Ordinanza cautelare 18 marzo 2022
Sentenza 22 aprile 2024
Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 9691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9691 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09691/2025REG.PROV.COLL.
N. 05711/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5711 del 2024, proposto dalla società CEP s.r.l. – Centro elaborazione paghe, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mazzoni e Marco Daini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Francesco Mazzoni in Parma, Borgo Antini, n. 3;
contro
il RE dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama, n. 68;
nei confronti
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dell’Agenzia delle entrate e di Credit Agricole Italia S.p.A., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III ter, n. 8045/2024, pubblicata il 22 aprile 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del RE dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione depositate dalle parti;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il consigliere GI CA ZU; nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La CEP s.r.l. - Centro elaborazione paghe (di seguito anche la società) impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso dalla medesima proposto avverso i provvedimenti con i quali il RE dei servizi energetici – G.S.E. S.p.A. (di seguito anche il RE o il SE) ha disposto la decadenza dalle tariffe incentivanti precedentemente riconosciute a fronte dell’impianto fotovoltaico della potenza nominale di 19,50 Kw installato presso la sede dell’appellante e la restituzione degli incentivi ritenuti come indebitamente percepiti e quantificati in euro 74.247,67, nonché avverso gli atti comunque connessi.
2. Secondo quanto riferito nell’atto di appello, a fronte della realizzazione del citato intervento, entrato in esercizio il 30 giugno 2011, la società presentava istanza di ammissione alla tariffa incentivante di cui al d.m. 5 maggio 2011 (Quarto conto energia) e, ottenuta con provvedimento dell’8 marzo 2012 una valutazione positiva da parte del SE, stipulava in data 26 marzo 2012 con il RE medesimo la relativa convenzione.
Per il medesimo impianto la società accedeva, inoltre, all’agevolazione fiscale c.d. “ NT ambiente ” di cui alla legge n. 388/2000, dichiarando conseguentemente nel “ modello unico ” relativo ai periodi d’imposta 2011 e 2012 una variazione in diminuzione del reddito indicata come pari ad euro 44.255,00 per il 2011 e ad euro 117.813,00 per il 2012.
Con comunicazione del 31 gennaio 2019 il SE – a seguito di comunicazioni effettuate nel 2018 dalla Direzione provinciale di Massa Carrara dell’Agenzia delle entrate – comunicava all’appellante l’avvio del procedimento di decadenza dalla tariffa incentivante, muovendo dall’assunto secondo il quale la società, al fine di continuare a godere delle tariffe incentivanti, avrebbe eventualmente dovuto rinunciare al citato beneficio fiscale.
Il procedimento si concludeva con i provvedimenti innanzi richiamati, che la società impugnava innanzi al T.a.r. Lazio affidandosi a plurimi motivi.
3. Il giudice di prime cure respingeva il gravame premettendo un’articolata ricostruzione della normativa di settore e ritenendo, in estrema sintesi, che:
- a partire dal Terzo conto energia le tariffe incentivanti potevano cumularsi esclusivamente con i benefici espressamente indicati nei decreti attuativi della particolare disciplina, che non ricomprendono la detassazione per gli investimenti ambientali di cui alla c.d. NT ambiente;
- la questione aveva suscitato un contenzioso, concluso in primo grado con le sentenze favorevoli alle ricorrenti n. 6784 e 6785 del 2019 del medesimo T.a.r., la prima delle quali era stata poi riformata in appello con la sentenza n. 7830/2023 del Consiglio di Stato;
- il legislatore era medio tempore intervenuto con il d.l. n. 124/2019, che all’art. 36 prevedeva che in caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia da impianti fotovoltaici con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese di cui alla citata legge n. 388/2000 i soggetti interessati avrebbero potuto continuare a godere delle tariffe incentivanti effettuando il pagamento di una somma corrispondente all’aliquota d’imposta applicabile in relazione alla variazione in diminuzione del reddito effettuata in dichiarazione al fine di avvalersi della c.d. NT ambiente e producendo un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate con la quale avrebbero dovuto assumere, tra l’altro, l’impegno a rinunciare ad eventuali contenziosi in essere; facoltà, questa, non esercitata dalla ricorrente;
- la disciplina di cui al citato art. 36 del d.l. n. 124/2019 non avrebbe introdotto con efficacia costitutiva il divieto di cumulo in parola, già previsto dalla disciplina di settore, ma avrebbe eliminato “ uno stato di incertezza ” individuando “ una soluzione conciliativa ” idonea a consentire agli operatori interessati di non essere obbligati a restituire gli incentivi già erogati dal SE esercitando la facoltà prevista dalla disposizione, come innanzi ricordata;
- come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 7830/2023, nonché dalla Corte di cassazione, sez. V, con ord. n. 15451/2023 e sent. n. 21593/2023, gli incentivi in parola non avrebbero potuto essere cumulati;
- il provvedimento decadenziale del SE originariamente avversato avrebbe avuto natura non già di decadenza, non essendo stata accertata la carenza di requisiti per l’ammissione a seguito di verifiche e controlli, bensì di autotutela e nella fattispecie sarebbero stati rispettati tutti i presupposti di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990;
- non sussisterebbe la contestata violazione del contraddittorio a fronte delle controdeduzioni prodotte dalla società nel corso del procedimento, non essendo richiesta un’analitica confutazione delle osservazioni in parola nel provvedimento finale;
- non sussisterebbe l’invocata violazione del legittimo affidamento, non essendovi alcuna certezza in ordine alla spettanza di entrambi i benefici;
- per le ragioni più compiutamente indicate nella pronuncia avversata, cui per esigenze di brevità si rinvia, non sussisterebbero i presupposti al fine, come richiesto in via subordinata dalla ricorrente, di rimettere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 o di rinviare pregiudizialmente la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
4. Di qui l’odierno appello, con il quale la società, ricostruita sinteticamente la vicenda, deduce i motivi di seguito sinteticamente riepilogati:
