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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/06/2025, n. 5350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5350 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. 42981/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42981/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 ex lege dall'avv. AVVOCATURA STATO MILANO,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_2 dall'AVVOCATURA STATO MILANO, PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'avv. BALLERINI MARIANNA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIERNI CP_3 C.F._2
GABRIELE TEODORO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
C.F./P.I. ), residente in [...], fraz. Saline Joniche, CP_4 C.F._3
Montebello CO (RC),
(C.F./P.I. , residente in [...]n. 44, Seveso (MB), CP_5 C.F._4
(C.F./P.I. ), residente in [...] Controparte_6 C.F._5
NO NA (MI)
(C.F./P.I. ), residente in [...], AN CP_7 C.F._6
Comense (CO),
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
pagina 1 di 43 Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per le parti attrici:
“Previa eventuale ammissione delle prove testimoniali dedotte in corso di giudizio, preso atto della condanna generica al risarcimento del danno pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dei convenuti, quantificare l'entità del risarcimento dovuto in € 135.560,22 per danno patrimoniale ed in € 5.000.000,00 per i danni extrapatrimoniali, o le minori o maggiori somme che risulteranno in corso di causa. Per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e con gli altri coimputati condannati al risarcimento del danno in favore delle amministrazioni attrici con la sentenza testé indicata, al pagamento dell'importo di € 5.135.560,22 o della minore o maggior somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data della domanda (costituzione di parte civile) fino al saldo. Condannare inoltre gli stessi convenuti alla rifusione delle competenze difensive”
Per il convenuto : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Ferma la valutazione per i motivi esposti in atti in relazione delle eccezioni preliminari effettuate dalle parti costituite, Disporre la riunione di tutti i giudizi risarcitori, e nel merito Respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed inammissibile per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, si chiede di rideterminare il quantum del risarcimento e ridurre lo stesso secondo equità e tenuto conto della situazione personale del convenuto Controparte_2 esposta in atti. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge e successivi inerenti tutte. IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di meglio articolare capitoli di prova sulle circostanze dedotte in fatto che si intendono qui ritrascritte e precedute dall'espressione “vero che”, espunte negazioni o valutazioni, rendendosi necessaria istruttoria piena. Con ogni più ampia riserva di precisare e/o modificare la domanda, le eccezioni e le conclusioni già formulate, nonché di produrre ulteriore documentazione ed indicare i mezzi di prova, con particolare riferimento alla deduzione di prova per interpello e testi, quest'ultimi che ci si riserva di indicare, successivamente, ai sensi di legge, negli assegnandi termini” per : CP_3
“IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine di costituzione di cui all'art. 165 c.p.c., con tutto ciò che ne consegue;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno extrapatrimoniale, essendo abbondantemente decorsi - dalla definizione del procedimento penale - i prescritti termini di legge;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del rivendicato danno all'immagine, essendo decorsi - dalla definizione del procedimento penale - i termini di legge;
- Disporre la riunione di tutti i giudizi risarcitori azionati dalle odierne attrici, così da garantire una unicità di trattazione oltre che di giudicato, tenuto conto, peraltro, dell'invocata responsabilità in solido tra tutti i convenuti;
NEL MERITO: - Rigettare in toto le richieste formulate dalle odierne attrici, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno Giudicante adito dovesse ritenere fondate le domande proposte dalle
pagina 2 di 43 odierne attrici, anche in virtù di quanto articolato in narrativa, si chiede di rideterminare e ridurre la quantificazione del risarcimento dovuto in capo al Sig. , in relazione al proprio
CP_3 ruolo marginale e secondario ricoperto nella cd. gerarchia accertata;
IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario ed anticipatario;
IN VIA ISTRUTTORIA: - Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale, sui seguenti capi, così come articolati nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., spuntate eventuali espressioni valutative e/o negative: 1) Vero che il Sig. ha scontato completamente la
CP_3 pena carceraria? 2) Vero che il Sig. successivamente alla pena carceraria ha scontato un
CP_3 periodo di anni 2 “di libertà vigilata”? 3) Vero che il Sig. successivamente a quanto sopra (in
CP_3 punto di espiazione) si è reintegrato nella società anche mediante attività partecipazione lavorativa?
4) Vero è che il Sig. mai ha riportato altre condanne penali per altri fatti e/o reati e/o reiterato CP_3 le medesime condotte oggetto di condanna penale per cui e da cui discende la presente azione di risarcimento? 5) Vero è che a causa del patito e sofferto (condanne ed espiazione carceraria) il Sig. mai si è più costituito una propria famiglia anche in punto di filiazione? 6) Vero è che il Sig. CP_3 anche a seguito di quanto accaduto ha subito confische e non ha alcun patrimonio personale? CP_3
7) Vero è che il Sig. vive, esclusivamente, del proprio lavoro da dipendente? Si indicano a testi CP_3
i signori:
1. residente in [...];
2. Controparte_8 [...]
, residente in [...]; 3. , residente in [...]
Desio (MB) via Cacciatori n. 25; 4. residente in [...]. Testimone_1
Con espressa richiesta di CTU tecnico valutativa/estimativa sul quantum (rapporto di stima e quantificazione oltre che congruenza), stante l'esorbitante richiesta di parti attrici e la contestazione da parte di questa difesa”
pagina 3 di 43 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione notificato la ed il Parte_1 Controparte_1
hanno convenuto in giudizio , CP_7 Controparte_2 CP_4 CP_5
, e al fine di ottenere la loro condanna, in solido tra loro
[...] Controparte_6 CP_3
e con i restanti coimputati, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi rispettivamente in euro 135.560,32 ed in euro 5.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
Le parti attrici hanno dedotto che:
- tutti gli odierni convenuti sono stati ritenuti responsabili e condannati in via definitiva in sede penale per la commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. da parte del GU di NO con sentenza n.
4042/2011 depositata il 1° giugno 2012, confermata, salvo, per taluni di essi, nella determinazione della misura della pena dalla Corte d'appello di NO – sent. n. 2909/2013 - e passata in giudicato all'esito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti innanzi alla Suprema Corte (v. sent. n.
30059/2014), che li ha condannati anche al risarcimento dei danni patiti dalle parti attrici, costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede civile;
- che gli odierni convenuti hanno partecipato all'associazione a delinquere 'ndranghetista, operante sul territorio lombardo, prendendo parte alla cd. locale di Desio, coordinata, unitamente alle altre, da un organo denominato “La Lombardia”, deputato a concedere cariche e doti;
- che essi hanno preso parte dell'associazione, altresì assumendo ruoli di vertice e avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, al fine di commettere reati inter alia contro il patrimonio, di commercio di sostanze stupefacenti, di armi, reati contro la Pubblica Amministrazione ed omicidi, assumere la gestione di attività commerciali ed influenzare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini;
pagina 4 di 43 - che il reato associativo si è connotato di particolare gravità per l'elevato numero di associati, per la capillarità ed il radicamento dell'organizzazione sul territorio, tali da denotare un disegno criminoso volto alla gestione di ogni settore della vita associata, ingenerando negli imprenditori, negli esercenti la professione sanitaria e nelle istituzioni anche locali “il convincimento dell'esistenza di un'organizzazione alternativa allo Stato, cui far riferimento per ottenere l'aggiudicazione di contratti, la possibilità di esercitare attività imprenditoriali, il reperimento di risorse economiche e di lavoro e per converso cui rendere conto del proprio operato”;
- che l'attività di controllo e coordinamento è stata esercitata tramite i metodi tipici di quello
'ndranghetista;
- che le amministrazioni dello Stato hanno patito danni patrimoniali e non patrimoniali, vale a dire la
Ministri “quale ente esponenziale della Comunità Statale” e il Parte_1 [...]
quale “organo istituzionalmente preposto, anche mediante la Direzione investigativa CP_11 antimafia, alle attività di indagine e repressione”, tanto che l'operazione ha richiesto uno Pt_2
spiegamento di forze e risorse, che ha integrato costi pari ad euro 135.560,22;
- che il danno non patrimoniale deve essere commisurato “non solo all'allarme sociale cagionato dalla presenza dell'associazione criminale cui appartengono i convenuti, ma anche all'effettiva e concreta turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici determinato dalle singole attività illecite riconducibili alla medesima organizzazione” (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di separate comparse di risposta si sono costituiti in giudizio Controparte_2
e chiedendo il rigetto delle pretese attoree poiché infondate, oltre alla
[...] CP_3
rifusione delle spese di lite.
Il primo (con comparsa depositata il 7.3.2023) si è limitato a contestare “l'an nei confronti del sig.
anche in ragione di quanto esposto nei suoi confronti negli atti penali”, nonché il Controparte_2
quantum indicato ex adverso, oltre che l'indeterminatezza della domanda. Il convenuto ha precisato che in caso di condanna, avendo le parti attrici chiamato in causa i condannati in base alle locali cui gli stessi appartenevano, ferma la solidarietà passiva, “la somma oggi indicata, se confermata in corso di causa o quella minor somma, dovrà essere richiesta a tutte le parti” (cfr. per tutte comparsa di risposta).
Il secondo (con comparsa depositata il 15.2.2023) ha eccepito:
pagina 5 di 43 1) la nullità della citazione per mancato rispetto del termine di iscrizione a ruolo di cui all'art. 165
c.p.c., in quanto “la prima notifica dell'atto di citazione, nei confronti degli odierni convenuti, si è, di fatto, perfezionata in data 27.10.2022 [e] Le odierne attrici, tuttavia, hanno provveduto ad iscrivere telematicamente a ruolo la causa solo in data 16.11.2022”, sì che “come da unanime orientamento giurisprudenziale sul punto, nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo sia stata effettuata tardivamente ed anche uno solo dei convenuti sia rimasto contumace, l'odierno
Giudicante adito dovrà disporre la cancellazione della causa dal ruolo per violazione del diritto di difesa e del principio di effettività del contraddittorio (cfr. Tribunale Di Bari Sentenza
n. 303/2012, Cass. S.U. Sentenza n. 10864/2011)”;
2) l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno “extrapatrimoniale ed all'immagine” fatto valere dalle amministrazioni attrici, in quanto il “procedimento penale in questione [è] divenuto definitivo con Sentenza della Corte di Cassazione n. 30059 del 6.6-
9.7.2014, [e] la richiesta di risarcimento è stata azionata dalle odierne attrici solo all'esito della notifica effettuata solo nel mese di settembre 2022, ben oltre il termine prescrizionale previsto dalla legge e senza che sia mai stato posto in essere e/o provato alcun atto interruttivo”;
3) la necessità di trattazione unitaria dei giudizi risarcitori, secondo il principio adottato in sede penale, con conseguente necessità di riunione di tutti i processi che riguardano i 119 condannati, poiché “la trattazione mediante svariati atti di citazione che rendono la posizione di ogni singolo soggetto ancor più gravosa e che espongo lo stesso ad una continua pena, sebbene ampia espiazione, risulta essere non solo scorretto processualmente ma assolutamente da intendersi quale pratica indebita”;
4) l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale in base all'allegato 3 del doc. attoreo n. 4;
5) che il convenuto “ha ricoperto solamente un ruolo marginale e secondario rispetto ai 119 correi, non rivestendo alcun ruolo apicale bensì quello di mero “partecipe - passivo” alle attività criminose asseritamente commesse”, in particolare “è stato riconosciuto quale “mero partecipe” di una sola delle ben 15 locali individuate, ossia della cd. “locale di Desio””;
pagina 6 di 43 6) che i “fatti oggetto del presente procedimento, risalgono ad oltre 10 anni fa e il Sig. ha CP_3
già scontato sia il periodo di pre-sofferto, sia la pena detentiva a cui è stato condannato all'esito della sentenza di primo grado in regime di detenzione carceraria, tenendo sempre una condotta integerrima”;
7) che “oltre ad essere del tutto avulso dall'ambiente criminale, si è perfettamente reinserito nel contesto sociale, si è ricostruito una propria vita caratterizzata da solidi rapporti familiari”, tanto che ha chiesto che “venga rideterminato e ridotto il quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno, in relazione al ruolo marginale e secondario ricoperto nella cd. gerarchia criminale” (cfr. per tutte comparsa di risposta).
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio per ed CP_7 CP_4 Controparte_6
e all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 7.3.2023 ne è stata dichiarata la contumacia;
acquisita la prova
[...] del perfezionamento della notifica della citazione anche nei confronti di all'esito della CP_5
disposta rinnovazione della citazione, considerato che egli non ha provveduto a costituirsi, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 26.9.2023.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente ed è stata differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 7.3.2025, preso atto del deposito di note scritte da parte delle parti attrici e nell'interesse di convenuti e , dato atto della precisazione delle conclusioni da parte CP_3 CP_2
loro, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti attrici per il deposito delle sole comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda attorea è fondata nei confronti di , CP_7 Controparte_2 CP_4
, e nei limiti e per le ragioni di seguito
[...] CP_5 Controparte_6 CP_3 indicate. In particolare, in favore del può essere riconosciuto il solo danno Controparte_1
patrimoniale e in favore della il danno non patrimoniale, come di Parte_1
seguito liquidati.
pagina 7 di 43 Occorre preliminarmente vagliare le numerose eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate dai due convenuti costituiti, avendo il convenuto aderito alle eccezioni formulate dal convenuto CP_2
Sul punto va senz'altro precisato che l'adesione non può operare per eccezioni non rilevabili CP_3
d'ufficio che debbono essere fatte valere dalla parte convenuta costituendosi ex art. 166 c.p.c., ratione temporis applicabile al processo, 20 giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., come l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dalle parti attrici, atteso che il convenuto , essendosi CP_2
costituito a mezzo di deposito della comparsa di risposta lo stesso giorno dell'udienza ex art. 183 c.p.c.,
è decaduto dalla formulazione della relativa eccezione.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo della vertenza formulata dal convenuto poiché risulta rispettato il termine di 10 giorni, decorrente dalla notifica della CP_3
citazione (nei confronti di più convenuti) dal primo perfezionamento della stessa (cfr. Cass. SU n.
10864/2011); a fronte del perfezionamento della notifica nei confronti di e di CP_4 [...]
in data 27.10.2022 la causa risulta iscritta a ruolo, come si evince dal fascicolo Controparte_2
telematico in data 2.11.2022 e pertanto ampiamente entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c.
In secondo luogo, a fronte delle generiche contestazioni delle due parti costituite in punto di indeterminatezza della domanda, a scanso di equivoci va rilevato che sin dall'atto di citazione è stato ben indentificato il petitum e la causa patendi della pretesa attorea, vale a dire la domanda di condanna dei convenuti, ritenuti responsabili in via definitiva in sede penale perché partecipi del sodalizio criminoso ex art. 416 bis c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali integranti i costi sostenuti per le indagini preliminari e del danno non patrimoniale all'immagine delle amministrazioni attrici.
In terzo luogo, va premesso che (e poi anche il convenuto ) ha chiesto la CP_3 CP_2
trattazione unitaria di tutti i procedimenti di risarcimento dei danni da reato per la commissione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., instando per la relativa riunione. L'eccezione va disattesa, da un lato, poiché la parte non ha identificato quale sia il primo giudizio instaurato, vale a dire il giudice preventivamente adito per consentire una specifica sottoposizione della valutazione al Presidente di
Sezione o al Capo dell'Ufficio giudiziario e, dall'altro, perché non può essere operata in virtù del meccanismo di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c. dal giudice assegnatario del fascicolo una raccolta dei processi pendenti, essendo egli chiamato, ove le vertenze siano iscritte a ruolo di diversi magistrati del
Tribunale, a sottoporre la questione al Presidente di Sezione o al Presidente del Tribunale.
pagina 8 di 43 Inoltre la scrivente, titolare di altri fascicoli paralleli, in ragione della parziale coincidenza soggettiva delle parti ha ritenuto di disattendere la richiesta, tenuto conto della necessità di vagliare rispetto a ciascun convenuto la fondatezza della richiesta risarcitoria, sì che la valutazione di ogni singola posizione si reputa più confacente sotto il profilo della redazione della motivazione della sentenza con la scelta attorea di suddividere le vertenze in ragione dell'appartenenza degli affiliati alle singole locali lombarde.
In quarto luogo va disattesa l'eccezione formulata dal qualificabile come richiesta di CP_3
declaratoria di improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del diritto di credito fatto valere dalle amministrazioni statali. Sul punto si osserva che secondo orientamento consolidato “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili” (cfr. Cass. n. 19898/2018), ma è anche vero che la Suprema Corte ha applicato detti principi al frazionamento di crediti di natura contrattuale in ipotesi di più crediti già maturati al momento della proposizione della domanda giudiziale. Nel caso di specie si tratta di obbligazione risarcitoria derivante dalla partecipazione per anni ad un sodalizio criminoso da parte di circa un centinaio di imputati (recte 119), che sono stati condannati per la commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.c. in sede penale. Essi sono evidentemente condebitori in solido nell'ambito del rapporto obbligatorio derivante dal fatto illecito, ma il fatto illecito, integrato dalla partecipazione di ciascuno di loro al sodalizio criminoso, elemento fondamentale sotto il profilo risarcitorio, rende del tutto giustificata, razionale ed anzi condivisibile la scelta delle parti attrici di pagina 9 di 43 promuovere le domande raggruppando gli associati in virtù della loro partecipazione alle diverse locali lombarde.
In quinto luogo hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalle CP_3
attrici senza tuttavia indicare il riferimento normativo applicabile al diritto rispetto cui l'ha eccepita, provvedendo ad analizzare partitamente il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale rispetto a quello all'immagine, che tuttavia certamente soggiacciono alla stessa disciplina in punto di prescrizione del relativo diritto.
L'eccezione va disattesa, non dovendo applicarsi il termine quinquennale di cui all'art. 2947 comma 1
c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale, bensì il termine decennale.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che ove la sentenza penale, come in specie, condanni in via generica al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili il termine di prescrizione è decennale ex art. 2953 c.c. e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
In questi termini si è espressa la Suprema Corte, chiarendo che l'obbligazione risarcitoria derivante dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947 c.c., per effetto di
“una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale "ex iudicato", ai sensi dell'art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4054 del 19/02/2009, che richiama Cass. 14/12/2002, n. 17949 e Cass. 23/05/2003, n. 8154). Ritiene il Supremo Collegio che la condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum" (v. Cass. 26 luglio 1996, n. 6757).
In proposito, aderendo all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, merita di essere condivisa la prospettazione delle parti attrici, secondo cui non si verte in ipotesi di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità aquiliana (già esercitata con la costituzione di parte civile), ma di prescrizione ordinaria decennale dell'actio iudicati spettante per effetto del passaggio in giudicato della condanna generica pronunciata in sede penale. Si condivide, infatti, l'orientamento secondo cui nel caso in cui “la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione
pagina 10 di 43 del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"; la conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza
(nella specie, del coobbligato in solido), a meno che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione” (Cass. 18.6.2019, n. 16289, che ha confermato l'orientamento richiamato, già espresso da Cass. n. 4054/2009).
In specie la dedotta notifica della citazione in data 27.10.2022 è intervenuta entro il decennio successivo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, che li ha ritenuti penalmente responsabili e li ha condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., nonché al risarcimento dei danni patiti dalle odierne parti attrici, costituitesi parti civili nel menzionato processo penale (sentenza passata in giudicato in data 6.6.2024: fatto incontestato in causa, ancorchè le parti non abbiano prodotto alcuna pronuncia munita di attestazione di passaggio in giudicato).
Ne consegue che il diritto delle amministrazioni statali attrici non risulta prescritto e l'eccezione del convenuto va disattesa.
Tanto premesso si osserva che l'accertamento penale definitivo di commissione da parte degli odierni convenuti del reato di associazione 'ndranghetista ex art. 416 bis c.p. fa stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p., quanto all'elemento oggettivo del reato, alla sua commissione da parte degli odierni imputati ed alla sua illiceità, nel presente giudizio civile, promosso nei confronti dei condannati in sede penale o dei loro eredi al fine di ottenere le restituzioni ed il risarcimento dei danni derivanti dalla commissione del reato. Ricorrono tanto le condizioni di cui al primo comma quanto del secondo della norma appena evocata poiché il giudizio è stato celebrato secondo il rito abbreviato e le odierne parti attrici hanno avuto modo di ivi costituirsi parte civile.
La sentenza penale, pacificamente passata in giudicato, come si evince dalle statuizioni della pronuncia della Suprema Corte n. 30059/2014, ha condannato anche gli odierni convenuti al risarcimento dei pagina 11 di 43 danni in favore della e del , da liquidarsi in Parte_1 Controparte_1
separata sede civile.
La presente pronuncia avrà ad oggetto, pertanto, la delibazione della sussistenza delle conseguenze dannose fatte valere dalle parti attrici e la relativa liquidazione dei danni.
Nel caso di specie le parti attrici hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, sostenute per l'attività d'indagine espletata dalla Direzione Investigativa Antimafia, facente capo al
[...]
, per accertare ed acquisire elementi probatori del sodalizio criminoso per cui è causa, CP_1
nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Con riferimento alla prima pretesa le parti attrici hanno allegato una nota della DIA sub doc. n. 4 riepilogativa delle spese sostenute per l'attività di indagine e per le risorse ivi impiegate della cd. indagine (nota DIA n. prot. 17559 del 2011). La nota fa riferimento e include i prospetti di Pt_2
spesa straordinaria sostenuta dal centro operativo DIA di NO in relazione alle attività svolte ed ai servizi resi nell'ambito della già richiamata operazione “(p.p. n. 43733/2006 già n. Pt_2
35010/2008)” (doc. n. 4).
La nota reca poi come allegati i riepiloghi di spesa relativi ai costi ordinari e straordinari per il personale inviato in missione nell'operazione ed alle competenze accessorie per il personale Pt_2 della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e del corpo della Polizia di Stato.
Con riferimento all'attitudine al riepilogo delle summenzionate spese a costituire adeguata prova degli effettivi esborsi non può non applicarsi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove la prova dell'esborso provenga da un atto di natura amministrativa emesso da un'articolazione statale, esso deve ritenersi adeguato e sufficiente;
in tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte in punto di attestazioni del dirigente Inail rispetto alle indennità erogate in favore del lavoratore. In proposito si richiama il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento
(cfr. ex multis Cass. n. 1841/2015).
pagina 12 di 43 In specie applicando il principio anche alle attestazioni di cui al doc. n. 4 deve ritenersi che il relativo atto amministrativo ben possa fondare la prova della relativa spesa.
Ne consegue che i riepiloghi allegati al doc. n. 4 sono sufficienti per fornire la prova dei capitoli di spesa sostenuti dallo Stato.
Si reputa inoltre che il doc. 4 ben possa fondare altresì la prova della riferibilità delle indicate spese all'indagine che ha condotto all'esercizio dell'azione penale ed alla condanna in via definitiva, anche, degli odierni attori. In proposito si osserva che dall'intestazione della sentenza del GU di NO, prodotta sub doc. n. 1 dalle parti attrici, si evince che il fascicolo R.G.N.R. n. 72991/2010 è stato stralciato dal R.G.N.R. n. 43733/2006, cui il doc. n. 4 si riferisce;
ne consegue che sotto il profilo dell'attività di indagine il primo fascicolo, gergalmente identificato come Infinito, altro non era che una
“costola” della più ampia indagine denominata recante il n. 43733/2006 R.G.N.R. in sede di Pt_2
iscrizione delle notizie di reato, cui il doc. n. 4 fa espresso richiamo.
Inoltre, è noto che la stessa indagine ha avuto ad oggetto la commissione del reato associativo Pt_2 di 'ndrangheta, ma con spettro territoriale più ampio;
ciò consente di inferire che le spese per l'accertamento del delitto di associativo, ricostruito nel fascicolo denominato Infinito (R.G.N.R. n.
