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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 6.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
22.4.1978 a Alseno (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Cabrini, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
11.3.1975 a Fiorenzuola d'Arda (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cabrini, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 6.8.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati, mantenendo rapporti di mutuo rispetto;
2) gli stessi sono, allo stato, economicamente autosufficienti per cui nulla pretendono l'uno dall'altra a titolo di contributo al proprio mantenimento;
3) la ex casa coniugale, sita a Vernasca (PC), Via Montelungo n. 6 e di proprietà di entrambi i genitori del Sig. rimarrà assegnata CP_1
a quest'ultimo, mentre la Sig.ra resterà ad abitare stabilmente, Pt_1
unitamente ai figli, presso un'unità immobil iare ubicata all'interno del complesso agrituristico di proprietà dei genitori ove la stessa lavora;
4) l'autovettura Seat Arona, targata FY693SS e cointestata ad entrambi i coniugi, rimarrà - come già è attualmente - nella disponibilità esclusiva della Sig.ra e, al compimento del Pt_1
diciottesimo anno di età della figlia verrà intestata a Per_1
quest'ultima;
5) i due figli minori, e , rimarranno affidati in via Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza abituale, an -che anagrafica, presso l'abitazione della madre;
6) la responsabilità genitoriale sarà esercitata in forma disgiunta in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nel periodo di rispettiva competenza, in capo a ciascun genitore ed in forma congiunta in relazione alle questioni di st raordinaria amministrazione, con l'impegno altresì di elaborare un univoco ed equilibrato progetto educativo e a consultarsi nonché ad assumere insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardino i figli,
come quelle relative alla loro crescita, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di questi ultimi;
7) i ricorrenti concorderanno, di settimana in settimana o, comunque,
a diversa cadenza periodica, tempi e modalità di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, in modo da renderli compatibili con i rispettivi impegni lavorativi e con le esigenze di qu esti ultimi e da garantire agli stessi periodi di frequentazione di entrambi i genitori possibilmente paritetici, secondo un criterio di alternanza;
in ogni caso, il Sig. dovrà avvisare, con congruo preavviso, la Sig.ra CP_1
dell'accesso, da part e dello stesso, presso l'abitazione di Pt_1
quest'ultima per eventuale visita ai figli, così come, ugualmente, in caso di frequentazione e di permanenza dei figli nel weekend, dovrà
preventivamente accordarsi con la Sig.ra entro la giornata del Pt_1
giovedì;
8) per quanto concerne le vacanze natalizie, salvo diverso accordo,
e trascorreranno i giorni della Vigilia, di Natale e di Per_1 Per_2
Santo EF con la madre o con il padre, ad anni alterni e durante i restanti giorni staranno con ciascuno dei genito ri per un periodo possibilmente equivalente e paritario, preventivamente concordato tra questi ultimi, in base ai rispettivi impegni lavorativi;
9) quanto alle festività pasquali, sempre salvo diverso accordo, i figli resteranno ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; le ulteriori festività annuali saranno trascorse dalle stesse con il padre o con la madre, ad anni alterni;
10)nel periodo estivo, ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli un pe-riodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive,
da concordare annualmente, con congruo anticipo e compatibilmente con le ferie a disposizione degli stessi;
11)in ogni caso, i genitori potranno accordarsi, di volta in volta, in maniera alternativa a quanto qui statuito, compatibilmente con le proprie necessità e con le esigenze dei minori;
12) i genitori, nei periodi di spettanza, si faranno integralmente carico delle esigenze di e , partecipando attivamente alla loro Per_1 Per_2
quotidianità e soddisfacendo le loro necessità in termini sia affettivi,
di accudimento ed attenzioni, che materi ali;
13)entrambi i genitori esprimono, fin d'ora, reciproco consenso ed autorizzazione alla richiesta ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli, dando, altresì, il proprio benestare per il futuro rinnovo degli stessi;
14) il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra entro CP_1 Pt_1
il giorno dieci di ogni mese, sul conto corrente personale alla medesima intestato, la somma complessiva di Euro 600,00
(seicento/00) e cioè Euro 300,00 (trecento/00) a titolo di cont ributo al mantenimento ordinario per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data del provvedimento di omologa della separazione, fin -tanto che ognuno dei figli non raggiungerà l'indipendenza economica;
15) il Sig. sosterrà integralmente, a proprio carico, tutte le CP_1
spese medico/sanitarie dei figli e , sia ordinarie che Per_1 Per_2
straordinarie; in relazione a queste ultime, potranno non essere concordate preventivamente le seguenti spese: medici nali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN,
ad eccezione dei medicinali da banco, esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN,
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e s anitarie in genere, erogate dal SSN, tickets sanitari, apparecchi ortodontici,
dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal
SSN, interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN, cicli di psicoterapia, logopedia,
psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/ o disturbo specifico,
prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
mentre, saranno da concordare preventivamente dai genitori le seguenti spese: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione , esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN, trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione,
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione vi siva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN, interventi chirurgici in libera professione o in strutture private, visite mediche, trattamenti,
terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia,
naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia), cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
16) i ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di carattere straordinario relative ai figli, ad esclusione di quelle medico/sanitarie (sostenute dal Sig. , CP_1
con le seguenti modalità: SPESE STRAORDINARIE EXTRA
ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
•tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
•libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
•materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola,
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
•dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore a € 150,00;
•le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
•assicurazione scolastica;
•fondo cassa richiesto dalla scuola;
•gite scolastiche senza pernottamento;
•spese di scuolabus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
•tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
•baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
•centro ricreativo estivo;
•gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro,
pittura ecc.) comprese le spese per il relativo abbigliamento attrezzatura;
•ricarica cellulare;
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
•tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
•retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati,
al netto del costo della mensa scolastica;
•gite scolastiche con pernottamento;
•corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
•corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
•alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
•corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
•corsi di musica e strumenti musicali;
•un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
•viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio,
sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
•attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
•acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
•spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
•spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
•acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa richiederà il consenso all'altro genitore
(tramite sms, email, PEC) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richi esta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta,
salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà
comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: - quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati con-cordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure me-diche necessarie, ripetitive già in corso.