I. “Error in iudicando – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. n. 124/2019 – travisamento – violazione dell’art. 2, comma 152, della legge n. 244/2007 – violazione e/o falsa applicazione del dm 5 maggio 2011 ”: il primo giudice avrebbe errato nella ricostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie e, in particolare, sarebbe incorso in contraddizioni nell’interpretazione dell’art. 36 del d.l. n. 124/2019, la cui effettiva portata rivestirebbe rilevanza centrale ai fini della presente controversia; e ciò in quanto, contrariamente a quanto asserito dal T.a.r., sino alla norma in parola ed alle note del SE del 2017 e del 2018 oggetto delle citate sentenze del Tribunale medesimo n. 6784 e 6784 del 2019, la possibilità di cumulo sarebbe stata asseritamente “ pacifica e incontroversa ”;
II. “Error in iudicando – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, commi da 13 a 19, della legge n. 388/2000 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, del d.m. 5 maggio 2011 – violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 9, commi 1 e 2, del d.m. 19 febbraio 2007, 5, comma 4, del d.m. 6 agosto 2010 e 5, comma 1, del d.m. 5 maggio 2011 ”: il giudice di prime cure avrebbe errato anche con riferimento alle doglianze concernenti l’efficacia erga omnes delle sentenze n. 6784/2019 e 6785/2019 del medesimo Tribunale, nonché sulla invocata ultrattività del cumulo – espressamente previsto per il Secondo conto energia – anche per il Quarto conto energia, sulla quale il giudice di prime cure non si sarebbe espresso; inoltre, soltanto la sent. n. 6784/2019 sarebbe stata riformata dal Consiglio di Stato, mentre la pronuncia gemella n. 6785/2019 sarebbe passata in giudicato, dal momento che il relativo giudizio d’appello era stato definito con sentenza in rito di improcedibilità n. 6833/2022 della sez. II del Consiglio di Stato medesimo; sarebbe poi inconferente il precedente della Cassazione evocato dal primo giudice, riguardando un impianto alimentato a biomasse e non a energia solare;
III. “Error in iudicando – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 – travisamento - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 46, comma 7, lettera a), del d.l. n. 76/2020 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. n. 124/2019 ”: il giudice di prime cure sarebbe caduto in contraddizione ritenendo, per un verso, che il provvedimento decadenziale sia espressione del potere di autotutela e, per altro verso, che nel provvedimento medesimo sia rinvenibile la conseguenza “ vincolata ” del divieto di cumulo dei due benefici; il primo giudice avrebbe, inoltre, errato nel far decorrere il termine per l’esercizio dell’autotutela dalla data di scadenza per l’eventuale esercizio della facoltà prevista dall’art. 36 del d.l. n. 124/2019, dovendosi asseritamente far decorrere detto termine dalla sottoscrizione, risalente al marzo 2012, della convenzione con il SE; in ogni caso, trattandosi di provvedimenti emanati prima dell’entrata in vigore della norma, il termine dei diciotto mesi dovrebbe essere semmai calcolato a decorrere dal 28 agosto 2015, vale a dire dalla data di entrata in vigore della relativa modifica dell’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 a suo tempo introdotta dall’art. 6 della legge n. 124/2015; inquadrando la fattispecie nel novero dell’autotutela, inoltre, l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di indicare la sussistenza di superiori ragioni di interesse pubblico a supporto dell’esercizio del potere di secondo grado;
IV. “Error in iudicando – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 del d.l. n. 124/2019 – eccesso di potere per travisamento – falso supposto di fatto – straripamento – sviamento – carenza di istruttoria e di motivazione - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – perplessità ”: il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere la “ sussistenza di un preciso obbligo di adesione ” al procedimento di sanatoria di cui all’art. 36 del d.l. n. 124/2019, che in realtà rappresenterebbe una mera facoltà, come peraltro avvalorato dal tenore letterale del provvedimento originariamente avversato; contrariamente a quanto asseritamente ritenuto dal T.a.r., “ nessuna norma del richiamato art. 36 prevede – né potrebbe prevedere – che il mancato accesso a tale procedimento di definizione transattiva comporti la decadenza dalla tariffa incentivante (…) l’istituto potrebbe essere ricondotto a una misura atipica con evidente finalità deflattiva del contenzioso ”; per le medesime ragioni l’appellante censura anche, “ ove mai occorresse, le due sconosciute comunicazioni dell’Agenzia delle entrate datate, rispettivamente, 8 febbraio 2018 e 13 novembre 2018, con le quali l’Agenzia comunicava al SE che l’odierna ricorrente aveva beneficiato della NT Ambientale ”, dal momento che tali comunicazioni dovrebbero essere considerate illegittime laddove si ritenesse che “ prevedano o sanciscano in qualche modo un divieto di cumulo tra NT Ambientale e tariffe incentivanti ”; il provvedimento originariamente avversato sarebbe, dunque, asseritamente “ viziato anche per violazione del principio di tassatività che governa i procedimenti sanzionatori, applicabile anche a un procedimento di decadenza da benefici già concessi e consolidati ”;
V. “Error in iudicando – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 241 del 1990 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 – eccesso di potere per carenza di istruttoria – violazione e/o falsa applicazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost .”: la pronuncia avversata sarebbe contraddittoria ed errata nella ricostruzione dei fatti relativi alla mancata confutazione da parte del SE delle osservazioni prodotte dalla società nel corso del procedimento, così incorrendo in un difetto di istruttoria e di motivazione;
VI. “Error in iudicando – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 Cost. - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 241 del 1990 - violazione e/o falsa applicazione del principio del legittimo affidamento - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 Cost. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56, comma 7, lettera a), del d.l. n. 76/2020 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 -nonies della legge n. 241/1990 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 ”: il giudice di prime cure sarebbe ancora caduto in contraddizione “ asserendo che l’art. 36 nulla avrebbe innovato ”; il provvedimento decadenziale sarebbe inoltre in aperto contrasto con i principi sanciti dalla giurisprudenza in tema di legittimo affidamento e di autotutela, tenuto conto del tempo trascorso ed essendo stata anche omessa ogni valutazione in ordine all’interesse pubblico sotteso alla restituzione degli incentivi percepiti, il che violerebbe anche i principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione; il provvedimento impugnato sarebbe anche in contrasto con l’art. 41 Cost. perché comporterebbe “ un radicale, repentino e arbitrario stravolgimento della puntuale programmazione della CEP (…) con conseguente grave compromissione dell’iniziativa imprenditoriale della ricorrente ”.