72991/2010 - come detto, stralciato dal cd. v. R.G.N.R. n. 43733/2006), che ha condotto alla Pt_2 condanna anche degli odierni convenuti per la commissione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.c., ben possono ritenersi comuni alle due indagini;
pertanto trattandosi di costi derivanti da condotte illecite afferenti il reato associativo ex art. 416 bis c.p.c. nel più ampio sistema, denominato “La Lombardia”, come confermato anche dalla sentenza del GU di NO, tutti gli associati, tra cui anche gli odierni convenuti, debbono ritenersi coobbligati, in solido, al loro rimborso.
Tuttavia, dalla domanda attorea si evince che tanto la quanto il Parte_1
hanno chiesto il rimborso delle relative spese, ancorché, come emerge dalla Controparte_1
stessa attestazione del già richiamato doc. n. 4, la non ne abbia Parte_1 sostenuta alcuna e il le abbia sostenute solo in parte. Controparte_1
Il doc. n. 4 attoreo attesta letteralmente che “l'onere di euro 124.336,52 è a carico della DIA”, mentre
“per quanto concerne i servizi di cui all'allegato 3, svolti dal personale appartenente all'Arma dei
Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza” i relativi oneri “risultano direttamente erogati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza” (v. doc. n. 4).
pagina 13 di 43 Pertanto, trattandosi la DIA di organismo investigativo interforze, inquadrato nel dipartimento di pubblica sicurezza del , istituito con D.L. 20.11.1991 n. 327, convertito nella Controparte_1 legge 30.12.1991, n. 410, in favore del va riconosciuto il danno patrimoniale, Controparte_1 che si liquida in euro 124.336,52, pari appunto all'importo di cui alle spese a carico della DIA. Su tale importo vanno calcolati gli interessi compensativi, secondo il criterio enunciato dalla sentenza n.
1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione dalla data della nota di cui al doc. n.
4 - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Rispetto ai costi di euro 8.223,60, sostenuti dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, come si evince dal doc. n. 4, e per l'effetto, direttamente anticipati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza e pertanto dal e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui Controparte_12
esse direttamente dipendono, difetta la titolarità attiva della pretesa fatta valere da parte di entrambe le amministrazioni dello Stato, sì che la domanda attorea non può che essere respinta con riferimento al menzionato importo.
Passando quindi al vaglio delle pretese non patrimoniali si osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale fatto valere dev'essere risarcito ai sensi dell'art. 185 c.p., in quanto danno conseguente al reato, nonché ex art. 2059 c.c., poiché volto alla tutela dei diritti dei cittadini, tra cui il buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, ovvero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato;
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es. in caso di illecito trattamento dei dati personali); quando siano stati violati in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto della tutela costituzionale. In particolare, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato, che non integra, tuttavia un'autonoma sottocategoria di danno
(Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
pagina 14 di 43 La liquidazione del danno in favore delle persone giuridiche e più specificamente della Pubblica
Amministrazione, è confermata anche dal Supremo Collegio (v. inter alia Cass. civ, Sez. III, 4.6.2007,
n. 12929; id. Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 22/03/2012, Rv. 621596; Cass SU 15208/2010). Nei confronti degli enti collettivi, è configurabile, infatti, il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca (Cass. sez. L, Sentenza n. 22396 del 1/10/2013). In particolare, la giurisprudenza ha valorizzato la lesione del diritto della persona giuridica all'integrità della propria immagine, affermando che la stessa è causa di danno non patrimoniale risarcibile, sia sotto il profilo della sua considerazione presso i consociati in genere o presso quei settori con i quali l'ente interagisce, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che la sminuita considerazione cagiona nell'agire delle persone fisiche dei suoi organi. Tale danno deriva dalla lesione degli interessi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione statale.
In ordine alla prova del quantum, la Corte più volte ha rilevato che, mentre il danno patrimoniale esige la precisa allegazione e dimostrazione delle singole poste economiche che lo compongono (con il limite previsto dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ.), le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non sono per loro natura suscettibili di una matematica conversione monetaria e, pur non integrando un danno in re ipsa, sono dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi rimesse alla valutazione equitativa del giudice (v. Cass. SU n. 15208/2010).
Quanto, invece, alla questione della concreta determinazione e liquidazione dei danni morali la
Suprema Corte è costante nell'affermare che: “in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto
l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base
a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento” (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n.
48086 del 12/09/2018; Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 18099 dell'1.4.2015; Cass. civ, Sez. III,
4.6.2007, n. 12929).
pagina 15 di 43 La Suprema Corte ha quindi precisato che: “il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte dal danneggiato, ben potendosi utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale vige, infatti, il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18099 del 1/4/2015). Sulla base di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha individuato quali parametri sui quali poter poggiare la determinazione equitativa del danno, fattori quali: la gravità del fatto, la rilevanza degli interessi lesi, la notorietà dei soggetti coinvolti ed il clamore mediatico della vicenda.
Si tratta di elementi che risultano di tutta evidenza dagli atti del presente processo.
Infatti, ben diverso è il caso in cui un reato è commesso una tantum in concorso fra due o più persone dal reato commesso da agenti che, in quanto facenti parte di una associazione, ricoprono ruoli in cui si
"specializzano", sono indirizzati sul delitto da compiere, ricevono una copertura logistica dopo la commissione del crimine, non si devono occupare di smerciare gli oggetti rubati o rapinati.
Stante l'efficienza eziologica dell'associazione ai fini della verificazione del danno, il nesso rilevante non è quello della porzione di contributo dell'associato all'attività associativa che sarebbe singolarmente strumentale ai fini della ulteriore condotta illecita, ma è quello della mera partecipazione all'associazione, posto che ciò che rileva è la complessiva strumentalità della struttura associativa, di cui il soggetto è parte, alla realizzazione di determinati comportamenti illeciti. L'eziologia rilevante è quella fra l'esistenza dell'associazione ed il danno conseguente al reato fine, per cui è il fatto della partecipazione all'associazione a rilevare ai fini dell'ascrizione dell'imputazione del nesso causale
(Cass. n. 4908/2022).
Nel caso di specie l'associazione a delinquere cui hanno preso parte tutti gli odierni convenuti ha presentato per le caratteristiche stesse dell'associazione - tra cui il numero di partecipanti e la capillarità della copertura del territorio lombardo - elementi di particolare allarme sociale e conseguente grave lesione di diritti, quali quelli di cui all'art. 97 Cost.
pagina 16 di 43 Come si evince dalla sentenza del GU di NO prodotta sub doc. n. 1, confermata, salvo in parte per la determinazione di talune pene e di questioni inerenti la confisca, dalla Corte d'Appello di NO (v. doc. n. 2), sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. 92 coimputati.
All'esito del processo penale è stata acclarata l'esistenza di quindici locali, tra cui Bresso, Bollate,
Cormano, Limbiate, NO, Solaro, Pioltello, AN Comense, Corsico, Rho, Pavia, Erba, Canzo,
Desio, LE e Seregno, soggette al coordinamento di un organo denominato “La Lombardia”, in cui hanno rivestito un ruolo di vertice e organo Parte_3 Persona_1 Persona_2
deputato anche al conferimento di cd. doti secondo gerarchie e rituali tipici del sodalizio criminoso di stampo mafioso.
Gli odierni convenuti, così come i restanti imputati condannati per il reato di dui all'art. 416 bis c.p. hanno almeno preso parte, hanno organizzato e coordinato le attività illecite sul territorio, al fine di commettere reati fine tra cui crimini efferati, quali l'estorsione, le minacce, omicidi e lesioni, nonché reati di natura economica, tra cui le influenze illecite nell'aggiudicazione di appalti pubblici e nelle nomine di dirigenti nell'ambito della sanità, oltre che la cessione di sostanze stupefacenti e la detenzione di armi.
L'associazione ha assunto una funzione sistemica, tale da diventare il mezzo, tramite la forza dell'intimidazione tipica del vincolo associativo di stampo mafioso, per il recupero di crediti e la commissione dei menzionati reati.
Il processo penale ha avuto una eco mediatica molto marcata perché, insieme ad altri paralleli, che, pur partiti da un'unica indagine o da indagini collegate hanno avuto posizioni successivamente stralciate, ha palesato un sistema prima ignoto, non solo, come detto, del tutto capillare e tale da coprire un territorio vasto e strategico sotto il profilo economico (come quello del capoluogo lombardo e di numerosi Comuni siti anche in Province limitrofe), ma anche caratterizzato da una struttura complessa, articolata, verticistica, efficiente e ben consolidata, tale da inserirsi nelle maglie delle amministrazioni pubbliche, molte delle quali si sono costituite parti civili. È stata, in altre parole, confermata l'esistenza stabile e permanente di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, sì da essere del tutto autonoma rispetto all'attività preparatoria ed esecutiva dei delitti fine, nonché idonea a realizzare gli obiettivi criminosi delineati dall'art. 416 bis c.p., che l'associazione si è prefissa di conseguire. Inoltre, è stata confermata una forma organizzativa tutt'altro che rudimentale, come già detto al contempo capillare e pagina 17 di 43 verticistica, caratterizzata dal conferimento di cariche a livello centrale cd. doti, cui è stata conferita dalla stessa associazione una sorta di sacralità tramite vere e proprie cerimonie, seguite anche da telefonate di auguri e dall'avallo anche da parte dei concittadini dei rispettivi paesi di provenienza in
Calabria.
Nello specifico e senza nessuna pretesa di esaustività, dovendo rinviarsi al doc. n. 1 per la completa ricostruzione del sodalizio criminoso, nelle pronunce penali di primo e secondo grado si trae conferma dell'intrinseca idoneità dell'aggregato umano di incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione. La forza intimidatrice ha, in specie, connotato l'aggregato umano in sé, come risorsa da questo stabilmente acquisita per la realizzazione degli obiettivi del sodalizio. Al contempo risulta provato che molteplici associati hanno fatto ricorso ad atti diretti di violenza o minaccia (cfr. inter alia nella sentenza prodotta sub doc. n. 1 pp. 346 e seguenti vengono riportati gli stralci di intercettazioni telefoniche tra e un soggetto rimasto ignoto e il primo su “questioni di Persona_3
droga e pagamenti ritardati da parte dei clienti, si mostrava molto risentito nei confronti di un soggetto che aveva fatto indebitamente il suo nome con altri trafficanti ed affermava, senza mezzi termini, che sarebbe andato a casa sua e gli avrebbe messo la pistola in testa: MAIOLO: Dove sono questi qua? UOMO: In via Padova MAIOLO: In via Padova dove UOMO: Te lo dico io (ine.) ma ti conoscono fa 'minchia io amico amico di : E andiate con il ferro UOMO: Ma va Persona_3 che ferro che andiamo li col ferro da soli se è fa ci paga e dici subito… Per questo vuole andare col ferro ...io ora glielo metterei in bocca”; nella sentenza si legge: “ è un ragazzo Persona_3
che, con il "ferro", ci è cresciuto e ci sa fare, come ben si evince dalla conversazione del 29 gennaio
2007, n. 643 (fonte dell'imputazione di cui al capo 30) …: MAIOLO: Con te sono incazzato nero eh, come ti sei permesso di andare a prendere la mia pistola piccolina per darla a coso... MAIOLO: le mie pistole li prestano in giro, ohh che minchia sono giocattoli!...”; con riferimento a Controparte_13
v. sentenza sub doc. n. 1 cit. p. 116: “Il 5 giugno 2008 è in macchina con e dà CP_13 Per_4
conto di due nuovi episodi di intimidazione. In particolare riferisce di aver parlato con Per_5
al quale aveva chiesto la disponibilità di eseguire un atto minaccioso con arma da fuoco da
[...]
utilizzare per sparare contro alcune vetrine di un edificio di proprietà dei fratelli "Compare PE
, gli dissi: Compare indr , l'abbiamo da provare un pezzo di ferro che la Per_5 Per_5 Persona_5 proviamo su questi vetri una sera di questa? ..”).
pagina 18 di 43 Il riferimento ad un uso sistemico della forza si rinviene anche con riferimento a figlio Persona_7
di , capo della locale di Pioltello;
dal progressivo 623 del 5.2.2009, l'intercettazione Parte_4
in automobile, ove a bordo c'erano , e un altro soggetto non Persona_8 Persona_7
meglio individuato risulta quanto segue: “Alle ore 23.55 il soggetto n.m.i dice che lui non poteva andare nei locali in quanto tutti lo guardavano e lui si innervosiva. dice che appunto per Per_7 questo lui gira sempre con il "FERRO" addosso! Dice che lui non esce "fuori” (inteso verosimilmente fuori Pioltello) senza "FERRO" addosso. Il soggetto dice che anche lui fa così. Alle ore 23.59. nnuendo al fatto che NO è uno schifo, dice che l'altra volta si sono "SPARATI" Per_7
in mezzo alla strada. Dice: In mezzo alla strada vedevi..PPAM!!PPAM!!PPAM! Davanti a tutta la gente”).
Indubbiamente l'associazione ha disposto di una "fama" di potere violento e prevaricatorio, durevole nel tempo, stabile e diffusa, differenziandosi in ciò dal timore ingenerato occasionalmente da un'associazione, ad esempio, di semplici estorsori.
Altra peculiarità del sodalizio criminoso è data dalla provata organizzazione verticistica con conferimento di cariche tramite cerimonie. Ad esempio, è provata la concessione della dote a Per_7
alla presenza del mastro generale della Lombardia, Alla fine della
[...] Persona_9
cerimonia il padre , appena lasciato il ristorante dove era avvenuta la cerimonia, “si Parte_4 raccomandava di riferire a tutti gli affiliati della dote concessa al figlio” con le seguenti parole
(estrapolate da un'intercettazione ambientale): “DITEGLIELO A TUTTI IL FATTO DI MANUEL, COSI Pers VEDONO COME DEVONO FARE..INC. FATTO” (Progressivo n. 1085 del 20.03.2009 v. sentenza sub doc. n. 1 a p. 338 e 339). Nella sentenza si legge che nella continuazione del colloquio i tre affrontavano i problemi relativi alla distribuzione di alcune cariche rimaste vacanti a seguito delle
"promozioni" avvenute e proseguendo nel dialogo diceva a di Persona_8 CP_14
“far togliere "quel coso" dall'auto di con il benestare di che Persona_7 Parte_4
affermava: "...LORO NON CI ARRIVANO PERCHÈ NON SANNO TANTO CHE SIGNIFICA
NDRANGHETA..", frase che, invece, ben si spiega alla luce del conferimento della "dote"”
(progressivo 1085 del 20.03.2009 e sentenza sub doc. n. 1).
Dalle menzionate intercettazioni si evince sia la diffusione del sodalizio criminoso, tale da comportare la partecipazione ad un evento celebrativo, tipico dell'associazione di stampo mafioso, di numerosi pagina 19 di 43 associati, in rappresentanza delle limitrofe locali lombarde, e tale da avere una eco quasi mediatica anche presso le famiglie calabresi, che lo stesso capo della Locale di Pioltello si raccomanda di avvisare. Il fatto stesso della ravvisata necessità di diffusione della notizia dell'affiliazione del figlio da parte di conferma la volontà di avvalersi della forza intimidatrice del vincolo Parte_4 associativo, in quanto la conoscenza dell'appartenenza al sodalizio evidentemente imponeva di tenere nei suoi riguardi certi comportamenti, di mettere in guardia dalle conseguenze in caso di contegni non conformi alle richieste o al relativo codice di condotta, così come confermava il consolidamento del relativo potere.
Ad stesso è stata conferita la "dote della " in data 3.5.2008, dopo che Parte_4 Per_11
analogo conferimento è avvenuto anche alla sua presenza in favore di il 26.4.2008. Persona_12
(secondo il GU di NO il fatto che “ [fosse] ormai entrato nel gotha della Parte_4
'ndrangheta lombarda e lo testimoniava la sua presenza al summit presso il ristorante "Il Borgo
Antico" di LE cui avevano preso parte Persona_13 Persona_14
, Controparte_2 Persona_15 Persona_16 Persona_17
, e ” cfr. doc. n. 1 p. 331). Persona_18 Persona_12 Persona_19
Inoltre, l'organizzazione e la partecipazione a numerosi summit da parte, ad esempio, di Parte_4 conferma sia la stabilità dell'associazione, sia la necessità di stabilire equilibri all'interno
[...] dell'associazione e le relazioni con l'organizzazione 'ndranghestista calabrese.
Dalla pronuncia penale si trae conferma ad esempio della presenza di anche al Parte_4
summit presso il ristorante "Al Borgo Antico" di LE (cui avevano preso parte anche ER
, all'epoca luogotenente di capo locale di Solato,
[...] Persona_20 Persona_12
, capo locale di LE, e rispettivamente Persona_15 Persona_13 CP_15 capo locale ed affiliato di Rho”) per definire gli equilibri all'interno dei locali di Bresso e Cormano, nonché il 22.2.2008 un altro incontro tra , e con Parte_4 Parte_5 Persona_21 rappresentanti delle locali di LE, Desio ed Erba: “tali incontri ritraevano l'espressione della comunanza di interessi delle famiglie calabresi e di quell'attività di ausilio reciproco che consentiva di ricondurre tutte le locali nell'unica struttura nonché centro di interessi rappresentato dalla
"Lombardia"” (v. doc. n. 1 p. 329).
pagina 20 di 43 Le indagini hanno consentito di confermare la persistenza di rapporti intrattenuti dai coimputati con gli associati calabresi;
ad esempio dalla conversazione telefonica tra e si CP_13 Persona_9
evince il riferimento ad accadimenti la cui “conseguenza sarà quella di creare un completo distacco con i vertici della 'ndrangheta in Calabria”: infatti, riferisce a le CP_13 Per_9
considerazioni a lui espresse da esponente anziano della locale di Persona_22
NO, allorquando questi, manifestando a la sua volontà di concedere delle doti ad Per_20
affiliati alla locale di NO non riesce ad avere alcuna risposta e lo stesso avrebbe Per_22 riferito a che in questo modo si stava creando “un nord ed un sud", intendendo che si CP_13
arriverà al completo distacco della "LOMBARDIA" dalla originaria struttura di vertice calabrese. A quel punto iflette che a creare la "LOMBARDIA" e a riconoscerne come capo lo stesso CP_13
erano stati, a suo tempo, "SAN LUCA, PLATÌ, SINOPOLI ed altri paesi", Persona_20
riferendosi al fatto che tale investitura era arrivata dai massimi esponenti della , Parte_6
motivo per il quale solo tali referenti avrebbero potuto intervenire per fermare o correggere l'operato di (cfr. doc. n. 1 p. 105 progr. n. 1240 del 4.6.2008). Per_20
Con particolare riferimento alla locale di Desio la sentenza del GU di NO ha accertato che ne hanno preso parte, tra gli altri, , , CP_3 CP_5 Controparte_6 CP_4
nonché e rispettivamente questi ultimi in qualità di
[...] Controparte_2 CP_7
capo della Locale e di tesoriere, detentore della cd. bacilletta.
Il primo riscontro dell'esistenza della struttura di 'ndrangheta (Locale) si ha nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nel procedimento denominato "La notte dei Fiori di San Vito" e le indagini preliminari, che hanno condotto all'accertamento penale definitivo di cui al doc. n. 1 attoreo, hanno disvelato una struttura pienamente operativa del tutto affine alle altre, facenti parte della struttura verticistica c.d. "Lombardia" e, in specie, legata alla cosca degli " di Melito Porto Salvo Pt_7
(RC).
Dell'esistenza e del riconoscimento “Del "Locale" ” si trae conferma da numerose Per_23 intercettazioni disposte nel corso della menzionata indagine (cfr. doc. n. 1 p. 590: “personaggi quali
e , il primo Capo del Locale di Bollate ed il Controparte_13 Persona_24
secondo Capo del Locale di Cormano;
essi indicano nome, carica e dote del "capo società", il collegamento con la cosca degli ...Panetto :-IERI SIAMO ANDATI A GIOCARE A DESIO E Pt_7
pagina 21 di 43 ABBIAMO CONOSCIUTO IL CAPO SOCIETÀ', che ha il Bar a Seregno. si chiama CP_7 CP_16
..inc..che ha un cugino, che è di ...e dice che lo conosce a suo
[...] Persona_25 Persona_26
cugino, dice che l'altra volta gli HANNO DATO PURE LA DOTE, IL laggiù, però dei Per_27
non ha nessuno qua sono tu tti sotto. E' DEI IAMONTE, però non ha a nessuno Pt_7
qua...omissis...Mandalari-MO. -MO e questi sono una decina sono dieci – Per_24 dodici”).
, partecipe della Locale di Desio, è stato indentificato come colui che manteneva i CP_17
contatti con la casa madre, anche attraverso il cugino tanto che è proprio lui che si Persona_28
reca in Calabria il 20.12.2008 unitamente a e viene messo al corrente dal fratello CP_3 dei contrasti della cosca (cfr. a riscontro il richiamo all'indagine cd. "Patriarca" CP_3 Pt_7
confluita nel Proc. Pen. nr. 2332/07 RGNR della DDA di Reggio Calabria v. doc. n. 1 p. 590).
La sentenza del GU di NO ha affermato l'inequivocabile appartenenza piena “del Locale di Desio alla struttura verticistica chiamata "Lombardia" (...omissis... - vedi che qua in Lombardia ER
siamo venti "Locali" Raccosta:-(inc.)... - qua siamo venti "locali siamo cinquecento uomini ER
cecè', non siamo uno...cecè vedi che siamo cinquecento uomini qua in Lombardia, sono venti "locali" aperti” (cfr. doc. n. 1 pp. 590 ss).
Il capo ha partecipato a numerosi importati summit all'interno della CP_2 Controparte_2
"Lombardia", tra cui quello del 26.2.2008 presso il ristorante il Palio di LE, le cui “caratteristiche di preparazione dell'incontro e la ritualità di alcuni particolari da rispettare vengono sottolineate proprio da , Capo Locale di Rho, a M inasi Saverio, appartenente alla locale di Persona_13
Bresso; egli, infatti, manifesta il proprio disappunto in quanto il era stato informato in CP_2 ritardo della riunione indetta e della posizione che doveva occupare al tavolo dei commensali” cfr. doc. n. 1 pp. 590 ss). Altrettanto valere per il summit del 21.11.2008 tenuto presso il ristorante il
Mediterraneo di Seregno, cui ha partecipato lo stesso e che è stato identificato avere le CP_2
medesime caratteristiche di quello sopra richiamato, anche di formalità.
Il summit che conclama l'appartenenza del Locale di Desio alla Lombardia è quello di NO
NA (MI) del 31.10.2009, cui partecipa per il Locale di Desio ancora una volta
[...]
, unitamente a “Capo Società del medesimo locale”, votanti come Controparte_2 CP_17
tutti per (cfr. doc. n. 1 p. 593). Persona_2
pagina 22 di 43 Si tratta di Locale pienamente operante come è emerso nel corso delle indagini penali (cfr. doc. n. 1 p.
592: chiama chiamandolo PRINCIPALE...omissis...M Persona_21 Parte_4
anno dice che va bene. poi dice a con "QUELLI A DESIO". dice di fissare CP_2 Pt_4 Pt_4
appuntamento per il momento. dice che sta andando adesso e come finisce l'appuntamento lo CP_2
chiamerà).
Nell'ambito dell'attività illecita della locale viene riscontrata la commissione di numerosi reati, tra cui quello di US, assieme all'uso sistematico di violenza e minacce (cfr. episodio che riguarda la vittima di US , titolare dell'impresa "NC CASE" di Negro Celestina, sua moglie). Persona_29
L'USio in tale contesto è stato indentificato nella persona di , partecipe della CP_18 Parte_8
, ma egli è sottoposto ad US anche parte di altri e si rivolge a per il
[...] Controparte_13 supporto nella restituzione;
in tale contesto capo della Locale di Bollate “una Controparte_13
volta compreso che il era sottoposto a US da parte di attiva la nota Per_29 CP_18
procedura di conciliazione mediante l'intervento del Mastro Generale. Nel caso in esame Per_4
sottolinea che non ci devono essere sovrapposizioni tra i locali nel trattare la vittima (...LA
EN: Vedete? Io ve lo avevo detto. Se poi voi mi dite che questi campano in questo modo, magari ce l'hanno sotto loro - Se ce l'hanno sotto loro a me non interessa, Persona_9
a me interessa sapere... se tu mi dici che è una persona che ti appartiene a te?...omissis...Se questa non è una persona che interessa a te, tieniti da parte” cfr. doc. n. 1 p. 593).
Il gruppo esprime tutta la sua potenzialità criminale e la forza di intimidazione sia in concreto con la commissione di reati fine, destinati ad incrementare il patrimonio della cosca, sia con comportamenti che, seppur non palesemente illeciti, contribuiscono ad agevolare l'attività pseudo lecita della Locale, come per esempio rapporti con esponenti della P.A. e controllo del settore trasporti su strada.
La cosca desiana ha avuto nella sua disponibilità armi da fuoco pronte all'uso, come si evince dal sequestro di armi ed esplosivi all'interno del box di nipote di , che ha Persona_30 CP_17
sposato , figlia di fratello di (cfr. doc. n. 1 in cui si legge che Persona_31 Per_32 CP_17
“le procedure di avvicinamento al box che prevedono un primo contatto telefonico e poi l'apertura "in sicurezza" del cancello, una volta verificata l'assenza di pericolo di intrusione di "estranei" (rectius
Forze dell'Ordine”).
pagina 23 di 43 Le armi costituiscono un aspetto non secondario della potenzialità criminale, in quanto consentono al sodalizio di contare in ogni momento in uno strumento tra i più incisivi per consolidare "il proprio prestigio criminale", sia sotto il profilo generale che in concreto per convincere qualche recalcitrante a sottostare ai voleri e agli interessi della cosca stessa.
Nella sentenza del GU di NO si riporta come esempio illuminante sui metodi adottati dalla cosca quello occorso ai danni di titolare della ditta Autotrasporti Parte_9 [...]
; la cosca si mobilità su ordine del Capo Società , che Controparte_19 CP_17
CP_ chiama ed i fratelli , oltre a “ - custode dell'area adibita a parcheggio CP_3 CP_20
TIR in uso a -, - nipote dei fratelli , - CP_17 Controparte_21 CP_2 Per_32
fratello di , - autista di camion alle dipendenze di CP_17 Controparte_22 CP_17
- - autista di camion alle dipendenze di , - uomo di Controparte_23 CP_17 CP_4 fiducia di , - - parente di ”. CP_17 Persona_33 CP_4
Egli intende intraprendere un'azione violenta ed intimidatoria nei confronti di una persona che intralcia gli affari del sodalizio e da ciò si trae conferma della condizione di assoggettamento e di omertà a cui viene ridotta la vittima in ragione del terrore che incute la cosca sia per la "fama" di cui gode nel territorio sia per la concreta manifestazione di vera e propria coercizione fisica in danno del soggetto
(cfr. racconto da parte di a “quasi che la vicenda debba Controparte_21 CP_24 accrescere la considerazione della cosca agli occhi degli di Melito Porto Salvo” ( cfr. doc. Pt_10
n. 1 p. 595 ss.: :- oggi non volevo ne ridere, e ne piangere, te lo giuro ne Controparte_21 Per_34
ridere e me piangere, quando gli tirava i pugni in faccia, faceva: "mmm....mmm" e quello voleva essere voleva andare fuori dalla macchina, non mi diceva nemmeno il cuore di picchiarlo, perchè poveretto lo vedevo che diceva:" vi cerco scusa" lo ha pestato... incomprensibile...mattina, le comiche, non è uomo dopo che lo hanno pestato è scappato "guarda se hanno preso il numero di targa ed hanno chiamato i Carabinieri, gli ho detto: “ti ammazzo io a te”...incomprensibile.... li dico:
"guardate di me non potete dire, a me aveva detto solamente di andare a prendere uno che era a piedi, poi quello che hanno fatto, io l'ho lasciato e me ne sono andato, cazzo volete da me, era a piedi e dice che dovevo prendere uno, non lo so quello che ha fatto e quello che non ha fatto " quello al telefono che parlava, è saltato dalla macchina lui, gli ha detto: sali in macchina, pezzo di merda, sali in macchina” lo ha preso da qua e lo fatto salire in macchina....(ndr polimeni candelora ride mentre
pagina 24 di 43 racconta questa parte della vicenda)....aveva il telefono tra le mani, che stava parlando per i suoi cazzi, gli ho detto: "vedi se non sta chiamando i carabinieri uno "ZIMBARO" (tradotto asino) di questi" è saltato dalla macchina nuovamente e gli ha detto: "che cazzo fai ? l'altro: "no, no sto parlando al telefono" a mi pareva gli ha detto... pezzo di merda gli ha detto, no, no io l'ho accompagnato da AN io non so un cazzo, l'ho portato perche non ha la patente. Ed ora vai vai gli Per_3 ha detto...incomprensibile....come è salito in macchina e si è girato, quello fa: “ mi riporti, poi mi riporti" e io: “tutti vengono portati " gli ho detto. Natale:- si è cacato!”).
Altra manifestazione del potere dell'organizzazione di penetrare nel tessuto economico commerciale del territorio attraverso l'acquisizione di quote di esercizi pubblici, peraltro già sottoposti ad estorsione, nonché nei gangli della vita politica comunale ( e hanno anche Controparte_2 Parte_11
ricoperto cariche pubbliche) “tanto da poter affermare tranquillamente che gli appartenenti alla cosca mafiosa possono contare oggi su esponenti di rilievo della vita pubblica per risolvere problemi ed ottenere vantaggi all'interno della Pubblica Amministrazione” (cfr. doc. n. 1 p. 596-597 da cui si evince l'intervento di presso il Comune di Cesano Maderno per Controparte_2
“favorire il cugino di autore di un abusivismo edilizio”, Persona_9 Persona_36
sanzionato dalla Polizia Locale. facendogli intendere che egli ha Controparte_25
ogni possibilità di soluzione all'interno dell'ente citato, (...omissis... asserisce che CP_26
l'assessore non c'era e che aveva l'appuntamento Martedì mattina alle ore 09:30/10:00. Per_9
ribadisce di temere che magari con il passare del tempo la multa sarebbe arrivata maggiorata.
dicendo di non preoccuparsi perché non sarebbe arrivato Controparte_27
niente e che stasera doveva parlare con un geometra mentre Martedì aveva l'appuntamento con
l'assessore. aggiunge che si era letto tutta la pratica e prima di chiudere la conversazione CP_2 dice a di non preoccuparsi perché il problema lo avrebbero risolto”). Per_9
L'ambito territoriale di attività della cosca ha riguardato non solo il Comune di Desio, ma anche in parte quello del Comune di Cesano Maderno per quanto concerne l'infiltrazione nella Pubblica
Amministrazione. In ogni caso i luoghi di incontro sono stati individuati ristorante Braai di Giussano, nella Gelateria Sottozero (ex bar Gloria, sita in Desio Via NO), nel Triky Bar di Seregno di Pio
Candeloro, nel bar Aisha Cafe, sito in Desio in Via Matilde Serao, nei bar "da Enza" e "da Mirella"
pagina 25 di 43 (entrambi in Desio) e nella Pizzeria Italia, in Via per Desio di Cesano Maderno, locale gestito da
, cognato di (cfr. doc. n. 1 p. 597). Persona_37 CP_17
L'organizzazione ha conservato le gerarchie previste osservando i dettami che riguardano la gestione dei proventi degli affari criminali come restituzione della c.d. "bacinella" (cfr. conversazione ambientale tra e rispetto ad una vittima di estorsione, da cui si trae Parte_12 CP_17
conferma che egli paghi regolarmente “una sorta di assistenziale”, cfr. doc. n. 1 p. 593: “ Pt_12
Comunque non ti devi incasinare, (Pio ), tu fai il passo più lungo della
[...] CP_17 CP_17
gamba, puttana della miseria. : non me ne frega un cazzo. : -Se ti paga CP_17 Parte_12
l'assistenziale, non può pagare a trenta, mi pare a novanta”).
Specificamente aveva, in qualità di organizzatore-capo della locale, il Controparte_2
ruolo di direzione con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive agli altri associati dovevano attenersi. Egli ha impartito disposizioni imperative sul comportamento da tenere da parte degli affiliati (cfr. doc. n. 1 p. 598: “MO
Per_2 VE: E' venuto qua e disse no io non so niente prima di fare una cosa dovete chiedere il permesso. IM ND: -E lui che ha detto? MO VE:- Si va da , CP_7
prima di fare una cosa, si chiede il permesso si chiede il permesso e lui ha detto: c'è e beh CP_17
c'è . :- C'è . :-E allora? E poi si è CP_17 Controparte_21 CP_17 Parte_12
calato l'altro. IM ND:-Chi? :- Peppe. IM Parte_12
ND:- Ah”).
inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei CP_2
quali si decidono le strategie (v. summit del 26 Febbraio 2008 presso il ristorante ''il Palio" di LE;
dopo l'uccisione di ha preso parte, assieme al Capo Società del medesimo Locale Persona_20 [...]
, al summit di NO NA del 31.10.2009, ove ha espresso il suo ruolo e ha CP_17
manifestato apertamente la funzione della carica ricoperta votando per alzata di mano la nomina del reggente provvisorio della Lombardia), gli equilibri relativi alle locali nonché e si nomina il rappresentante generale;
organizza altresì summit a livello di locale ed intrattiene rapporti con pubblici amministratori.
In più di un'occasione è richiesto il suo intervento allorché all'interno della cellula criminale qualche affiliato non abbia rispettato le regole di condotta (cfr. doc. n. 1 p. 599 quando , Capo- CP_17
pagina 26 di 43 Società del Locale di Desio, anteponendo i propri interessi personali a quelli della cosca, cerca di appropriarsi di beni e proprietà di non conferendoli al patrimonio del Locale ed alla Parte_13
condivisione tra gli associati).
è organicamente inserito nel "Locale di Desio"; egli, infatti, partecipa assieme a CP_7 [...]
come rappresentante della Locale al summit del 22 febbraio 2008 nei pressi del CP_18
supermercato IPER-D in Cesano Maderno assieme a , Capo Locale di LE e Persona_15
San Vittore Olona, e (cfr. doc. n. 1 p. Parte_4 Persona_21 Parte_5
600). Egli è stato contabile della locale con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "bacilletta" e viene ritenuto responsabile del delitto di ricettazione al capo 97) di cui al doc. n. 1.
è, invece, uomo di fiducia del Capo , nonché portavoce delle CP_5 Parte_14
sue disposizioni ed il suo principale collaboratore nella pianificazione e nell'attuazione delle attività criminali. Egli viene messo a conoscenza anche delle strategie che il suo capo - che ha CP_17
l'aspirazione di condizionare la futura vita politica di Desio e Cesano Maderno - intende attuare per infiltrare l'organizzazione mafiosa nei settori dell'amministrazione pubblica (v. doc. n. 1 p. 605: “
[...]
:-ma quando sono le elezioni? fammi parlare a me. parlo con CU (Dr. CP_17
medico e attuale Presidente del Consiglio Comunale di Desio N.d.A.). Persona_38 [...]
- perché ci vuole una ditta che lo chiama...incomprensibile...(perchè la parola viene coperta CP_28
da un colpo di tosse di )...si porta al sindaco una lista e fa una chiamata. CP_17 [...]
: -parlo io con Pon....cu. cu CU. perchè a CU. a coso se lo stanno giocando. CP_17
- renditi conto! :-no io comunque, minchia amico dottore.... CP_28 CP_17
(incomprensibile)... una volta che arrivi a Cesano, arrivi dappertutto. -arriviamo pure CP_28
da questi di NO? :-ci prepariamo andiamo a trovare tutti. - noi CP_17 CP_28
un cento cinquanta voti sicuri. :-si con cento cinquanta voti perde non vorrei. CP_17 [...]
-No. non è che deve fare il sindaco, l'assessore! :-no. ma lui deve sfondare e CP_28 CP_17
deve essere lui a dirigere poi. Cioè dobbiamo essere noi poi a dire chi va a cosa. :-Non CP_28
è male la pensata quello.. :-lo chiamiamo, domani lo chiamiamo il dottore”). CP_17
La subordinazione gerarchica di a è nota ovviamente oltre che a tutti gli CP_5 CP_17
affiliati, anche a soggetti che, seppur non organicamente inseriti nell'associazione mafiosa, sono ad pagina 27 di 43 essa vicini o comunque di contorno;
egli è noto come " " ( è ). Persona_39 CP_16 CP_17
è risultato altresì presente quando il gruppo si è mobilitato per realizzare attività CP_5
d'intimidazione mafiosa come avvenuto in occasione del "sequestro", a chiari fini intimidatori di titolare di una ditta di autotrasporti, con il quale aveva degli insoluti Parte_9 CP_17
per pregresse prestazioni lavorative.
Egli ha preso parte a numerosi summit, tra cui quello del 21.11.2008 presso il ristorante Mediterraneo di Seregno per dirimere questioni di ripartizione di denaro con i egli ha anche intrattenuto Pt_4
contatti diretti anche con le massime cariche della 'ndrangheta lombarda, quali , Persona_40
Capo Locale di AN Comense e CA (CO), con il quale si è accordato per incontrarsi in
Calabria il giorno 19.08.2009, per partecipare ad un evento importante nell'ambito della criminalità organizzata calabrese, cioè il matrimonio tra ed entrambi appartenenti a Persona_41 CP_29
famiglie di elevato spessore della 'ndrangheta calabrese.
risulta, altresì, coinvolto in altri episodi delittuosi, soprattutto pertinenti il traffico di CP_5
stupefacenti e si avvale della forza intimidatrice tipica del vincolo associativo, oltre ad usare violenza e minaccia verso le vittime di US (v. doc. n. 1 p. 608: “il 27.01.09 parla con su fatti Testimone_2
attinenti gli stupefacenti e riferisce di aver quasi "sparato" a un soggetto, dal quale, pretendeva il pagamento di una non meglio precisata somma di denaro: "...Mi stavo sparando con uno" "...con la pistola di dietro..." Si apprendeva altresì che tale persona aveva un debito anche con " ", CP_2
infatti accontava "...No siccome aveva un debito con...anche con lui...17.000 euro e CP_28 CP_2
gli ha fa tto le cambiali di 300 euro al mese... Nell'esposizione dei fatti, oltre a riferire di CP_28
essersi recato a quell'appuntamento armato di una pistola, aggiungeva che era in compagnia di
" ", identificato in rimanendo piacevolmente sorpreso e soddisfatto Parte_15 CP_3
dell'aggressività e dalla violenza dimostrate nella circostanza dal che aveva supportato CP_3
l'aggressione armata di ). CP_28
È risultata provata la sua penale responsabilità come autore della ricettazione del semi rimorchio targato "MO-18160" (in seguito risultato carico di vari componenti elettronici industriali per un valore di oltre centomila euro) facente parte del TIR targato "BW-393-YP", rubato a da Parte_16
parte di ignoti.
pagina 28 di 43 CP_3
, detto è inquadrato nel "gruppo criminale" facente capo a Controparte_6 CP_17
e concorre sia nell'azione d'intimidazione mafiosa sul territorio che nelle attività anche illecite della cosca, fornendo un notevole supporto al sodalizio criminale (v. partecipazione al sequestro di Pt_9
. Vari sono gli episodi per i quali egli, su indicazione del fratello o del Capo Società
[...] CP_2
, si attiva per procedere alla riscossione di proventi di natura estorsiva destinati CP_17
all'associazione mafiosa (v. doc. n. 1 p. 612 conversazione telefonica intercorsa tra e CP_17
agente immobiliare vittima di estorsione laddove il Capo Società, in procinto di Controparte_31
estorcere la somma di 7.200 Euro in contanti, incarica di riscuotere il denaro e rincarare CP_6
la dose di intimidazioni rammentando alla vittima che, qualora non dovesse pagare, il “legno è pronto v. estorsione ai danni di . Parte_13
Anche è risultato partecipe delle scelte strategiche che il sodalizio criminale intende CP_3
adottare anche in campo economico mediante l'intimidazione mafiosa;
egli ha condiviso i mezzi di persuasione che hanno alimentato la fama criminale della cosca desiana e hanno favorito l'espansione della stessa nel settore degli autotrasporti (v. inter alia suv doc. n. 1 p. 613-614 la conversazione ambientale tra lui e : “PIO : - No. Io gli ho detto, tu gasolio non ne porti CP_17 CP_17
da nessuna parte tutto quello che c'è me lo prendo io. gli ho detto, tu qua nelle zone gasolio non ne porti. Lui mi fa, ma cos'è un imponimento? Si è un imponimeto. se parli così, domandagli a Per_42
. NN OM: -Hai fatto bene a fare così, mi sei piaciuto, che lui voleva fare. CP_5
PIO ND: - Dice, io non ho niente con , cos'è un imponimeto? Dimmi perchè non Per_20
glielo devo portare? Te lo devo dire a te, gli ho detto, vuol dire che non se lo merita, va bene, poi se glielo vuoi portare, fammi vedere il mezzo lì e poi vedi come vengo e ti brucio il camion, domandagli
a Gli ho detto, se fino all'inverno vai bene, tutto il gasolio che hai nelle mani deve passare Per_42
prima dalle mie mani, se no tu qua ai miei paesani non gli dai niente a nessuno. ...omissis...
[...]
:- E' diventato una pecora, minchia alle 10:30 giovedì, anzi me lo doveva portare CP_17
venerdì, poi oggi, poi oggi era festa ed è venuto ieri. NN OM:-Adesso vedrai come si comporta. PIO ND: Ha detto che domani viene per l'aperitivo con sua moglie...omissis... . -Eh, lo castighiamo se non lo fa. M : CP_17 Testimone_3
"Adesso vediamo come si comporta, vedrai...”).
pagina 29 di 43 concorre inoltre nella commissione di specifici reati fine dell'associazione mafiosa” CP_3
CP_ (v. episodio in cui lui e , armati di pistola vanno a minacciare una persona al fine di riscuotere del denaro doc. n. 1 p. 614: :- Novità...sabato mi sono sparato con uno. CHECCO. -Si. si. Email_1
: Mi stavo sparando con uno. CHECCO. -Davvero? : -...incomprensibile...con Email_1 Email_1
la pistola di dietro... : -Eh! Davvero? : -Dovevi vedere CP_32 Email_1 Parte_15
tu... : C'era anche lui? : -Si... è partito dalla CP_32 Email_1 Per_43
macchina...incomprensibile...alla macchina di questo quà...praticamente è il socio del Nando no!
: -...ride...Sei un balordo tu! : -il bastardo...incomprensibile...lì a lavorare questo CP_32 Email_1
quà...incomprensibile...del signore...allora...incomprensibile...e suo nipote il nipote di non un Pt_17
suo amico non ho paura di te! Ti ammazzo gli ho detto dammi i soldi...incomprensibile...guarda che se non...incomprensibile...ti ammazzo quà perché sto andando in galera per te miserabile e c'era un altro,
c'era un altro con lui un signore sui 40 anni un altro faceva tutto lui cioè stava da fuori e Per_44
guardava la situazione, non è che è intervenuto no. Diceva "aggiustatevi". Si vedeva che era una persona per bene però no!...incomprensibile...abbiamo finito. Gli ho detto "ti butto...incomprensibile"...ma sai come l'ho trattato di merda...IM poi l'ha messo...incomprensibile...Minchia ma io non lo facevo a IM così”).
è associato sul quale il Capo Società ripone una certa fiducia, CP_4 CP_17
incaricandolo di diramare agli altri associati la disposizione tassativa che nessuno dovrà permettersi di intraprendere iniziative di azioni violente o intimidatorie o di utilizzare il nome del Capo Società, senza l'autorizzazione dello stesso (v. conversazione ambientale intrattenuta dallo stesso con : CP_17
“FOTI BARTOLO:-No, ma troppo bordello, ma per me io non ho problemi, in nessun senso della vita, perchè, quello che tu ancora non hai capito, i problemi solo una persona li può avere, dietro tutto questo, a me cosa mi devono fare, se quello (incomprensibile) caricano su di te. PIO ND:-
Ma quello che dico io, anche questo cazzo di cioè voglio dire, ha picchiato , Per_12 Parte_18
parola d'onore...omissis... . PIO ND.-Bartolo, ti Controparte_33
ho detto che lo hanno fatto, vedi che il mio nome è uscito apposta :-Il tuo nome lo CP_4
hanno fatto...omissis... :-Questo gli dovete dire che deve stare al suo CP_17 Per_12
posto. FOTI BARTOLO:-L'ho fatto adesso, proprio ora sono uscito da casa sua, oygt. PIO
ND:-Se ha un problema, ma qual'è il problema, te lo dice a tg, ...omissis...PIO
pagina 30 di 43 .- Lui non deve fare altro che dirlo, lui qualsiasi problema che ha, non deve andare. CP_17
POTI BARTOLO:-Ma lui lo sa. PIO ND:- Ne da , ne da che se gli deve Pt_13 Per_2 dare due schiaffi ad uno, vengo anch'io che invece di quattro gliene buttiamo sei...omissis..
[...]
:-Tanto è vero che gliel'ho dovuta girare, , gli ho detto che se eventualmente ti CP_17 CP_4
domanda, sei parente o cose, gli devi dire che è mezzo parente con mio zio, digli qualche cosa, vedi sempre per coprire la situazione, hai capito, se no mi dicono: quà camminano tutti con il tuo nome e poi l'ultimo che mi ha chiamato mi ha detto “vedi che qui, chi è parente tuo, chi è cugino tuo, intanto le cose succedono mi ha detto" POTI BARTOLO.-Sul bene delle famiglie che io non ne sapevo niente...omissis... :-Ma magari non è vero neanche che è andato CP_17 Per_12
da questo a bruciargli la macchina...omissis.. Domandagli, ma tu sei andato CP_17
con qualche amico tuo, a picchiare qualcuno a Desio e gli avete incendiato la macchina, gli devi dire”).
Al momento dell'esecuzione della misura custodiale in data 13.07.2010 è stato trovato in possesso ed ha consegnato spontaneamente agli operanti in una busta di nylon che custodiva nella cassetta postale all'ingresso della sua abitazione: “un revolver di produzione statunitense, marca SMITH & WESSON, calibro .38 Special, modello 15-3 , avente matricola da considerarsi arma comune da sparo, Nume_1
nonché 1 caricatore bifilare, estraibile da 15 cartucce, relativo a pistola semiautomatica di produzione croata modello …, da considerarsi parte di arma, numero 50 cartucce calibro, 38 Special di fabbricazione coreana, prodotte dalla , .. numero 9 cartucce calibro 9x18 Parte_19
mm OV ..; tutte le cartucce in questione, munite di palla FMJ, sono da considerarsi munizionamento per arma da guerra” (cfr. doc. n. 616).
Alla luce di quanto si evince dall'accertamento definitivo intercorso in sede penale anche nei passaggi motivazionali che sono stati sommariamente sopra riportati, indubbiamente ricorre una lesione della reputazione dello Stato quale soggetto deputato a garantire ai cittadini il diritto di vivere in un contesto caratterizzato da civile convivenza. Il sodalizio criminoso sopra descritto, tenuto conto del numero dei soggetti coinvolti, della natura sistemica dello stesso, nonché della sua diffusione anche territoriale ha destato particolare allarme sociale e ha minato le basi di una civile convivenza nelle zone da esso interessate.
pagina 31 di 43 Al fine di identificare il soggetto che ha patito il danno reputazionale a causa del sodalizio criminoso sopra descritto, tenuto conto che la domanda è stata proposta tanto dalla Parte_1
Ministri quanto dal , si osserva che tra i soggetti pubblici costituzionalmente Controparte_1
necessari, oltre ai Comuni, alle Regioni, alle Province, alle Città Metropolitane rientra lo Stato.
Nell'ambito dell'organizzazione statale viene in rilievo la funzione esecutiva esercitata dal Governo.
In tale contesto va richiamato l'art. 95 Cost. che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale di governo e ne è responsabile, nonché mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Per lo svolgimento delle sue funzioni egli dispone di una struttura amministrativa di supporto che è la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Essa assolve inter alia alla funzione di direzione e dei rapporti con l'organo collegiale di governo e alla progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico generale, nonché al monitoraggio del relativo stato di attuazione.
I che assieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compongono il Governo della CP_34
Repubblica, sono organi dello Stato dotati di un'autonoma legittimazione processuale e sostanziale, tanto che gli atti ed i comportamenti, anche ai fini di un eventuale giudizio di invalidità e responsabilità posti in essere dal sono imputati non già allo Stato, ma al stesso. In questa CP_1 CP_1 prospettiva si giustificano, infatti, anche l'autonomia finanziaria dei e la dotazione di beni CP_34
immobili e immobili.
Quanto specificamente al ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 398/2001 Controparte_1
(Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del
), ratione temporis applicabile alla fattispecie - tenuto conto che la commissione Controparte_1
dei delitti associativi per cui è causa è stata individuata a decorrere dall'anno 2007 - il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, articolazione del svolgeva le funzioni di Controparte_11
“garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali”.
La norma è stata abrogata dal D.P.C.M. n. 78/2019, che all'articolo 3 ha ampliato le funzioni del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, individuando, oltre a quella - già prevista - di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, anche il pagina 32 di 43 raccordo e la leale collaborazione con le autonomie locali, la consulenza alle prefetture e alle amministrazioni locali, nonché, in particolare, quella di prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali, la promozione, il sostegno e il monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale.
In tale contesto istituzionale, essendo Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 95 Cost. responsabile della direzione e politica generale del Governo e dunque di tutte quelle decisioni attuazione del programma di governo, tra cui rientra anche la politica di sicurezza pubblica, non può che discendere che la lesione reputazionale dello Stato anche rispetto al principio di buon andamento ex art. 97 Cost. non può che identificarsi come lesione reputazionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ne ha la direzione a livello nazionale. Al contrario, essendo il , Controparte_1 organo preposto all'epoca della commissione dei fatti illeciti alla mera funzione di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento e non anche preposto (come lo è a decorrere dal 2019) alla prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali, alla promozione, al sostegno e al monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale, non può ravvisarsi in capo ad esso una lesione reputazionale, nemmeno in termini di violazione del principio di buon andamento di quella specifica articolazione statale.
Se è vero, infatti, che all'epoca dei fatti il era organo tenuto all'esecuzione delle Controparte_1
attività di indagine (che in effetti ha eseguito e nei cui confronti è stato disposto il rimborso delle relative spese), è altrettanto vero che esso era ed è dotato di autonomia sostanziale e funzionale rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'epoca di commissione dei fatti illeciti era dotato solo di generali funzioni di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento;
la funzione di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di promozione, sostegno e monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale è stata infatti prevista a decorrere dal
2019, sì che dette funzioni sono state introdotte, con conseguente ampliamento di quelle proprie del
, in epoca non solo successiva al periodo di commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., CP_1
ma anche alla condanna generica al risarcimento del danno dal parte del GU di NO del
19.11.2011, divenuta poi definitiva nel 2014.
pagina 33 di 43 Del resto nessuna specifica allegazione si evince dagli atti depositati dalle parti attrice che hanno sempre chiesto il riconoscimento di un danno non patrimoniale in capo ad entrambe, non solo senza operare una contestualizzazione nell'ambito Costituzionale delle due amministrazioni attrici, ma anche limitandosi a genericamente dolersi del pregiudizio in capo alle “persone giuridiche, in relazione alla lesione di diritti di natura non patrimoniale (lesioni dell'onore, della reputazione, dell'identità personale, dell'immagine etc.)” e chiedendone la commisurazione “non solo all'allarme sociale cagionato dalla presenza dell'associazione criminale cui appartengono i convenuti, ma anche all'effettiva e concreta turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici determinato dalle singole attività illecite riconducibili alla medesima organizzazione” (cfr. citazione a p. 9).
Si ritiene, in altre parole in ragione di tutti gli argomenti che precedono, titolare attivo della pretesa fatta valere in giudizio la sola in quanto ai sensi dell'art. 95 Cost. Parte_1
responsabile delle politiche generali di governo e quindi anche di quella di sicurezza pubblica, di gestione ed attuazione del programma di governo, nonché ente costituzionalmente necessario che rappresenta lo Stato.
Per tutte le ragioni che precedono, tenuto conto del particolare allarme sociale destato dal sodalizio criminoso sopra descritto e del conseguente discredito dello Stato preposto alla garanzia dell'incolumità dei cittadini e, in buona sostanza, della sicurezza pubblica, nonché garante del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost., si reputa che sussistano gli estremi per riconoscere in favore della sola il danno non patrimoniale, che si Parte_1 liquida, all'attualità, tenuto conto della marcata gravità dei fatti di reato accertati nella misura di euro
5.000.000,00.
Va disattesa la richiesta del convenuto di ritenere il suo apporto all'associazione minimo, CP_3
dovendosi escludere anche alla luce dei passaggi motivazionali di cui al doc. n. 1 quanto dedotto dal convenuto, vale a dire di essere stato mero partecipe “passivo”; sul punto si osserva in generale che la partecipazione al sodalizio criminoso integra l'illecito plurisoggettivo che il legislatore ha inteso punire penalmente e come tale integra civilisticamente un fatto illecito doloso plurisoggettivo, sì che tutti gli associati sono condebitori in solido dei danni che hanno cagionato nei confronti dei danneggiati;
pertanto il riferimento ad una mera partecipazione “passiva”, come allegato dalla parte, non farebbe venir meno la responsabilità da fatto illecito del relativo associato. Inoltre nel merito, anche alla luce pagina 34 di 43 dei passaggi in parte riportati va esclusa una mera partecipazione “passiva” dell'associato, dovendo ritenersi dimostrato che egli abbia preso parte attiva all'attività illecita del sodalizio, anche ponendo in essere atti di violenza e minaccia, tali da incrementare la forza intimidatrice del sodalizio. Nessuna riduzione della pretesa risarcitoria può essere operata, come da lui stesso richiesto.
Del resto, nemmeno l'età dei danneggiati, il fatto che si tratti di fatti risalenti, o che gli odierni convenuti abbiano scontato tutta la pena, tenendo una buona condotta, possono influire sulla quantificazione delle somme liquidate a titolo risarcitorio, che hanno funzione riparativa delle conseguenze dannose patite dai danneggiati e non sanzionatoria e che integrano circostanze successive rispetto alla commissione delle condotte illecite. Solo la gravità dei fatti illeciti in specie marcatamente elevata per tutte le ragioni sopra esposte possono influire sulla liquidazione del danno non patrimoniale.
Dall'importo sopra indicato di euro 5.000.000,00 debbono essere dedotte le somme riconosciute a carico degli imputati e in favore dell'amministrazione dello stato a titolo di confisca in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno.
Rispetto ad esso si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Sul punto, pur a fronte dell'eccezione formulata nell'interesse di e Controparte_35 CP_36
quella di "compensatio lucri cum damno" si osserva che si tratta di un'eccezione in senso
[...]
lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno pagina 35 di 43 risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass. n. 23588 del 28/07/2022 e n. 26757 del 24/11/2020).
Nel merito, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che nel giudizio civile promosso per ottenere il risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p., ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno (cfr. Cass. n.
34536/2023).
Infatti, la confisca disciplinata dall'art. 322 ter c.p. costituisce una sanzione in forza della sua natura punitiva e “persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva”. Essa differisce dalla condanna al risarcimento del danno, che persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio del soggetto pubblico leso dalle erogazioni indebite. Secondo la giurisprudenza (v. Cass. pen. n. 39874 del 2018):
“per quanto attiene più specificamente ai rapporti tra la confisca emessa in sede penale ed eventuali provvedimenti risarcitori, emessi in altro procedimento civile o amministrativo in favore di un ente pubblico che sia stato danneggiato dal reato e dall'illecito commesso dalla persona giuridica giudicata responsabile, la autonomia del corso dei giudizi eventualmente contestuali non si risolve anche in reciproca indifferenza dei rispettivi esiti decisori;
al contrario, nel determinare l'ammontare pecuniario sino a concorrenza del quale confiscare in sede penale i beni del condannato e della persona giuridica è necessario tenere conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato, che va considerato, non al momento di percezione, ma all'atto della decisione.
Siffatta soluzione riceve avvallo normativo per effetto della disposizione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 1, contenente la clausola per la quale, in caso di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato».
pagina 36 di 43 Ad avviso della Suprema Corte la sanatoria della posizione debitoria con l'amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale che si intende perseguire con la confisca. Ne consegue che la restituzione all'erario del profitto derivante dal reato elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca. In caso contrario si avrebbe una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in violazione principio che l'espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato dal reato;
conclude il Supremo Collegio che: “dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in materia di confisca del profitto del reato e restituzione all'Erario delle erogazioni indebitamente percepite si evince un principio, che è alla base dell'art. 19 d. lgs. n.
231 del 2001, secondo cui, essendo parametrata la confisca a quanto indebitamente erogato, la ripetizione dell'importo corrisposto senza causa preclude, nei limiti di quanto restituito, la confisca.
Non può aversi mediante quest'ultima una duplicazione di quanto già restituito del profitto derivato dal reato. Il principio, deve intendersi, opera anche in senso contrario, nel senso che l'azione restitutoria trova limite nella disposta confisca. …Alla stessa conseguenza deve pervenirsi laddove
l'azione promossa è di tipo risarcitorio, ed il danno allegato corrisponde alle erogazioni indebite in relazione alle quali sia già intervenuta la confisca. Riconoscere un danno risarcibile in favore dell'Erario violerebbe il principio di effettività del danno una volta che la confisca abbia avuto ad oggetto proprio il valore che viene preteso a titolo risarcitorio e fatto costitutivo della confisca e del danno è la medesima condotta pregiudizievole ai danni dell'Amministrazione pubblica” (Cass. n.
34536/2023). Non si tratta, secondo la terza sezione civile della Corte di Cassazione, del mero coordinamento dei due titoli in sede esecutiva, detraendo le somme già incassate dal a CP_1
diverso titolo: “come non può essere disposta la confisca per la parte che può essere restituita al danneggiato, così non può essere disposto il risarcimento per la parte che sia già oggetto di confisca, pena la violazione, come si è detto, del principio di effettività del danno”.
In specie si reputa di applicare in via analogica i principi espressi rispetto al sequestro di cui all'art. 322 ter c.p.p. e all'art. 19 d.lgs. n. 231/2001 alla confisca cd. allargata ex art. 12 sexies commi 2 e 1 del
D.L. 8.6.1992, n. 306, conv. in L. 7.8.1992, n. 356, secondo cui è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla pagina 37 di 43 propria attività economica (la norma è stata poi trasfusa nell'art. 240 bis comma 1 c.p. dal d. lgs. n.
21/2018).
La confisca è definita "allargata" per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzia perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta. La previsione normativa della confisca trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L'accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce "spia" ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose (v. Cass. Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021).
Pertanto, trattandosi tutte di ipotesi di misure ablative di natura patrimoniale, volte a ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti, fattori per quanto attiene all'ipotesi di confisca ex art. 12 sexies cit. di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose, e pertanto condividendo una ratio del tutto analoga, dall'importo sopra liquidato occorre sottrarre gli importi oggetto di confisca definitiva ex art. 12 sexies cit. da parte della pronuncia del GU di NO (v. doc.
n. 1), all'esito della conferma o riforma da parte della Corte d'Appello di NO (v. doc. n. 2).
Del resto la stessa Consulta ha confermato che la confisca ex art. 12 sexies comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 35 “si colloca nell'alveo delle forme “moderne” di confisca alle quali, già da tempo, plurimi Stati europei hanno fatto ricorso per superare i limiti di efficacia della confisca penale “classica”: limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza – in termini di strumentalità o di derivazione – tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna. Le difficoltà cui tale prova va incontro hanno fatto sì che la confisca “tradizionale” si rivelasse inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del
pagina 38 di 43 loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato”
(cfr. C. Cost n. 33/2018).
Trattandosi di misura avente funzione non solo sanzionatoria e ripristinatoria, ma anche preventiva, essendo volta ad evitare che il denaro che si presume frutto dell'attività illecita sia reimpiegato nel mercato legale, si reputa di non operare la decurtazione degli importi che ne sono oggetto dal danno patrimoniale, avendo la misura ablativa una funzione del tutto ibrida, non sussumibile nel novero di un mero danno patrimoniale (in specie meramente integrato dalle spese vive sostenute per la complessa attività di indagine); dovendo, infatti, la confisca allargata ritenersi il mezzo per sottrarre agli associati il supporto economico per la prosecuzione dell'attività illecita si reputa di operare la decurtazione degli importi a tale titolo vincolati dall'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi del valore più rappresentativo dell'incidenza negativa delle condotte illecite nei confronti dei consociati e dello Stato.
Dall'importo di euro 5.000.000,00 vanno decurtati gli importi corrispondenti alle somme di denaro confiscate in via definitiva e non anche quelle relative alle quote societarie o ai beni immobili poiché, in assenza di altre indicazioni o supporto documentale, non è dato sapere il loro valore di mercato e neppure di realizzo all'esito di eventuali vendite all'incanto.
Precisamente occorre decurtare, previa rivalutazione degli importi per consentire la sottrazione di importi omogenei rispetto al danno liquidato all'attualità:
- la somma di euro 50.000,00 (pari alla somma confiscata a il 13.7.2010 Controparte_37 all'esito della conferma solo parziale della confisca disposta in primo grado in sede di appello v. doc. n. 2);
- la somma di euro 50.000,00 (pari alla somma confiscata il 22.7.2010 a Controparte_38 all'esito della conferma in sede di appello v. doc. n. 2);
- la somma di euro 53.310,65 (deposito risparmio 22358760 C/O ), quella di di Controparte_39
euro 2.977,74 (risultante da c/c cointestato con saldo euro 1.388,88) e quella Controparte_40
di euro 1.588,86 (sotto deposito titoli nr. saldo C/O ) oggetto di confisca a Controparte_39
; Persona_22
- l'importo di euro 1.246,45 (conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della ) e l'importo euro 1.224,87 (Conti correnti e titoli a custodia, a Controparte_41
pagina 39 di 43 NO presso gli uffici legali della per la ) Controparte_42 Controparte_43
confiscati a Controparte_44
- la somma di euro 25.067,32 presso quale (saldo del conto corrente n. 829 103844 presso la filiale di Grotteria, confiscata a Controparte_45 CP_46
- l'importo di euro 47.283,69 (presso banca INTESA Sanpaolo Spa conto corrente nr.
0000/3526166) oggetto di confisca a carico di Controparte_47
- la somma di euro 58.398,23 (deposito presso C/c n. 057/12765) Controparte_42
confiscata ad Persona_9
- la somma di euro 90.714,51 confiscata a (v. doc. n. 1 parte seconda p. 506); CP_48
- somma di euro 295.418,99 (pari alla sottrazione dall'importo di euro 406.637.93 della somma
€111.218,94 già restituita presso Banca Monte dei Paschi di Siena/Prima Sgr) confiscata a
Persona_17
- l'importo di euro 23.998,67 confiscato a Controparte_49
- le somme di euro 464.075,08, euro 4.755,02, euro 6.721,58 ed euro 562.269,00 confiscate a
(l'ultima tratta dalla Relazione bancaria accesa presso UBS di Lugano a lui Controparte_13
intestata tramite del 22.9.2010); Controparte_50
- gli importi di euro 1.544,17 e di euro 5.315,61 confiscati ad;
Controparte_2
- le somme di euro 37.983,64, euro 65.986,13, euro 19.665,88 (valorizzazione a iri.10.2010), euro
215.190,86 (gestione patrimoniale n. 8/4693, intestata a con valorizzazione Persona_45
all'l.10.2010) ed euro 51.893,78 (valorizzazione all'1.10.2010) confiscati a;
Persona_45
- la somma in contanti di euro 9.500,00 confiscata a;
CP_51
- gli importi di euro 28.547,23 e di euro 44.211,32 (di cui in parte Fondi comuni di investimento annotati sul deposito titoli n 500909 di Unicredit Banca Spa) Persona_46
- la somma di euro 40.000,00 confiscata a CP_52
Considerato che gli importi sono stati oggetto di confisca con la pronuncia del 19.11.2011, anche all'esito della riduzione delle somme confiscate ai coimputati e occorre previa CP_37 CP_38
sommatoria degli stessi (pari a euro 2.258.889,28) operare la rivalutazione dalla data del 19.11.2011 alla data odierna.
pagina 40 di 43 Dall'importo di euro 5.000.000,00 va pertanto dedotto l'importo di complessivi euro 2.828.129,38, sì che in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri va riconosciuto l'importo di euro
2.171.870,62.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità (euro 5.000.000,00) deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (v. primo capo d'imputazione di cui alla sentenza penale prodotta sub doc. n. 1 dalle parti attrici da cui risulta che la prima riunione è occorsa il 18.10.2007 al Ristorante La Cadrega, sito in via Dante
Limito di Pioltello - Mi); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella della disposta confisca (19.11.2011); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma, previa decurtazione dell'importo di euro 2.258.889,28, dal 19.11.2011 sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
I convenuti , , CP_7 Controparte_2 CP_4 CP_5 [...]
e devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento del CP_6 CP_3
danno patrimoniale in favore della che, previa decurtazione delle Parte_1
somme già oggetto della cd. confisca allargata, si liquidano in euro 2.171.870,62, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri menzionati.
pagina 41 di 43 Come già anticipato, non solo gli odierni convenuti vanno qualificati condebitori in solido ex art. 2055
c.c. del debito risarcitorio sopra liquidato per la commissione del reato associativo afferente i fatti di cui alla cd. Indagine Infinito, confermati dalla pronuncia penale di cui ai docc. nn. 1, 2 e 3, ma anche tutti coloro per i quali è stata pronunciata definitiva sentenza penale per i medesimi fatti, ove confermato l'an della pretesa risarcitoria nelle separate vertenze civili promosse, dovranno essere considerati condebitori in solido nei limiti del medesimo importo risarcitorio, sì che, ancorché il menzionato importo, così come quello di cui al danno patrimoniale liquidato in favore del
[...]
, ben possa essere richiesto anche ad un solo convenuto, in sede esecutiva – ove azionata CP_1
nei confronti di soggetti non convenuti nella presente vertenza - non potrà essere riconosciuto in favore del una somma superiore ad euro 124.336,52 (oltre interessi e rivalutazione) e in Controparte_1
favore della una somma superiore a euro 2.171.870,62 (oltre Parte_1
interessi e rivalutazione).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che i convenuti debbono essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle due parti attrici. Il fatto che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla e quella di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale formulata dal siano state respinte non Controparte_1
consente di addivenire a conclusioni diverse poiché le due parti attrici sono due amministrazioni statali, entrambe difese ex lege dall'Avvocatura dello Stato, e le posizioni sono state trattate congiuntamente, come se si fosse trattato di un unico soggetto, sì che si reputa di considerare le parti attrici, nel cui favore le domande sono state fondamentalmente accolte, come un soggetto unitario sia sotto il profilo della soccombenza, sia per escludere la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 di cui al D.M. n.
55/2014.
Le spese si liquidano direttamente in dispositivo sulla base del valore totale dell'accolto (scaglione compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00), nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto della peculiarità del caso, della mole dei documenti prodotti e della difficoltà delle questioni esaminate, che hanno richiesto numerosi approfondimenti giuridici tanto in tema di diritto civile e processuale, quanto nell'ambito del diritto penale, ridotti del 50% per quanto concerne pagina 42 di 43 l'attività istruttoria, considerato che la stessa si è esaurita con il mero deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) condanna , , CP_7 Controparte_2 CP_4 CP_5 [...]
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali CP_6 CP_3
patiti dalla che, già decurtate le somme oggetto di confisca, si Parte_1
liquidano in euro 2.171.870,62, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2) condanna , , CP_7 Controparte_2 CP_4 CP_5 [...]
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti CP_6 CP_3 dal , che si liquidano in euro 124.336,52, oltre interessi e rivalutazione come CP_1 CP_1
indicato in parte motiva;
3) condanna , , CP_7 Controparte_2 CP_4 CP_5 [...]
e in solido tra loro, a rifondere in favore della CP_6 CP_3 [...]
e del , le spese di lite, che si liquidano in euro 1.713,00 Parte_1 Controparte_1
per le spese e in euro 38.000,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.
NO, 29.6.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 43 di 43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42981/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 ex lege dall'avv. AVVOCATURA STATO MILANO,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 P.IVA_2 dall'AVVOCATURA STATO MILANO, PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1 dall'avv. BALLERINI MARIANNA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. PIERNI CP_3 C.F._2
GABRIELE TEODORO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
C.F./P.I. ), residente in [...], fraz. Saline Joniche, CP_4 C.F._3
Montebello CO (RC),
(C.F./P.I. , residente in [...]n. 44, Seveso (MB), CP_5 C.F._4
(C.F./P.I. ), residente in [...] Controparte_6 C.F._5
NO NA (MI)
(C.F./P.I. ), residente in [...], AN CP_7 C.F._6
Comense (CO),
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
pagina 1 di 43 Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per le parti attrici:
“Previa eventuale ammissione delle prove testimoniali dedotte in corso di giudizio, preso atto della condanna generica al risarcimento del danno pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti dei convenuti, quantificare l'entità del risarcimento dovuto in € 135.560,22 per danno patrimoniale ed in € 5.000.000,00 per i danni extrapatrimoniali, o le minori o maggiori somme che risulteranno in corso di causa. Per l'effetto condannare i convenuti, in solido tra loro e con gli altri coimputati condannati al risarcimento del danno in favore delle amministrazioni attrici con la sentenza testé indicata, al pagamento dell'importo di € 5.135.560,22 o della minore o maggior somma che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data della domanda (costituzione di parte civile) fino al saldo. Condannare inoltre gli stessi convenuti alla rifusione delle competenze difensive”
Per il convenuto : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Ferma la valutazione per i motivi esposti in atti in relazione delle eccezioni preliminari effettuate dalle parti costituite, Disporre la riunione di tutti i giudizi risarcitori, e nel merito Respingere ogni avversa domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed inammissibile per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, si chiede di rideterminare il quantum del risarcimento e ridurre lo stesso secondo equità e tenuto conto della situazione personale del convenuto Controparte_2 esposta in atti. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e CPA come per legge e successivi inerenti tutte. IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di meglio articolare capitoli di prova sulle circostanze dedotte in fatto che si intendono qui ritrascritte e precedute dall'espressione “vero che”, espunte negazioni o valutazioni, rendendosi necessaria istruttoria piena. Con ogni più ampia riserva di precisare e/o modificare la domanda, le eccezioni e le conclusioni già formulate, nonché di produrre ulteriore documentazione ed indicare i mezzi di prova, con particolare riferimento alla deduzione di prova per interpello e testi, quest'ultimi che ci si riserva di indicare, successivamente, ai sensi di legge, negli assegnandi termini” per : CP_3
“IN VIA PRELIMINARE: - Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto del termine di costituzione di cui all'art. 165 c.p.c., con tutto ciò che ne consegue;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno extrapatrimoniale, essendo abbondantemente decorsi - dalla definizione del procedimento penale - i prescritti termini di legge;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del rivendicato danno all'immagine, essendo decorsi - dalla definizione del procedimento penale - i termini di legge;
- Disporre la riunione di tutti i giudizi risarcitori azionati dalle odierne attrici, così da garantire una unicità di trattazione oltre che di giudicato, tenuto conto, peraltro, dell'invocata responsabilità in solido tra tutti i convenuti;
NEL MERITO: - Rigettare in toto le richieste formulate dalle odierne attrici, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA: - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'odierno Giudicante adito dovesse ritenere fondate le domande proposte dalle
pagina 2 di 43 odierne attrici, anche in virtù di quanto articolato in narrativa, si chiede di rideterminare e ridurre la quantificazione del risarcimento dovuto in capo al Sig. , in relazione al proprio
CP_3 ruolo marginale e secondario ricoperto nella cd. gerarchia accertata;
IN OGNI CASO: - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito antistatario ed anticipatario;
IN VIA ISTRUTTORIA: - Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale, sui seguenti capi, così come articolati nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., spuntate eventuali espressioni valutative e/o negative: 1) Vero che il Sig. ha scontato completamente la
CP_3 pena carceraria? 2) Vero che il Sig. successivamente alla pena carceraria ha scontato un
CP_3 periodo di anni 2 “di libertà vigilata”? 3) Vero che il Sig. successivamente a quanto sopra (in
CP_3 punto di espiazione) si è reintegrato nella società anche mediante attività partecipazione lavorativa?
4) Vero è che il Sig. mai ha riportato altre condanne penali per altri fatti e/o reati e/o reiterato CP_3 le medesime condotte oggetto di condanna penale per cui e da cui discende la presente azione di risarcimento? 5) Vero è che a causa del patito e sofferto (condanne ed espiazione carceraria) il Sig. mai si è più costituito una propria famiglia anche in punto di filiazione? 6) Vero è che il Sig. CP_3 anche a seguito di quanto accaduto ha subito confische e non ha alcun patrimonio personale? CP_3
7) Vero è che il Sig. vive, esclusivamente, del proprio lavoro da dipendente? Si indicano a testi CP_3
i signori:
1. residente in [...];
2. Controparte_8 [...]
, residente in [...]; 3. , residente in [...]
Desio (MB) via Cacciatori n. 25; 4. residente in [...]. Testimone_1
Con espressa richiesta di CTU tecnico valutativa/estimativa sul quantum (rapporto di stima e quantificazione oltre che congruenza), stante l'esorbitante richiesta di parti attrici e la contestazione da parte di questa difesa”
pagina 3 di 43 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione notificato la ed il Parte_1 Controparte_1
hanno convenuto in giudizio , CP_7 Controparte_2 CP_4 CP_5
, e al fine di ottenere la loro condanna, in solido tra loro
[...] Controparte_6 CP_3
e con i restanti coimputati, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi rispettivamente in euro 135.560,32 ed in euro 5.000.000,00, oltre interessi e rivalutazione e rifusione delle spese di lite.
Le parti attrici hanno dedotto che:
- tutti gli odierni convenuti sono stati ritenuti responsabili e condannati in via definitiva in sede penale per la commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p. da parte del GU di NO con sentenza n.
4042/2011 depositata il 1° giugno 2012, confermata, salvo, per taluni di essi, nella determinazione della misura della pena dalla Corte d'appello di NO – sent. n. 2909/2013 - e passata in giudicato all'esito della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti innanzi alla Suprema Corte (v. sent. n.
30059/2014), che li ha condannati anche al risarcimento dei danni patiti dalle parti attrici, costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede civile;
- che gli odierni convenuti hanno partecipato all'associazione a delinquere 'ndranghetista, operante sul territorio lombardo, prendendo parte alla cd. locale di Desio, coordinata, unitamente alle altre, da un organo denominato “La Lombardia”, deputato a concedere cariche e doti;
- che essi hanno preso parte dell'associazione, altresì assumendo ruoli di vertice e avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, al fine di commettere reati inter alia contro il patrimonio, di commercio di sostanze stupefacenti, di armi, reati contro la Pubblica Amministrazione ed omicidi, assumere la gestione di attività commerciali ed influenzare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini;
pagina 4 di 43 - che il reato associativo si è connotato di particolare gravità per l'elevato numero di associati, per la capillarità ed il radicamento dell'organizzazione sul territorio, tali da denotare un disegno criminoso volto alla gestione di ogni settore della vita associata, ingenerando negli imprenditori, negli esercenti la professione sanitaria e nelle istituzioni anche locali “il convincimento dell'esistenza di un'organizzazione alternativa allo Stato, cui far riferimento per ottenere l'aggiudicazione di contratti, la possibilità di esercitare attività imprenditoriali, il reperimento di risorse economiche e di lavoro e per converso cui rendere conto del proprio operato”;
- che l'attività di controllo e coordinamento è stata esercitata tramite i metodi tipici di quello
'ndranghetista;
- che le amministrazioni dello Stato hanno patito danni patrimoniali e non patrimoniali, vale a dire la
Ministri “quale ente esponenziale della Comunità Statale” e il Parte_1 [...]
quale “organo istituzionalmente preposto, anche mediante la Direzione investigativa CP_11 antimafia, alle attività di indagine e repressione”, tanto che l'operazione ha richiesto uno Pt_2
spiegamento di forze e risorse, che ha integrato costi pari ad euro 135.560,22;
- che il danno non patrimoniale deve essere commisurato “non solo all'allarme sociale cagionato dalla presenza dell'associazione criminale cui appartengono i convenuti, ma anche all'effettiva e concreta turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici determinato dalle singole attività illecite riconducibili alla medesima organizzazione” (cfr. per tutte atto di citazione).
Con deposito di separate comparse di risposta si sono costituiti in giudizio Controparte_2
e chiedendo il rigetto delle pretese attoree poiché infondate, oltre alla
[...] CP_3
rifusione delle spese di lite.
Il primo (con comparsa depositata il 7.3.2023) si è limitato a contestare “l'an nei confronti del sig.
anche in ragione di quanto esposto nei suoi confronti negli atti penali”, nonché il Controparte_2
quantum indicato ex adverso, oltre che l'indeterminatezza della domanda. Il convenuto ha precisato che in caso di condanna, avendo le parti attrici chiamato in causa i condannati in base alle locali cui gli stessi appartenevano, ferma la solidarietà passiva, “la somma oggi indicata, se confermata in corso di causa o quella minor somma, dovrà essere richiesta a tutte le parti” (cfr. per tutte comparsa di risposta).
Il secondo (con comparsa depositata il 15.2.2023) ha eccepito:
pagina 5 di 43 1) la nullità della citazione per mancato rispetto del termine di iscrizione a ruolo di cui all'art. 165
c.p.c., in quanto “la prima notifica dell'atto di citazione, nei confronti degli odierni convenuti, si è, di fatto, perfezionata in data 27.10.2022 [e] Le odierne attrici, tuttavia, hanno provveduto ad iscrivere telematicamente a ruolo la causa solo in data 16.11.2022”, sì che “come da unanime orientamento giurisprudenziale sul punto, nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo sia stata effettuata tardivamente ed anche uno solo dei convenuti sia rimasto contumace, l'odierno
Giudicante adito dovrà disporre la cancellazione della causa dal ruolo per violazione del diritto di difesa e del principio di effettività del contraddittorio (cfr. Tribunale Di Bari Sentenza
n. 303/2012, Cass. S.U. Sentenza n. 10864/2011)”;
2) l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno “extrapatrimoniale ed all'immagine” fatto valere dalle amministrazioni attrici, in quanto il “procedimento penale in questione [è] divenuto definitivo con Sentenza della Corte di Cassazione n. 30059 del 6.6-
9.7.2014, [e] la richiesta di risarcimento è stata azionata dalle odierne attrici solo all'esito della notifica effettuata solo nel mese di settembre 2022, ben oltre il termine prescrizionale previsto dalla legge e senza che sia mai stato posto in essere e/o provato alcun atto interruttivo”;
3) la necessità di trattazione unitaria dei giudizi risarcitori, secondo il principio adottato in sede penale, con conseguente necessità di riunione di tutti i processi che riguardano i 119 condannati, poiché “la trattazione mediante svariati atti di citazione che rendono la posizione di ogni singolo soggetto ancor più gravosa e che espongo lo stesso ad una continua pena, sebbene ampia espiazione, risulta essere non solo scorretto processualmente ma assolutamente da intendersi quale pratica indebita”;
4) l'infondatezza della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale in base all'allegato 3 del doc. attoreo n. 4;
5) che il convenuto “ha ricoperto solamente un ruolo marginale e secondario rispetto ai 119 correi, non rivestendo alcun ruolo apicale bensì quello di mero “partecipe - passivo” alle attività criminose asseritamente commesse”, in particolare “è stato riconosciuto quale “mero partecipe” di una sola delle ben 15 locali individuate, ossia della cd. “locale di Desio””;
pagina 6 di 43 6) che i “fatti oggetto del presente procedimento, risalgono ad oltre 10 anni fa e il Sig. ha CP_3
già scontato sia il periodo di pre-sofferto, sia la pena detentiva a cui è stato condannato all'esito della sentenza di primo grado in regime di detenzione carceraria, tenendo sempre una condotta integerrima”;
7) che “oltre ad essere del tutto avulso dall'ambiente criminale, si è perfettamente reinserito nel contesto sociale, si è ricostruito una propria vita caratterizzata da solidi rapporti familiari”, tanto che ha chiesto che “venga rideterminato e ridotto il quantum richiesto a titolo di risarcimento del danno, in relazione al ruolo marginale e secondario ricoperto nella cd. gerarchia criminale” (cfr. per tutte comparsa di risposta).
Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio per ed CP_7 CP_4 Controparte_6
e all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 7.3.2023 ne è stata dichiarata la contumacia;
acquisita la prova
[...] del perfezionamento della notifica della citazione anche nei confronti di all'esito della CP_5
disposta rinnovazione della citazione, considerato che egli non ha provveduto a costituirsi, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 26.9.2023.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente ed è stata differita per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
Con ordinanza del 7.3.2025, preso atto del deposito di note scritte da parte delle parti attrici e nell'interesse di convenuti e , dato atto della precisazione delle conclusioni da parte CP_3 CP_2
loro, la scrivente ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti attrici per il deposito delle sole comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda attorea è fondata nei confronti di , CP_7 Controparte_2 CP_4
, e nei limiti e per le ragioni di seguito
[...] CP_5 Controparte_6 CP_3 indicate. In particolare, in favore del può essere riconosciuto il solo danno Controparte_1
patrimoniale e in favore della il danno non patrimoniale, come di Parte_1
seguito liquidati.
pagina 7 di 43 Occorre preliminarmente vagliare le numerose eccezioni pregiudiziali e preliminari formulate dai due convenuti costituiti, avendo il convenuto aderito alle eccezioni formulate dal convenuto CP_2
Sul punto va senz'altro precisato che l'adesione non può operare per eccezioni non rilevabili CP_3
d'ufficio che debbono essere fatte valere dalla parte convenuta costituendosi ex art. 166 c.p.c., ratione temporis applicabile al processo, 20 giorni prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., come l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dalle parti attrici, atteso che il convenuto , essendosi CP_2
costituito a mezzo di deposito della comparsa di risposta lo stesso giorno dell'udienza ex art. 183 c.p.c.,
è decaduto dalla formulazione della relativa eccezione.
In primo luogo, va disattesa l'eccezione di tardività dell'iscrizione a ruolo della vertenza formulata dal convenuto poiché risulta rispettato il termine di 10 giorni, decorrente dalla notifica della CP_3
citazione (nei confronti di più convenuti) dal primo perfezionamento della stessa (cfr. Cass. SU n.
10864/2011); a fronte del perfezionamento della notifica nei confronti di e di CP_4 [...]
in data 27.10.2022 la causa risulta iscritta a ruolo, come si evince dal fascicolo Controparte_2
telematico in data 2.11.2022 e pertanto ampiamente entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c.
In secondo luogo, a fronte delle generiche contestazioni delle due parti costituite in punto di indeterminatezza della domanda, a scanso di equivoci va rilevato che sin dall'atto di citazione è stato ben indentificato il petitum e la causa patendi della pretesa attorea, vale a dire la domanda di condanna dei convenuti, ritenuti responsabili in via definitiva in sede penale perché partecipi del sodalizio criminoso ex art. 416 bis c.p., al risarcimento dei danni patrimoniali integranti i costi sostenuti per le indagini preliminari e del danno non patrimoniale all'immagine delle amministrazioni attrici.
In terzo luogo, va premesso che (e poi anche il convenuto ) ha chiesto la CP_3 CP_2
trattazione unitaria di tutti i procedimenti di risarcimento dei danni da reato per la commissione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., instando per la relativa riunione. L'eccezione va disattesa, da un lato, poiché la parte non ha identificato quale sia il primo giudizio instaurato, vale a dire il giudice preventivamente adito per consentire una specifica sottoposizione della valutazione al Presidente di
Sezione o al Capo dell'Ufficio giudiziario e, dall'altro, perché non può essere operata in virtù del meccanismo di cui agli artt. 273 e 274 c.p.c. dal giudice assegnatario del fascicolo una raccolta dei processi pendenti, essendo egli chiamato, ove le vertenze siano iscritte a ruolo di diversi magistrati del
Tribunale, a sottoporre la questione al Presidente di Sezione o al Presidente del Tribunale.
pagina 8 di 43 Inoltre la scrivente, titolare di altri fascicoli paralleli, in ragione della parziale coincidenza soggettiva delle parti ha ritenuto di disattendere la richiesta, tenuto conto della necessità di vagliare rispetto a ciascun convenuto la fondatezza della richiesta risarcitoria, sì che la valutazione di ogni singola posizione si reputa più confacente sotto il profilo della redazione della motivazione della sentenza con la scelta attorea di suddividere le vertenze in ragione dell'appartenenza degli affiliati alle singole locali lombarde.
In quarto luogo va disattesa l'eccezione formulata dal qualificabile come richiesta di CP_3
declaratoria di improcedibilità della domanda per abusivo frazionamento del diritto di credito fatto valere dalle amministrazioni statali. Sul punto si osserva che secondo orientamento consolidato “non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale;
conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili” (cfr. Cass. n. 19898/2018), ma è anche vero che la Suprema Corte ha applicato detti principi al frazionamento di crediti di natura contrattuale in ipotesi di più crediti già maturati al momento della proposizione della domanda giudiziale. Nel caso di specie si tratta di obbligazione risarcitoria derivante dalla partecipazione per anni ad un sodalizio criminoso da parte di circa un centinaio di imputati (recte 119), che sono stati condannati per la commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p.c. in sede penale. Essi sono evidentemente condebitori in solido nell'ambito del rapporto obbligatorio derivante dal fatto illecito, ma il fatto illecito, integrato dalla partecipazione di ciascuno di loro al sodalizio criminoso, elemento fondamentale sotto il profilo risarcitorio, rende del tutto giustificata, razionale ed anzi condivisibile la scelta delle parti attrici di pagina 9 di 43 promuovere le domande raggruppando gli associati in virtù della loro partecipazione alle diverse locali lombarde.
In quinto luogo hanno eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalle CP_3
attrici senza tuttavia indicare il riferimento normativo applicabile al diritto rispetto cui l'ha eccepita, provvedendo ad analizzare partitamente il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale rispetto a quello all'immagine, che tuttavia certamente soggiacciono alla stessa disciplina in punto di prescrizione del relativo diritto.
L'eccezione va disattesa, non dovendo applicarsi il termine quinquennale di cui all'art. 2947 comma 1
c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale, bensì il termine decennale.
La Suprema Corte ha chiarito, infatti, che ove la sentenza penale, come in specie, condanni in via generica al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili il termine di prescrizione è decennale ex art. 2953 c.c. e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
In questi termini si è espressa la Suprema Corte, chiarendo che l'obbligazione risarcitoria derivante dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947 c.c., per effetto di
“una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale "ex iudicato", ai sensi dell'art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4054 del 19/02/2009, che richiama Cass. 14/12/2002, n. 17949 e Cass. 23/05/2003, n. 8154). Ritiene il Supremo Collegio che la condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum" (v. Cass. 26 luglio 1996, n. 6757).
In proposito, aderendo all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, merita di essere condivisa la prospettazione delle parti attrici, secondo cui non si verte in ipotesi di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità aquiliana (già esercitata con la costituzione di parte civile), ma di prescrizione ordinaria decennale dell'actio iudicati spettante per effetto del passaggio in giudicato della condanna generica pronunciata in sede penale. Si condivide, infatti, l'orientamento secondo cui nel caso in cui “la sentenza penale di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione
pagina 10 di 43 del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"; la conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza
(nella specie, del coobbligato in solido), a meno che non si tratti di diritti che non furono oggetto di valutazione o di decisione” (Cass. 18.6.2019, n. 16289, che ha confermato l'orientamento richiamato, già espresso da Cass. n. 4054/2009).
In specie la dedotta notifica della citazione in data 27.10.2022 è intervenuta entro il decennio successivo dal passaggio in giudicato della sentenza penale, che li ha ritenuti penalmente responsabili e li ha condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., nonché al risarcimento dei danni patiti dalle odierne parti attrici, costituitesi parti civili nel menzionato processo penale (sentenza passata in giudicato in data 6.6.2024: fatto incontestato in causa, ancorchè le parti non abbiano prodotto alcuna pronuncia munita di attestazione di passaggio in giudicato).
Ne consegue che il diritto delle amministrazioni statali attrici non risulta prescritto e l'eccezione del convenuto va disattesa.
Tanto premesso si osserva che l'accertamento penale definitivo di commissione da parte degli odierni convenuti del reato di associazione 'ndranghetista ex art. 416 bis c.p. fa stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 651 c.p.p., quanto all'elemento oggettivo del reato, alla sua commissione da parte degli odierni imputati ed alla sua illiceità, nel presente giudizio civile, promosso nei confronti dei condannati in sede penale o dei loro eredi al fine di ottenere le restituzioni ed il risarcimento dei danni derivanti dalla commissione del reato. Ricorrono tanto le condizioni di cui al primo comma quanto del secondo della norma appena evocata poiché il giudizio è stato celebrato secondo il rito abbreviato e le odierne parti attrici hanno avuto modo di ivi costituirsi parte civile.
La sentenza penale, pacificamente passata in giudicato, come si evince dalle statuizioni della pronuncia della Suprema Corte n. 30059/2014, ha condannato anche gli odierni convenuti al risarcimento dei pagina 11 di 43 danni in favore della e del , da liquidarsi in Parte_1 Controparte_1
separata sede civile.
La presente pronuncia avrà ad oggetto, pertanto, la delibazione della sussistenza delle conseguenze dannose fatte valere dalle parti attrici e la relativa liquidazione dei danni.
Nel caso di specie le parti attrici hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, sostenute per l'attività d'indagine espletata dalla Direzione Investigativa Antimafia, facente capo al
[...]
, per accertare ed acquisire elementi probatori del sodalizio criminoso per cui è causa, CP_1
nonché il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Con riferimento alla prima pretesa le parti attrici hanno allegato una nota della DIA sub doc. n. 4 riepilogativa delle spese sostenute per l'attività di indagine e per le risorse ivi impiegate della cd. indagine (nota DIA n. prot. 17559 del 2011). La nota fa riferimento e include i prospetti di Pt_2
spesa straordinaria sostenuta dal centro operativo DIA di NO in relazione alle attività svolte ed ai servizi resi nell'ambito della già richiamata operazione “(p.p. n. 43733/2006 già n. Pt_2
35010/2008)” (doc. n. 4).
La nota reca poi come allegati i riepiloghi di spesa relativi ai costi ordinari e straordinari per il personale inviato in missione nell'operazione ed alle competenze accessorie per il personale Pt_2 della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e del corpo della Polizia di Stato.
Con riferimento all'attitudine al riepilogo delle summenzionate spese a costituire adeguata prova degli effettivi esborsi non può non applicarsi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, ove la prova dell'esborso provenga da un atto di natura amministrativa emesso da un'articolazione statale, esso deve ritenersi adeguato e sufficiente;
in tal senso si è espressa più volte la Suprema Corte in punto di attestazioni del dirigente Inail rispetto alle indennità erogate in favore del lavoratore. In proposito si richiama il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio di regresso intentato nei confronti del datore di lavoro, la prova della congruità dell'indennità corrisposta dall'INAIL al lavoratore può essere fornita tramite l'attestazione del direttore della sede erogatrice, quale atto amministrativo assistito dalla relativa presunzione di legittimità, che può essere inficiata solo da contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento
(cfr. ex multis Cass. n. 1841/2015).
pagina 12 di 43 In specie applicando il principio anche alle attestazioni di cui al doc. n. 4 deve ritenersi che il relativo atto amministrativo ben possa fondare la prova della relativa spesa.
Ne consegue che i riepiloghi allegati al doc. n. 4 sono sufficienti per fornire la prova dei capitoli di spesa sostenuti dallo Stato.
Si reputa inoltre che il doc. 4 ben possa fondare altresì la prova della riferibilità delle indicate spese all'indagine che ha condotto all'esercizio dell'azione penale ed alla condanna in via definitiva, anche, degli odierni attori. In proposito si osserva che dall'intestazione della sentenza del GU di NO, prodotta sub doc. n. 1 dalle parti attrici, si evince che il fascicolo R.G.N.R. n. 72991/2010 è stato stralciato dal R.G.N.R. n. 43733/2006, cui il doc. n. 4 si riferisce;
ne consegue che sotto il profilo dell'attività di indagine il primo fascicolo, gergalmente identificato come Infinito, altro non era che una
“costola” della più ampia indagine denominata recante il n. 43733/2006 R.G.N.R. in sede di Pt_2
iscrizione delle notizie di reato, cui il doc. n. 4 fa espresso richiamo.
Inoltre, è noto che la stessa indagine ha avuto ad oggetto la commissione del reato associativo Pt_2 di 'ndrangheta, ma con spettro territoriale più ampio;
ciò consente di inferire che le spese per l'accertamento del delitto di associativo, ricostruito nel fascicolo denominato Infinito (R.G.N.R. n.
72991/2010 - come detto, stralciato dal cd. v. R.G.N.R. n. 43733/2006), che ha condotto alla Pt_2 condanna anche degli odierni convenuti per la commissione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.c., ben possono ritenersi comuni alle due indagini;
pertanto trattandosi di costi derivanti da condotte illecite afferenti il reato associativo ex art. 416 bis c.p.c. nel più ampio sistema, denominato “La Lombardia”, come confermato anche dalla sentenza del GU di NO, tutti gli associati, tra cui anche gli odierni convenuti, debbono ritenersi coobbligati, in solido, al loro rimborso.
