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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 2728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2728 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1935/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIANO GLORIA appellante e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. GIORDANO GAETANO appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, n. 1457/2023 del
28.7.2023, pubblicata il 17.8.2023
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1457/2023 emessa dal
Tribunale di Venezia, Sezione Civile specializzata impresa, Giudice Dott.ssa Lisa Torresan, nell'ambito del giudizio R.G. n. 4143/2019, depositata in cancelleria in data
28.07.2023 e pubblicata il 17.08.2023, notificata il 25.09.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: In via preliminare
Dichiararsi la tardività e decadenza dell'eccezione di compensazione avversaria formulata ex art. 1242 cc e ciò per tutte le ragioni già in atti argomentate;
Nel merito – in via principale Accogliersi le conclusioni formulate da parte del CTU dott.
[...] di cui al punto 11) prima ipotesi: importo percepito in eccesso dalla Persona_1 società e dovuti in restituzione al sig. , Euro 62.550,43; CP_1 Parte_1
Nel merito – in via subordinata Accogliersi le conclusioni formulate da parte del CTU dott. di cui al punto 11) quarta ipotesi: importo percepito in Persona_1 eccesso dalla società e dovuti in restituzione al sig. , Euro CP_1 Parte_1
58.262,90. In ogni caso Con aggravio di spese e competenze relative alla liquidazione del CTU a carico della società - Con vittoria di spese, Controparte_2 diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dell'avv. Gloria Mariano. conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e distrazione diretta a favore del procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Si chiede venga disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado RG n. 4143/2019, Tribunale di Venezia”. per parte appellata: “Come in comparsa di risposta del 31/1/2024 ossia: Nel merito: rigettare l'appello avversario, anche per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., con conferma della gravata pronuncia e accoglimento delle seguenti conclusioni di primo grado: dichiararsi che il contratto di cessione di ramo di azienda con riserva di proprietà del 16/9/2013 e la successiva scrittura integrativa del 21/4/2015 si sono risolti di diritto ex art. 1456 cod. civ. ovvero, in ogni caso, per grave inadempimento della parte acquirente ex art. 1453 e segg. cod. civ., con conseguente diritto di
[...] di trattenere a titolo di indennità ex art. 1526 cod. civ. quanto ad essa versato in CP_1 acconto sul maggior dovuto quale corrispettivo della cessione, ovvero, in subordine, la pag. 2/8 minor somma ritenuta di giustizia ma dichiarandosi che comunque nulla è dovuto in restituzione dall'appellata all'appellante in forza di compensazione a fronte del maggior controcredito derivante dall'omesso versamento dei canoni locatizi da parte del giusta sentenza n. 345/2022 del Tribunale di Venezia, condannandosi in Pt_1 ogni caso il convenuto alla immediata restituzione dell'azienda alla legittima proprietaria. In ogni caso: Vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali. In via istruttoria: Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. (d'ora in poi, per brevità, conveniva in Controparte_1 CP_1 giudizio al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto di Parte_1 vendita con riserva della proprietà stipulato dalle parti in data 16.9.2013, successivamente integrato con atto del 21.4.2015, avente ad oggetto la cessione dell'azienda costituita dall'attività di snack bar con piccola cucina sita in Venezia
Mestre, P.za Ferretto n 48 per il prezzo di €280.000, in parte versati all'atto della stipula e in parte da versarsi in rate successive.
1.2. Esponeva che le parti avevano poi convenuto, ai sensi dell'art. 1523 cod. civ., che l'acquirente sarebbe divenuto proprietario dell'azienda solo con il versamento dell'ultima rata di prezzo e che il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, avrebbe costituito grave inadempimento da parte del compratore ed avrebbe determinato la risoluzione del contratto. Le rate versate sarebbero poi state trattenute dal venditore a titolo di indennità salvo riduzione da parte del giudice.
1.3. Premesso quanto sopra, parte ricorrente precisava che l'acquirente si era reso inadempiente del pagamento di sei rate del prezzo;
ha dedotto di avergli contestato l'inadempimento e chiesto la restituzione dell'azienda, senza ottenere riscontro. Ha infine rappresentato che il cessionario era divenuto inadempiente all'obbligo di pagare i canoni dovuti per la locazione dei locali ove l'azienda era esercitata, oltre che le spese registrazione, per complessivi euro 62.478,00, dei quali poteva essere chiamato a rispondere anche il cedente l'azienda.
pag. 3/8 1.4.Ha quindi chiesto la declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1456, ovvero, in subordine, ex art. 1453 cod. civ., la conseguente pronuncia di condanna alla restituzione dell'azienda e l'accertamento del diritto della ricorrente a trattenere, quale indennità, le rate di prezzo sino a quel momento versate.