4.1. In aggiunta alle doglianze innanzi riepilogate l’appellante pone in via subordinata anche la “ Questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 ”, sulla base dei seguenti motivi:
a. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117, comma 1, Cost. – violazione del principio del legittimo affidamento ”: ove non si ritenesse possibile una interpretazione sistematica o costituzionalmente orientata dell’art. 36 del d.l. n. 124/2019, la norma sarebbe illegittima per violazione del principio del legittimo affidamento sancito dalla normativa euronitaria e di conseguenza dall’art. 117 Cost., intervenendo lesivamente su posizioni giuridiche asseritamente consolidatesi sulla base di leggi nazionali valide ed efficaci; con la disposizione in parola sarebbe stato arbitrariamente ed irragionevolmente introdotto ex novo il divieto di cumulo tra beneficio fiscale di cui alla c.d. NT ambiente e tariffa incentivante mai precedentemente previsto dall’ordinamento;
b. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41 Cost. ”: in ragione degli effetti asseritamente illegittimi della norma le imprese interessate che facendo affidamento sul favor della disciplina in questione “ vedrebbero stravolto un piano di impresa e la propria progettazione economica ”;
c. “ Violazione e/o falsa applicazione della direttiva 2001/77/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 ”: la ritenuta lesione del legittimo affidamento assumerebbe “ caratteri ancor più marcati nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili e degli incentivi a tal fine conseguiti dal privato ”, vieppiù laddove non vi siano responsabilità imputabili al privato medesimo; il divieto di cumulo in questione si porrebbe, dunque, in aperto contrasto con il favore riservato dall’ordinamento comunitario alla produzione di energia da fonti rinnovabili e, quindi, con i contenuti precettivi della direttiva 2001/77/Ce;
d. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, comma 3, e 41, commi 2 e 3, Cost .”: la disposizione contrasterebbe anche con l’art. Cost., in ragione del quale l’effettiva e concreta tutela dell’ambiente – nel caso di specie tramite la produzione di energia da fonti rinnovabili – costituisce fondamentale principio di rango costituzionale.
4.2. In conclusione l’appellante formula, altresì, “ Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ”, ritenendo a tal proposito che “ la disposizione di cui al già richiamato art. 36 si pone in contrasto con i principi dell’Ordinamento Comunitario e, nella specie, con il principio del legittimo affidamento, con il principio di concorrenza e con il principio di parità di trattamento ”.
5. Il SE, con un’articolata memoria depositata il 24 ottobre 2025, confuta le tesi di controparte ed insiste per il rigetto.
6. All’udienza pubblica del 25 novembre 2025 la causa è stata ritualmente chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato, per le motivazioni e con le precisazioni meglio di seguito descritte.
7.1. Giova premettere che l’art. 7 del d.lgs. n. 387/2003, nel dare attuazione alla direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, per altro verso invocata dall’appellante, nella sua originaria formulazione aveva demandato ad un decreto dell’allora Ministro delle attività produttive, da emanarsi di concerto con l’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e d’intesa con la Conferenza unificata, la definizione dei “ criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare ”, tra cui “ le condizioni per la cumulabilità dell’incentivazione con altri incentivi ” (comma 2, lett. c).
L’art. 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, anch’esso nella sua originaria formulazione, aveva poi previsto che “ La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata ”.
Dette disposizioni sono state successivamente abrogate e sostituite dal d.lgs. n. 28/2011, che ha ridisciplinato la materia degli incentivi per gli interventi di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 stabilendo comunque all’art. 25 un regime transitorio per quelli entrati in esercizio entro detta data, per i quali venivano confermati i “ meccanismi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi ”; nel medesimo contesto venivano richiamate le tariffe di cui alla legge 244 del 2007 e veniva fatta inoltre salva l’applicazione del cd. Terzo conto energia (D.M. 6 agosto 2010) per gli impianti solari fotovoltaici entrati in esercizio entro il 31 maggio 2011.
Giova anche ricordare che il successivo art. 26 del d.lgs. n. 28/2011 ha previsto, sia pure per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012, che gli incentivi “ non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi ”, le quali consentono la cumulabilità degli incentivi con l’accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW; per i soli impianti fotovoltaici realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di regioni, province autonome o enti locali, la soglia di cumulabilità è stabilita fino al 60 per cento del costo di investimento; per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento-
L’ultimo comma dell’art. 26 medesimo prevede anche che il divieto di cumulo dei benefici non si applichi “ nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia ”.
In detta cornice normativa di riferimento sono stati poi emanati i vari decreti ministeriali che hanno disciplinato i diversi Conti energia in maniera – deve rilevarsi – fra loro parzialmente diversa.