Tuttavia, dalla domanda attorea si evince che tanto la quanto il Parte_1
hanno chiesto il rimborso delle relative spese, ancorché, come emerge dalla Controparte_1
stessa attestazione del già richiamato doc. n. 4, la non ne abbia Parte_1 sostenuta alcuna e il le abbia sostenute solo in parte. Controparte_1
Il doc. n. 4 attoreo attesta letteralmente che “l'onere di euro 124.336,52 è a carico della DIA”, mentre
“per quanto concerne i servizi di cui all'allegato 3, svolti dal personale appartenente all'Arma dei
Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza” i relativi oneri “risultano direttamente erogati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza” (v. doc. n. 4).
pagina 13 di 43 Pertanto, trattandosi la DIA di organismo investigativo interforze, inquadrato nel dipartimento di pubblica sicurezza del , istituito con D.L. 20.11.1991 n. 327, convertito nella Controparte_1 legge 30.12.1991, n. 410, in favore del va riconosciuto il danno patrimoniale, Controparte_1 che si liquida in euro 124.336,52, pari appunto all'importo di cui alle spese a carico della DIA. Su tale importo vanno calcolati gli interessi compensativi, secondo il criterio enunciato dalla sentenza n.
1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione dalla data della nota di cui al doc. n.
4 - senza operare la devalutazione alla data del fatto e mantenendo come valore base gli importi attuali alla data di emissione del documento - alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Rispetto ai costi di euro 8.223,60, sostenuti dall'Arma dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza, come si evince dal doc. n. 4, e per l'effetto, direttamente anticipati dalle rispettive amministrazioni di appartenenza e pertanto dal e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui Controparte_12
esse direttamente dipendono, difetta la titolarità attiva della pretesa fatta valere da parte di entrambe le amministrazioni dello Stato, sì che la domanda attorea non può che essere respinta con riferimento al menzionato importo.
Passando quindi al vaglio delle pretese non patrimoniali si osserva quanto segue.
Il danno non patrimoniale fatto valere dev'essere risarcito ai sensi dell'art. 185 c.p., in quanto danno conseguente al reato, nonché ex art. 2059 c.c., poiché volto alla tutela dei diritti dei cittadini, tra cui il buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost.
La Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, ovvero, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: quando il fatto illecito è astrattamente configurabile come reato;
quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es. in caso di illecito trattamento dei dati personali); quando siano stati violati in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto della tutela costituzionale. In particolare, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato, che non integra, tuttavia un'autonoma sottocategoria di danno
(Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972-26973-26974-26975).
pagina 14 di 43 La liquidazione del danno in favore delle persone giuridiche e più specificamente della Pubblica
Amministrazione, è confermata anche dal Supremo Collegio (v. inter alia Cass. civ, Sez. III, 4.6.2007,
n. 12929; id. Sez. 3, Sentenza n. 4542 del 22/03/2012, Rv. 621596; Cass SU 15208/2010). Nei confronti degli enti collettivi, è configurabile, infatti, il risarcimento del danno non patrimoniale qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca (Cass. sez. L, Sentenza n. 22396 del 1/10/2013). In particolare, la giurisprudenza ha valorizzato la lesione del diritto della persona giuridica all'integrità della propria immagine, affermando che la stessa è causa di danno non patrimoniale risarcibile, sia sotto il profilo della sua considerazione presso i consociati in genere o presso quei settori con i quali l'ente interagisce, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che la sminuita considerazione cagiona nell'agire delle persone fisiche dei suoi organi. Tale danno deriva dalla lesione degli interessi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione statale.
In ordine alla prova del quantum, la Corte più volte ha rilevato che, mentre il danno patrimoniale esige la precisa allegazione e dimostrazione delle singole poste economiche che lo compongono (con il limite previsto dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ.), le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non sono per loro natura suscettibili di una matematica conversione monetaria e, pur non integrando un danno in re ipsa, sono dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi rimesse alla valutazione equitativa del giudice (v. Cass. SU n. 15208/2010).
Quanto, invece, alla questione della concreta determinazione e liquidazione dei danni morali la
Suprema Corte è costante nell'affermare che: “in tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere assolto
l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base
a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento” (Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n.
48086 del 12/09/2018; Cass. Pen. Sez. IV, Sentenza n. 18099 dell'1.4.2015; Cass. civ, Sez. III,
4.6.2007, n. 12929).
pagina 15 di 43 La Suprema Corte ha quindi precisato che: “il principio dell'onere della prova non implica che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte dal danneggiato, ben potendosi utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo. Nel vigente ordinamento processuale vige, infatti, il principio di acquisizione secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell'altro e, quindi, senza che possa escludersi l'utilizzazione di una prova fornita da una parte per trarne elementi favorevoli alla controparte” (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 18099 del 1/4/2015). Sulla base di tali principi, la giurisprudenza di legittimità ha individuato quali parametri sui quali poter poggiare la determinazione equitativa del danno, fattori quali: la gravità del fatto, la rilevanza degli interessi lesi, la notorietà dei soggetti coinvolti ed il clamore mediatico della vicenda.
Si tratta di elementi che risultano di tutta evidenza dagli atti del presente processo.
Infatti, ben diverso è il caso in cui un reato è commesso una tantum in concorso fra due o più persone dal reato commesso da agenti che, in quanto facenti parte di una associazione, ricoprono ruoli in cui si
"specializzano", sono indirizzati sul delitto da compiere, ricevono una copertura logistica dopo la commissione del crimine, non si devono occupare di smerciare gli oggetti rubati o rapinati.
Stante l'efficienza eziologica dell'associazione ai fini della verificazione del danno, il nesso rilevante non è quello della porzione di contributo dell'associato all'attività associativa che sarebbe singolarmente strumentale ai fini della ulteriore condotta illecita, ma è quello della mera partecipazione all'associazione, posto che ciò che rileva è la complessiva strumentalità della struttura associativa, di cui il soggetto è parte, alla realizzazione di determinati comportamenti illeciti. L'eziologia rilevante è quella fra l'esistenza dell'associazione ed il danno conseguente al reato fine, per cui è il fatto della partecipazione all'associazione a rilevare ai fini dell'ascrizione dell'imputazione del nesso causale
(Cass. n. 4908/2022).
Nel caso di specie l'associazione a delinquere cui hanno preso parte tutti gli odierni convenuti ha presentato per le caratteristiche stesse dell'associazione - tra cui il numero di partecipanti e la capillarità della copertura del territorio lombardo - elementi di particolare allarme sociale e conseguente grave lesione di diritti, quali quelli di cui all'art. 97 Cost.
pagina 16 di 43 Come si evince dalla sentenza del GU di NO prodotta sub doc. n. 1, confermata, salvo in parte per la determinazione di talune pene e di questioni inerenti la confisca, dalla Corte d'Appello di NO (v. doc. n. 2), sono stati ritenuti responsabili del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. 92 coimputati.
All'esito del processo penale è stata acclarata l'esistenza di quindici locali, tra cui Bresso, Bollate,
Cormano, Limbiate, NO, Solaro, Pioltello, AN Comense, Corsico, Rho, Pavia, Erba, Canzo,
Desio, LE e Seregno, soggette al coordinamento di un organo denominato “La Lombardia”, in cui hanno rivestito un ruolo di vertice e organo Parte_3 Persona_1 Persona_2
deputato anche al conferimento di cd. doti secondo gerarchie e rituali tipici del sodalizio criminoso di stampo mafioso.
Gli odierni convenuti, così come i restanti imputati condannati per il reato di dui all'art. 416 bis c.p. hanno almeno preso parte, hanno organizzato e coordinato le attività illecite sul territorio, al fine di commettere reati fine tra cui crimini efferati, quali l'estorsione, le minacce, omicidi e lesioni, nonché reati di natura economica, tra cui le influenze illecite nell'aggiudicazione di appalti pubblici e nelle nomine di dirigenti nell'ambito della sanità, oltre che la cessione di sostanze stupefacenti e la detenzione di armi.
L'associazione ha assunto una funzione sistemica, tale da diventare il mezzo, tramite la forza dell'intimidazione tipica del vincolo associativo di stampo mafioso, per il recupero di crediti e la commissione dei menzionati reati.
Il processo penale ha avuto una eco mediatica molto marcata perché, insieme ad altri paralleli, che, pur partiti da un'unica indagine o da indagini collegate hanno avuto posizioni successivamente stralciate, ha palesato un sistema prima ignoto, non solo, come detto, del tutto capillare e tale da coprire un territorio vasto e strategico sotto il profilo economico (come quello del capoluogo lombardo e di numerosi Comuni siti anche in Province limitrofe), ma anche caratterizzato da una struttura complessa, articolata, verticistica, efficiente e ben consolidata, tale da inserirsi nelle maglie delle amministrazioni pubbliche, molte delle quali si sono costituite parti civili. È stata, in altre parole, confermata l'esistenza stabile e permanente di una struttura capace di perpetuarsi nel tempo, sì da essere del tutto autonoma rispetto all'attività preparatoria ed esecutiva dei delitti fine, nonché idonea a realizzare gli obiettivi criminosi delineati dall'art. 416 bis c.p., che l'associazione si è prefissa di conseguire. Inoltre, è stata confermata una forma organizzativa tutt'altro che rudimentale, come già detto al contempo capillare e pagina 17 di 43 verticistica, caratterizzata dal conferimento di cariche a livello centrale cd. doti, cui è stata conferita dalla stessa associazione una sorta di sacralità tramite vere e proprie cerimonie, seguite anche da telefonate di auguri e dall'avallo anche da parte dei concittadini dei rispettivi paesi di provenienza in
Calabria.
Nello specifico e senza nessuna pretesa di esaustività, dovendo rinviarsi al doc. n. 1 per la completa ricostruzione del sodalizio criminoso, nelle pronunce penali di primo e secondo grado si trae conferma dell'intrinseca idoneità dell'aggregato umano di incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione. La forza intimidatrice ha, in specie, connotato l'aggregato umano in sé, come risorsa da questo stabilmente acquisita per la realizzazione degli obiettivi del sodalizio. Al contempo risulta provato che molteplici associati hanno fatto ricorso ad atti diretti di violenza o minaccia (cfr. inter alia nella sentenza prodotta sub doc. n. 1 pp. 346 e seguenti vengono riportati gli stralci di intercettazioni telefoniche tra e un soggetto rimasto ignoto e il primo su “questioni di Persona_3
droga e pagamenti ritardati da parte dei clienti, si mostrava molto risentito nei confronti di un soggetto che aveva fatto indebitamente il suo nome con altri trafficanti ed affermava, senza mezzi termini, che sarebbe andato a casa sua e gli avrebbe messo la pistola in testa: MAIOLO: Dove sono questi qua? UOMO: In via Padova MAIOLO: In via Padova dove UOMO: Te lo dico io (ine.) ma ti conoscono fa 'minchia io amico amico di : E andiate con il ferro UOMO: Ma va Persona_3 che ferro che andiamo li col ferro da soli se è fa ci paga e dici subito… Per questo vuole andare col ferro ...io ora glielo metterei in bocca”; nella sentenza si legge: “ è un ragazzo Persona_3
che, con il "ferro", ci è cresciuto e ci sa fare, come ben si evince dalla conversazione del 29 gennaio
2007, n. 643 (fonte dell'imputazione di cui al capo 30) …: MAIOLO: Con te sono incazzato nero eh, come ti sei permesso di andare a prendere la mia pistola piccolina per darla a coso... MAIOLO: le mie pistole li prestano in giro, ohh che minchia sono giocattoli!...”; con riferimento a Controparte_13
v. sentenza sub doc. n. 1 cit. p. 116: “Il 5 giugno 2008 è in macchina con e dà CP_13 Per_4
conto di due nuovi episodi di intimidazione. In particolare riferisce di aver parlato con Per_5
al quale aveva chiesto la disponibilità di eseguire un atto minaccioso con arma da fuoco da
[...]
utilizzare per sparare contro alcune vetrine di un edificio di proprietà dei fratelli "Compare PE
, gli dissi: Compare indr , l'abbiamo da provare un pezzo di ferro che la Per_5 Per_5 Persona_5 proviamo su questi vetri una sera di questa? ..”).
pagina 18 di 43 Il riferimento ad un uso sistemico della forza si rinviene anche con riferimento a figlio Persona_7
di , capo della locale di Pioltello;
dal progressivo 623 del 5.2.2009, l'intercettazione Parte_4
in automobile, ove a bordo c'erano , e un altro soggetto non Persona_8 Persona_7
meglio individuato risulta quanto segue: “Alle ore 23.55 il soggetto n.m.i dice che lui non poteva andare nei locali in quanto tutti lo guardavano e lui si innervosiva. dice che appunto per Per_7 questo lui gira sempre con il "FERRO" addosso! Dice che lui non esce "fuori” (inteso verosimilmente fuori Pioltello) senza "FERRO" addosso. Il soggetto dice che anche lui fa così. Alle ore 23.59. nnuendo al fatto che NO è uno schifo, dice che l'altra volta si sono "SPARATI" Per_7
in mezzo alla strada. Dice: In mezzo alla strada vedevi..PPAM!!PPAM!!PPAM! Davanti a tutta la gente”).
Indubbiamente l'associazione ha disposto di una "fama" di potere violento e prevaricatorio, durevole nel tempo, stabile e diffusa, differenziandosi in ciò dal timore ingenerato occasionalmente da un'associazione, ad esempio, di semplici estorsori.
Altra peculiarità del sodalizio criminoso è data dalla provata organizzazione verticistica con conferimento di cariche tramite cerimonie. Ad esempio, è provata la concessione della dote a Per_7
alla presenza del mastro generale della Lombardia, Alla fine della
[...] Persona_9
cerimonia il padre , appena lasciato il ristorante dove era avvenuta la cerimonia, “si Parte_4 raccomandava di riferire a tutti gli affiliati della dote concessa al figlio” con le seguenti parole
(estrapolate da un'intercettazione ambientale): “DITEGLIELO A TUTTI IL FATTO DI MANUEL, COSI Pers VEDONO COME DEVONO FARE..INC. FATTO” (Progressivo n. 1085 del 20.03.2009 v. sentenza sub doc. n. 1 a p. 338 e 339). Nella sentenza si legge che nella continuazione del colloquio i tre affrontavano i problemi relativi alla distribuzione di alcune cariche rimaste vacanti a seguito delle
"promozioni" avvenute e proseguendo nel dialogo diceva a di Persona_8 CP_14
“far togliere "quel coso" dall'auto di con il benestare di che Persona_7 Parte_4
affermava: "...LORO NON CI ARRIVANO PERCHÈ NON SANNO TANTO CHE SIGNIFICA
NDRANGHETA..", frase che, invece, ben si spiega alla luce del conferimento della "dote"”
(progressivo 1085 del 20.03.2009 e sentenza sub doc. n. 1).
Dalle menzionate intercettazioni si evince sia la diffusione del sodalizio criminoso, tale da comportare la partecipazione ad un evento celebrativo, tipico dell'associazione di stampo mafioso, di numerosi pagina 19 di 43 associati, in rappresentanza delle limitrofe locali lombarde, e tale da avere una eco quasi mediatica anche presso le famiglie calabresi, che lo stesso capo della Locale di Pioltello si raccomanda di avvisare. Il fatto stesso della ravvisata necessità di diffusione della notizia dell'affiliazione del figlio da parte di conferma la volontà di avvalersi della forza intimidatrice del vincolo Parte_4 associativo, in quanto la conoscenza dell'appartenenza al sodalizio evidentemente imponeva di tenere nei suoi riguardi certi comportamenti, di mettere in guardia dalle conseguenze in caso di contegni non conformi alle richieste o al relativo codice di condotta, così come confermava il consolidamento del relativo potere.
Ad stesso è stata conferita la "dote della " in data 3.5.2008, dopo che Parte_4 Per_11
analogo conferimento è avvenuto anche alla sua presenza in favore di il 26.4.2008. Persona_12
(secondo il GU di NO il fatto che “ [fosse] ormai entrato nel gotha della Parte_4
'ndrangheta lombarda e lo testimoniava la sua presenza al summit presso il ristorante "Il Borgo
Antico" di LE cui avevano preso parte Persona_13 Persona_14
, Controparte_2 Persona_15 Persona_16 Persona_17
, e ” cfr. doc. n. 1 p. 331). Persona_18 Persona_12 Persona_19
Inoltre, l'organizzazione e la partecipazione a numerosi summit da parte, ad esempio, di Parte_4 conferma sia la stabilità dell'associazione, sia la necessità di stabilire equilibri all'interno
[...] dell'associazione e le relazioni con l'organizzazione 'ndranghestista calabrese.
Dalla pronuncia penale si trae conferma ad esempio della presenza di anche al Parte_4
summit presso il ristorante "Al Borgo Antico" di LE (cui avevano preso parte anche ER
, all'epoca luogotenente di capo locale di Solato,
[...] Persona_20 Persona_12
, capo locale di LE, e rispettivamente Persona_15 Persona_13 CP_15 capo locale ed affiliato di Rho”) per definire gli equilibri all'interno dei locali di Bresso e Cormano, nonché il 22.2.2008 un altro incontro tra , e con Parte_4 Parte_5 Persona_21 rappresentanti delle locali di LE, Desio ed Erba: “tali incontri ritraevano l'espressione della comunanza di interessi delle famiglie calabresi e di quell'attività di ausilio reciproco che consentiva di ricondurre tutte le locali nell'unica struttura nonché centro di interessi rappresentato dalla
"Lombardia"” (v. doc. n. 1 p. 329).
pagina 20 di 43 Le indagini hanno consentito di confermare la persistenza di rapporti intrattenuti dai coimputati con gli associati calabresi;
ad esempio dalla conversazione telefonica tra e si CP_13 Persona_9
evince il riferimento ad accadimenti la cui “conseguenza sarà quella di creare un completo distacco con i vertici della 'ndrangheta in Calabria”: infatti, riferisce a le CP_13 Per_9
considerazioni a lui espresse da esponente anziano della locale di Persona_22
NO, allorquando questi, manifestando a la sua volontà di concedere delle doti ad Per_20
affiliati alla locale di NO non riesce ad avere alcuna risposta e lo stesso avrebbe Per_22 riferito a che in questo modo si stava creando “un nord ed un sud", intendendo che si CP_13
arriverà al completo distacco della "LOMBARDIA" dalla originaria struttura di vertice calabrese. A quel punto iflette che a creare la "LOMBARDIA" e a riconoscerne come capo lo stesso CP_13
erano stati, a suo tempo, "SAN LUCA, PLATÌ, SINOPOLI ed altri paesi", Persona_20
riferendosi al fatto che tale investitura era arrivata dai massimi esponenti della , Parte_6
motivo per il quale solo tali referenti avrebbero potuto intervenire per fermare o correggere l'operato di (cfr. doc. n. 1 p. 105 progr. n. 1240 del 4.6.2008). Per_20
Con particolare riferimento alla locale di Desio la sentenza del GU di NO ha accertato che ne hanno preso parte, tra gli altri, , , CP_3 CP_5 Controparte_6 CP_4
nonché e rispettivamente questi ultimi in qualità di
[...] Controparte_2 CP_7
capo della Locale e di tesoriere, detentore della cd. bacilletta.
Il primo riscontro dell'esistenza della struttura di 'ndrangheta (Locale) si ha nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nel procedimento denominato "La notte dei Fiori di San Vito" e le indagini preliminari, che hanno condotto all'accertamento penale definitivo di cui al doc. n. 1 attoreo, hanno disvelato una struttura pienamente operativa del tutto affine alle altre, facenti parte della struttura verticistica c.d. "Lombardia" e, in specie, legata alla cosca degli " di Melito Porto Salvo Pt_7
(RC).
Dell'esistenza e del riconoscimento “Del "Locale" ” si trae conferma da numerose Per_23 intercettazioni disposte nel corso della menzionata indagine (cfr. doc. n. 1 p. 590: “personaggi quali
e , il primo Capo del Locale di Bollate ed il Controparte_13 Persona_24
secondo Capo del Locale di Cormano;
essi indicano nome, carica e dote del "capo società", il collegamento con la cosca degli ...Panetto :-IERI SIAMO ANDATI A GIOCARE A DESIO E Pt_7
pagina 21 di 43 ABBIAMO CONOSCIUTO IL CAPO SOCIETÀ', che ha il Bar a Seregno. si chiama CP_7 CP_16
..inc..che ha un cugino, che è di ...e dice che lo conosce a suo
[...] Persona_25 Persona_26
cugino, dice che l'altra volta gli HANNO DATO PURE LA DOTE, IL laggiù, però dei Per_27
non ha nessuno qua sono tu tti sotto. E' DEI IAMONTE, però non ha a nessuno Pt_7
qua...omissis...Mandalari-MO. -MO e questi sono una decina sono dieci – Per_24 dodici”).
, partecipe della Locale di Desio, è stato indentificato come colui che manteneva i CP_17
contatti con la casa madre, anche attraverso il cugino tanto che è proprio lui che si Persona_28
reca in Calabria il 20.12.2008 unitamente a e viene messo al corrente dal fratello CP_3 dei contrasti della cosca (cfr. a riscontro il richiamo all'indagine cd. "Patriarca" CP_3 Pt_7
confluita nel Proc. Pen. nr. 2332/07 RGNR della DDA di Reggio Calabria v. doc. n. 1 p. 590).
La sentenza del GU di NO ha affermato l'inequivocabile appartenenza piena “del Locale di Desio alla struttura verticistica chiamata "Lombardia" (...omissis... - vedi che qua in Lombardia ER
siamo venti "Locali" Raccosta:-(inc.)... - qua siamo venti "locali siamo cinquecento uomini ER
cecè', non siamo uno...cecè vedi che siamo cinquecento uomini qua in Lombardia, sono venti "locali" aperti” (cfr. doc. n. 1 pp. 590 ss).
Il capo ha partecipato a numerosi importati summit all'interno della CP_2 Controparte_2
"Lombardia", tra cui quello del 26.2.2008 presso il ristorante il Palio di LE, le cui “caratteristiche di preparazione dell'incontro e la ritualità di alcuni particolari da rispettare vengono sottolineate proprio da , Capo Locale di Rho, a M inasi Saverio, appartenente alla locale di Persona_13
Bresso; egli, infatti, manifesta il proprio disappunto in quanto il era stato informato in CP_2 ritardo della riunione indetta e della posizione che doveva occupare al tavolo dei commensali” cfr. doc. n. 1 pp. 590 ss). Altrettanto valere per il summit del 21.11.2008 tenuto presso il ristorante il
Mediterraneo di Seregno, cui ha partecipato lo stesso e che è stato identificato avere le CP_2
medesime caratteristiche di quello sopra richiamato, anche di formalità.
Il summit che conclama l'appartenenza del Locale di Desio alla Lombardia è quello di NO
NA (MI) del 31.10.2009, cui partecipa per il Locale di Desio ancora una volta
[...]
, unitamente a “Capo Società del medesimo locale”, votanti come Controparte_2 CP_17
tutti per (cfr. doc. n. 1 p. 593). Persona_2
pagina 22 di 43 Si tratta di Locale pienamente operante come è emerso nel corso delle indagini penali (cfr. doc. n. 1 p.
592: chiama chiamandolo PRINCIPALE...omissis...M Persona_21 Parte_4
anno dice che va bene. poi dice a con "QUELLI A DESIO". dice di fissare CP_2 Pt_4 Pt_4
appuntamento per il momento. dice che sta andando adesso e come finisce l'appuntamento lo CP_2
chiamerà).
Nell'ambito dell'attività illecita della locale viene riscontrata la commissione di numerosi reati, tra cui quello di US, assieme all'uso sistematico di violenza e minacce (cfr. episodio che riguarda la vittima di US , titolare dell'impresa "NC CASE" di Negro Celestina, sua moglie). Persona_29
L'USio in tale contesto è stato indentificato nella persona di , partecipe della CP_18 Parte_8
, ma egli è sottoposto ad US anche parte di altri e si rivolge a per il
[...] Controparte_13 supporto nella restituzione;
in tale contesto capo della Locale di Bollate “una Controparte_13
volta compreso che il era sottoposto a US da parte di attiva la nota Per_29 CP_18
procedura di conciliazione mediante l'intervento del Mastro Generale. Nel caso in esame Per_4
sottolinea che non ci devono essere sovrapposizioni tra i locali nel trattare la vittima (...LA
EN: Vedete? Io ve lo avevo detto. Se poi voi mi dite che questi campano in questo modo, magari ce l'hanno sotto loro - Se ce l'hanno sotto loro a me non interessa, Persona_9
a me interessa sapere... se tu mi dici che è una persona che ti appartiene a te?...omissis...Se questa non è una persona che interessa a te, tieniti da parte” cfr. doc. n. 1 p. 593).
