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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/10/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 01/12/2023 al n. 2895/2023
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. MALCISI Parte_1 C.F._1
SUSI, elettivamente domiciliato in BORGO GARIMBERTI 6 43121 PARMA presso lo studio dell'avv. MALCISI SUSI ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CH LA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 9
46041 ASOLA presso lo studio dell'avv. CH LA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 26/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “-dato atto che è Parte_1 Controparte_1
intervenuta sentenza parziale di cessazione degli effetti civili di matrimonio n.
660/2024 pubblicata il 05/07/2024 passata in giudicato;
-dato atto che i figli e sono nel frattempo Persona_1 Persona_2
diventati maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in particolare ha superato la maturità quest'anno e è tutt'ora studente;
Persona_1 Per_2
-dato atto che solo è minorenne;
Persona_3
confermare le statuizioni assunte in via provvisoria in data 23/04/2024 ed in particolare:
-affidare in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e Persona_3
dimora abituale del minore presso l'abitazione materna;
-per i figli maggiorenni si conferma la situazione abitativa di fatto in corso già al momento del deposito del ricorso e mantenuta per tutta la durata della causa sino a questo momento, vale a dire mantiene la residenza e la Persona_2
dimora abituale presso il padre e mantiene la residenza e Persona_1
la dimora abituale presso la madre. I figli maggiorenni decideranno liberamente i rapporti con il genitore non convivente.
-Diritto di visita del figlio minorenne : Per_3
Per il minore secondo le modalità già previste nella separazione e Per_3
precisamente col padre il minore trascorrerà fine settimana alternati dal sabato mattina al termine dell'orario scolastico fino alla domenica sera alle ore 21.00 quando il padre lo riporterà nell'abitazione materna, o con le modalità scelte da in accordo con i genitori. trascorrerà col padre due pomeriggi Per_3 Per_3
alla settimana dalle ore 18.30 alle ore 21.00.
pagina 2 di 5 Le festività di Natale e Pasqua verranno trascorse alternando di anno in anno la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, il giorno di Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro.
Ciascun genitore potrà decidere di effettuare la settimana bianca col figlio comunicando all'altro genitore il periodo scelto ed il luogo ove il minore trascorrera' la vacanza, il costo della vacanza sarà a carico del genitore che sceglie di effettuarla.
Il minore trascorrera' col padre una settimana di vacanza nel periodo estivo, il padre comunicherà la data entro il mese di giugno.
Il dovrà poter parlare col figlio almeno una volta al giorno alle Pt_1 Per_3
ore 20,00 e/o all'orario che verrà indicato dalla madre, sempre nelle ore dopo il lavoro del padre.
Viene fatto salvo ogni diverso e migliore accordo fra i genitori per . Per_3
-Mantenimento: dato atto che i due figli maggiorenni vivono ciascuno presso un genitore e precisamente con la madre e col padre, ogni Persona_1 Per_2
genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio con lui convivente e ne godrà parimenti delle detrazioni fiscali e dell'assegno unico. Per il minore
, convivente con la madre, il provvederà a contribuire al suo Per_3 Pt_1
mantenimento versando la somma di euro 400,00 mensili, a decorrere dal deposito della sentenza definitiva, ISTAT da ottobre 2026.
-Spese straordinarie: sono sostenute dal padre in ragione del 60% e dalla madre in ragione del 40% seguendo l'individuazione delle spese straordinarie del protocollo del Tribunale di Mantova e con obbligo del rimborso a carico dell'altro genitore entro 30 giorni dalla comunicazione della spesa, come da provvedimento provvisorio già assunto del Tribunale.
Autorizzazione dei coniugi al rilascio/rinnovo del passaporto.
pagina 3 di 5 Spese legali compensate”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, inizialmente di natura contenziosa, per cessazione degli effetti civili le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ASOLA in data
24/09/2005 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al n. 20, parte II, serie A, anno 2005) formulavano infine le conclusioni congiunte così come concordate ed indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili (così confermando la sentenza parziale sullo status già emessa in data 05/07/2024), con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
pagina 4 di 5 4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ASOLA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 20, parte II, serie A, anno 2005);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 02/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 01/12/2023 al n. 2895/2023
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. MALCISI Parte_1 C.F._1
SUSI, elettivamente domiciliato in BORGO GARIMBERTI 6 43121 PARMA presso lo studio dell'avv. MALCISI SUSI ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CH LA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 9
46041 ASOLA presso lo studio dell'avv. CH LA resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 26/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “-dato atto che è Parte_1 Controparte_1
intervenuta sentenza parziale di cessazione degli effetti civili di matrimonio n.
