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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3475 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17543/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 17543/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. SILICANI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in VIA DELL'ARTIGIANO 6, 00046 OT (ROMA)
(C.F. ) in proprio e nella qualità di esercente la Parte_2 C.F._2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore col patrocinio Persona_1
dell'avv. SILICANI ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in VIA DELL'ARTIGIANO 6, 00046
OT (ROMA)
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 17 novembre 2025.
pagina 1 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., le ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il giorno 24 gennaio Persona_2
1887 a Ferrara da AM US e TI LI (doc. 1 fasc. ricorrente) ed emigrato in Brasile
dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 4
fasc. ricorrente).
Le ricorrenti premettevano che:
“1. Il giorno 24/01/1887 in Ferrara nacque da e come da Persona_2 Persona_3 Persona_4
estratto per riassunto dell'atto di nascita (all. n. 1).
2. sposò il 25/08/1910 in Jaú/SP (Brasile – EE), come da atto Persona_2 Persona_5
integrale di matrimonio (all. n. 2).
[…]
5. Il 07/11/1927 in Jaú/SP (Brasile - EE) nacque da ed Persona_6 Persona_2
, come da atto integrale di nascita (all. n. 5). Persona_7
6. sposò il 27/09/1952 in Jaú/SP (Brasile - EE), come da atto Persona_6 Persona_8
integrale di matrimonio (all. n. 6).
7. morì il 05/05/2002 in Jaú/SP (Brasile – EE), come da atto integrale di morte (all. Persona_6
n. 7).
8. Il 09/08/1953 in Jaú/SP (Brasile - EE) nacque da Persona_9 Persona_6
ed come da atto integrale di nascita (all. n. 8). Persona_8
9. sposò il 13/07/1974 in Jaú/SP (Brasile – Persona_9 Persona_10
EE), come da atto integrale di matrimonio (all. n. 9).
10.Il giorno 16/06/1975 in Jáu/SP (Brasile - EE) nacque la ricorrente da Parte_1
e come da atto integrale di nascita (all. n. Parte_3 Per_10 Persona_10
10).
11.Il giorno 18/06/1978 in Jaú/SP (Brasile - EE) nacque la ricorrente da Parte_2
e come da atto integrale di nascita (all. n. Parte_3 Persona_10
11).
12.Da AU ed nacque la ricorrente minorenne Parte_3 Parte_4 [...]
nata il [...] in [...]/SP (Brasile - EE), come da atto integrale di nascita (all. n.12). Il Persona_1
pagina 2 di 7 padre della ricorrente è deceduto in data 14/03/2018 in Jaú/SP (Brasile - EE), come da atto di morte in allegato
(all. n. 13)”.
Il ministero dell'interno non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e con ordinanza del 9/12/2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente che l'antenato nato il giorno 24 gennaio 1887 a Ferrara Persona_2
onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
pagina 3 di 7 esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del di San Paolo sono superiori ai 10 anni Parte_5
ma ciò, nel caso di specie, è comprovato dal fatto che sul sito istituzionale del italiano del Parte_5
Brasile il 30 giugno 2023 è stata pubblicata la seguente comunicazione: “Fino al 28 luglio 2023, i richiedenti i cui nomi compaiono nella LISTA D'ATTESA PER GLI ANNI 2013 E 2014 possono confermare il loro interesse a proseguire il procedimento di riconoscimento della cittadinanza per discendenza secondo la nuova modalità” (“Até 28 de Julho de 2023, os requerentes cujos nomes constam na LISTA DE ESPERA DOS
ANOS 2013 E 2014 poderão confirmar o seu interesse em continuaro processo de reconhecimento da cidadania iure sanguinis seguindo a nova modalidade”) (doc. 14 fasc. ricorrente). Appare pertanto evidente che il procedimento amministrativo non potrebbe concludersi nei tempi previsti dalla legge.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_5
Donde la prova è nella linea di trasmissione. pagina 4 di 7 Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, Pt_5
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile pagina 5 di 7 del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Nel caso di specie deve ritenersi, provata la continuità generazionale a partire dall'avo Per_6
ed il diritto delle ricorrenti ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis. Le ricorrenti hanno infatti prodotto il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa Del Brasile (doc. 4
fasc. ricorrente) da cui risulta che – né una rinuncia tacita può desumersi per Persona_3
effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. 2, 5, 6 e da 8 a 12 del ricorso).
Infine, quanto ai minori si deve ritenere che l'azione appare Persona_1
legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di Bologna, Sez. Spec. immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n° 2471/2024).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda delle ricorrenti che devono essere dichiarate cittadine italiane, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
pagina 6 di 7 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. ), nata il [...] in [...]/SP (Brasile - Parte_1 C.F._1
EE), ivi residente in [...]127, bairro Jardim Alvorada;
- (C.F. ), nata il [...] in [...]/SP (Brasile - EE), Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...]26, bairro Jardim Regina
- nata il [...] in [...]/SP (Brasile - EE); Persona_1
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 17543/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. SILICANI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in VIA DELL'ARTIGIANO 6, 00046 OT (ROMA)
(C.F. ) in proprio e nella qualità di esercente la Parte_2 C.F._2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore col patrocinio Persona_1
dell'avv. SILICANI ALESSANDRA, elettivamente domiciliati in VIA DELL'ARTIGIANO 6, 00046
OT (ROMA)
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 17 novembre 2025.
pagina 1 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., le ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di loro avo nato il giorno 24 gennaio Persona_2
1887 a Ferrara da AM US e TI LI (doc. 1 fasc. ricorrente) ed emigrato in Brasile
dove mai si naturalizzava come cittadino brasiliano come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 4
fasc. ricorrente).