1.5.Si è costituito il convenuto, il quale non ha contestato l'inadempimento, chiedendo di ridurre l'indennità dovuta al proprietario, tenendo conto del fatto che le rate versate erano pari ai 2/3 del totale dovuto, chiedendo altresì una pronuncia di condanna alla restituzione di quanto pagato in eccesso.
1.6.Con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 25.11.2021 il Tribunale ordinava la restituzione dell'azienda al venditore, disposizione che rimaneva inadempiuta.
1.7.Il Tribunale disponeva altresì CTU volta a stimare l'azienda, individuando quale potesse essere, all'epoca della stipula del contratto e della successiva scrittura integrativa del 21/04/2015, un congruo canone di affitto per l'azienda medesima. È stato poi chiesto al CTU se, tenuto conto del valore del canone di affitto come sopra determinato e/o delle altre circostanze ritenute utili o rilevanti ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., gli importi versati dall'acquirente dalla data di sottoscrizione sino al momento della restituzione dell'azienda fossero tali da remunerare la parte venditrice del godimento dell'azienda ovvero siano da ritenersi incongrui o eccessivi.
1.8.All'esito del deposito della CTU il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente e rigettava la domanda di riduzione dell'indennità in ragione della mancata restituzione dell'azienda. Condannava infine parte resistente al pagamento delle spese di lite e di CTU.
2. Il Giudizio di secondo grado.
2.1. ha proposto appello avverso la decisione sopra indicata Parte_1 deducendo, quale primo motivo di censura, la violazione e falsa applicazione degli artt.
1523 - 1526 cc in relazione alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa ed in particolare circa la mancata restituzione dell'azienda.
Deduce che già in data 28 settembre 2021, e quindi ancor prima dell'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc del 25.11.2021, il aveva riconsegnato Pt_1
l'azienda unitamente ai locali alla proprietà dell'immobile locato, dato che risulterebbe comprovato per tabulas (unitamente alla comparsa conclusionale di replica di primo pag. 4/8 grado del convenuto sub. doc. C) dal verbale del 28.09.2021 redatto dall'Ufficiale
Giudiziario, il quale attestava la presenza di beni mobili di proprietà della , CP_1 nonché da due dichiarazioni di testimoni presenti all'atto di riconsegna -signora e (sub. doc. A). Persona_2 Persona_3
A fronte di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che la riconsegna dell'azienda fosse già intervenuta.
2.2. Quale secondo motivo di doglianza deduce la mancata valorizzazione delle risultanze della CTU in punto valore dell'azienda rispetto a quello della licenza commerciale e dell'avviamento.
2.3. Quale terzo motivo di censura rileva la carenza di motivazione del Tribunale in ordine ai documenti sopra citati.
2.4. Quale quarto motivo di gravame evidenzia l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha delibato una domanda di equo compenso in realtà mai formulata da CP_1
3.Si è costituita la quale ha instato per il rigetto del gravame. CP_1
3.1. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.3.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.I primi tre motivi di gravame, congiuntamente delibati, sono infondati, dovendosi ritenere la mancata prova della riconsegna dell'azienda al venditore.
1.1. Osserva la Corte come il verbale del 28.9.2021 reso nel procedimento n. 1492 2021
r.g., - attestante il rilascio dell'immobile, sito in Venezia Mestre, P.zza Ferretto, n.48, locato da ai legittimi proprietari - nonché le dichiarazioni testimoniali Parte_1
(docc. C ed A), siano stati tardivamente prodotti in data 8.5.2023, contestualmente al deposito della memoria di replica di primo grado ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dell'appellante, vale a dire oltre il perimento temporale delle preclusioni assertive e documentali, con conseguente loro inammissibilità ed inutilizzabilità ai fini del decidere.
1.2. Ritiene comunque il Collegio che il verbale de quo fosse anche irrilevante atteso che nel predetto si dava atto della presenza, all'interno dei locali, di mobili di proprietà senza alcuna dettagliata elencazione né attestazione di avvenuta riconsegna CP_1
pag. 5/8 dell'azienda; quanto alle dichiarazioni testimoniali, le stesse dovevano essere oggetto di specifiche allegazioni ed istanze ex art. 183, comma II, c.p.c. mai formulate.
