Decreto cautelare 11 aprile 2024
Ordinanza cautelare 3 maggio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/03/2025, n. 2402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2402 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02402/2025REG.PROV.COLL.
N. 08710/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8710 del 2024, proposto da NC TT, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Accarino, Paolo Accarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ascea, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Demetrio Fenucciu, con domicilio eletto in Roma, rampa delle Mura Aurelie, n. 9, presso lo studio del difensore;
Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Imprese e del Made in Italy di Roma, Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. II, 18 luglio 2024 n.1525, che ha respinto il ricorso n. 582/2024 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Ascea:
a) della deliberazione 19 gennaio 2023 n. 9 della Giunta comunale recante approvazione del progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto: “Attività preliminari necessarie per la realizzazione di una strada di accesso al mare da via Dioniso”;
b) della comunicazione di avvio del procedimento 31 maggio 2023 prot. n. 5928;
c) della deliberazione 23 settembre 2023 n. 32 del Consiglio comunale avente ad oggetto progetto definitivo-esecutivo relativo ad “Attività preliminari necessarie per la realizzazione di una strada di accesso al mare da via Dioniso”. Dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione di vincolo preordinato all’esproprio;
d) del decreto 5 marzo 2024 n. 1 e prot. n. 2420, conosciuto in data imprecisata, con cui il Responsabile di procedimento ha disposto l’occupazione d’urgenza finalizzata all’esproprio dei terreni di proprietà di NC TT situati in via Dioniso ad Ascea e distinti al relativo catasto al foglio 10 part. 1684 e 1553 per la realizzazione di una strada di accesso al mare da via Dioniso;
e) del verbale 27 marzo 2024 di immissione in possesso;
f) della determinazione 4 aprile 2024 n. 267, di affidamento dei lavori di pulizia del tratto;
g) di ogni atto presupposto, connesso, collegato, conseguente ovvero richiamato;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, proprietario dei terreni ubicati nel Comune di Ascea, via Dionisio, identificati al foglio di mappa n. 10, particelle nn. 1684 e 1553, con ricorso al T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e relativi al procedimento espropriativo avente ad oggetto i terreni in sua proprietà, finalizzato all’esecuzione dei lavori consistenti in “ Attività preliminari necessarie per la realizzazione di una strada di accesso al mare da via Dioniso ” per chiederne l’annullamento in quanto illegittimi per i motivi illustrati nel ricorso di primo grado cui si rinvia in applicazione del principio di sinteticità degli atti processuali ai sensi dell’art. 3 c.p.a..
Con sentenza n. 18 luglio 2024 n. 1525 il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno ha:
- dichiarato irricevibile il ricorso per tardività quanto alla impugnazione della delibera di Giunta n. 9 del 19.1.2023 recante l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo e della delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 23.09.2023 recante la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio;
- lo ha respinto, perché infondato nel merito, quanto alla impugnazione del decreto di occupazione d’urgenza n. 1 del 5 marzo 2024.
Avverso tale sentenza il signor TT NC ha interposto appello per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Ascea per resistere all’appello chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e comunque infondato nel merito.
Alla udienza pubblica del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione previo deposito di memorie con le quali le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive ed eccezioni.
Preliminarmente deve darsi atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui il T.a.r. ha dichiarato l’irricevibilità per tardività del ricorso nella parte in cui ha impugnato le delibere di G.C. n. 9 del 19.01.2023 e di C.C. n. 32 del 23.09.2023, recanti rispettivamente l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica e la dichiarazione di pubblica utilità con imposizione del vincolo preordinato all’esproprio, delle quali il ricorrente ha avuto piena conoscenza con la comunicazione della lettera di invito alla cessione bonaria avvenuta a cura dell’amministrazione in data 12.10.2023; sicché tutte le censure formulate avverso i provvedimenti in esame non possono formare oggetto di scrutinio da parte di questo giudice.
Residuano le censure avverso il decreto di occupazione di urgenza n. 1 del 05.03.2024 (prot. n. 2420 del 05.03.2024) limitatamente ai vizi propri e con esclusione dei vizi di illegittimità derivata dagli atti presupposti divenuti inoppugnabili.
