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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/11/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1343/2023 r.g. e vertente
TRA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paris Gianni, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate da parte attrice per l'udienza, fissata ex art. 127 ter c.p.c., del 13.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta il 7.12.2023, parte attrice ha proposto opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 457/2022 – R.G. n. 1428/2022, emesso in data 25.11.2022 dal Tribunale di Avezzano, portato a notifica – per quanto ricavabile dalle produzioni di parte opponente pagina 1 di 4 – in data 7.11.2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.838,16 in favore della oltre interessi come da domanda, nonché € 567,00 per onorario ed € Controparte_1
145,50 per spese vive, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A, come per legge, insistendo per la pronuncia di nullità/revoca del decreto opposto per carenza di petitum e causa petendi, ovvero perché relativo ad una somma inesatta, non corrispondente all'effettiva esposizione debitoria ascrivibile all'opponente.
A fondamento della domanda, in particolare, l'attore ha dedotto l'insufficienza, ai fini probatori, della produzione documentale a corredo del ricorso monitorio e, comunque, l'erroneità della somma ingiunta, in quanto sarebbero state pagate molte più rate di quelle indicate, nonché per inesatta indicazione degli interessi di mora calcolati sul capitale.
2. Benché ritualmente notiziata dell'opposizione, è rimasta contumace, Controparte_1
come dichiarato in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, parte attrice ha chiesto la fissazione di udienza per la rimessione della causa in decisione.
Quindi, il g.i. ha rinviato all'udienza cartolare del 13.11.2025, assegnando il triplo termine anticipato per memorie di cui all'art. 189 c.p.c.
All'esito della predetta udienza, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate da parte attrice, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
3. La domanda di parte opponente è infondata e non può, dunque, essere accolta.
Preliminarmente, giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
dunque, instaurato il giudizio di opposizione ex art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto l'onere di provare il proprio diritto, mentre incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi eccepiti a fronte della pretesa creditoria.
3.1. Venendo al merito della causa, deve rilevarsi l'assoluta genericità delle contestazioni mosse dall'opponente alla pretesa creditoria, con conseguente rigetto della spiegata opposizione.
3.2. Anzitutto, appare priva di fondamento, oltre che genericamente articolata, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto in ordine alla carenza di petitum e causa petendi di cui al ricorso monitorio, risultando al contrario sufficientemente indicati sia il petitum mediato e immediato, sia le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda.
pagina 2 di 4 Dalla mera lettura del ricorso monitorio è infatti possibile individuare agevolmente il tipo di provvedimento chiesto al giudice - nel caso di specie il decreto ingiuntivo - e il diritto che l'intimante ha inteso far valere in giudizio, vale a dire la restituzione della somma di denaro posta nella disponibilità dell'ingiunta mediante contratto di credito al consumo.
Quanto alla causa petendi e, dunque, ai motivi di fatto e di diritto a fondamento della pretesa monitoria,
l'odierna opposta, in qualità di cessionario del credito, ha dedotto di aver diritto alla restituzione della somma ingiunta in virtù del contratto stipulato tra l'opponente e la finalizzato CP_2 all'acquisto di un'autovettura modello Nissan Navara, da cui il credito inizialmente ceduto a
[...]
e poi divenuto oggetto di successiva cessione a come da CP_3 Controparte_1
documentazione depositata in sede monitoria.
Dunque, l'eccezione di nullità, così come spiegata nell'atto introduttivo, non è meritevole di accoglimento.
3.3. Anche l'eccezione di parte opponente in ordine al presunto errore di calcolo nella determinazione del credito vantato dall'opposta non merita accoglimento, considerata l'estrema genericità della contestazione.
In proposito, basti osservare che l'opponente, nel rilievo sulla “inesatta indicazione degli interessi di mora calcolati sul capitale”, non ha di fatto fornito alcun elemento da cui desumere, neppure presuntivamente, l'avvenuto superamento del detto tasso, né ha fornito alcun elemento che comprovi i pagamenti, a suo dire effettuati per estinguere la pretesa creditoria vantata dall'opposta, limitandosi a formulare sul punto asserzioni generiche (“nel ricorso è errata l'indicazione del capitale residuo poiché sono state pagate molte più rate di quelle indicate”).
L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.
457/2022, emesso in data 25.11.2022 dal Tribunale di Avezzano.
4. Nulla va disposto sulle spese, non essendosi parte opposta costituita in giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1343/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 457/2022, emesso in data 25.11.2022 dal Tribunale di Avezzano.
NULLA sulle spese.