Le ricorrenti premettevano che:
“1. Il giorno 24/01/1887 in Ferrara nacque da e come da Persona_2 Persona_3 Persona_4
estratto per riassunto dell'atto di nascita (all. n. 1).
2. sposò il 25/08/1910 in Jaú/SP (Brasile – EE), come da atto Persona_2 Persona_5
integrale di matrimonio (all. n. 2).
[…]
5. Il 07/11/1927 in Jaú/SP (Brasile - EE) nacque da ed Persona_6 Persona_2
, come da atto integrale di nascita (all. n. 5). Persona_7
6. sposò il 27/09/1952 in Jaú/SP (Brasile - EE), come da atto Persona_6 Persona_8
integrale di matrimonio (all. n. 6).
7. morì il 05/05/2002 in Jaú/SP (Brasile – EE), come da atto integrale di morte (all. Persona_6
n. 7).
8. Il 09/08/1953 in Jaú/SP (Brasile - EE) nacque da Persona_9 Persona_6
ed come da atto integrale di nascita (all. n. 8). Persona_8
9. sposò il 13/07/1974 in Jaú/SP (Brasile – Persona_9 Persona_10
EE), come da atto integrale di matrimonio (all. n. 9).
10.Il giorno 16/06/1975 in Jáu/SP (Brasile - EE) nacque la ricorrente da Parte_1
e come da atto integrale di nascita (all. n. Parte_3 Per_10 Persona_10
10).
11.Il giorno 18/06/1978 in Jaú/SP (Brasile - EE) nacque la ricorrente da Parte_2
e come da atto integrale di nascita (all. n. Parte_3 Persona_10
11).
12.Da AU ed nacque la ricorrente minorenne Parte_3 Parte_4 [...]
nata il [...] in [...]/SP (Brasile - EE), come da atto integrale di nascita (all. n.12). Il Persona_1
pagina 2 di 7 padre della ricorrente è deceduto in data 14/03/2018 in Jaú/SP (Brasile - EE), come da atto di morte in allegato
(all. n. 13)”.
Il ministero dell'interno non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso e con ordinanza del 9/12/2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente che l'antenato nato il giorno 24 gennaio 1887 a Ferrara Persona_2
onde per cui deve confermarsi la competenza del Tribunale adito.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
pagina 3 di 7 esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Ad abundantiam, deve rilevarsi come, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 della Legge n° 241/1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. Ebbene, in applicazione dell'art. 3 del D.P.R. n° 362/1994 è stato previsto che l'amministrazione debba provvedere sulla domanda entro il termine di 730 giorni. Alla luce di ciò, la giurisprudenza ha condivisibilmente affermato che “l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale” (Trib. Roma, Sez.
civ. XVIII, ord. n° 8 novembre 2022). In merito, non solo è fatto notorio che i tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza del di San Paolo sono superiori ai 10 anni Parte_5
ma ciò, nel caso di specie, è comprovato dal fatto che sul sito istituzionale del italiano del Parte_5
Brasile il 30 giugno 2023 è stata pubblicata la seguente comunicazione: “Fino al 28 luglio 2023, i richiedenti i cui nomi compaiono nella LISTA D'ATTESA PER GLI ANNI 2013 E 2014 possono confermare il loro interesse a proseguire il procedimento di riconoscimento della cittadinanza per discendenza secondo la nuova modalità” (“Até 28 de Julho de 2023, os requerentes cujos nomes constam na LISTA DE ESPERA DOS
ANOS 2013 E 2014 poderão confirmar o seu interesse em continuaro processo de reconhecimento da cidadania iure sanguinis seguindo a nova modalidade”) (doc. 14 fasc. ricorrente). Appare pertanto evidente che il procedimento amministrativo non potrebbe concludersi nei tempi previsti dalla legge.
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino . Pt_5
Donde la prova è nella linea di trasmissione. pagina 4 di 7 Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino;
mentre incombe alla controparte, Pt_5
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile pagina 5 di 7 del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Nel caso di specie deve ritenersi, provata la continuità generazionale a partire dall'avo Per_6
ed il diritto delle ricorrenti ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis. Le ricorrenti hanno infatti prodotto il certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia e della Pubblica Sicurezza, Reparto delle Migrazioni della Repubblica Federativa Del Brasile (doc. 4
fasc. ricorrente) da cui risulta che – né una rinuncia tacita può desumersi per Persona_3
effetto della cd. grande naturalizzazione del 1889, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana – e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. 2, 5, 6 e da 8 a 12 del ricorso).
Infine, quanto ai minori si deve ritenere che l'azione appare Persona_1
legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c.. È stato infatti affermato “che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (cfr. Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012)” e “non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore” (Trib. di Bologna, Sez. Spec. immigrazione e libera circolazione cittadini UE, sent. n° 2471/2024).
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda delle ricorrenti che devono essere dichiarate cittadine italiane, mandando il per Controparte_1
l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
pagina 6 di 7 Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_1
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di:
- (C.F. ), nata il [...] in [...]/SP (Brasile - Parte_1 C.F._1
EE), ivi residente in [...]127, bairro Jardim Alvorada;
- (C.F. ), nata il [...] in [...]/SP (Brasile - EE), Parte_2 C.F._2
ivi residente in [...]26, bairro Jardim Regina
- nata il [...] in [...]/SP (Brasile - EE); Persona_1
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
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