Avverso tale statuizione l’appellante ha dedotto il seguente motivo di appello: “ Errores in procedendo ed in iudicando - Violazione e falsa applicazione artt. 1, 2, 29, 33, 34 e 88 c.p.a. dell’art. 111 della Costituzione repubblicana, dell’art. 41 della Carta di Nizza e degli artt. 3, 6, 8 e 3 della Convenzione EDU - Violazione art. 112 c.p.c. - Omesso esame di un punto decisivo per la controversia - Omesso esame della documentazione del giudizio - Violazione artt. 118 disp. att. al c.p.c. - Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – Diniego di giustizia in relazione alle censure di I grado (artt. 3, 42, 97, 117 lettera s) e 118 cost.; Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 7 e segg. l. 241/1990; Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 bis d.P.R. n. 327/2001; Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 50/2016; Violazione e falsa applicazione del d. lgs. n. 267/2000; Violazione e falsa applicazione della l.r.c. n. 16/2004) - Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – difetto di istruttoria – erroneità manifesta – arbitrarietà – travisamento – iniquità – contraddittorietà - sviamento - violazione del giusto procedimento) ”.
In particolare l’appellante censura in via autonoma il decreto de quo , poiché, a suo dire, il T.a.r. non avrebbe considerato che il Comune non si è limitato a richiamare la deliberazione n. 9/2023 di approvazione del progetto, ma avrebbe addotto ulteriori ragioni a sostegno dell’occupazione, solo parzialmente coincidenti con quelle poste a fondamento della dichiarazione di pubblica utilità; ragioni a suo dire censurate in primo grado con doglianze (i motivi, IV, V e VI) che avrebbero imposto l’accoglimento del ricorso ma che il T.a.r. non avrebbe tenuto in alcuna considerazione, limitandosi a ritenere giustificate le ragioni di urgenza addotte, per relationem , a fondamento del decreto di occupazione d’urgenza.
Conseguentemente l’appellante ripropone anche i motivi di ricorso IV, V e VI a suo dire non esaminati.
Il T.a.r. ha disatteso la censura così motivando: “ atteso che il gravato decreto richiama la ormai incontestabile delibera di G.C. n. 9 del 19.01.2023 con la quale è stato approvato il progetto dei lavori, nonché dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza all’esecuzione dell’opera pubblica, cui l’occupazione per l’espletamento di alcune attività preliminari (precipuamente descritte nel decreto) è certamente preordinata, non può che affermarsi l’adeguatezza motivazionale del provvedimento de quo .”.
Ciò in forza di un precedente della IV Sezione secondo cui “ il provvedimento di occupazione d’urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella concernente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente che la sua motivazione si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l’unico presupposto e che consenta di rilevare l’urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 05 settembre 2022, n. 7700) ”.
Tuttavia per l’appellante il vizio consisterebbe non tanto nel difetto di motivazione – ritenuto infondato dal T.a.r. - bensì nella previsione nel decreto di occupazione di urgenza di finalità ulteriori non indicate negli atti presupposti e sul quale il T.a.r. non si sarebbe espresso.
Il motivo è infondato.
Quanto al fatto che il Comune non si sarebbe limitato a richiamare la deliberazione n. 9/2023 di approvazione del progetto, ma avrebbe addotto ulteriori ragioni a sostegno dell’occupazione, solo parzialmente coincidenti con quelle poste a fondamento della dichiarazione di pubblica utilità, osserva il Collegio che tale circostanza, oltre a rendere la censura inammissibile per difetto di interesse, non è sufficiente a determinare la illegittimità del decreto poiché, configurando una ipotesi di atto plurimotivato, le originarie e non contestate ragioni giustificative attinte dalla dichiarazione di pubblica utilità e dalla delibera di approvazione del progetto definitivo-esecutivo sono di per sé sufficienti a rendere ragione della occupazione in via di urgenza, rendendola immune dai vizi denunziati, a prescindere dalla legittimità delle ulteriori concorrenti motivazioni addotte e censurate dall’appellante che, invero, introducono talune precisazioni sul regime di utilizzo della strada, più che nuove e diverse finalità rispetto a quelle indicate nella dichiarazione di pubblica utilità e nella delibera di approvazione del progetto definitivo-esecutivo.