Rinviando, per esigenze di brevità, alla più completa ricostruzione del quadro normativo rinvenibile nella recente sentenza n. 5641/2025 della sezione, basterà qui ricordare che con riferimento al Quarto conto energia il D.M. 5 maggio 2011, relativo agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 maggio 2011, all’art. 5, “ fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 e quanto previsto al comma 4 del presente articolo ”, ha previsto la cumulabilità della tariffa incentivante (esclusivamente) con i seguenti benefici: “ a) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW; b) contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell’edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome; c) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera a) e b) , ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l’ente pubblico o l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale; d) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all’interno di siti contaminati come definiti dall’art. 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, purché il soggetto responsabile dell’impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all’art. 14, comma 1, lettera a); e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative; f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione; g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell’art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; h) benefici conseguenti all’accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome ”.
Non può che rilevarsi, quindi, che tra i contributi cumulabili espressamente – e tassativamente – elencati da detta disposizione non è richiamato il regime fiscale agevolato della c.d. NT ambiente.
Il comma 2 del medesimo art. 5 del d.m. 5 maggio 2011 prevede, per contro, che, “ Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all’impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali ”.
Per completezza giova anche rilevare che il comma 4 dell’art. 5 innanzi richiamato dispone che “ dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all’art. 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui all’art. 24, comma 5, dello stesso decreto ”.
Vale anche ricordare che il d.m. 5 luglio 2012, relativo al Quinto conto energia, emanato in attuazione dell’art. 25 del d.lgs. 28/2011, all’art. 12 ha a sua volta indicato espressamente i benefici cumulabili con le tariffe incentivanti del decreto, precisando all’art. 19 che “ l’articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si intende nel senso che il limite di cumulabilità ivi previsto si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all’articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ”.
Il quadro normativo innanzi sinteticamente riepilogato rende dunque palese che – pur non escludendo che il succedersi dei regimi incentivanti stabiliti con i decreti ministeriali riferiti ai diversi conti energia possa aver ingenerato talune incertezze negli operatori, di cui per inciso appare aver tenuto conto il legislatore proprio con la disciplina dell’art. 36 del d.l. 124/2019 – le norme di legge innanzi richiamate, vale a dire sia l’art. 2 comma 152 della legge n. 244/2007 (comunque applicabile agli impianti disciplinati dal Quarto conto energia entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012), sia l’art. 26 del d.lgs. 28/2011 (applicabile agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012), indicavano in maniera chiara che il principio generale in materia è costituito dal divieto di cumulo dei benefici; divieto derogabile, come detto, solo nei casi espressamente e tassativamente previsti.
E in ogni caso deve rilevarsi che il regime incentivante del Quarto conto energia, di cui al richiamato d.m. 5 maggio 2011, era a sua volta chiaro nel prevedere la cumulabilità con la tariffa incentivante solo con riferimento agli specifici contributi indicati dall’art. 5, tra cui – come già rilevato – non rientra la deduzione fiscale di cui alla legge n. 388/2000, c.d. NT ambiente.
Deve dunque concludersi che, sulla base del quadro normativo vigente al momento dell’ammissione dell’odierna appellante al beneficio oggetto della presente controversia, già emergeva l’impossibilità di cumulare i due diversi regimi agevolativi, vale a dire quello fiscale di cui alla legge n. 388/2000 e quello incentivante ai sensi del d.m. 5 maggio 2011.
Non a caso tale divieto di cumulo è stato specificamente sancito dalla giurisprudenza della sezione, dalla quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, sia con la richiamata sentenza n. 5641/2025 sia con la precedente pronuncia n. 7830/2023 – correttamente evocata anche nella sentenza qui avversata –, nella quale, del tutto condivisibilmente, si afferma anche che le elencazioni relative ai benefici cumulabili contenute nei decreti ministeriali in parola “ contengono sostanzialmente delle eccezioni alla regola generale della non cumulabilità, [di talché] si tratta di una normativa derogatoria che è di stretta interpretazione e non è suscettibile di applicazione estensiva e/o analogica ” (sul punto cfr. anche Cons. Stato, sez. II, n. 5641/2025, cit.).
E del resto il medesimo orientamento è stato espresso anche dalla sezione tributaria della Corte di cassazione, la quale ha a sua volta affermato che il cumulo in parola è possibile esclusivamente per le imprese che rientrano nel Primo e nel Secondo Conto energia, mentre non è consentito negli altri casi, quindi con riferimento al Terzo, Quarto e Quinto conto energia, con la conseguenza che le imprese che hanno usufruito del cumulo con riferimento a detti conti energia per poter mantenere il beneficio riconosciuto dal SE erano tenute sanare la propria posizione provvedendo al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo d’imposta a suo tempo non versate (così Cass. civ., sez. V, ord. 1858/2024 e n. 15451/2023, citate da Cons. Stato, sez. II, n. 5641/2025 cit.; sul punto cfr. anche Cass. civ., sez. V, n. 21593/2023).
Ne deriva che la ricostruzione normativa operata dal giudice di prime cure – che, per inciso, dà anche atto dei lavori parlamentari che hanno preceduto l’emanazione del d.l. n. 124/2019 –, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, è da ritenersi corretta, di talché il primo motivo d’appello non può essere accolto.
7.2. Alle medesime conclusioni si perviene con riferimento alla seconda doglianza.
Al riguardo si deve in primo luogo rilevare che dalla puntuale e articolata ricostruzione normativa operata dal giudice di prime cure si evince piuttosto chiaramente che con riferimento al Quarto conto energia non può evidentemente ritenersi sussistente l’invocata ultrattività delle disposizioni concernenti il Secondo conto energia.