Il gruppo esprime tutta la sua potenzialità criminale e la forza di intimidazione sia in concreto con la commissione di reati fine, destinati ad incrementare il patrimonio della cosca, sia con comportamenti che, seppur non palesemente illeciti, contribuiscono ad agevolare l'attività pseudo lecita della Locale, come per esempio rapporti con esponenti della P.A. e controllo del settore trasporti su strada.
La cosca desiana ha avuto nella sua disponibilità armi da fuoco pronte all'uso, come si evince dal sequestro di armi ed esplosivi all'interno del box di nipote di , che ha Persona_30 CP_17
sposato , figlia di fratello di (cfr. doc. n. 1 in cui si legge che Persona_31 Per_32 CP_17
“le procedure di avvicinamento al box che prevedono un primo contatto telefonico e poi l'apertura "in sicurezza" del cancello, una volta verificata l'assenza di pericolo di intrusione di "estranei" (rectius
Forze dell'Ordine”).
pagina 23 di 43 Le armi costituiscono un aspetto non secondario della potenzialità criminale, in quanto consentono al sodalizio di contare in ogni momento in uno strumento tra i più incisivi per consolidare "il proprio prestigio criminale", sia sotto il profilo generale che in concreto per convincere qualche recalcitrante a sottostare ai voleri e agli interessi della cosca stessa.
Nella sentenza del GU di NO si riporta come esempio illuminante sui metodi adottati dalla cosca quello occorso ai danni di titolare della ditta Autotrasporti Parte_9 [...]
; la cosca si mobilità su ordine del Capo Società , che Controparte_19 CP_17
CP_ chiama ed i fratelli , oltre a “ - custode dell'area adibita a parcheggio CP_3 CP_20
TIR in uso a -, - nipote dei fratelli , - CP_17 Controparte_21 CP_2 Per_32
fratello di , - autista di camion alle dipendenze di CP_17 Controparte_22 CP_17
- - autista di camion alle dipendenze di , - uomo di Controparte_23 CP_17 CP_4 fiducia di , - - parente di ”. CP_17 Persona_33 CP_4
Egli intende intraprendere un'azione violenta ed intimidatoria nei confronti di una persona che intralcia gli affari del sodalizio e da ciò si trae conferma della condizione di assoggettamento e di omertà a cui viene ridotta la vittima in ragione del terrore che incute la cosca sia per la "fama" di cui gode nel territorio sia per la concreta manifestazione di vera e propria coercizione fisica in danno del soggetto
(cfr. racconto da parte di a “quasi che la vicenda debba Controparte_21 CP_24 accrescere la considerazione della cosca agli occhi degli di Melito Porto Salvo” ( cfr. doc. Pt_10
n. 1 p. 595 ss.: :- oggi non volevo ne ridere, e ne piangere, te lo giuro ne Controparte_21 Per_34
ridere e me piangere, quando gli tirava i pugni in faccia, faceva: "mmm....mmm" e quello voleva essere voleva andare fuori dalla macchina, non mi diceva nemmeno il cuore di picchiarlo, perchè poveretto lo vedevo che diceva:" vi cerco scusa" lo ha pestato... incomprensibile...mattina, le comiche, non è uomo dopo che lo hanno pestato è scappato "guarda se hanno preso il numero di targa ed hanno chiamato i Carabinieri, gli ho detto: “ti ammazzo io a te”...incomprensibile.... li dico:
"guardate di me non potete dire, a me aveva detto solamente di andare a prendere uno che era a piedi, poi quello che hanno fatto, io l'ho lasciato e me ne sono andato, cazzo volete da me, era a piedi e dice che dovevo prendere uno, non lo so quello che ha fatto e quello che non ha fatto " quello al telefono che parlava, è saltato dalla macchina lui, gli ha detto: sali in macchina, pezzo di merda, sali in macchina” lo ha preso da qua e lo fatto salire in macchina....(ndr polimeni candelora ride mentre
pagina 24 di 43 racconta questa parte della vicenda)....aveva il telefono tra le mani, che stava parlando per i suoi cazzi, gli ho detto: "vedi se non sta chiamando i carabinieri uno "ZIMBARO" (tradotto asino) di questi" è saltato dalla macchina nuovamente e gli ha detto: "che cazzo fai ? l'altro: "no, no sto parlando al telefono" a mi pareva gli ha detto... pezzo di merda gli ha detto, no, no io l'ho accompagnato da AN io non so un cazzo, l'ho portato perche non ha la patente. Ed ora vai vai gli Per_3 ha detto...incomprensibile....come è salito in macchina e si è girato, quello fa: “ mi riporti, poi mi riporti" e io: “tutti vengono portati " gli ho detto. Natale:- si è cacato!”).
Altra manifestazione del potere dell'organizzazione di penetrare nel tessuto economico commerciale del territorio attraverso l'acquisizione di quote di esercizi pubblici, peraltro già sottoposti ad estorsione, nonché nei gangli della vita politica comunale ( e hanno anche Controparte_2 Parte_11
ricoperto cariche pubbliche) “tanto da poter affermare tranquillamente che gli appartenenti alla cosca mafiosa possono contare oggi su esponenti di rilievo della vita pubblica per risolvere problemi ed ottenere vantaggi all'interno della Pubblica Amministrazione” (cfr. doc. n. 1 p. 596-597 da cui si evince l'intervento di presso il Comune di Cesano Maderno per Controparte_2
“favorire il cugino di autore di un abusivismo edilizio”, Persona_9 Persona_36
sanzionato dalla Polizia Locale. facendogli intendere che egli ha Controparte_25
ogni possibilità di soluzione all'interno dell'ente citato, (...omissis... asserisce che CP_26
l'assessore non c'era e che aveva l'appuntamento Martedì mattina alle ore 09:30/10:00. Per_9
ribadisce di temere che magari con il passare del tempo la multa sarebbe arrivata maggiorata.
dicendo di non preoccuparsi perché non sarebbe arrivato Controparte_27
niente e che stasera doveva parlare con un geometra mentre Martedì aveva l'appuntamento con
l'assessore. aggiunge che si era letto tutta la pratica e prima di chiudere la conversazione CP_2 dice a di non preoccuparsi perché il problema lo avrebbero risolto”). Per_9
L'ambito territoriale di attività della cosca ha riguardato non solo il Comune di Desio, ma anche in parte quello del Comune di Cesano Maderno per quanto concerne l'infiltrazione nella Pubblica
Amministrazione. In ogni caso i luoghi di incontro sono stati individuati ristorante Braai di Giussano, nella Gelateria Sottozero (ex bar Gloria, sita in Desio Via NO), nel Triky Bar di Seregno di Pio
Candeloro, nel bar Aisha Cafe, sito in Desio in Via Matilde Serao, nei bar "da Enza" e "da Mirella"
pagina 25 di 43 (entrambi in Desio) e nella Pizzeria Italia, in Via per Desio di Cesano Maderno, locale gestito da
, cognato di (cfr. doc. n. 1 p. 597). Persona_37 CP_17
L'organizzazione ha conservato le gerarchie previste osservando i dettami che riguardano la gestione dei proventi degli affari criminali come restituzione della c.d. "bacinella" (cfr. conversazione ambientale tra e rispetto ad una vittima di estorsione, da cui si trae Parte_12 CP_17
conferma che egli paghi regolarmente “una sorta di assistenziale”, cfr. doc. n. 1 p. 593: “ Pt_12
Comunque non ti devi incasinare, (Pio ), tu fai il passo più lungo della
[...] CP_17 CP_17
gamba, puttana della miseria. : non me ne frega un cazzo. : -Se ti paga CP_17 Parte_12
l'assistenziale, non può pagare a trenta, mi pare a novanta”).
Specificamente aveva, in qualità di organizzatore-capo della locale, il Controparte_2
ruolo di direzione con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive agli altri associati dovevano attenersi. Egli ha impartito disposizioni imperative sul comportamento da tenere da parte degli affiliati (cfr. doc. n. 1 p. 598: “MO
Per_2 VE: E' venuto qua e disse no io non so niente prima di fare una cosa dovete chiedere il permesso. IM ND: -E lui che ha detto? MO VE:- Si va da , CP_7
prima di fare una cosa, si chiede il permesso si chiede il permesso e lui ha detto: c'è e beh CP_17
c'è . :- C'è . :-E allora? E poi si è CP_17 Controparte_21 CP_17 Parte_12
calato l'altro. IM ND:-Chi? :- Peppe. IM Parte_12
ND:- Ah”).
inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare ai summit de La Lombardia nei CP_2
quali si decidono le strategie (v. summit del 26 Febbraio 2008 presso il ristorante ''il Palio" di LE;
dopo l'uccisione di ha preso parte, assieme al Capo Società del medesimo Locale Persona_20 [...]
, al summit di NO NA del 31.10.2009, ove ha espresso il suo ruolo e ha CP_17
manifestato apertamente la funzione della carica ricoperta votando per alzata di mano la nomina del reggente provvisorio della Lombardia), gli equilibri relativi alle locali nonché e si nomina il rappresentante generale;
organizza altresì summit a livello di locale ed intrattiene rapporti con pubblici amministratori.
In più di un'occasione è richiesto il suo intervento allorché all'interno della cellula criminale qualche affiliato non abbia rispettato le regole di condotta (cfr. doc. n. 1 p. 599 quando , Capo- CP_17
pagina 26 di 43 Società del Locale di Desio, anteponendo i propri interessi personali a quelli della cosca, cerca di appropriarsi di beni e proprietà di non conferendoli al patrimonio del Locale ed alla Parte_13
condivisione tra gli associati).
è organicamente inserito nel "Locale di Desio"; egli, infatti, partecipa assieme a CP_7 [...]
come rappresentante della Locale al summit del 22 febbraio 2008 nei pressi del CP_18
supermercato IPER-D in Cesano Maderno assieme a , Capo Locale di LE e Persona_15
San Vittore Olona, e (cfr. doc. n. 1 p. Parte_4 Persona_21 Parte_5
600). Egli è stato contabile della locale con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "bacilletta" e viene ritenuto responsabile del delitto di ricettazione al capo 97) di cui al doc. n. 1.
è, invece, uomo di fiducia del Capo , nonché portavoce delle CP_5 Parte_14
sue disposizioni ed il suo principale collaboratore nella pianificazione e nell'attuazione delle attività criminali. Egli viene messo a conoscenza anche delle strategie che il suo capo - che ha CP_17
l'aspirazione di condizionare la futura vita politica di Desio e Cesano Maderno - intende attuare per infiltrare l'organizzazione mafiosa nei settori dell'amministrazione pubblica (v. doc. n. 1 p. 605: “
[...]
:-ma quando sono le elezioni? fammi parlare a me. parlo con CU (Dr. CP_17
medico e attuale Presidente del Consiglio Comunale di Desio N.d.A.). Persona_38 [...]
- perché ci vuole una ditta che lo chiama...incomprensibile...(perchè la parola viene coperta CP_28
da un colpo di tosse di )...si porta al sindaco una lista e fa una chiamata. CP_17 [...]
: -parlo io con Pon....cu. cu CU. perchè a CU. a coso se lo stanno giocando. CP_17
- renditi conto! :-no io comunque, minchia amico dottore.... CP_28 CP_17
(incomprensibile)... una volta che arrivi a Cesano, arrivi dappertutto. -arriviamo pure CP_28
da questi di NO? :-ci prepariamo andiamo a trovare tutti. - noi CP_17 CP_28
un cento cinquanta voti sicuri. :-si con cento cinquanta voti perde non vorrei. CP_17 [...]
-No. non è che deve fare il sindaco, l'assessore! :-no. ma lui deve sfondare e CP_28 CP_17
deve essere lui a dirigere poi. Cioè dobbiamo essere noi poi a dire chi va a cosa. :-Non CP_28
è male la pensata quello.. :-lo chiamiamo, domani lo chiamiamo il dottore”). CP_17
La subordinazione gerarchica di a è nota ovviamente oltre che a tutti gli CP_5 CP_17
affiliati, anche a soggetti che, seppur non organicamente inseriti nell'associazione mafiosa, sono ad pagina 27 di 43 essa vicini o comunque di contorno;
egli è noto come " " ( è ). Persona_39 CP_16 CP_17
è risultato altresì presente quando il gruppo si è mobilitato per realizzare attività CP_5
d'intimidazione mafiosa come avvenuto in occasione del "sequestro", a chiari fini intimidatori di titolare di una ditta di autotrasporti, con il quale aveva degli insoluti Parte_9 CP_17
per pregresse prestazioni lavorative.
Egli ha preso parte a numerosi summit, tra cui quello del 21.11.2008 presso il ristorante Mediterraneo di Seregno per dirimere questioni di ripartizione di denaro con i egli ha anche intrattenuto Pt_4
contatti diretti anche con le massime cariche della 'ndrangheta lombarda, quali , Persona_40
Capo Locale di AN Comense e CA (CO), con il quale si è accordato per incontrarsi in
Calabria il giorno 19.08.2009, per partecipare ad un evento importante nell'ambito della criminalità organizzata calabrese, cioè il matrimonio tra ed entrambi appartenenti a Persona_41 CP_29
famiglie di elevato spessore della 'ndrangheta calabrese.
risulta, altresì, coinvolto in altri episodi delittuosi, soprattutto pertinenti il traffico di CP_5
stupefacenti e si avvale della forza intimidatrice tipica del vincolo associativo, oltre ad usare violenza e minaccia verso le vittime di US (v. doc. n. 1 p. 608: “il 27.01.09 parla con su fatti Testimone_2
attinenti gli stupefacenti e riferisce di aver quasi "sparato" a un soggetto, dal quale, pretendeva il pagamento di una non meglio precisata somma di denaro: "...Mi stavo sparando con uno" "...con la pistola di dietro..." Si apprendeva altresì che tale persona aveva un debito anche con " ", CP_2
infatti accontava "...No siccome aveva un debito con...anche con lui...17.000 euro e CP_28 CP_2
gli ha fa tto le cambiali di 300 euro al mese... Nell'esposizione dei fatti, oltre a riferire di CP_28
essersi recato a quell'appuntamento armato di una pistola, aggiungeva che era in compagnia di
" ", identificato in rimanendo piacevolmente sorpreso e soddisfatto Parte_15 CP_3
dell'aggressività e dalla violenza dimostrate nella circostanza dal che aveva supportato CP_3
l'aggressione armata di ). CP_28
È risultata provata la sua penale responsabilità come autore della ricettazione del semi rimorchio targato "MO-18160" (in seguito risultato carico di vari componenti elettronici industriali per un valore di oltre centomila euro) facente parte del TIR targato "BW-393-YP", rubato a da Parte_16
parte di ignoti.
pagina 28 di 43 CP_3
, detto è inquadrato nel "gruppo criminale" facente capo a Controparte_6 CP_17
e concorre sia nell'azione d'intimidazione mafiosa sul territorio che nelle attività anche illecite della cosca, fornendo un notevole supporto al sodalizio criminale (v. partecipazione al sequestro di Pt_9
. Vari sono gli episodi per i quali egli, su indicazione del fratello o del Capo Società
[...] CP_2
, si attiva per procedere alla riscossione di proventi di natura estorsiva destinati CP_17
all'associazione mafiosa (v. doc. n. 1 p. 612 conversazione telefonica intercorsa tra e CP_17
agente immobiliare vittima di estorsione laddove il Capo Società, in procinto di Controparte_31
estorcere la somma di 7.200 Euro in contanti, incarica di riscuotere il denaro e rincarare CP_6
la dose di intimidazioni rammentando alla vittima che, qualora non dovesse pagare, il “legno è pronto v. estorsione ai danni di . Parte_13
Anche è risultato partecipe delle scelte strategiche che il sodalizio criminale intende CP_3
adottare anche in campo economico mediante l'intimidazione mafiosa;
egli ha condiviso i mezzi di persuasione che hanno alimentato la fama criminale della cosca desiana e hanno favorito l'espansione della stessa nel settore degli autotrasporti (v. inter alia suv doc. n. 1 p. 613-614 la conversazione ambientale tra lui e : “PIO : - No. Io gli ho detto, tu gasolio non ne porti CP_17 CP_17
da nessuna parte tutto quello che c'è me lo prendo io. gli ho detto, tu qua nelle zone gasolio non ne porti. Lui mi fa, ma cos'è un imponimento? Si è un imponimeto. se parli così, domandagli a Per_42
. NN OM: -Hai fatto bene a fare così, mi sei piaciuto, che lui voleva fare. CP_5
PIO ND: - Dice, io non ho niente con , cos'è un imponimeto? Dimmi perchè non Per_20
glielo devo portare? Te lo devo dire a te, gli ho detto, vuol dire che non se lo merita, va bene, poi se glielo vuoi portare, fammi vedere il mezzo lì e poi vedi come vengo e ti brucio il camion, domandagli
a Gli ho detto, se fino all'inverno vai bene, tutto il gasolio che hai nelle mani deve passare Per_42
prima dalle mie mani, se no tu qua ai miei paesani non gli dai niente a nessuno. ...omissis...
[...]
:- E' diventato una pecora, minchia alle 10:30 giovedì, anzi me lo doveva portare CP_17
venerdì, poi oggi, poi oggi era festa ed è venuto ieri. NN OM:-Adesso vedrai come si comporta. PIO ND: Ha detto che domani viene per l'aperitivo con sua moglie...omissis... . -Eh, lo castighiamo se non lo fa. M : CP_17 Testimone_3
"Adesso vediamo come si comporta, vedrai...”).
pagina 29 di 43 concorre inoltre nella commissione di specifici reati fine dell'associazione mafiosa” CP_3
CP_ (v. episodio in cui lui e , armati di pistola vanno a minacciare una persona al fine di riscuotere del denaro doc. n. 1 p. 614: :- Novità...sabato mi sono sparato con uno. CHECCO. -Si. si. Email_1
: Mi stavo sparando con uno. CHECCO. -Davvero? : -...incomprensibile...con Email_1 Email_1
la pistola di dietro... : -Eh! Davvero? : -Dovevi vedere CP_32 Email_1 Parte_15
tu... : C'era anche lui? : -Si... è partito dalla CP_32 Email_1 Per_43
macchina...incomprensibile...alla macchina di questo quà...praticamente è il socio del Nando no!
: -...ride...Sei un balordo tu! : -il bastardo...incomprensibile...lì a lavorare questo CP_32 Email_1
quà...incomprensibile...del signore...allora...incomprensibile...e suo nipote il nipote di non un Pt_17
suo amico non ho paura di te! Ti ammazzo gli ho detto dammi i soldi...incomprensibile...guarda che se non...incomprensibile...ti ammazzo quà perché sto andando in galera per te miserabile e c'era un altro,
c'era un altro con lui un signore sui 40 anni un altro faceva tutto lui cioè stava da fuori e Per_44
guardava la situazione, non è che è intervenuto no. Diceva "aggiustatevi". Si vedeva che era una persona per bene però no!...incomprensibile...abbiamo finito. Gli ho detto "ti butto...incomprensibile"...ma sai come l'ho trattato di merda...IM poi l'ha messo...incomprensibile...Minchia ma io non lo facevo a IM così”).
è associato sul quale il Capo Società ripone una certa fiducia, CP_4 CP_17
incaricandolo di diramare agli altri associati la disposizione tassativa che nessuno dovrà permettersi di intraprendere iniziative di azioni violente o intimidatorie o di utilizzare il nome del Capo Società, senza l'autorizzazione dello stesso (v. conversazione ambientale intrattenuta dallo stesso con : CP_17
“FOTI BARTOLO:-No, ma troppo bordello, ma per me io non ho problemi, in nessun senso della vita, perchè, quello che tu ancora non hai capito, i problemi solo una persona li può avere, dietro tutto questo, a me cosa mi devono fare, se quello (incomprensibile) caricano su di te. PIO ND:-
Ma quello che dico io, anche questo cazzo di cioè voglio dire, ha picchiato , Per_12 Parte_18
parola d'onore...omissis... . PIO ND.-Bartolo, ti Controparte_33
ho detto che lo hanno fatto, vedi che il mio nome è uscito apposta :-Il tuo nome lo CP_4
hanno fatto...omissis... :-Questo gli dovete dire che deve stare al suo CP_17 Per_12
posto. FOTI BARTOLO:-L'ho fatto adesso, proprio ora sono uscito da casa sua, oygt. PIO
ND:-Se ha un problema, ma qual'è il problema, te lo dice a tg, ...omissis...PIO
pagina 30 di 43 .- Lui non deve fare altro che dirlo, lui qualsiasi problema che ha, non deve andare. CP_17
POTI BARTOLO:-Ma lui lo sa. PIO ND:- Ne da , ne da che se gli deve Pt_13 Per_2 dare due schiaffi ad uno, vengo anch'io che invece di quattro gliene buttiamo sei...omissis..
[...]
:-Tanto è vero che gliel'ho dovuta girare, , gli ho detto che se eventualmente ti CP_17 CP_4
domanda, sei parente o cose, gli devi dire che è mezzo parente con mio zio, digli qualche cosa, vedi sempre per coprire la situazione, hai capito, se no mi dicono: quà camminano tutti con il tuo nome e poi l'ultimo che mi ha chiamato mi ha detto “vedi che qui, chi è parente tuo, chi è cugino tuo, intanto le cose succedono mi ha detto" POTI BARTOLO.-Sul bene delle famiglie che io non ne sapevo niente...omissis... :-Ma magari non è vero neanche che è andato CP_17 Per_12
da questo a bruciargli la macchina...omissis.. Domandagli, ma tu sei andato CP_17
con qualche amico tuo, a picchiare qualcuno a Desio e gli avete incendiato la macchina, gli devi dire”).
Al momento dell'esecuzione della misura custodiale in data 13.07.2010 è stato trovato in possesso ed ha consegnato spontaneamente agli operanti in una busta di nylon che custodiva nella cassetta postale all'ingresso della sua abitazione: “un revolver di produzione statunitense, marca SMITH & WESSON, calibro .38 Special, modello 15-3 , avente matricola da considerarsi arma comune da sparo, Nume_1
nonché 1 caricatore bifilare, estraibile da 15 cartucce, relativo a pistola semiautomatica di produzione croata modello …, da considerarsi parte di arma, numero 50 cartucce calibro, 38 Special di fabbricazione coreana, prodotte dalla , .. numero 9 cartucce calibro 9x18 Parte_19
mm OV ..; tutte le cartucce in questione, munite di palla FMJ, sono da considerarsi munizionamento per arma da guerra” (cfr. doc. n. 616).
Alla luce di quanto si evince dall'accertamento definitivo intercorso in sede penale anche nei passaggi motivazionali che sono stati sommariamente sopra riportati, indubbiamente ricorre una lesione della reputazione dello Stato quale soggetto deputato a garantire ai cittadini il diritto di vivere in un contesto caratterizzato da civile convivenza. Il sodalizio criminoso sopra descritto, tenuto conto del numero dei soggetti coinvolti, della natura sistemica dello stesso, nonché della sua diffusione anche territoriale ha destato particolare allarme sociale e ha minato le basi di una civile convivenza nelle zone da esso interessate.
pagina 31 di 43 Al fine di identificare il soggetto che ha patito il danno reputazionale a causa del sodalizio criminoso sopra descritto, tenuto conto che la domanda è stata proposta tanto dalla Parte_1
Ministri quanto dal , si osserva che tra i soggetti pubblici costituzionalmente Controparte_1
necessari, oltre ai Comuni, alle Regioni, alle Province, alle Città Metropolitane rientra lo Stato.