Quanto ai motivi di ricorso IV, V, e VI asseritamente non esaminati dal T.a.r. e riproposti nel presente grado il Collegio osserva quanto segue:
Il motivo IV è inammissibile perché prospetta vizi (mancata pubblicazione e comunicazione della delibera di approvazione del progetto definitivo; mancata acquisizione di pareri da parte di autorità di tutela ambientale e paesaggistica) riferibili alla delibera di Giunta n. 9 del 2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo ed alla conseguente dichiarazione di pubblica utilità la cui impugnazione è stata tuttavia dichiarata dal T.a.r. irricevibile per tardività con statuizione non gravata in appello e come tale passata in giudicato.
Il motivo V è inammissibile perché ripropone il tema del difetto di motivazione circa i caratteri dell’urgenza che giustificano l’adozione del decreto ex art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 laddove il T.a.r., come si è visto, ha espressamente escluso il predetto vizio senza che tale capo della sentenza sia stato fatto oggetto di specifica critica da parte dell’appellante.
Il motivo VI è inammissibile perché ogni doglianza relativa alla violazione del diritto di proprietà doveva essere rivolta contro la delibera recante la dichiarazione di pubblica utilità a l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. In ogni caso l’appellante non indica alcuna connessione tra la lamentata violazione e l’effetto lesivo derivante dal decreto di occupazione in via di urgenza, nemmeno menzionato nello sviluppo del motivo di ricorso.
Con il secondo motivo di appello l’appellante lamenta che il T.a.r. non avrebbe considerato che la trasformazione dei luoghi perseguita col decreto di occupazione conduceva ad un risultato non solo difforme dalle opere preparatorie previste di cui alle delibere G.M. nn. 9/23 e C.C. n. 32/23, ma realizzava un’opera contrastante con le previsioni del Piano del Parco e priva delle autorizzazioni del Parco stesso e della Soprintendenza.
Il motivo è inammissibile perché precluso dal giudicato sulla statuizione del T.a.r. di irricevibilità della impugnazione sugli atti presupposti, gli unici a potersi ritenere inficiati dalla mancata acquisizione di pareri obbligatori (dell’Ente Parco e della Soprintendenza) in quanto aventi ad oggetto la approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Né il fatto che il decreto di occupazione precisi le finalità dell’intervento rende necessari i predetti pareri in relazione a tale provvedimento poiché le finalità dell’intervento sono quelle indicate nella dichiarazione di pubblica utilità, come attuata dal progetto di opera pubblica ed è in relazione a tali atti che dovevano essere acquisiti i pareri obbligatori, non rispetto al decreto di occupazione d’urgenza che dà attuazione ai predetti atti presupposti rappresentandone una mera fase attuativa ed esecutiva.
Da ultimo va dichiarata la inammissibilità dei motivi di primo grado riproposti da p. 17 a p. 22 dell’appello in quanto tutti riferiti agli atti presupposti la cui impugnazione è stata dichiarata irricevibile al T.a.r. per tardività con statuizione non gravata dall’appellante.
Con il terzo motivo di appello (cfr. p. 22 e ss.) lamenta che giudice di prime cure non avrebbe valutato l’interesse primario alla tutela ambientale e paesaggistica nonché la prevalenza del piano parco rispetto alla previsione urbanistica, violando i principi di precauzione e dello sviluppo sostenibile.
Il motivo è infondato poiché una volta accertata la tardività dell’impugnazione degli atti presupposti con cui erano stati approvati il progetto dell’opera pubblica e la dichiarazione di pubblica utilità, ogni possibile indagine sui possibili pregiudizi derivanti dalla sua realizzazione al paesaggio e all’ambiente è rimasta preclusa al giudice a causa del principio di inoppugnabilità degli atti non impugnati nei termini di legge e cioè anche in ragione del fatto che il decreto di occupazione d’urgenza non ha valenza innovativa circa i caratteri dell’opera pubblica ma meramente esecutiva ed attuativa del progetto approvato, anche negli elementi di dettaglio ivi specificati.
Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna l’appellante alla rifusione in favore del Comune di Ascea delle spese del presente grado che si liquidano complessivamente in euro 7.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO