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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel. all'udienza del 25/02/2025 nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 860/2023: tra rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DI FONSO SIMONA Parte_1
Appellante contro
, in proprio e quale mandatario della rappresentato/a e CP_1 Controparte_2 difeso/a dall'avv. SORDILLO MICHELE
rappresentata e difesa Controparte_3 dall'avv. TOSCANO BENIAMINO
Appellati ha pronunziato la presente
SENTENZA con motivazione contestuale, dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9694 del 2022
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, Parte_1 ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 097 76202200002332 000, fascicolo n 2022/15833, notificatagli il 31.8.2022, relativamente a 13 avvisi di addebito alla stessa sottesi ed ivi analiticamente indicati
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto di credito ex adverso invocato in riferimento a sette dei tredici avvisi di addebito, per essere decorso il termine di prescrizione tra la presunta notifica degli avvisi e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e, in via subordinata, il difetto di notifica e/o inesistenza-nullità della notifica degli avvisi di addebito.
2. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l'opposizione per essere stata la notifica dei 13 avvisi di addebito sottesi al preavviso impugnato correttamente effettuata, coma da documentazione prodotta dall' , e per non essere decorsa la prescrizione quinquennale per dieci dei CP_1 tredici avvisi presupposti del preavviso, tenuto anche conto della sospensione dei termini di notifica degli atti impositivi di cui all'art. 68 del D.L. n. 18/2020 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, pari a 541 giorni.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi:
-erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione, per avere il giudice richiamato la disciplina della sospensione dei termini di notifica degli atti impositivi, inconferente rispetto all'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso, in riferimento ad atti già notificati negli anni antecedenti la pandemia Covid 19.
Applicabilità al caso di specie del D.L. n. 18 del 2020 e del D.L. n. 183 del
2020, che hanno previsto la sospensione del termine di prescrizione, per il caso che ci occupa, dal 23.2.2020 al 30.6.2020 (129 giorni) e dal 31.12.2020 al
30.6.2021 (182 giorni); conseguente intervenuta prescrizione dei crediti di cui
2 ai sette avvisi di addebito ivi indicati, tenuto conto della nullità/inesistenza della notifica delle intimazioni di pagamento n. 097 2019 9064226814 000 e n.
090 2017 905778739000;
-Illegittimità della statuizione che ha ritenuto correttamente notificati gli avvisi di addebito , in relazione agi avvisi n. 397 20130021198851 000 e n. 397 CP_1
2018 0032599952 000.
4. Si è costituita l' chiedendo il Controparte_3 rigetto dell'appello.
5. Si è altresì costituito l' chiedendo pure il rigetto del gravame e, in via CP_1 preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della . CP_2
6. Alla odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
7. L'appello è fondato nei limiti che seguono.
8. In via preliminare deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della sollevata dall' (peraltro rilevabile d'ufficio, in CP_2 CP_1 ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno).
Come è noto, infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti alla CP_1 trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre CP_2
2998, n. 448, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n.
308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402. In forza di tale disposizione sono stati ceduti i crediti maturati ed accertati fino alla data del 31 CP_1 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138 e poi ulteriormente al
31.12.2008 con il D.L. n. 203 del 2005 convertito dalla L. n. 248 del 2005.
Da ciò ne segue che i crediti maturati successivamente al 1° gennaio CP_1
2009 non sono oggetto di cessione alcuna.
3 Da qui il difetto di legittimazione passiva della dal momento che i CP_2 crediti in esame sono sorti successivamente al 1° gennaio 2009 (crediti relativi agli anni dal 2011 al 2019 – v. comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in atti) e che di conseguenza non si instaura alcun litisconsorzio necessario tra l' e la Società di cartolarizzazione. CP_1
9. Nel merito evidenzia il Collegio come nel caso di specie (relativo a contribuzione previdenziale ed assistenziale, richiesta con gli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di opposizione) la normativa applicabile in punto di sospensione dei termini di prescrizione è l'art. 37 del D.L. n. 18 del 2020, convertito in L. n. 27 del 2020, nonché l'art. 11 del D.L. n. 183 del 2020, convertito in L. n 21 del 2021, laddove l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 richiamato dal Tribunale è relativo alla diversa ipotesi della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione;
ai sensi delle predette disposizioni legislative i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale - per come riconosciuto dall' nella comparsa di costituzione di primo grado - CP_1 sono stati sospesi dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un totale di 129 giorni e dal 31.12.2020 al 30.6.2021, per un totale di 182 giorni (pari complessivamente 311 giorni).
