Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 06/12/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2025, proposto dal -OMISSIS-, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Zaza D’Aulisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Consorzio Industriale del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Gianmarco Miele, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per la declaratoria d’illegittimità
del silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza del Fallimento ricorrente del -OMISSIS-, trasmessa a mezzo PEC il successivo 25 marzo, con cui è stato chiesto il parere del competente Consorzio Industriale in merito al condono edilizio ex art. 39 della l. n. 724/1994, per l’immobile sito in -OMISSIS-, censito in catasto al -OMISSIS-.
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Consorzio Industriale del Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. NO SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il Fallimento ricorrente ha agito, ai sensi degli artt. 31 e 117 del cod.proc.amm., per:
- sentir dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Consorzio Industriale del Lazio (di seguito anche “Consorzio”), nell’adozione del parere di competenza, richiesto con pec del -OMISSIS-, sull’istanza di condono ex art. 39 della l. n. 724/1994 (c. d. secondo condono) presentata al Comune di -OMISSIS- dai sigg. ri -OMISSIS- (dichiarati falliti dal Tribunale di Latina con la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il -OMISSIS-), il -OMISSIS-;
- ottenere la declaratoria dell’obbligo del Consorzio di provvedere al rilascio del parere richiesto.
2 – In particolare, nel gravame il Fallimento ricorrente ha, fra l’altro, esposto:
- che i sigg. ri -OMISSIS- hanno richiesto il condono edilizio ex art. 39, l. 724/1994 sul loro fabbricato, ubicato in -OMISSIS-, contraddistinto in catasto fabbricati al -OMISSIS-, al fine di sanarne l’ampliamento e il cambio di destinazione d’uso;
- che con nota n.-OMISSIS-, il Comune di -OMISSIS- ha espresso un favorevole parere preliminare funzionale al rilascio del nulla osta paesaggistico; ciò con la precisazione che, per l’ottenimento delle concessioni edilizie in sanatoria, gli istanti avrebbero dovuto conseguire il nulla osta per il vincolo idrogeologico nonché il parere favorevole da parte del competente Consorzio Industriale;
- che con la nota n. -OMISSIS-, la Provincia di Latina ha rilasciato il parere idrogeologico;
- di aver chiesto, con lettera inoltrata via pec del -OMISSIS-, al Consorzio il rilascio del parere di competenza in relazione alle sopraindicate domande di condono edilizio;
- che, con nota n. -OMISSIS-, il Consorzio ha trasmesso al Comune di -OMISSIS- la documentazione a corredo dell’istanza di condono presentata, chiedendo di verificare: 1) se essa fosse completa; 2) se fosse stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica;
- di aver riscontrato detta nota, evidenziando: 1) di stare procedendo ad ogni integrazione necessaria; 2) di non ritenere che l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica costituisse presupposto per il rilascio del parere consortile;
- di essere, infine, insorto avverso l’inerzia del Consorzio, che non ha provveduto a definire il procedimento con l’adozione del richiesto parere.
3 – Il Consorzio si è costituito in resistenza al ricorso, eccependone l’inammissibilità e l’irricevibilità e sostenendone comunque l’infondatezza.
4 – Dopo un rinvio della trattazione, a seguito del quale il Fallimento ricorrente ha prodotto una memoria tesa a dimostrare che il parere nella specie richiesto al Consorzio fosse vincolante, all’udienza camerale del 26 novembre 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
5 – Il ricorso va respinto, in quanto risulta infondato.