Nell'ambito dell'organizzazione statale viene in rilievo la funzione esecutiva esercitata dal Governo.
In tale contesto va richiamato l'art. 95 Cost. che prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale di governo e ne è responsabile, nonché mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. Per lo svolgimento delle sue funzioni egli dispone di una struttura amministrativa di supporto che è la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Essa assolve inter alia alla funzione di direzione e dei rapporti con l'organo collegiale di governo e alla progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico generale, nonché al monitoraggio del relativo stato di attuazione.
I che assieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri compongono il Governo della CP_34
Repubblica, sono organi dello Stato dotati di un'autonoma legittimazione processuale e sostanziale, tanto che gli atti ed i comportamenti, anche ai fini di un eventuale giudizio di invalidità e responsabilità posti in essere dal sono imputati non già allo Stato, ma al stesso. In questa CP_1 CP_1 prospettiva si giustificano, infatti, anche l'autonomia finanziaria dei e la dotazione di beni CP_34
immobili e immobili.
Quanto specificamente al ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 398/2001 Controparte_1
(Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del
), ratione temporis applicabile alla fattispecie - tenuto conto che la commissione Controparte_1
dei delitti associativi per cui è causa è stata individuata a decorrere dall'anno 2007 - il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, articolazione del svolgeva le funzioni di Controparte_11
“garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali”.
La norma è stata abrogata dal D.P.C.M. n. 78/2019, che all'articolo 3 ha ampliato le funzioni del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, individuando, oltre a quella - già prevista - di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, anche il pagina 32 di 43 raccordo e la leale collaborazione con le autonomie locali, la consulenza alle prefetture e alle amministrazioni locali, nonché, in particolare, quella di prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali, la promozione, il sostegno e il monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale.
In tale contesto istituzionale, essendo Presidenza del Consiglio dei Ministri ex art. 95 Cost. responsabile della direzione e politica generale del Governo e dunque di tutte quelle decisioni attuazione del programma di governo, tra cui rientra anche la politica di sicurezza pubblica, non può che discendere che la lesione reputazionale dello Stato anche rispetto al principio di buon andamento ex art. 97 Cost. non può che identificarsi come lesione reputazionale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, che ne ha la direzione a livello nazionale. Al contrario, essendo il , Controparte_1 organo preposto all'epoca della commissione dei fatti illeciti alla mera funzione di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento e non anche preposto (come lo è a decorrere dal 2019) alla prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali, alla promozione, al sostegno e al monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale, non può ravvisarsi in capo ad esso una lesione reputazionale, nemmeno in termini di violazione del principio di buon andamento di quella specifica articolazione statale.
Se è vero, infatti, che all'epoca dei fatti il era organo tenuto all'esecuzione delle Controparte_1
attività di indagine (che in effetti ha eseguito e nei cui confronti è stato disposto il rimborso delle relative spese), è altrettanto vero che esso era ed è dotato di autonomia sostanziale e funzionale rispetto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'epoca di commissione dei fatti illeciti era dotato solo di generali funzioni di garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento;
la funzione di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di promozione, sostegno e monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale è stata infatti prevista a decorrere dal
2019, sì che dette funzioni sono state introdotte, con conseguente ampliamento di quelle proprie del
, in epoca non solo successiva al periodo di commissione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., CP_1
ma anche alla condanna generica al risarcimento del danno dal parte del GU di NO del
19.11.2011, divenuta poi definitiva nel 2014.
pagina 33 di 43 Del resto nessuna specifica allegazione si evince dagli atti depositati dalle parti attrice che hanno sempre chiesto il riconoscimento di un danno non patrimoniale in capo ad entrambe, non solo senza operare una contestualizzazione nell'ambito Costituzionale delle due amministrazioni attrici, ma anche limitandosi a genericamente dolersi del pregiudizio in capo alle “persone giuridiche, in relazione alla lesione di diritti di natura non patrimoniale (lesioni dell'onore, della reputazione, dell'identità personale, dell'immagine etc.)” e chiedendone la commisurazione “non solo all'allarme sociale cagionato dalla presenza dell'associazione criminale cui appartengono i convenuti, ma anche all'effettiva e concreta turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici determinato dalle singole attività illecite riconducibili alla medesima organizzazione” (cfr. citazione a p. 9).
Si ritiene, in altre parole in ragione di tutti gli argomenti che precedono, titolare attivo della pretesa fatta valere in giudizio la sola in quanto ai sensi dell'art. 95 Cost. Parte_1
responsabile delle politiche generali di governo e quindi anche di quella di sicurezza pubblica, di gestione ed attuazione del programma di governo, nonché ente costituzionalmente necessario che rappresenta lo Stato.
Per tutte le ragioni che precedono, tenuto conto del particolare allarme sociale destato dal sodalizio criminoso sopra descritto e del conseguente discredito dello Stato preposto alla garanzia dell'incolumità dei cittadini e, in buona sostanza, della sicurezza pubblica, nonché garante del buon andamento della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost., si reputa che sussistano gli estremi per riconoscere in favore della sola il danno non patrimoniale, che si Parte_1 liquida, all'attualità, tenuto conto della marcata gravità dei fatti di reato accertati nella misura di euro
5.000.000,00.
Va disattesa la richiesta del convenuto di ritenere il suo apporto all'associazione minimo, CP_3
dovendosi escludere anche alla luce dei passaggi motivazionali di cui al doc. n. 1 quanto dedotto dal convenuto, vale a dire di essere stato mero partecipe “passivo”; sul punto si osserva in generale che la partecipazione al sodalizio criminoso integra l'illecito plurisoggettivo che il legislatore ha inteso punire penalmente e come tale integra civilisticamente un fatto illecito doloso plurisoggettivo, sì che tutti gli associati sono condebitori in solido dei danni che hanno cagionato nei confronti dei danneggiati;
pertanto il riferimento ad una mera partecipazione “passiva”, come allegato dalla parte, non farebbe venir meno la responsabilità da fatto illecito del relativo associato. Inoltre nel merito, anche alla luce pagina 34 di 43 dei passaggi in parte riportati va esclusa una mera partecipazione “passiva” dell'associato, dovendo ritenersi dimostrato che egli abbia preso parte attiva all'attività illecita del sodalizio, anche ponendo in essere atti di violenza e minaccia, tali da incrementare la forza intimidatrice del sodalizio. Nessuna riduzione della pretesa risarcitoria può essere operata, come da lui stesso richiesto.
Del resto, nemmeno l'età dei danneggiati, il fatto che si tratti di fatti risalenti, o che gli odierni convenuti abbiano scontato tutta la pena, tenendo una buona condotta, possono influire sulla quantificazione delle somme liquidate a titolo risarcitorio, che hanno funzione riparativa delle conseguenze dannose patite dai danneggiati e non sanzionatoria e che integrano circostanze successive rispetto alla commissione delle condotte illecite. Solo la gravità dei fatti illeciti in specie marcatamente elevata per tutte le ragioni sopra esposte possono influire sulla liquidazione del danno non patrimoniale.
Dall'importo sopra indicato di euro 5.000.000,00 debbono essere dedotte le somme riconosciute a carico degli imputati e in favore dell'amministrazione dello stato a titolo di confisca in applicazione del principio di compensatio lucri cum damno.
Rispetto ad esso si sono recentemente espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n. 12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, il danneggiato abbia già ricevuto delle somme di denaro a titolo indennitario, infatti, le Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 12565/2018 hanno statuito che: “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”.
Sul punto, pur a fronte dell'eccezione formulata nell'interesse di e Controparte_35 CP_36
quella di "compensatio lucri cum damno" si osserva che si tratta di un'eccezione in senso
[...]
lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno pagina 35 di 43 risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (Cass. n. 23588 del 28/07/2022 e n. 26757 del 24/11/2020).
Nel merito, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che nel giudizio civile promosso per ottenere il risarcimento del danno da truffa aggravata ai danni dello Stato, qualora sia già intervenuta confisca in sede penale del profitto del reato ai sensi dell'art. 322 ter c.p., ovvero ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve tenersi conto nella quantificazione del danno risarcibile, costituito da quanto indebitamente percepito dall'autore del reato, del valore economico dell'oggetto della confisca, pena una duplicazione risarcitoria in violazione del principio di effettività del danno (cfr. Cass. n.
34536/2023).
Infatti, la confisca disciplinata dall'art. 322 ter c.p. costituisce una sanzione in forza della sua natura punitiva e “persegue lo scopo di ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti senza esplicare alcuna funzione preventiva”. Essa differisce dalla condanna al risarcimento del danno, che persegue l'effetto di reintegrare il patrimonio del soggetto pubblico leso dalle erogazioni indebite. Secondo la giurisprudenza (v. Cass. pen. n. 39874 del 2018):
“per quanto attiene più specificamente ai rapporti tra la confisca emessa in sede penale ed eventuali provvedimenti risarcitori, emessi in altro procedimento civile o amministrativo in favore di un ente pubblico che sia stato danneggiato dal reato e dall'illecito commesso dalla persona giuridica giudicata responsabile, la autonomia del corso dei giudizi eventualmente contestuali non si risolve anche in reciproca indifferenza dei rispettivi esiti decisori;
al contrario, nel determinare l'ammontare pecuniario sino a concorrenza del quale confiscare in sede penale i beni del condannato e della persona giuridica è necessario tenere conto della già avvenuta totale o parziale restituzione o corresponsione all'ente danneggiato di eventuali somme di denaro, da scomputare dal totale del profitto del reato, che va considerato, non al momento di percezione, ma all'atto della decisione.
Siffatta soluzione riceve avvallo normativo per effetto della disposizione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 1, contenente la clausola per la quale, in caso di responsabilità degli enti, la confisca deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituito al danneggiato».
pagina 36 di 43 Ad avviso della Suprema Corte la sanatoria della posizione debitoria con l'amministrazione finanziaria fa venir meno lo scopo principale che si intende perseguire con la confisca. Ne consegue che la restituzione all'erario del profitto derivante dal reato elimina in radice lo stesso oggetto sul quale dovrebbe incidere la confisca. In caso contrario si avrebbe una inammissibile duplicazione sanzionatoria, in violazione principio che l'espropriazione definitiva di un bene non può mai essere superiore al profitto derivato dal reato;
conclude il Supremo Collegio che: “dalla elaborazione giurisprudenziale di questa Corte in materia di confisca del profitto del reato e restituzione all'Erario delle erogazioni indebitamente percepite si evince un principio, che è alla base dell'art. 19 d. lgs. n.
231 del 2001, secondo cui, essendo parametrata la confisca a quanto indebitamente erogato, la ripetizione dell'importo corrisposto senza causa preclude, nei limiti di quanto restituito, la confisca.
Non può aversi mediante quest'ultima una duplicazione di quanto già restituito del profitto derivato dal reato. Il principio, deve intendersi, opera anche in senso contrario, nel senso che l'azione restitutoria trova limite nella disposta confisca. …Alla stessa conseguenza deve pervenirsi laddove
l'azione promossa è di tipo risarcitorio, ed il danno allegato corrisponde alle erogazioni indebite in relazione alle quali sia già intervenuta la confisca. Riconoscere un danno risarcibile in favore dell'Erario violerebbe il principio di effettività del danno una volta che la confisca abbia avuto ad oggetto proprio il valore che viene preteso a titolo risarcitorio e fatto costitutivo della confisca e del danno è la medesima condotta pregiudizievole ai danni dell'Amministrazione pubblica” (Cass. n.
34536/2023). Non si tratta, secondo la terza sezione civile della Corte di Cassazione, del mero coordinamento dei due titoli in sede esecutiva, detraendo le somme già incassate dal a CP_1
diverso titolo: “come non può essere disposta la confisca per la parte che può essere restituita al danneggiato, così non può essere disposto il risarcimento per la parte che sia già oggetto di confisca, pena la violazione, come si è detto, del principio di effettività del danno”.
In specie si reputa di applicare in via analogica i principi espressi rispetto al sequestro di cui all'art. 322 ter c.p.p. e all'art. 19 d.lgs. n. 231/2001 alla confisca cd. allargata ex art. 12 sexies commi 2 e 1 del
D.L. 8.6.1992, n. 306, conv. in L. 7.8.1992, n. 356, secondo cui è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla pagina 37 di 43 propria attività economica (la norma è stata poi trasfusa nell'art. 240 bis comma 1 c.p. dal d. lgs. n.
21/2018).
La confisca è definita "allargata" per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali si differenzia perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta. La previsione normativa della confisca trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente. L'accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce "spia" ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose (v. Cass. Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021).
Pertanto, trattandosi tutte di ipotesi di misure ablative di natura patrimoniale, volte a ripristinare la situazione economica del reo, qual era prima della violazione della legge penale, privandolo delle utilità ricavate dal crimine commesso e sottraendogli beni di valore ad esse corrispondenti, fattori per quanto attiene all'ipotesi di confisca ex art. 12 sexies cit. di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose, e pertanto condividendo una ratio del tutto analoga, dall'importo sopra liquidato occorre sottrarre gli importi oggetto di confisca definitiva ex art. 12 sexies cit. da parte della pronuncia del GU di NO (v. doc.
n. 1), all'esito della conferma o riforma da parte della Corte d'Appello di NO (v. doc. n. 2).
Del resto la stessa Consulta ha confermato che la confisca ex art. 12 sexies comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 35 “si colloca nell'alveo delle forme “moderne” di confisca alle quali, già da tempo, plurimi Stati europei hanno fatto ricorso per superare i limiti di efficacia della confisca penale “classica”: limiti legati all'esigenza di dimostrare l'esistenza di un nesso di pertinenza – in termini di strumentalità o di derivazione – tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna. Le difficoltà cui tale prova va incontro hanno fatto sì che la confisca “tradizionale” si rivelasse inidonea a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'accumulazione di ricchezze illecite da parte della criminalità, e in specie della criminalità organizzata: fenomeno particolarmente allarmante, a fronte tanto del possibile reimpiego delle risorse per il finanziamento di ulteriori attività illecite, quanto del
pagina 38 di 43 loro investimento nel sistema economico legale, con effetti distorsivi del funzionamento del mercato”
(cfr. C. Cost n. 33/2018).
Trattandosi di misura avente funzione non solo sanzionatoria e ripristinatoria, ma anche preventiva, essendo volta ad evitare che il denaro che si presume frutto dell'attività illecita sia reimpiegato nel mercato legale, si reputa di non operare la decurtazione degli importi che ne sono oggetto dal danno patrimoniale, avendo la misura ablativa una funzione del tutto ibrida, non sussumibile nel novero di un mero danno patrimoniale (in specie meramente integrato dalle spese vive sostenute per la complessa attività di indagine); dovendo, infatti, la confisca allargata ritenersi il mezzo per sottrarre agli associati il supporto economico per la prosecuzione dell'attività illecita si reputa di operare la decurtazione degli importi a tale titolo vincolati dall'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale, trattandosi del valore più rappresentativo dell'incidenza negativa delle condotte illecite nei confronti dei consociati e dello Stato.
Dall'importo di euro 5.000.000,00 vanno decurtati gli importi corrispondenti alle somme di denaro confiscate in via definitiva e non anche quelle relative alle quote societarie o ai beni immobili poiché, in assenza di altre indicazioni o supporto documentale, non è dato sapere il loro valore di mercato e neppure di realizzo all'esito di eventuali vendite all'incanto.
Precisamente occorre decurtare, previa rivalutazione degli importi per consentire la sottrazione di importi omogenei rispetto al danno liquidato all'attualità:
- la somma di euro 50.000,00 (pari alla somma confiscata a il 13.7.2010 Controparte_37 all'esito della conferma solo parziale della confisca disposta in primo grado in sede di appello v. doc. n. 2);
- la somma di euro 50.000,00 (pari alla somma confiscata il 22.7.2010 a Controparte_38 all'esito della conferma in sede di appello v. doc. n. 2);
- la somma di euro 53.310,65 (deposito risparmio 22358760 C/O ), quella di di Controparte_39
euro 2.977,74 (risultante da c/c cointestato con saldo euro 1.388,88) e quella Controparte_40
di euro 1.588,86 (sotto deposito titoli nr. saldo C/O ) oggetto di confisca a Controparte_39
; Persona_22
- l'importo di euro 1.246,45 (conti correnti e titoli a custodia, ad Assago presso gli uffici legali della ) e l'importo euro 1.224,87 (Conti correnti e titoli a custodia, a Controparte_41
pagina 39 di 43 NO presso gli uffici legali della per la ) Controparte_42 Controparte_43
confiscati a Controparte_44
- la somma di euro 25.067,32 presso quale (saldo del conto corrente n. 829 103844 presso la filiale di Grotteria, confiscata a Controparte_45 CP_46
- l'importo di euro 47.283,69 (presso banca INTESA Sanpaolo Spa conto corrente nr.
0000/3526166) oggetto di confisca a carico di Controparte_47
- la somma di euro 58.398,23 (deposito presso C/c n. 057/12765) Controparte_42
confiscata ad Persona_9
- la somma di euro 90.714,51 confiscata a (v. doc. n. 1 parte seconda p. 506); CP_48
- somma di euro 295.418,99 (pari alla sottrazione dall'importo di euro 406.637.93 della somma
€111.218,94 già restituita presso Banca Monte dei Paschi di Siena/Prima Sgr) confiscata a
Persona_17
- l'importo di euro 23.998,67 confiscato a Controparte_49
- le somme di euro 464.075,08, euro 4.755,02, euro 6.721,58 ed euro 562.269,00 confiscate a
(l'ultima tratta dalla Relazione bancaria accesa presso UBS di Lugano a lui Controparte_13
intestata tramite del 22.9.2010); Controparte_50
- gli importi di euro 1.544,17 e di euro 5.315,61 confiscati ad;
Controparte_2
- le somme di euro 37.983,64, euro 65.986,13, euro 19.665,88 (valorizzazione a iri.10.2010), euro
215.190,86 (gestione patrimoniale n. 8/4693, intestata a con valorizzazione Persona_45
all'l.10.2010) ed euro 51.893,78 (valorizzazione all'1.10.2010) confiscati a;
Persona_45
- la somma in contanti di euro 9.500,00 confiscata a;
CP_51
- gli importi di euro 28.547,23 e di euro 44.211,32 (di cui in parte Fondi comuni di investimento annotati sul deposito titoli n 500909 di Unicredit Banca Spa) Persona_46
- la somma di euro 40.000,00 confiscata a CP_52
Considerato che gli importi sono stati oggetto di confisca con la pronuncia del 19.11.2011, anche all'esito della riduzione delle somme confiscate ai coimputati e occorre previa CP_37 CP_38
sommatoria degli stessi (pari a euro 2.258.889,28) operare la rivalutazione dalla data del 19.11.2011 alla data odierna.
pagina 40 di 43 Dall'importo di euro 5.000.000,00 va pertanto dedotto l'importo di complessivi euro 2.828.129,38, sì che in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri va riconosciuto l'importo di euro
2.171.870,62.
Sulle somme riconosciute sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, nè sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi, sulla somma pari al danno liquidato all'attualità (euro 5.000.000,00) deve essere, anzitutto, operata la devalutazione alla data del fatto (v. primo capo d'imputazione di cui alla sentenza penale prodotta sub doc. n. 1 dalle parti attrici da cui risulta che la prima riunione è occorsa il 18.10.2007 al Ristorante La Cadrega, sito in via Dante
Limito di Pioltello - Mi); l'importo così devalutato deve essere, quindi, rivalutato, secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella della disposta confisca (19.11.2011); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella del riconoscimento della somma successiva somma per poi operare la relativa decurtazione. Lo stesso meccanismo deve essere applicato sulla residua somma, previa decurtazione dell'importo di euro 2.258.889,28, dal 19.11.2011 sino alla pronuncia della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato.
I convenuti , , CP_7 Controparte_2 CP_4 CP_5 [...]
e devono essere condannati, in solido tra loro, al risarcimento del CP_6 CP_3
danno patrimoniale in favore della che, previa decurtazione delle Parte_1
somme già oggetto della cd. confisca allargata, si liquidano in euro 2.171.870,62, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri menzionati.
pagina 41 di 43 Come già anticipato, non solo gli odierni convenuti vanno qualificati condebitori in solido ex art. 2055
c.c. del debito risarcitorio sopra liquidato per la commissione del reato associativo afferente i fatti di cui alla cd. Indagine Infinito, confermati dalla pronuncia penale di cui ai docc. nn. 1, 2 e 3, ma anche tutti coloro per i quali è stata pronunciata definitiva sentenza penale per i medesimi fatti, ove confermato l'an della pretesa risarcitoria nelle separate vertenze civili promosse, dovranno essere considerati condebitori in solido nei limiti del medesimo importo risarcitorio, sì che, ancorché il menzionato importo, così come quello di cui al danno patrimoniale liquidato in favore del
[...]
, ben possa essere richiesto anche ad un solo convenuto, in sede esecutiva – ove azionata CP_1
nei confronti di soggetti non convenuti nella presente vertenza - non potrà essere riconosciuto in favore del una somma superiore ad euro 124.336,52 (oltre interessi e rivalutazione) e in Controparte_1
favore della una somma superiore a euro 2.171.870,62 (oltre Parte_1
interessi e rivalutazione).
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., sì che i convenuti debbono essere condannati alla rifusione delle spese processuali in favore delle due parti attrici. Il fatto che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla e quella di Parte_1 risarcimento del danno non patrimoniale formulata dal siano state respinte non Controparte_1
consente di addivenire a conclusioni diverse poiché le due parti attrici sono due amministrazioni statali, entrambe difese ex lege dall'Avvocatura dello Stato, e le posizioni sono state trattate congiuntamente, come se si fosse trattato di un unico soggetto, sì che si reputa di considerare le parti attrici, nel cui favore le domande sono state fondamentalmente accolte, come un soggetto unitario sia sotto il profilo della soccombenza, sia per escludere la maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2 di cui al D.M. n.
55/2014.
Le spese si liquidano direttamente in dispositivo sulla base del valore totale dell'accolto (scaglione compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 4.000.000,00), nonché dell'attività difensiva concretamente svolta e della difficoltà delle questioni trattate (valori medi per attività di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto della peculiarità del caso, della mole dei documenti prodotti e della difficoltà delle questioni esaminate, che hanno richiesto numerosi approfondimenti giuridici tanto in tema di diritto civile e processuale, quanto nell'ambito del diritto penale, ridotti del 50% per quanto concerne pagina 42 di 43 l'attività istruttoria, considerato che la stessa si è esaurita con il mero deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) condanna , , CP_7 Controparte_2 CP_4 CP_5 [...]
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali CP_6 CP_3
patiti dalla che, già decurtate le somme oggetto di confisca, si Parte_1
liquidano in euro 2.171.870,62, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
2) condanna , , CP_7 Controparte_2 CP_4 CP_5 [...]
e in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali patiti CP_6 CP_3 dal , che si liquidano in euro 124.336,52, oltre interessi e rivalutazione come CP_1 CP_1
indicato in parte motiva;
3) condanna , , CP_7 Controparte_2 CP_4 CP_5 [...]
e in solido tra loro, a rifondere in favore della CP_6 CP_3 [...]
e del , le spese di lite, che si liquidano in euro 1.713,00 Parte_1 Controparte_1
per le spese e in euro 38.000,00 per compensi, oltre contributo forfetario spese generali nella misura del 15% sull'indicato compenso, oltre ad I.V.A. - se dovuta - e C.P.A.
NO, 29.6.2025
Il Giudice
Lucia Francesca Iori
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