In applicazione della suddetta normativa, quindi, - per come correttamente calcolato dalla parte appellante (senza peraltro alcuna contestazione svolta sul punto dalle parti appellate), la prescrizione deve essere così computata:
1)per l'avviso di addebito n. 397 2012 0014382372 000, notificato il
20.11.2012, il termine di prescrizione si è perfezionato in data 20.11.2017;
2) per l'avviso di addebito n. 397 2012 0022011309 000, notificato il
07.01.2013, il termine di prescrizione si è perfezionato in data 07.01.2018;
3) per l'avviso di addebito n. 397 2013 0001476783 000, notificato il
11.04.2013, il termine di prescrizione si è perfezionato in data 11.04.2018;
4) per l'avviso di addebito 397 2013 0021198851, notificato il 15.09.2016, il termine di prescrizione si è perfezionato il 23.07.22;
4 5) per l' avviso di addebito 397 2014 0029904038 000, notificato il
18.03.2015, il termine di prescrizione si è perfezionato il 25.07.2020;
6) per l'avviso di addebito n. 397 2015 0008764717 000, notificato il
02.12.2015, il termine di prescrizione si è perfezionato il 09.10.21;
7) per l'avviso di addebito 397 2016 0005824377 000, notificato il 11.06.2016 il termine di prescrizione si è perfezionato il 18.04.22.
Ciò posto occorre ora esaminare gli atti interruttivi della prescrizione prodotti dall' , che ha dedotto di aver notificato – dopo Controparte_3 la notifica degli avvisi di addebito da parte dell'ente impositore - in data
09.12.2017 l'intimazione di pagamento recante il n. 09720179057787309000, in data 21.10.2021 l'intimazione di pagamento n. 09720199064226814000 e in data 25.07.2022 l'intimazione di pagamento recante il n.
09720229022785450000 (e poi la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria qui impugnata).
Sul punto rileva il Collegio – per come evidenziato dall'appellante – che in relazione all'atto n. 09720179057787309000 è stata prodotta dall' solo CP_4 una relata di notifica, non avendo l' depositato anche la relativa CP_3 intimazione di pagamento, con la conseguenza che non vi è prova della riferibilità della suddetta intimazione ai crediti di cui agli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggetto di causa e che la relata prodotta non è, quindi, idonea ad interrompere i termini di prescrizione (Cass. Ord. n. 24677 del 2021 del 2021 “In tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di
5 ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull'assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l'effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di pagamento))”.
Quanto, invece, all'intimazione di pagamento n. 097 2019 9064226814 000
(prodotta in giudizio da e relativa anche ai crediti di cui agli avvisi di CP_4 addebito sopra riportati) la stessa è stata notificata in data 21.10.2021, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del dpr n. 600 del 1973 (v. intimazione di pagamento e relativa documentazione prodotta dall' Controparte_3
in primo grado).
[...]
Lamenta al riguardo l'appellante la nullità/inesistenza della notifica in quanto effettuata ai sensi dell'art. 60 del dpr n. 600 del 1973 per irreperibilità assoluta
(con deposito presso la casa comunale), tenuto conto che lo stesso era regolarmente residente al tempo della notifica dell'atto in via Edoardo Gatti,
21, per come comprovato dal certificato storico di residenza in atti, laddove sulla relata è indicato il destinatario quale “sconosciuto” e l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto ripetere la notifica ai sensi degli artt. 140 o 143 cpc, a seconda della fattispecie riscontata, con invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto (o, alternativamente, ex art. 143 cpc in caso di irreperibilità assoluta certificata).