Avezzano, 25 novembre 2025 pagina 3 di 4 Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Martina Di Fonzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1343/2023 r.g. e vertente
TRA
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Paris Gianni, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate da parte attrice per l'udienza, fissata ex art. 127 ter c.p.c., del 13.11.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta il 7.12.2023, parte attrice ha proposto opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. 457/2022 – R.G. n. 1428/2022, emesso in data 25.11.2022 dal Tribunale di Avezzano, portato a notifica – per quanto ricavabile dalle produzioni di parte opponente pagina 1 di 4 – in data 7.11.2023, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.838,16 in favore della oltre interessi come da domanda, nonché € 567,00 per onorario ed € Controparte_1
145,50 per spese vive, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A, come per legge, insistendo per la pronuncia di nullità/revoca del decreto opposto per carenza di petitum e causa petendi, ovvero perché relativo ad una somma inesatta, non corrispondente all'effettiva esposizione debitoria ascrivibile all'opponente.
A fondamento della domanda, in particolare, l'attore ha dedotto l'insufficienza, ai fini probatori, della produzione documentale a corredo del ricorso monitorio e, comunque, l'erroneità della somma ingiunta, in quanto sarebbero state pagate molte più rate di quelle indicate, nonché per inesatta indicazione degli interessi di mora calcolati sul capitale.
2. Benché ritualmente notiziata dell'opposizione, è rimasta contumace, Controparte_1
come dichiarato in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, parte attrice ha chiesto la fissazione di udienza per la rimessione della causa in decisione.
Quindi, il g.i. ha rinviato all'udienza cartolare del 13.11.2025, assegnando il triplo termine anticipato per memorie di cui all'art. 189 c.p.c.
All'esito della predetta udienza, preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate da parte attrice, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
3. La domanda di parte opponente è infondata e non può, dunque, essere accolta.
Preliminarmente, giova rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione in cui valgono i principi generali in tema di onere della prova, in virtù dei quali incombe su colui che fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa;
dunque, instaurato il giudizio di opposizione ex art. 2697 c.c., incombe sul creditore opposto l'onere di provare il proprio diritto, mentre incombe sul debitore opponente l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi e modificativi eccepiti a fronte della pretesa creditoria.
3.1. Venendo al merito della causa, deve rilevarsi l'assoluta genericità delle contestazioni mosse dall'opponente alla pretesa creditoria, con conseguente rigetto della spiegata opposizione.
3.2. Anzitutto, appare priva di fondamento, oltre che genericamente articolata, l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto in ordine alla carenza di petitum e causa petendi di cui al ricorso monitorio, risultando al contrario sufficientemente indicati sia il petitum mediato e immediato, sia le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda.
pagina 2 di 4 Dalla mera lettura del ricorso monitorio è infatti possibile individuare agevolmente il tipo di provvedimento chiesto al giudice - nel caso di specie il decreto ingiuntivo - e il diritto che l'intimante ha inteso far valere in giudizio, vale a dire la restituzione della somma di denaro posta nella disponibilità dell'ingiunta mediante contratto di credito al consumo.
Quanto alla causa petendi e, dunque, ai motivi di fatto e di diritto a fondamento della pretesa monitoria,
l'odierna opposta, in qualità di cessionario del credito, ha dedotto di aver diritto alla restituzione della somma ingiunta in virtù del contratto stipulato tra l'opponente e la finalizzato CP_2 all'acquisto di un'autovettura modello Nissan Navara, da cui il credito inizialmente ceduto a
[...]
e poi divenuto oggetto di successiva cessione a come da CP_3 Controparte_1
documentazione depositata in sede monitoria.
Dunque, l'eccezione di nullità, così come spiegata nell'atto introduttivo, non è meritevole di accoglimento.
3.3. Anche l'eccezione di parte opponente in ordine al presunto errore di calcolo nella determinazione del credito vantato dall'opposta non merita accoglimento, considerata l'estrema genericità della contestazione.
In proposito, basti osservare che l'opponente, nel rilievo sulla “inesatta indicazione degli interessi di mora calcolati sul capitale”, non ha di fatto fornito alcun elemento da cui desumere, neppure presuntivamente, l'avvenuto superamento del detto tasso, né ha fornito alcun elemento che comprovi i pagamenti, a suo dire effettuati per estinguere la pretesa creditoria vantata dall'opposta, limitandosi a formulare sul punto asserzioni generiche (“nel ricorso è errata l'indicazione del capitale residuo poiché sono state pagate molte più rate di quelle indicate”).
L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.
457/2022, emesso in data 25.11.2022 dal Tribunale di Avezzano.
4. Nulla va disposto sulle spese, non essendosi parte opposta costituita in giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1343/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto n. 457/2022, emesso in data 25.11.2022 dal Tribunale di Avezzano.
NULLA sulle spese.
Avezzano, 25 novembre 2025 pagina 3 di 4 Il Giudice
dott.ssa Martina Di Fonzo
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