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno,
ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30
giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa)
consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità
fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
17)i ricorrenti concordano che l'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS per ciascuno dei figli rimanga attribuito a favore della
Sig.ra con accredito diretto oppure con accredito indiretto;
Pt_1
18)i ricorrenti hanno già provveduto a regolamentare le loro ulteriori questioni patrimoniali;
19)gli stessi si dichiarano pienamente soddisfatti delle predette condizioni che sottoscrivono per adesione, senza riserva alcuna,
concordando che sia data esecuzione alle stesse dalla sottoscrizione del presente ricorso;
20)le spese legali relative al presente procedimento saranno sostenute dalle parti in egual misura.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi de gli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra matrimonio Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 3.6.2006 in Castell'Arquato (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 12,
parte 2, serie A, anno 2006 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castell'Arquato
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
71 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 6.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
22.4.1978 a Alseno (PC), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco
Cabrini, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
11.3.1975 a Fiorenzuola d'Arda (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cabrini, presso il quale ha eletto domicilio telematico, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 6.8.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati, mantenendo rapporti di mutuo rispetto;
2) gli stessi sono, allo stato, economicamente autosufficienti per cui nulla pretendono l'uno dall'altra a titolo di contributo al proprio mantenimento;
3) la ex casa coniugale, sita a Vernasca (PC), Via Montelungo n. 6 e di proprietà di entrambi i genitori del Sig. rimarrà assegnata CP_1
a quest'ultimo, mentre la Sig.ra resterà ad abitare stabilmente, Pt_1
unitamente ai figli, presso un'unità immobil iare ubicata all'interno del complesso agrituristico di proprietà dei genitori ove la stessa lavora;
4) l'autovettura Seat Arona, targata FY693SS e cointestata ad entrambi i coniugi, rimarrà - come già è attualmente - nella disponibilità esclusiva della Sig.ra e, al compimento del Pt_1
diciottesimo anno di età della figlia verrà intestata a Per_1
quest'ultima;
5) i due figli minori, e , rimarranno affidati in via Per_1 Per_2
condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza abituale, an -che anagrafica, presso l'abitazione della madre;
6) la responsabilità genitoriale sarà esercitata in forma disgiunta in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, nel periodo di rispettiva competenza, in capo a ciascun genitore ed in forma congiunta in relazione alle questioni di st raordinaria amministrazione, con l'impegno altresì di elaborare un univoco ed equilibrato progetto educativo e a consultarsi nonché ad assumere insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardino i figli,
come quelle relative alla loro crescita, istruzione e salute, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di questi ultimi;
7) i ricorrenti concorderanno, di settimana in settimana o, comunque,
a diversa cadenza periodica, tempi e modalità di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, in modo da renderli compatibili con i rispettivi impegni lavorativi e con le esigenze di qu esti ultimi e da garantire agli stessi periodi di frequentazione di entrambi i genitori possibilmente paritetici, secondo un criterio di alternanza;
in ogni caso, il Sig. dovrà avvisare, con congruo preavviso, la Sig.ra CP_1
dell'accesso, da part e dello stesso, presso l'abitazione di Pt_1
quest'ultima per eventuale visita ai figli, così come, ugualmente, in caso di frequentazione e di permanenza dei figli nel weekend, dovrà
preventivamente accordarsi con la Sig.ra entro la giornata del Pt_1
giovedì;
8) per quanto concerne le vacanze natalizie, salvo diverso accordo,
e trascorreranno i giorni della Vigilia, di Natale e di Per_1 Per_2
Santo EF con la madre o con il padre, ad anni alterni e durante i restanti giorni staranno con ciascuno dei genito ri per un periodo possibilmente equivalente e paritario, preventivamente concordato tra questi ultimi, in base ai rispettivi impegni lavorativi;
9) quanto alle festività pasquali, sempre salvo diverso accordo, i figli resteranno ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; le ulteriori festività annuali saranno trascorse dalle stesse con il padre o con la madre, ad anni alterni;
10)nel periodo estivo, ciascuno dei genitori potrà trascorrere con i figli un pe-riodo di vacanza di due settimane, anche non consecutive,
da concordare annualmente, con congruo anticipo e compatibilmente con le ferie a disposizione degli stessi;
11)in ogni caso, i genitori potranno accordarsi, di volta in volta, in maniera alternativa a quanto qui statuito, compatibilmente con le proprie necessità e con le esigenze dei minori;
12) i genitori, nei periodi di spettanza, si faranno integralmente carico delle esigenze di e , partecipando attivamente alla loro Per_1 Per_2
quotidianità e soddisfacendo le loro necessità in termini sia affettivi,
di accudimento ed attenzioni, che materi ali;
13)entrambi i genitori esprimono, fin d'ora, reciproco consenso ed autorizzazione alla richiesta ed al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per i figli, dando, altresì, il proprio benestare per il futuro rinnovo degli stessi;
14) il Sig. continuerà a corrispondere alla Sig.ra entro CP_1 Pt_1
il giorno dieci di ogni mese, sul conto corrente personale alla medesima intestato, la somma complessiva di Euro 600,00