1.3. Anche il quarto motivo è infondato.
Pacifica è l'applicazione nel caso di specie dell'art. 1526 c.c., quale disciplina applicabile in via analogica ai contratti di leasing traslativo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 124/2017 (cfr. Cass. SU 2061/2021).
1.4.L'art. 1526 c.c. prevede, al primo comma, che, se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento del danno;
il comma secondo che, qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.
1.5.Con la scrittura integrativa del 11.4.2015 (doc. 2), al punto 5), le parti hanno statuito che il pagamento di tre rate anche non consecutive del prezzo avrebbe costituito grave inadempimento ed il contratto sarebbe stato risolto di diritto, avendo il rispetto delle scadenze pattuite valore di termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.
1.6. Al successivo punto 6) si prevedeva espressamente che, ai sensi dell'art. 1526 c.c., nel caso di risoluzione per inadempimento del compratore, le rate versate sarebbero state acquisite al venditore a titolo di indennità, salvo riduzione da parte del giudice.
1.7. Come statuito dal Tribunale: “Al fine di valutare se sussistano i presupposti per la riduzione dell'indennità, il Giudice è quindi tenuto a vagliare le circostanze del caso concreto, e ciò comporta la necessità di verificare se, nel corso del rapporto, le parti si siano comportate secondo buona fede e se, al momento della restituzione del bene oggetto di vendita, lo stesso sia stato danneggiato o deteriorato. Al fine di ottenere la riduzione dell'indennità è quindi necessario che la parte acquirente abbia restituito il bene al venditore”.
1.8. Invero, quando la risoluzione consegua all'inadempimento del compratore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione della res, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà
pag. 6/8 possibile determinare l'equo compenso spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto (cfr. Cass. nn. 7367/23;9210/2022)
1.9. Specularmente, quindi, non è possibile vagliare la misura dell'eventuale riduzione della indennità pattuita, sino alla medesima restituzione, atteso che non potrà conoscersi il valore residuo del bene, rispetto all'ammontare dovuto in ragione della indennità stessa, nel momento della menzionata riconsegna.
2.Non coglie altresì nel segno la censura mossa dall'appellante circa la mancata proposizione da parte di di una domanda di equo compenso. CP_1
2.1.I termini “equo compenso” e “indennità” indicano, in sostanza, lo stesso concetto, con la differenza che, nel caso di cui al comma II, l'equo compenso è predeterminato contrattualmente (essendo individuato nelle rate già versate) e, perciò, eventualmente riducibile dal Giudice laddove risultasse eccessivo (Cass. civ., sent. n. 7266/1995,
“Nella disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1526 c.c. – per la quale, qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, questa può essere ridotta dal giudice – il ricorso al termine "indennità", normalmente utilizzato per indicare quelle forme di compensazione in danaro la cui entità non corrisponde necessariamente a quella del danno, né presuppone l'imputabilità del comportamento che lo ha determinato, sta ad indicare che il legislatore ha inteso riferirsi ai casi in cui la liquidazione anticipata concerne unicamente il credito all'equo compenso per il temporaneo godimento del bene, di cui al comma 1 del medesimo articolo”; C.d.A. Palermo, sez. III, sent. 879/2019, “Nella disposizione di cui all'art.
1526, comma 2, c.c., il ricorso al termine indennità sta ad indicare che il legislatore ha inteso riferirsi ai casi in cui la liquidazione anticipata concerne unicamente il credito all'equo compenso per il temporaneo godimento del bene di cui al comma 1 del medesimo articolo”).
2.2.Ciò premesso, deve confermarsi come la domanda di riduzione dell'equa indennità spiegata dalla parte appellante non poteva essere accolta, stante la mancata restituzione dell'azienda e la condotta serbata dal di persistente inadempimento anche Pt_1 rispetto al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile per la somma di
€173.260,82, rispetto alla quale è obbligata in solido e condannata giusta sentenza CP_1 del Tribunale di Venezia n. 345/2022, somme in parte già versate da parte appellata. pag. 7/8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e succ. mod., con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Venezia n.
