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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 754 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
TUMBIOLO GRAZIA
- Appellante - C O N T R O
Controparte_1
- Appellato contumace - All'udienza del 17/07/2025 il procuratore dell'appellante ha concluso come in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di AL , Controparte_1 dipendente del con la qualifica di Geometra - Parte_1 istruttore tecnico - incaricato, con determinazione dirigenziale n. 62 del 15.02.2018, di svolgere attività di collaborazione e supporto al RUP e al direttore dell'esecuzione del contratto di appalto (DEC) relativo al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e speciali ed altri servizi di igiene pubblica appaltati dal lamentava l'illegittima decurtazione delle somme dovute a titolo di Pt_1 incentivi per funzioni tecniche, chiedendo quindi, a tale titolo, la liquidazione della somma lorda di € 7.091,96. Il chiedeva il rigetto del ricorso, ribadendo la Parte_1 Parte_1 legittimità della determinazione dirigenziale n. 240 del 10.06.2020 e ritenendo, in subordine, dovuta la somma lorda di € 672,28, giusti conteggi che allegava alla propria memoria difensiva.
Con la sentenza n. 477/2023 del 13.06.2023 il Tribunale ha accolto la domanda nei limiti dell'importo di € 672,28, oltre interessi, compensando
1 integralmente le spese di lite: ha osservato che la decurtazione operata dalla determina dirigenziale indicata appariva legittima siccome motivata da alcune circostanze (ritardo nella predisposizione di varianti ed in alcuni adempimenti contabili) confermate dalla prova testimoniale assunta;
ha dunque ritenuto corretto, in difetto di specifica contestazione da parte ricorrente, il nuovo calcolo effettuato dal condannando l'ente alla corresponsione della somma suindicata, Pt_1 emergente da detto calcolo. Avverso tale sentenza ha proposto appello il , Parte_1 chiedendone la riforma;
lamenta l'illogicità della decisione impugnata atteso che, a fronte della dichiarata legittimità della determina dirigenziale n. 240 del 10.06.2020, che aveva decurtato i compensi incentivanti per cui è causa, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare integralmente il ricorso, avendo il già provveduto a Pt_1 corrispondere quanto dovuto in base alla determina suddetta;
era dunque errata la condanna al pagamento della somma di € 672,28, pari alla differenza tra quanto si sarebbe dovuto corrispondere in assenza della riduzione operata dalla Dirigente (€ 2.235,44) e quanto, invece, già liquidato in adempimento della stessa determina (€. 1.563,17), somma che era stata indicata dall'ente in sede difensiva solo nella subordinata ipotesi in cui la menzionata determina fosse stata ritenuta illegittima.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
All'udienza del 17/07/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Va preliminarmente dichiarata la contumacia di il quale, Controparte_1 pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Nel merito l'appello è fondato. Il Tribunale ha, infatti, espressamente dichiarato la legittimità della determina dirigenziale n. 240 del 10.06.2020, con la quale era stata liquidata, in favore del geom. , per l'attività di supporto al ed al nell'ambito Controparte_1 dell'appalto del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, per il periodo compreso tra il 19.02.2019 ed il 23.10.2019, la somma lorda di € 1.563,17, evidenziando sia, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza del potere dirigenziale di rivedere e modificare la proposta di liquidazione del RUP sia, dal punto vista oggettivo, la sussistenza delle ragioni che avevano giustificato la disposta riduzione dei compensi incentivanti. Tali statuizioni, in difetto di impugnazione incidentale da parte del neppure costituitosi, sono ormai coperte dal giudicato. CP_1
2 Ora, come emerge dal cedolino straordinario di giugno del 2020, prodotto dal (all.9), al è stata già corrisposta, al netto degli oneri riflessi e Pt_1 CP_1 delle imposte, la somma netta di € 826,09, pari all'importo lordo di € 1.563,17 (v. conteggi allo stesso allegati), liquidato con la suddetta determina. Nessuna ulteriore differenza è pertanto dovuta, per i titoli di che trattasi, al l'importo che il Tribunale ha condannato il a corrispondere al CP_1 Pt_1
infatti, scaturisce da calcoli che il ha fornito in sede difensiva al CP_1 Pt_1 fine di fornire una quantificazione alternativa a quella chiesta dal ricorrente, soltanto nell'ipotesi in cui fosse stata dichiarata l'illegittimità della determina n. 240 del 10.06.2020, ciò che, tuttavia, non è accaduto. In riforma della sentenza gravata, pertanto, il ricorso di primo grado va interamente rigettato. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente, odierno appellato, al pagamento delle spese del doppio grado che, determinate in base all'importo riconosciuto come legittimamente corrisposto, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia di , qui Controparte_1 dichiarata, in riforma della sentenza n. 477/2023 resa il 13.06.2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di AL, rigetta il ricorso di primo grado. Condanna l'appellato a rifondere al le spese Parte_1 processuali che liquida per compensi in € 1.278,00 per il primo grado ed in € 962,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Palermo, 17/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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