Né ai presenti fini può rilevare il fatto che la sola sentenza del T.a.r. Lazio n. 6784/2019 sia stata riformata nel merito da questo Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 7830/2023 a fronte della dichiarazione di improcedibilità dell’appello sulla sentenza pressoché gemella n. 6785/2019 (vale rilevare, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente a rinuncia non conforme all’art. 84 c.p.a. prodotta da parte dell’appellante in quella sede); e ciò per il fatto che le note del SE del 2017 e del 2018 oggetto di quei contenziosi e concernenti l’esclusione del cumulo in parola, con ogni evidenza, non hanno – né avrebbero potuto in alcun modo avere – efficacia costitutiva del divieto di cumulo in parola, avendo piuttosto natura meramente ricognitiva con finalità (semmai) divulgative ed illustrative dell’assetto normativo già precedentemente vigente, come innanzi ricordato.
Non può, quindi, in alcun modo condividersi l’assunto secondo il quale tali atti “ rivestono carattere innovativo, dato che introducono nell’ordinamento, con carattere di stabilità, la regola per cui vige il divieto di cumulo tra l’incentivo NT BI e i Conti Energia successivi al secondo ”; del resto, forse non a caso la stessa appellante fa in qualche misura trasparire la reale natura di tali note definendole come “ news ” pubblicate sul sito internet del RE, rispettivamente, il 22 novembre 2017 ed il 14 novembre 2018 (vgs. pag. 12 dell’atto di appello).
A nulla, dunque, ai presenti fini può rilevare il fatto che la sentenza del T.a.r. Lazio n. 6785/2019 non sia stata riformata (anch’essa) nel merito ma sia stata definita in rito nei termini ricordati.
Né, ad onor del vero, può avere alcun rilievo il fatto che la sentenza della Corte di cassazione citata dal giudice di prime cure riguardasse un impianto alimentato a biomasse e non un impianto a energia solare, dal momento che, con ogni evidenza, ciò che ai presenti fini rileva non può che essere il principio enunciato in quella sede, come innanzi richiamato, indipendentemente dalla fonte energetica rinnovabile presa in considerazione.
7.3. Infondato è anche il terzo motivo di appello, con cui, in estrema sintesi, la società lamenta le decisioni di primo grado sostenendo l’avvenuto superamento del termine per l’autotutela e la mancata valutazione dell’interesse pubblico all’annullamento.
Sul punto vale ricordare che “ la giurisprudenza della Sezione, anche a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria n. 18 del 2020, ha espressamente affermato che i poteri del SE rientrano nel potere vincolato di decadenza anche per la mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione al finanziamento pubblico emersi a seguito dell’attività di verifica e controllo (Cons. Stato, Sez. II, 21 marzo 2025, n. 2343). Il potere in questione è, quindi, un atto vincolato di decadenza in quanto l’accertata mancanza dei requisiti per l'ammissione evidenzia un difetto originario della causa dell'attribuzione patrimoniale, imponendone il recupero secondo le regole della ripetizione dell'indebito. (Cons. Stato, sez. II, 23 dicembre 2024, n. 10341). Inoltre la natura dei poteri spettanti al SE è stata confermata dallo stesso legislatore che, con la modifica dell’art. 42, operata nel 2020, ha mantenuto il riferimento alla decadenza, pur prevedendo che debba essere disposta in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II 25 marzo 2024, n. 2832; 17 novembre 2022, n. 10142; 12 aprile 2022, n. 2747; 4 aprile 2022, n. 2501) ” (così, fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, n. 5641/2025, cit.).
Che tale – diversamente, in questo caso, da quanto ritenuto dal primo giudice – sia il potere esercitato dal SE risulta chiaramente sia dalla comunicazione di avvio del procedimento, del 31 gennaio 2019, che dal provvedimento decadenziale emanato il 16 dicembre 2021, che non a caso richiamano, entrambi, la disposizione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011; ne deriva che ciò che deve nella fattispecie valutarsi è la sostanza del potere utilizzato, potendo effettivamente configurarsi l’autotutela soltanto nei casi in cui lo stesso RE abbia compiuto uno specifico esame dei presupposti al momento della ammissione agli incentivi e li abbia successivamente rivalutati (cfr. anche Cons. Stato, sez. II, n. 3499/2025 e n. 2433/2025).
Tali circostanze, con ogni evidenza, non ricorrono nel caso di specie, dal momento che, come del resto chiaramente precisato nel provvedimento in questione, l’attività del SE che ha condotto alla decadenza dagli incentivi non discende da una nuova e diversa valutazione dei presupposti alla base dell’originaria ammissione, bensì dalle comunicazioni che l’Agenzia delle entrate aveva inoltrato al RE l’8 febbraio 2018 ed il 13 novembre 2018 a seguito dei controlli di sua competenza.
In altri termini, il SE, al momento dell’ammissione alle tariffe incentivanti, nel marzo 2012, non aveva – né poteva avere, in assenza di comunicazioni specifiche – alcuna contezza della fruizione anche del beneficio fiscale richiesto applicato dalla società, di talché deve concludersi che il SE non ha nella fattispecie esercitato nessun potere di secondo grado, bensì il menzionato potere di verifica di cui all’art. 42 del d.lgs. 28/2011.
Non si è qui, in altri termini, in presenza di un “ ripensamento postumo ” del RE, dal momento che nella presente fattispecie non si tratta di questioni espressamente affrontate – e positivamente risolte – dal SE in fase di ammissione agli incentivi, bensì di circostanze, per l’appunto, emerse soltanto a seguito di circostanze sopravvenute (i.e. le comunicazioni dell’Agenzia delle entrate).