1457/2023 del 28.7.2023, pubblicata il 17.8.2023; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte Parte_1 appellata delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1 che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 25/03/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
R.G. 1935/2023
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE TERZA, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MARIANO GLORIA appellante e
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. GIORDANO GAETANO appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, n. 1457/2023 del
28.7.2023, pubblicata il 17.8.2023
CONCLUSIONI: per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis: – in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1457/2023 emessa dal
Tribunale di Venezia, Sezione Civile specializzata impresa, Giudice Dott.ssa Lisa Torresan, nell'ambito del giudizio R.G. n. 4143/2019, depositata in cancelleria in data
28.07.2023 e pubblicata il 17.08.2023, notificata il 25.09.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: In via preliminare
Dichiararsi la tardività e decadenza dell'eccezione di compensazione avversaria formulata ex art. 1242 cc e ciò per tutte le ragioni già in atti argomentate;
Nel merito – in via principale Accogliersi le conclusioni formulate da parte del CTU dott.
[...] di cui al punto 11) prima ipotesi: importo percepito in eccesso dalla Persona_1 società e dovuti in restituzione al sig. , Euro 62.550,43; CP_1 Parte_1
Nel merito – in via subordinata Accogliersi le conclusioni formulate da parte del CTU dott. di cui al punto 11) quarta ipotesi: importo percepito in Persona_1 eccesso dalla società e dovuti in restituzione al sig. , Euro CP_1 Parte_1
58.262,90. In ogni caso Con aggravio di spese e competenze relative alla liquidazione del CTU a carico della società - Con vittoria di spese, Controparte_2 diritti ed onorari di causa, con distrazione a favore dell'avv. Gloria Mariano. conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio e distrazione diretta a favore del procuratore antistatario. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Si chiede venga disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado RG n. 4143/2019, Tribunale di Venezia”. per parte appellata: “Come in comparsa di risposta del 31/1/2024 ossia: Nel merito: rigettare l'appello avversario, anche per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c., con conferma della gravata pronuncia e accoglimento delle seguenti conclusioni di primo grado: dichiararsi che il contratto di cessione di ramo di azienda con riserva di proprietà del 16/9/2013 e la successiva scrittura integrativa del 21/4/2015 si sono risolti di diritto ex art. 1456 cod. civ. ovvero, in ogni caso, per grave inadempimento della parte acquirente ex art. 1453 e segg. cod. civ., con conseguente diritto di
[...] di trattenere a titolo di indennità ex art. 1526 cod. civ. quanto ad essa versato in CP_1 acconto sul maggior dovuto quale corrispettivo della cessione, ovvero, in subordine, la pag. 2/8 minor somma ritenuta di giustizia ma dichiarandosi che comunque nulla è dovuto in restituzione dall'appellata all'appellante in forza di compensazione a fronte del maggior controcredito derivante dall'omesso versamento dei canoni locatizi da parte del giusta sentenza n. 345/2022 del Tribunale di Venezia, condannandosi in Pt_1 ogni caso il convenuto alla immediata restituzione dell'azienda alla legittima proprietaria. In ogni caso: Vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali. In via istruttoria: Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. (d'ora in poi, per brevità, conveniva in Controparte_1 CP_1 giudizio al fine di sentir dichiarare la risoluzione del contratto di Parte_1 vendita con riserva della proprietà stipulato dalle parti in data 16.9.2013, successivamente integrato con atto del 21.4.2015, avente ad oggetto la cessione dell'azienda costituita dall'attività di snack bar con piccola cucina sita in Venezia
Mestre, P.za Ferretto n 48 per il prezzo di €280.000, in parte versati all'atto della stipula e in parte da versarsi in rate successive.
1.2. Esponeva che le parti avevano poi convenuto, ai sensi dell'art. 1523 cod. civ., che l'acquirente sarebbe divenuto proprietario dell'azienda solo con il versamento dell'ultima rata di prezzo e che il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, avrebbe costituito grave inadempimento da parte del compratore ed avrebbe determinato la risoluzione del contratto. Le rate versate sarebbero poi state trattenute dal venditore a titolo di indennità salvo riduzione da parte del giudice.
1.3. Premesso quanto sopra, parte ricorrente precisava che l'acquirente si era reso inadempiente del pagamento di sei rate del prezzo;
ha dedotto di avergli contestato l'inadempimento e chiesto la restituzione dell'azienda, senza ottenere riscontro. Ha infine rappresentato che il cessionario era divenuto inadempiente all'obbligo di pagare i canoni dovuti per la locazione dei locali ove l'azienda era esercitata, oltre che le spese registrazione, per complessivi euro 62.478,00, dei quali poteva essere chiamato a rispondere anche il cedente l'azienda.
pag. 3/8 1.4.Ha quindi chiesto la declaratoria di risoluzione del contratto ex art. 1456, ovvero, in subordine, ex art. 1453 cod. civ., la conseguente pronuncia di condanna alla restituzione dell'azienda e l'accertamento del diritto della ricorrente a trattenere, quale indennità, le rate di prezzo sino a quel momento versate.