La censura – rileva la Corte - è infondata, tenuto conto che la notifica dell'intimazione di pagamento correttamente è stata effettuata per irreperibilità assoluta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) del DPR 600 del 1973, ai sensi del quale “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi
è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto
6 dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
E, invero, nella relata di notifica risulta che l'ufficiale giudiziario, presso l'indirizzo di residenza del (rilevandosi al riguardo che pur non Pt_1 risultando in atti il certificato storico di residenza dell'odierno appellante, la circostanza che il medesimo risiedeva in Roma, via Edoardo Gatti 21 è riconosciuta dall' nella propria comparsa di Controparte_5 costituzione), non ha rinvenuto il nominativo dello stesso sul citofono, né sulla cassetta, (scon. citofono e cassetta – nominativo non presente); non si è trattato, quindi, secondo l'assunto dell'appellante, di una ipotesi di irreperibilità relativa, regolata dall'art. 140 cpc (con necessità – ai fini del perfezionamento della notifica - dell'invio della raccomandata informativa, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 26, terzo comma
(corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) del DPR n. 602/73 – sent. Cort. Cost. n. 258 del 2012), la quale sussiste nella diversa ipotesi in cui siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo (“L'avviso di accertamento, nel caso di temporanea assenza, incapacità o rifiuto del destinatario di ricevere l'atto, va notificato - in assenza di diverse previsioni normative - con le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., mentre la differente procedura prevista dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 deve essere utilizzata solo nei casi in cui il destinatario dell'avviso risulti trasferito in luogo sconosciuto” - Cass. sent.
7067 del 2008 ex multis).
Consegue la correttezza della notifica dell'intimazione di pagamento n. 097
2019 9064226814 000 effettuata ex art. 60, comma 1, lett. e) del dpr n. 600 del 1973, con affissione dell'avviso di deposito presso la casa comunale, non
7 prevedendo la procedura ivi disciplinata la spedizione della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (adempimento reso impossibile proprio dallo stato di irreperibilità assoluta del destinatario – Cass. ord n. 1338 de 2019); né può essere invocata la previsione di cui all'art. 143 cpc, che non trova, nel caso di specie, applicazione (v. art. 60, comma 1, lett. f)).
10. Consegue da tutto quanto sopra esposto che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento n. 097 2019 9064226814 000 (21.10.2021) era già decorso il termine quinquennale di prescrizione quanto ai crediti di cui agli avvisi di addebito n. 397 2012 0014382372 000, n. 397 2012 0022011309
000, n. 397 2013 0001476783 000, n. 397 2014 0029904038 000 e n. 397
2015 0008764717 000, il cui termine di prescrizione si era perfezionato nelle date sopra indicate.
11. L'appello deve essere, quindi, in tale parte accolto e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, deve dichiararsi l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito di cui ai suddetti avvisi di addebito sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, che deve essere in parte qua annullata.
12. Infondata, invece, è la doglianza con la quale l'appellante lamenta che erroneamente il Tribunale ha ritenuto correttamente notificati gli avvisi di addebito n. 397 20130021198851 000 e n. 397 2018 0032599952 000.
Quanto all'avviso n. 397 20130021198851 000 l'appellante deduce, invero, la non correttezza della notifica in quanto il contribuente viene indicato come
“trasferito” al regolare indirizzo di residenza, senza comprovare in alcun modo l'allegazione, non dimostrando quale fosse il proprio luogo di residenza al momento della suddetta notifica;
quanto all'avviso n. 397 2018 0032599952
000 deduce, poi, la non correttezza della notifica in quanto effettuata a mezzo posta ad un soggetto terzo (tal firmatario dell'avviso di Per_1 ricevimento), in difetto di prova della raccomandata informativa prevista dalla
8 legge n. 890 del 1992, laddove l'ipotesi della notifica diretta a mezzo del servizio postale – utilizzata dall' per la notifica dell'avviso di addebito - CP_6 non è disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, ma esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (tra le tante v. Cass. n. 10037 del
2019, Cass. n. 29710 del 2018, Cass. n. 28882 del 2018, Cass. n. 19270 del
2018).
13. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio debbono essere compensate nella misura del 50% mentre la restante parte segue le regole della soccombenza, con il beneficio della distrazione.
P.Q.M.
-Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
-In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito di cui agli avvisi di addebito n. 397 2012 0014382372 000, n. 397
2012 0022011309 000, n. 397 2013 0001476783 000, n. 397 2014
0029904038 000 e n. 397 2015 0008764717 000, sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta, che deve essere in parte qua annullata;
-Compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna l' e CP_1
l' in solido, alla rifusione della Controparte_3 restante parte, spese che vengono liquidate per l'intero in € 3.500,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 4.000,00 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese forfettarie al 15%, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Roma, 25/02/2025
9 Il Consigliere estensore
Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Donatella Casablanca
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