In ogni caso, quand’anche si ritenesse che il RE abbia agito in autotutela, deve rilevarsi che il provvedimento originariamente impugnato è stato adottato dal SE il 16 dicembre 2021, vale a dire quando era già intervenuta la modifica dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 ad opera dell’art. 56 del d.l n. 76/2020, per cui il potere del SE avrebbe dovuto essere esercitato in presenza di presupposti di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990; alla data di adozione del provvedimento impugnato era inoltre intervenuta anche la modifica del citato art. 21- nonies con la previsione del limite massimo di 12 mesi, introdotto dal d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
La nuova formulazione dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011 sarebbe stata, quindi, applicabile al procedimento già avviato dal SE in virtù dell’art. 56, comma 8, del d.l. n. 76/2020, per il quale " le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso (…) ”.
Ne deriva che ai sensi della norma in parola, nel testo vigente al momento di emanazione del provvedimento impugnato, “ il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21 -octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 -octies , comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge ”.
Con riguardo al limite temporale di 18 mesi, introdotto all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 dalla legge n.124/2015, la giurisprudenza ne ha affermato l’applicazione con decorrenza all’entrata in vigore della novella (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 3787/2020 e n. 6975/2019; sez. V, n. 1854/2024), per cui, nel caso di specie, la decorrenza del termine andrebbe comunque individuata nel momento di entrata in vigore del nuovo regime dell’art. 42, introdotto dal d.l. 76/2020, in data 17 luglio 2020 (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 5641/2025, cit., e n. 3824/2025 in essa richiamata; per una più compiuta ricostruzione dell’ iter evolutivo dell’istituto cfr., inoltre, Cons. Stato, sez. II, n. 7996/2025).
E quindi, quand’anche si ritenesse, si ripete, che nel caso di specie il SE abbia agito in autotutela, non può non rilevarsi che, per un verso, il 16 dicembre 2021, vale a dire all’atto dell’emanazione del provvedimento decadenziale, non era ancora decorso il termine di 18 mesi decorrente dal 17 luglio 2020 e, per altro verso che, essendo già entrato in vigore quello di dodici mesi il 1° giugno 2021, detto termine sarebbe stato applicabile da tale data, con la conseguenza che il provvedimento in parola dovrebbe ritenersi comunque tempestivo anche rispetto al periodo temporale così ridotto (in termini cfr. Cons Stato, sez. II, n. 5641/2025, cit.).
Con riferimento poi alla valutazione dell’interesse pubblico, trattandosi della fruizione di un doppio regime agevolativo, l’interesse pubblico ad evitare tale – secondo quanto innanzi illustrato, illegittima – duplicazione non può che ritenersi in re ipsa , dal momento che a fronte dell'indebita percezione di incentivi pubblici non può dubitarsi della ricorrenza di un indebito oggettivo e della conseguente legittimità ( recte : doverosità) del recupero dei relativi importi, rispetto alla cui ritenzione non può fondarsi alcun legittimo affidamento in capo al privato, non essendo conforme al buon andamento dell’Amministrazione l’ammissione ad erogazioni pubbliche non spettanti (cfr. anche Cons. Stato, sez. II, n. 2343/2025 e n. 226/2025).
Né poteva ritenersi nella fattispecie consolidato un affidamento della società, dal momento che già nel 2012, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure – l’allora Ministero dello sviluppo economico si era chiaramente espresso circa la non cumulabilità dei due benefici: già in precedenza, quindi, era stato chiarito che la cumulabilità dei benefici dipendeva dal diverso regime dei singoli Conti energia e comunque non ricomprendeva il Quarto conto, di interesse dell’appellante.
Del resto, come innanzi ricordato, il legislatore aveva posto a disposizione dei soggetti interessati, per l’appunto con l’art. 36 della legge n. 124/2019, un apposito istituto per consentire l’eventuale mantenimento dell’incentivo erogato dal SE optando per la restituzione delle somme trattenute in virtù della citata agevolazione fiscale senza incorrere in alcuna sanzione o decurtazione dell’incentivo medesimo; strumento o, se si preferisce, “ facoltà ”, questa, di cui, come detto, l’odierna appellante non aveva ritenuto di usufruire.
7.4. Parimenti infondato è il quarto motivo d’appello.
Sul punto si deve in primo luogo rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il giudice di prime cure non sembra in alcun modo aver ritenuto la “ sussistenza di un preciso obbligo di adesione ”, come sostenuto, al procedimento previsto dall’art. 36 del d.l. n. 124/2019, affermando piuttosto che “ 2.9. In tale contesto, è poi intervenuto il legislatore con il d.l. n. 124/2019, riconoscendo ai produttori, ammessi al Terzo, Quarto o Quinto Conto energia ed incorsi nel divieto di cumulo con la NT BI, la facoltà di continuare a godere delle più vantaggiose tariffe incentivanti mediante il pagamento di una somma corrispondente alla aliquota di imposta applicabile alla variazione in diminuzione effettuata nella dichiarazione con la quale si sono avvalsi della NT ambientale, subordinandola alla condizione che, entro il termine del 30 giugno 2020 – poi prorogato al 31 dicembre 2020 dalla legge n. 120/2020 –, i produttori rinuncino espressamente, con comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al beneficio della NT BI ”.
In un passaggio successivo la pronuncia ricorda anche, significativamente, come “ l’art. 36 del decreto legge n. 124 del 2019 non ha introdotto, ex novo e con efficacia costitutiva, il divieto di cumulo, quanto piuttosto - preso atto del divieto di cumulo ricavabile dalle pertinenti previsioni del III, IV e V conto energia, così come interpretate sia dal Ministero dello sviluppo economico con nota del 12 dicembre 2012, sia dal SE - ha eliminato uno stato di incertezza e ha individuato una soluzione conciliativa ed extragiudiziale idonea a consentire a quegli operatori che avessero operato il suddetto cumulo di non essere obbligati a restituire gli incentivi già erogati in loro favore del SE, prevedendo una adesione esclusivamente su base volontaria a tale tipologia di sanatoria o conciliazione stragiudiziale e predisponendo uno strumento ad hoc, che consente alle imprese che abbiano già usufruito della suddetta agevolazione fiscale sulla base di un rapporto ormai definito con il Fisco di rinunciare al medesimo beneficio, in tal modo sottraendosi al recupero degli incentivi da parte del SE ”.