660/2024 pubblicata il 05/07/2024 passata in giudicato;
-dato atto che i figli e sono nel frattempo Persona_1 Persona_2
diventati maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, in particolare ha superato la maturità quest'anno e è tutt'ora studente;
Persona_1 Per_2
-dato atto che solo è minorenne;
Persona_3
confermare le statuizioni assunte in via provvisoria in data 23/04/2024 ed in particolare:
-affidare in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e Persona_3
dimora abituale del minore presso l'abitazione materna;
-per i figli maggiorenni si conferma la situazione abitativa di fatto in corso già al momento del deposito del ricorso e mantenuta per tutta la durata della causa sino a questo momento, vale a dire mantiene la residenza e la Persona_2
dimora abituale presso il padre e mantiene la residenza e Persona_1
la dimora abituale presso la madre. I figli maggiorenni decideranno liberamente i rapporti con il genitore non convivente.
-Diritto di visita del figlio minorenne : Per_3
Per il minore secondo le modalità già previste nella separazione e Per_3
precisamente col padre il minore trascorrerà fine settimana alternati dal sabato mattina al termine dell'orario scolastico fino alla domenica sera alle ore 21.00 quando il padre lo riporterà nell'abitazione materna, o con le modalità scelte da in accordo con i genitori. trascorrerà col padre due pomeriggi Per_3 Per_3
alla settimana dalle ore 18.30 alle ore 21.00.
pagina 2 di 5 Le festività di Natale e Pasqua verranno trascorse alternando di anno in anno la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, il giorno di Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro.
Ciascun genitore potrà decidere di effettuare la settimana bianca col figlio comunicando all'altro genitore il periodo scelto ed il luogo ove il minore trascorrera' la vacanza, il costo della vacanza sarà a carico del genitore che sceglie di effettuarla.
Il minore trascorrera' col padre una settimana di vacanza nel periodo estivo, il padre comunicherà la data entro il mese di giugno.
Il dovrà poter parlare col figlio almeno una volta al giorno alle Pt_1 Per_3
ore 20,00 e/o all'orario che verrà indicato dalla madre, sempre nelle ore dopo il lavoro del padre.
Viene fatto salvo ogni diverso e migliore accordo fra i genitori per . Per_3
-Mantenimento: dato atto che i due figli maggiorenni vivono ciascuno presso un genitore e precisamente con la madre e col padre, ogni Persona_1 Per_2
genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio con lui convivente e ne godrà parimenti delle detrazioni fiscali e dell'assegno unico. Per il minore
, convivente con la madre, il provvederà a contribuire al suo Per_3 Pt_1
mantenimento versando la somma di euro 400,00 mensili, a decorrere dal deposito della sentenza definitiva, ISTAT da ottobre 2026.
-Spese straordinarie: sono sostenute dal padre in ragione del 60% e dalla madre in ragione del 40% seguendo l'individuazione delle spese straordinarie del protocollo del Tribunale di Mantova e con obbligo del rimborso a carico dell'altro genitore entro 30 giorni dalla comunicazione della spesa, come da provvedimento provvisorio già assunto del Tribunale.
Autorizzazione dei coniugi al rilascio/rinnovo del passaporto.
pagina 3 di 5 Spese legali compensate”;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, inizialmente di natura contenziosa, per cessazione degli effetti civili le parti, premesso di aver contratto matrimonio in ASOLA in data
24/09/2005 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto
Comune al n. 20, parte II, serie A, anno 2005) formulavano infine le conclusioni congiunte così come concordate ed indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili (così confermando la sentenza parziale sullo status già emessa in data 05/07/2024), con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
pagina 4 di 5 4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ASOLA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 20, parte II, serie A, anno 2005);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 02/10/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 5 di 5