1.5.Si è costituito il convenuto, il quale non ha contestato l'inadempimento, chiedendo di ridurre l'indennità dovuta al proprietario, tenendo conto del fatto che le rate versate erano pari ai 2/3 del totale dovuto, chiedendo altresì una pronuncia di condanna alla restituzione di quanto pagato in eccesso.
1.6.Con ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data 25.11.2021 il Tribunale ordinava la restituzione dell'azienda al venditore, disposizione che rimaneva inadempiuta.
1.7.Il Tribunale disponeva altresì CTU volta a stimare l'azienda, individuando quale potesse essere, all'epoca della stipula del contratto e della successiva scrittura integrativa del 21/04/2015, un congruo canone di affitto per l'azienda medesima. È stato poi chiesto al CTU se, tenuto conto del valore del canone di affitto come sopra determinato e/o delle altre circostanze ritenute utili o rilevanti ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., gli importi versati dall'acquirente dalla data di sottoscrizione sino al momento della restituzione dell'azienda fossero tali da remunerare la parte venditrice del godimento dell'azienda ovvero siano da ritenersi incongrui o eccessivi.
1.8.All'esito del deposito della CTU il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento dell'acquirente e rigettava la domanda di riduzione dell'indennità in ragione della mancata restituzione dell'azienda. Condannava infine parte resistente al pagamento delle spese di lite e di CTU.
2. Il Giudizio di secondo grado.
2.1. ha proposto appello avverso la decisione sopra indicata Parte_1 deducendo, quale primo motivo di censura, la violazione e falsa applicazione degli artt.
1523 - 1526 cc in relazione alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa ed in particolare circa la mancata restituzione dell'azienda.
Deduce che già in data 28 settembre 2021, e quindi ancor prima dell'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter cpc del 25.11.2021, il aveva riconsegnato Pt_1
l'azienda unitamente ai locali alla proprietà dell'immobile locato, dato che risulterebbe comprovato per tabulas (unitamente alla comparsa conclusionale di replica di primo pag. 4/8 grado del convenuto sub. doc. C) dal verbale del 28.09.2021 redatto dall'Ufficiale
Giudiziario, il quale attestava la presenza di beni mobili di proprietà della , CP_1 nonché da due dichiarazioni di testimoni presenti all'atto di riconsegna -signora e (sub. doc. A). Persona_2 Persona_3
A fronte di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che la riconsegna dell'azienda fosse già intervenuta.
2.2. Quale secondo motivo di doglianza deduce la mancata valorizzazione delle risultanze della CTU in punto valore dell'azienda rispetto a quello della licenza commerciale e dell'avviamento.
2.3. Quale terzo motivo di censura rileva la carenza di motivazione del Tribunale in ordine ai documenti sopra citati.
2.4. Quale quarto motivo di gravame evidenzia l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha delibato una domanda di equo compenso in realtà mai formulata da CP_1
3.Si è costituita la quale ha instato per il rigetto del gravame. CP_1
3.1. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.3.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.I primi tre motivi di gravame, congiuntamente delibati, sono infondati, dovendosi ritenere la mancata prova della riconsegna dell'azienda al venditore.
1.1. Osserva la Corte come il verbale del 28.9.2021 reso nel procedimento n. 1492 2021
r.g., - attestante il rilascio dell'immobile, sito in Venezia Mestre, P.zza Ferretto, n.48, locato da ai legittimi proprietari - nonché le dichiarazioni testimoniali Parte_1
(docc. C ed A), siano stati tardivamente prodotti in data 8.5.2023, contestualmente al deposito della memoria di replica di primo grado ai sensi dell'art. 190 c.p.c. dell'appellante, vale a dire oltre il perimento temporale delle preclusioni assertive e documentali, con conseguente loro inammissibilità ed inutilizzabilità ai fini del decidere.
1.2. Ritiene comunque il Collegio che il verbale de quo fosse anche irrilevante atteso che nel predetto si dava atto della presenza, all'interno dei locali, di mobili di proprietà senza alcuna dettagliata elencazione né attestazione di avvenuta riconsegna CP_1
pag. 5/8 dell'azienda; quanto alle dichiarazioni testimoniali, le stesse dovevano essere oggetto di specifiche allegazioni ed istanze ex art. 183, comma II, c.p.c. mai formulate.