Contrariamente a quanto affermato dall’appellante, quindi, la sentenza avversata correttamente e, deve rilevarsi, molto chiaramente descrive la procedura introdotta con la norma in parola utilizzando il termine “ facoltà ” e precisando anche come l’adesione a tale “ tipologia di sanatoria ” fosse prevista “ esclusivamente su base volontaria ”.
Né può accogliersi la tesi della società secondo la quale il SE sarebbe incorso nella violazione del principio di tassatività che governa i procedimenti sanzionatori, dal momento che, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza, il provvedimento di decadenza emesso dal RE non ha natura sanzionatoria.
Soccorre al riguardo, in primo luogo, la sentenza n. 18/2020 dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, cui si è uniformata la costante giurisprudenza anche della sezione, laddove con palmare chiarezza è stato sancito che “ 4.1. La decadenza non presenta, invece, nessun tratto comune con il diverso istituto della sanzione, differenziandosene nettamente in ragione: a) della non rilevanza, ai fini dell’integrazione dei presupposti, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa; b) del limite dell’effetto ablatorio prodotto, al massimo coincidente con l’utilità innanzi concessa attraverso il pregresso provvedimento ampliativo sul quale la decadenza viene ad incidere. 5. Alla luce delle delineate coordinate occorre dunque affrontare l’esegesi dell’art. 42 comma 3, la decadenza ivi contemplata, e soprattutto, il concetto di rilevanza contestualmente menzionato. 5.1. Non v’è dubbio alcuno che la decadenza, cui la disposizione citata fa riferimento, sia appieno sussumibile nel concetto di decadenza pubblicistica sinora descritto, potendosi pacificamente escludere un’improprietà del linguaggio legislativo, tale da ricondurre sotto il nomen iuris utilizzato altri istituti di carattere sanzionatorio. Lo ha già chiarito la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, IV, 12 gennaio 2017, n. 50) puntualmente richiamata dall’ordinanza di rimessione, che qui deve integralmente confermarsi nella sua impostazione. 5.2. Si aggiunge che il chiaro discrimen fra la decadenza dal beneficio incentivante e la sanzione per la violazione delle norme che disciplinano il rapporto con la pubblica amministrazione è segnato dallo stesso art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011, che specificatamente demanda al SE il compito di trasmettere gli atti, a base del provvedimento di decadenza, all’Autorità indipendente di settore (ARERA) per l’eventuale irrogazione delle sanzioni. 5.3. Trattandosi di decadenza in senso proprio, l’accertamento della rilevanza rispetto al beneficio fruito assume importanza primaria, non solo, com’è evidente, in relazione alla gravità dello scostamento del comportamento rispetto al paradigma normativo, ma anche in ordine all’intensità del collegamento tra il comportamento violativo e il beneficio goduto, di guisa che la decadenza non abbia a provocare effetti ablatori esorbitanti rispetto al beneficio innanzi riconosciuto ” (sul punto cfr. anche, ex pluribus , Cons. Stato, sez. II, n. 3825/2025).
Ed infatti, “ L’orientamento ormai univoco della giurisprudenza, in linea con i principi espressi dall’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, A.P., 11 settembre 2020, n. 18), ha escluso che i provvedimenti di decadenza del SE siano riconducibili al paradigma sanzionatorio o dell’autotutela, in quanto espressione di un potere di verifica, accertamento e controllo, di natura doverosa ed esito vincolato (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II 9 gennaio 2023 n. 228; sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 462 e 20 gennaio 2021, n. 594; sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 9 e 28 settembre 2022, n.6516; Corte cost., 13 novembre 2020, n. 237) ” (così Cons. Stato, sez. II, n. 7105/2023; in termini cfr. anche, ex pluribus , Cons. Stato, sez. II, n. 945/2025).
7.5. Alle medesime conclusioni di infondatezza si perviene anche in relazione alla quinta censura, con la quale l’appellante si duole, in estrema sintesi, delle decisioni del giudice di primo grado in ordine alla asseritamente mancata confutazione da parte del SE delle osservazioni prodotte nel corso del procedimento.
Sul punto basterà ricordare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha ragione alcuna di discostarsi, la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve necessariamente contenere una confutazione analitica delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte ai sensi dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, essendo sufficiente che dalla motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto si evinca che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr., ex plurimis e fra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, n. 7411/2025 e n. 7278/2025; sez. III, n. 7854/2025 e n. 7431/2025; sez. IV, n. 6956/2025; sez. V, n. 4971/2025; sez. VI; n. 7150/2025; sez. VII, n. 7320/2025).
E vale rilevare che nel caso di specie dalla lettura del provvedimento impugnato in prime cure emerge che l’Amministrazione dà atto di aver ricevuto e valutato le osservazioni procedimentali dell’odierna appellante, esponendo altresì le ragioni alla base delle determinazioni assunte.
7.6. Anche il sesto motivo d’appello è infondato, dovendosi in primo luogo convenire con il primo giudice, alla luce di quanto innanzi chiarito, sul fatto che l’art. 36 del d.l. n. 124/2019 non ha alcuna portata innovativa.
Con riferimento, poi, alla lamentata violazione del legittimo affidamento, basterà qui richiamare quanto già rilevato in ordine al fatto che già prima dell’emanazione della norma in parola era stato chiarito che la cumulabilità dei benefici dipendeva dal regime dei singoli Conti energia, nei termini innanzi descritti, non potendosi quindi riscontrare neanche l’ipotizzato contrasto con l’art. 41 Cost., pur invocato dalla società.