Il Collegio ritiene, infatti, che nella fattispecie all’esame, a prescindere dalla valenza del parere richiesto al Consorzio – comunque emblematicamente non esplicitamente qualificato come vincolante né dall’art. 39, l. 724/1994 né tanto meno dall’art. 7, comma 8 della l. r. Lazio n. 1/1997 (cfr. ex multis , Cons. St., V, n. 5254/2013, secondo cui un atto endoprocedimentale può assumere la natura di parere vincolante. e quindi avere la forza di imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva, solo quando siffatta forza gli venga attribuita in via espressa dalla legge):
- lo stesso era finalizzato alla valutazione dell’istanza di sanatoria, procedimento questo di competenza del Comune di -OMISSIS-; in questo senso, può dirsi che il parere è stato chiesto dal Fallimento all’unico fine di provocare la definizione di quest’ultimo procedimento, cioè per conseguire la sanatoria;
- l’istanza in discorso è stata preordinata ad ottenere non già un provvedimento amministrativo, bensì un atto caratteristico della fase consultiva, tipicamente accessorio e strumentale al procedimento principale riservato alla competenza del Comune;
- né la normativa generale sul secondo condono né tanto meno quella regionale consentono di qualificare come autonomo il segmento procedimentale di competenza del Consorzio, essendo lo stesso preordinato ad apportare il punto di vista di tale ente, per i profili di competenza, all’interno del procedimento di competenza comunale, teso all’adozione del provvedimento finale sull’istanza di sanatoria;
- è quindi indubbio che il parere richiesto, a prescindere dalla sua natura, costituisce un atto che si colloca in una fase del procedimento di valutazione della sanatoria richiesta dai sigg. ri -OMISSIS-, procedimento questo che non è stato, ad oggi, ancora definito;
- a tale stregua, la legge n. 241/1990 demanda all’Amministrazione competente all’adozione del provvedimento finale (nella specie, inequivocabilmente il Comune) le attività di conduzione del procedimento a ciò preordinate, prima fra tutte l’acquisizione degli atti consultivi necessari od utili, attraverso l’attivazione, a tal fine, degli istituti e dei rimedi contemplati ai capi II e IV della medesima legge (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, II-quater, n. 16770/2023);
- in questa chiave, la nota del Comune di -OMISSIS-, volta a richiedere agli interessati di premunirsi del parere in discorso, non può essere certamente ritenuta inidonea ad influire sulla permanenza degli obblighi di conduzione dell’istruttoria che incombono sullo stesso ente locale a termini di legge, cioè sulla base della l. n. 241/1990 nonché dell’art. 39 della l. 724/1994;
- secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, “ presupposto sostanziale del silenzio inadempimento avversabile ex art. 31 c.p.a. è la sussistenza di un obbligo di provvedere, ossia di adottare un provvedimento espresso a fronte dell'istanza del privato, in omaggio al precetto dell'art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990; in altri termini, l'omessa emanazione del provvedimento finale in tanto assume il valore di silenzio inadempimento, in quanto sussista un obbligo giuridico di provvedere, e cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico ” (cfr. ex multis , Cons. St., II, n. 1606/2024; id., III, n. 2357/2024; id., IV, n. 5206/2023; id., 5417/2019): ne consegue che analogo obbligo non può insorgere nella fattispecie all’esame, avendo il Fallimento ricorrente richiesto un atto consultivo destinato a confluire nel procedimento affidato alla competenza di un diverso ente (il Comune), unico soggetto quest’ultimo deputato all’esercizio del potere provvedimentale;
- ne consegue che nel caso di specie, il Fallimento ricorrente aveva titolo per attivarsi nei confronti del Comune di -OMISSIS- per provocare la definizione del procedimento di valutazione della surrichiamata istanza di sanatoria, previo assolvimento di tutti gli adempimenti istruttori a ciò preordinati; lo stesso Fallimento, tuttavia, non poteva certamente agire direttamente nei confronti del Consorzio, per supplire all’inerzia dell’ente locale nello svolgimento delle attività di sua competenza necessarie alla definizione del procedimento;
Ritenuto, alla luce di quanto precede, che il ricorso debba essere respinto, in quanto infondato.
Ravvisata, tuttavia, la sussistenza di giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC De EN, Presidente FF
NO SC, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO SC | UC De EN |
IL SEGRETARIO