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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/10/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG. 1101/2025
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1101/2025, promossa da
(c.f. ), generalizzato in atti, domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANZO PATRIZIA parte ricorrente contro (c.f. ), nato a [...] nella Controparte_1 C.F._2
Repubblica Dominicana il 13.06.1967 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimon
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
Pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/6/2025, la ricorrente ha rappresentato di aver sposato in Repubblica di Santo Domingo in data 24/3/2008 (matrimonio Controparte_1 trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Novara al n. 73 Parte II - serie C - per l'anno 2008). Dalla loro unione, non sono nati figli.
Nel 2011, il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione dei coniugi. Quindi, non essendosi ricostituita l'unione familiare, la ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio.
***
All'udienza del 9/10/2025, è stata dichiarata la contumacia del resistente, stante la regolarità della notifica;
la a confermato di voler divorziare e, quindi, è stata aperta la discussione orale Pt_1 della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza già nel 2011. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Pag. 2 Le spese devono essere compensate stante la natura della domanda e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto in Repubblica di Santo Domingo in data 24/3/2008, matrimonio trascritto
[...] presso lo Stato Civile del Comune di Novara al n. 73 Parte II - serie C - per l'anno 2008;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 9/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
Pag. 3
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1101/2025, promossa da
(c.f. ), generalizzato in atti, domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio del difensore di fiducia;
Rappresentata e difesa dall'Avv. COSTANZO PATRIZIA parte ricorrente contro (c.f. ), nato a [...] nella Controparte_1 C.F._2
Repubblica Dominicana il 13.06.1967 parte resistente, contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimon
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
Pag. 1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9/6/2025, la ricorrente ha rappresentato di aver sposato in Repubblica di Santo Domingo in data 24/3/2008 (matrimonio Controparte_1 trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Novara al n. 73 Parte II - serie C - per l'anno 2008). Dalla loro unione, non sono nati figli.
Nel 2011, il Tribunale di Novara ha pronunciato la separazione dei coniugi. Quindi, non essendosi ricostituita l'unione familiare, la ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio.
***
All'udienza del 9/10/2025, è stata dichiarata la contumacia del resistente, stante la regolarità della notifica;
la a confermato di voler divorziare e, quindi, è stata aperta la discussione orale Pt_1 della causa che, all'esito, è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza già nel 2011. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
Pag. 2 Le spese devono essere compensate stante la natura della domanda e la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
contratto in Repubblica di Santo Domingo in data 24/3/2008, matrimonio trascritto
[...] presso lo Stato Civile del Comune di Novara al n. 73 Parte II - serie C - per l'anno 2008;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 9/10/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr. Maria AMORUSO
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