8. Quanto alla questione di legittimità costituzionale del più volte citato art. 36 del d.l. n. 124/2019 giova osservare che, come recentemente rilevato dalla sezione in un caso analogo con la più volte richiamata sentenza n. 5641/2025, l’infondatezza del primo motivo comporta la non rilevanza della questione medesima nel presente giudizio, dal momento che, come ampiamente sin qui osservato, la non cumulabilità dei due regimi agevolativi deriva dal quadro normativo di riferimento della erogazione degli incentivi, richiesti, nel caso di specie, ai sensi del Quarto conto energia e non già dalla norma in questione.
L’art. 36 del d.l. 124/2019, come si è osservato, ha definitivamente chiarito tale quadro normativo, ma solo in relazione alla situazione di incertezza che si era verificata in via di fatto – deve ritenersi anche a seguito delle sentenze di accoglimento del T.a.r. Lazio invocate dall’appellante –, essendo già previsto il divieto di cumulo dal regime giuridico dei vari conti energia successivi al Secondo.
E proprio tenendo conto di detta situazione di incertezza, dovuta al susseguirsi dei conti energia e quindi della possibile confusione ingeneratasi tra gli operatori del settore, il legislatore nel 2019 ha consentito alle imprese che avevano usufruito della doppia agevolazione di optare per il mantenimento dell’incentivo SE restituendo una somma corrispondente alla deduzione fiscale fruita, senza interessi e sanzioni, con un’apposita dichiarazione da presentare all’Agenzia delle Entrate e con impegno espresso alla rinuncia ai giudizi eventualmente in corso.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l’appellante non ha presentato alcuna dichiarazione in tal senso né ha effettuato i relativi versamenti e, quindi, non ha esercitato la facoltà di adesione alla descritta disciplina di favore – che le avrebbe consentito di mantenere gli incentivi per l’impianto fotovoltaico –, di talché il SE ha correttamente proceduto alla chiusura del procedimento emanando i provvedimenti originariamente avversati.
E in ogni caso, come rilevato in un caso analogo della sezione, non avendo l’appellante “ usufruito del regime agevolato di cui all’art. 36 del d.l. 124/2019, la questione di legittimità costituzionale di tale norma non si presenta rilevante, non dovendo il Collegio fare applicazione di tale disposizione al fine della presente decisione. Infatti, come sopra evidenziato, la non cumulabilità dei due benefici deriva dalle norme vigenti al momento di ammissione agli incentivi, come del resto affermato dalla sentenza n. 7830 del 2023, con riguardo all’impugnazione di atti precedenti al d.l. 124 del 2019, quale il comunicato del SE del 22 novembre 2017 e confermato dalla circostanza fattuale che il SE ha avviato il procedimento fin dal 2018, prima dell’entrata in vigore del d.l.124/2019. Come è noto, infatti, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone un rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale (cfr. Corte cost. sentenze n. 249 del 2021; n. 164 del 2024), rapporto mancante nel caso di specie. Né l’eventuale accoglimento della questione di legittimità da parte della Corte potrebbe influire sulla spettanza del contributo, in quanto derivante dalle norme previgenti. Pertanto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 del d.l. 124 del 2019 non potrebbe comunque riguardare il divieto di cumulo degli incentivi, che è stato previsto dall’art. 2 comma 152 della legge n. 244 del 2007 e dal D.M. 5 maggio 2011, in attuazione dell’art. 25 comma 10 del d.lgs. 28 del 2011. Rispetto all’art. 36 del d.l. 124 del 2019 la questione di legittimità costituzionale potrebbe riguardare solo la disciplina posta da tale disposizione, quali i profili temporali della presentazione della domanda o la previsione della rinuncia al giudizio, che invece non sono oggetto del presente giudizio. In ogni caso alla società appellante, non avendo chiesto l’applicazione della disciplina dell’art. 36 del d.l. 124/2019, non sono applicabili tali previsioni né la società ha dedotto alcunché, neppure in ordine alla volontà di presentare tardivamente la prescritta comunicazione all’Agenzia delle Entrate ” (così Cons. Stato, sez. II, n. 5641/2025, cit.).
Tali argomentazioni si attagliano perfettamente, con ogni evidenza, anche al presente contenzioso, e ciò sia per quanto concerne la prospettata questione di legittimità costituzionale, sia con riferimento all’istanza, prodotta in via ulteriormente subordinata, di rinviare pregiudizialmente alla Corte di giustizia dell’Unione europea la valutazione della conformità della norma medesima con l’ordinamento eurounitario.
Su tale ultimo profilo vale anche richiamare – come peraltro correttamente fatto anche dal giudice di prime cure – quanto ulteriormente rilevato in un ulteriore caso analogo dalla sezione, secondo cui “ non solo la richiesta risulta del tutto approssimativa e generica, non indicando neppure le norme comunitarie con cui sarebbe in contrasto la normativa intera e cioè i decreti ministeriali che hanno regolamentato il conto energia III, IV e V e neppure le argomentazioni a fondamento del preteso contrasto, necessarie al fine di verificare la effettiva sussistenza e rilevanza del preteso contrasto, per quanto neppure risulta prima facie apprezzabile una presunta applicazione retroattiva della norma, poiché il cumulo delle agevolazioni previste dai vari conti energie con l’agevolazione fiscale della l. 388/2000 è stato possibile per un certo tempo e a partire dal III conto energia non più ” (Cons Stato, sez. II, n. 7830/2023, cit.).
9. Alla luce di tali complessive considerazioni l’appello deve essere respinto e deve essere pertanto confermata la sentenza impugnata, con le precisazioni innanzi riportate.
10. In considerazione della particolarità e della complessità della vicenda le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
UL CA DE, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
GI CA ZU, Consigliere, Estensore
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CA ZU | UL CA DE |
IL SEGRETARIO