1.3. Anche il quarto motivo è infondato.
Pacifica è l'applicazione nel caso di specie dell'art. 1526 c.c., quale disciplina applicabile in via analogica ai contratti di leasing traslativo anteriore all'entrata in vigore della legge n. 124/2017 (cfr. Cass. SU 2061/2021).
1.4.L'art. 1526 c.c. prevede, al primo comma, che, se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento del danno;
il comma secondo che, qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta.
1.5.Con la scrittura integrativa del 11.4.2015 (doc. 2), al punto 5), le parti hanno statuito che il pagamento di tre rate anche non consecutive del prezzo avrebbe costituito grave inadempimento ed il contratto sarebbe stato risolto di diritto, avendo il rispetto delle scadenze pattuite valore di termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 c.c.
1.6. Al successivo punto 6) si prevedeva espressamente che, ai sensi dell'art. 1526 c.c., nel caso di risoluzione per inadempimento del compratore, le rate versate sarebbero state acquisite al venditore a titolo di indennità, salvo riduzione da parte del giudice.
1.7. Come statuito dal Tribunale: “Al fine di valutare se sussistano i presupposti per la riduzione dell'indennità, il Giudice è quindi tenuto a vagliare le circostanze del caso concreto, e ciò comporta la necessità di verificare se, nel corso del rapporto, le parti si siano comportate secondo buona fede e se, al momento della restituzione del bene oggetto di vendita, lo stesso sia stato danneggiato o deteriorato. Al fine di ottenere la riduzione dell'indennità è quindi necessario che la parte acquirente abbia restituito il bene al venditore”.
1.8. Invero, quando la risoluzione consegua all'inadempimento del compratore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione della res, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà
pag. 6/8 possibile determinare l'equo compenso spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto (cfr. Cass. nn. 7367/23;9210/2022)
1.9. Specularmente, quindi, non è possibile vagliare la misura dell'eventuale riduzione della indennità pattuita, sino alla medesima restituzione, atteso che non potrà conoscersi il valore residuo del bene, rispetto all'ammontare dovuto in ragione della indennità stessa, nel momento della menzionata riconsegna.
2.Non coglie altresì nel segno la censura mossa dall'appellante circa la mancata proposizione da parte di di una domanda di equo compenso. CP_1
2.1.I termini “equo compenso” e “indennità” indicano, in sostanza, lo stesso concetto, con la differenza che, nel caso di cui al comma II, l'equo compenso è predeterminato contrattualmente (essendo individuato nelle rate già versate) e, perciò, eventualmente riducibile dal Giudice laddove risultasse eccessivo (Cass. civ., sent. n. 7266/1995,
“Nella disposizione di cui al comma 2 dell'art. 1526 c.c. – per la quale, qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, questa può essere ridotta dal giudice – il ricorso al termine "indennità", normalmente utilizzato per indicare quelle forme di compensazione in danaro la cui entità non corrisponde necessariamente a quella del danno, né presuppone l'imputabilità del comportamento che lo ha determinato, sta ad indicare che il legislatore ha inteso riferirsi ai casi in cui la liquidazione anticipata concerne unicamente il credito all'equo compenso per il temporaneo godimento del bene, di cui al comma 1 del medesimo articolo”; C.d.A. Palermo, sez. III, sent. 879/2019, “Nella disposizione di cui all'art.
1526, comma 2, c.c., il ricorso al termine indennità sta ad indicare che il legislatore ha inteso riferirsi ai casi in cui la liquidazione anticipata concerne unicamente il credito all'equo compenso per il temporaneo godimento del bene di cui al comma 1 del medesimo articolo”).
2.2.Ciò premesso, deve confermarsi come la domanda di riduzione dell'equa indennità spiegata dalla parte appellante non poteva essere accolta, stante la mancata restituzione dell'azienda e la condotta serbata dal di persistente inadempimento anche Pt_1 rispetto al pagamento dei canoni di locazione dell'immobile per la somma di
€173.260,82, rispetto alla quale è obbligata in solido e condannata giusta sentenza CP_1 del Tribunale di Venezia n. 345/2022, somme in parte già versate da parte appellata. pag. 7/8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM n. 55/2014 e succ. mod., con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Venezia n.
1457/2023 del 28.7.2023, pubblicata il 17.8.2023; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte Parte_1 appellata delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1 che liquida in € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE TERZA, in data 25/03/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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