(seicento/00) e cioè Euro 300,00 (trecento/00) a titolo di cont ributo al mantenimento ordinario per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla data del provvedimento di omologa della separazione, fin -tanto che ognuno dei figli non raggiungerà l'indipendenza economica;
15) il Sig. sosterrà integralmente, a proprio carico, tutte le CP_1
spese medico/sanitarie dei figli e , sia ordinarie che Per_1 Per_2
straordinarie; in relazione a queste ultime, potranno non essere concordate preventivamente le seguenti spese: medici nali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN,
ad eccezione dei medicinali da banco, esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN,
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e s anitarie in genere, erogate dal SSN, tickets sanitari, apparecchi ortodontici,
dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal
SSN, interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN, cicli di psicoterapia, logopedia,
psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/ o disturbo specifico,
prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
mentre, saranno da concordare preventivamente dai genitori le seguenti spese: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione , esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN, trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione,
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione vi siva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN, interventi chirurgici in libera professione o in strutture private, visite mediche, trattamenti,
terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia,
naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia), cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
16) i ricorrenti contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese di carattere straordinario relative ai figli, ad esclusione di quelle medico/sanitarie (sostenute dal Sig. , CP_1
con le seguenti modalità: SPESE STRAORDINARIE EXTRA
ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
•tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
•libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
•materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola,
comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
•dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore a € 150,00;
•le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
•assicurazione scolastica;
•fondo cassa richiesto dalla scuola;
•gite scolastiche senza pernottamento;
•spese di scuolabus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
•tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
•baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
•centro ricreativo estivo;
•gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro,
pittura ecc.) comprese le spese per il relativo abbigliamento attrezzatura;
•ricarica cellulare;
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE SCOLASTICHE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
•tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
•retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati,
al netto del costo della mensa scolastica;
•gite scolastiche con pernottamento;
•corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
•corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
•alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
•corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare (elenco indicativo adattabile ai singoli casi):
•corsi di musica e strumenti musicali;
•un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
•viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio,
sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
•attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
•acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
•spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
•spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
•acquisto del mezzo di trasporto del figlio.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa richiederà il consenso all'altro genitore
(tramite sms, email, PEC) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richi esta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta,
salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà
comunque sostenere la spesa nei seguenti casi: - quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati con-cordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure me-diche necessarie, ripetitive già in corso.
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno,
ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30
giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa)
consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità
fiscale del reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
17)i ricorrenti concordano che l'importo dell'assegno unico erogato dall'INPS per ciascuno dei figli rimanga attribuito a favore della
Sig.ra con accredito diretto oppure con accredito indiretto;
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18)i ricorrenti hanno già provveduto a regolamentare le loro ulteriori questioni patrimoniali;
19)gli stessi si dichiarano pienamente soddisfatti delle predette condizioni che sottoscrivono per adesione, senza riserva alcuna,
concordando che sia data esecuzione alle stesse dalla sottoscrizione del presente ricorso;
20)le spese legali relative al presente procedimento saranno sostenute dalle parti in egual misura.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi de gli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra matrimonio Parte_1 Controparte_1 celebrato in data 3.6.2006 in Castell'Arquato (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 12,
parte 2, serie A, anno 2006 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castell'Arquato
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
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71 c.p.c.