello di pubblico impiego a collidere con il principio costituzionale invocato, risolvendosi tale assimilazione in un ingiustificato privilegio dei soggetti titolari di contratto rispetto a chi sia stato assunto a seguito di procedure selettive pubbliche
(sentenze n. 109 del 2000, n. 320 del 1997, n. 59 del 1996)”.
Alla luce, dunque, dei rilievi contenuti nella suddetta sentenza, considerata la diversità strutturale del rapporto di lavoro del professore a contratto rispetto alle altre figure menzionate,
l'esclusione dei professori a contratto dalle categorie che hanno diritto al riconoscimento del servizio preruolo ai fini della carriera appare coerente con la natura del rapporto instaurato, per tutti i profili sopra menzionati, e non dà luogo ad alcuna immotivata disparità di trattamento.
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto.
La novità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Aversa, 27.03.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua