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Sentenza 7 febbraio 2022
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Sentenza 1 dicembre 2023
Accoglimento
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/10/2025, n. 7854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7854 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07854/2025REG.PROV.COLL.
N. 08140/2023 REG.RIC.
N. 08141/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sui seguenti ricorsi in appello:
1) numero di registro generale 8140 del 2023, proposto da CA Odv - Agenzia Europea per la Tutela Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ione Ferranti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
della Regione IO, dell’U.T.G. - Prefettura di Frosinone e dell’U.T.G. - Prefettura di Latina, non costituiti in giudizio;
2) numero di registro generale 8141 del 2023, proposto da CA Odv - Agenzia Europea per la Tutela Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ione Ferranti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma e la Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12,
nei confronti
della Regione IO, dell’U.T.G. - Prefettura di Frosinone e dell’U.T.G. - Prefettura di Latina, non costituiti in giudizio;
Entrambi per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il IO (sezione Prima) n. 10428/2023, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025, il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Questore di Roma ha respinto l’istanza per il rinnovo del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata Zoofila richiesto dalla associazione di volontariato CA Odv - Agenzia Europea per la Tutela Ambientale a favore del sig. PI PI, già rilasciato il 21 giugno 2019 per la Provincia di Frosinone ed il 28 giugno 2019 per la Provincia di Latina.
2. Avverso il provvedimento l’appellante ha interposto ricorso al Tar, che ha respinto il gravame, in quanto: “ avendo il ricorrente richiesto al Prefetto di Roma il rinnovo del decreto di nomina a guardia giurata per due Province, Latina e Frosinone, è stato rilasciato il titolo solo per la provincia di Roma.
Nessuna confusione, quindi, si ravvisa nel decreto impugnato tra la disciplina propria della guardia particolare giurata di nomina prefettizia e quella soggetta alla disciplina regionale, trattandosi invece di necessario coordinamento tra i due titoli, atteso che per la nomina a guardia giurata zoofila il destinatario deve anche avere il titolo di guardia zoofila volontaria con assegnazione di un territorio di competenza, anche il titolo di polizia prefettizio non potrà che essere limitato al medesimo territorio nel quale opera il titolo presupposto di guardia volontaria zoofila.
Pertanto, se il rilascio del titolo di fonte statale di guardia giurata zoofila presuppone per l’associato anche quello di guardia zoofila volontaria e quest’ultima può operare come tale solo in un territorio limitato, il rifiuto dell’Amministrazione provinciale di Roma di rilasciare più titoli per territori diversi è coerente con il presupposto.
Nella stessa istanza sottoscritta dalla Associazione ricorrente si legge, come sopra evidenziato, che il decreto di nomina “a guardia particolare giurata volontaria zoofila” è rilasciato “per adibirlo all’espletamento dei servizi di vigilanza volontaria zoofila nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative concernenti la vigilanza zoofila volontaria”.
Quest’ultima frase è sottolineata nel modulo di domanda a scanso di malintesi sulla tipologia e sulla efficacia del titolo di polizia di cui si tratta.
A differenza degli enti di vigilanza che potranno impiegare guardie giurate previa autorizzazione del Prefetto, ai sensi dell’art. 134 TULPS, nel caso delle guardie particolari giurate zoofile il presupposto per il loro impiego, e per il rilascio della nomina di guardia particolare giurata zoofila è subordinata al previo riconoscimento regionale o ministeriale di Guardia Zoofila volontaria operante in un determinato territorio.
Il riferimento all’art. 138 T.U.L.P.S. riguarda, poi, i requisiti che devono possedere tutte le guardie giurate, ivi comprese quelle zoofile, ma non è per la mancanza di detti requisiti che il Questore di Roma ha respinto le richieste avanzate dal sig. PI, bensì per la mancanza del presupposto a monte della verifica di detti requisiti.
Ai sensi dell’art. 2 r.d.l. 1952/1935, conv. l. 508/1936 “Coloro che impiegano guardie giurate debbono sottoporre all’approvazione del questore della Provincia, nel cui territorio viene disimpegnato il servizio, tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito, con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia”.
Si tratta di ulteriore previsione di norma statale che fa anch’essa riferimento alla competenza circoscritta al territorio provinciale dell’Autorità di polizia con riguardo all’impiego delle guardie giurate.
Infondate sono pertanto le censure in merito alla insufficienza della motivazione che non avrebbe tenuto conto delle molteplici controdeduzioni formulate dalla ricorrente (…) la Questura ha fatto, altresì, corretto riferimento alla circolare n. 4059 del 5 maggio 2008 ed alla Determinazione della Regione IO (n. G09381 dell’11.8.2016) non essendovi dubbi, alla luce del contenuto dell’istanza presentata per il sig. PI, che lo stesso, nella sua qualità di Presidente dell’Associazione, ha presentato al Prefetto di Roma due richieste di rinnovo della nomina a guardia giurata zoofila per due province diverse da quella per la quale l’Autorità adita poteva rilasciare il titolo di polizia.
Il Questore di Roma non avrebbe potuto, alla luce della normativa richiamata nella motivazione del provvedimento, rilasciare al ricorrente il rinnovo della qualifica per le diverse province di Latina e di Frosinone ”.
3. Con atto di appello e successiva memoria, il legale censura la sentenza per i seguenti motivi:
- erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata, nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione di legge: artt. 1, 3, 10 bis , 16 e 21 octies l. n. 241/1990; art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di motivazione: in quanto “ L’art. 10 bis l. n. 241/1990 prevede che, qualora l’Istante abbia presentato osservazioni, del loro mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
La Questura di Roma non solo non ha preso in considerazione le puntuali e documentate osservazioni presentate da CA OD (già CA ON), senza chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni difensive della Ricorrente, ma ha anche affermato, erroneamente, che “il LU ritiene che ‘per l’esercizio delle funzioni di gpg zoofila è sufficiente, come unico requisito necessario, l’approvazione del distintivo dell’associazione ex art. 254 T.U.L.P.S., nelle province di Frosinone e Latina’”.
Il Sig. PI non ha mai ritenuto che per l’esercizio delle funzioni di guardia particolare giurata zoofila sia sufficiente “come unico requisito necessario, approvazione del distintivo dell’associazione”, come invece erroneamente affermato dalla Questura di Roma nel decreto impugnato (…)
Deriva che il decreto 5.8.2021 impugnato è sfornito di un’idonea motivazione, per essere stato non specificamente motivato in ordine alla non accoglibilità delle controdeduzioni di CA OD (già CA ON) con la conseguenza che sussiste certamente la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990 e, dunque, delle relative finalità e garanzie.
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che alla facoltà del privato di rappresentare le proprie considerazioni sulle ragioni ostative prospettate dalla P.A. con il preavviso di rigetto fa da contraltare l’obbligo per quest’ultima di dar conto, nel provvedimento finale, delle ragioni che l’hanno indotta a discostarsi dalle osservazioni di parte, venendo così in rilievo, da un lato, un obbligo di motivazione specifica e rinforzata e, dall’altro, una limitazione dello ius variandi.
È evidente l’assoluta genericità, carenza di motivazione, illogicità, sommarietà e indeterminatezza dell’impugnato decreto ”;
- erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata, violazione di legge: artt. 1 e 21 octies l. n. 241/1990; art. 138 T.U.L.P.S.; eccesso di potere; disparità di trattamento; ingiustizia grave e manifesta; erronea valutazione e travisamento dei fatti: ritenendo che “ Sia la sentenza impugnata cha il decreto impugnato sono illegittimi e vanno annullati perché, confondendo fra le due diverse tipologie di guardie zoofile, hanno applicato la legislazione regionale alla procedura di nomina della guardia particolare giurata zoofila di nomina prefettizia, la quale è invece disciplinata dalla normativa statale, peraltro richiamata dalle Circolari del Ministero dell’Interno (oltre che dal website della stessa Questura di Roma).
Con la sentenza impugnata il T.A.R. ha “sposato la tesi sostenuta dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale per le Guardie Giurate Particolari Zoofile residenti in Province diverse da Roma, il rilascio del decreto da parte del Prefetto di Roma sarebbe “subordinato al parere favorevole delle Prefetture territorialmente competenti a cui occorrerà richiedere il formale riconoscimento dell’Associazione di volontariato e l’approvazione della relativa uniforme” (cfr. p. 4 della Memoria 18.1.2022).
Nessuna norma di legge prevede che il rilascio del decreto da pare del Prefetto di Roma è “subordinato al parere favorevole delle Prefetture territorialmente competenti a cui occorrerà richiedere il formale riconoscimento dell’Associazione di volontariato” (come erroneamente ritenuto dall’Avvocatura e dal T.A.R.).
In realtà, il requisito del “riconoscimento” delle Associazioni protezionistiche e zoofile, di cui all’art. 6 co. 2 l. n. 189/2004, viene costantemente interpretato dalla giurisprudenza (cfr. il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 1141/2015) in senso restrittivo ma comprensivo sia del riconoscimento dell’Associazione protezionistica e zoofila da parte del Ministero dell’Ambiente sia del riconoscimento da parte della Regione IO (come nel caso concreto).
Nessuna norma di legge prevede che CA OD (già CA ON) deve essere riconosciuta dalla Prefettura territorialmente competente (come erroneamente ritenuto dall’Avvocatura).
Nessuna norma di legge prevede che per essere nominato Guardia Particolare Giurata Zoofila dal Prefetto un soggetto debba essere necessariamente già una Guardia Regionale Zoofila Volontaria, trattandosi di due figure giuridiche profondamente diverse per ruoli e funzioni” ;
- erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata, nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione di legge: artt. 1, 3 e 21 octies l. n. 241/1990; art. 97 Cost.; eccesso di potere; ingiustizia manifesta; irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà del provvedimento impugnato: valutando che “ la sentenza impugnata è priva di una motivazione che possa consentire al lettore di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisione.
Non è dato comprendere quale norma di legge prevede quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato, secondo la quale il Sig. PI, ai sensi dell’art. 6 co. 2 l. n. 189/2004 “avrebbe dovuto indicare espressamente il territorio della sola Provincia autorizzata con determina regionale” (v. p. 4 della Memoria 18.1.2022). Nella specie, il Decreto n. 489/2003 del Presidente della Regione IO nomina il Sig. PI PI “Guardia zoofila volontaria” per la “vigilanza e l’osservanza delle disposizioni della legge regionale 21 ottobre 1997 n. 34” ”;
- erroneità e/o illegittimità della sentenza impugnata, violazione degli artt. 74 ss. e 127 d.P.R. n. 115/2002: in quanto “ la sentenza impugnata è erronea e/o illegittima anche laddove afferma che “Per quanto concerne la domanda di liquidazione delle spese al difensore dell’Associazione ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, la stessa, allo stato, non può essere accolta in quanto non risulta depositata la documentazione fiscale aggiornata relativa agli anni 2021 e 2022, a riprova della permanenza del requisito reddituale, ai sensi degli art. 127 d.p.r. 115/2002” (cfr. p. 7 sentenza impugnata n. 10428/2023).
Nessuna documentazione fiscale aggiornata relativa agli anni 2021 e 2022 è stata mai richiesta dal Giudice (come prevede l’art. 127 d.P.R. n. 115/2002), altrimenti la scrivente DI avrebbe provveduto senz’altro al deposito ”.
4. L’Amministrazione si è costituita, replicando che:
“ Erra l’appellante nel ritenere che l’Amministrazione abbia l’obbligo di riportare nel provvedimento, le proprie considerazioni sulle controdeduzioni dell’istante, essendo sufficiente che dalla motivazione si deduca che l’Amministrazione ne ha preso visione e ha dato ragione dei motivi di non accoglimento. La giurisprudenza di codesto Collegio ha avuto modo di precisare sul punto che data la finalità delle norme citate, (cioè quelle di garantire la partecipazione al procedimento, deflazionare il contenzioso, ecc..), non è richiesta necessariamente una corrispondenza puntuale in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso di diniego e il diniego medesimo, ben potendo la P:A, sulla base delle osservazioni del privato ( ma anche autonomamente) precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell’atto di diniego, che costituisce l’unico atto effettivamente lesivo della sfera del cittadino ( C.fr: C d S, Sez. IV , 10-12-2007 n.6325) (…)
La Guardia Particolare Giurata è un volontario che viene nominato su richiesta dell’Associazione (riconosciuta a Livello Statale e/o Regionale), avente i requisiti di cui all’rt.133 TULPS, autorizzato a compiere i propri compiti solo se con nomina del Prefetto della Provincia di residenza.
La sentenza fa riferimento agli atti di normazione secondaria e primaria, precisamente citati, applicabile alla fattispecie nonché anche ad un parere del Consiglio di Stato, ivi citato, nel quale si è con chiarezza definito e decritto il rapporto esistente tra le discipline regionali e statali in materia nonché fissato, come implicito nella normativa, il criterio della territorialità della competenza del Prefetto con riferimento alla residenza del dipendente dell’Istituto di Vigilanza.
Correttamente la sentenza appellata dall’Associazione CA-OD, prende atto delle modifiche alla disciplina della materia, ascrivibile alla legge 20 luglio 2004 n.189, recante Disposizioni concernenti il divieto del maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate” con conseguente circolare ministeriale esplicativa.
Per le Associazioni riconosciute dalle leggi Regionali, nel modulo di richiesta della nomina di GPGZ, il Presidente a sensi dell’art.6 della L.189/2004, dovrà indicare espressamente il territorio della sola provincia autorizzata con determina regionale (…)
Si deve operare una chiara distinzione tra l’attività di vigilanza zoofila volontaria svolta ai sensi della legge statale n.189/2004 e quella svolta ai sensi della legge Regionale n.34 del 21-10-1997, poiché la prima riguarda la vigilanza sul rispetto di norme statali di carattere penale in materia di maltrattamento di animali mentre la seconda riguarda la vigilanza sul rispetto di norme amministrative regionali in materia di anagrafe canina e felina.
Nel primo caso l‘autorità cui compete il riconoscimento è il Prefetto, con il rilascio del decreto di nomina a guardia particolare giurata: tali guardie zoofile svolgono un’attività di controllo e ad esse la legge attribuisce le funzioni di polizia giudiziaria durante l’espletamento del servizio.
Nel secondo caso è il Presidente della Giunta Regionale che procede alla nomina delle guardie zoofile: tali soggetti svolgono una mera attività di vigilanza sull’applicazione della normativa regionale e non rivestono, nell’ambito di tale servizio, le funzioni di polizia giudiziaria ”.
5. Un secondo appello avverso la medesima sentenza, avente identico contenuto, è stato iscritto al R.G.N. 8141 del 2023.
6.1. La Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato presso il Consiglio di Stato:
- con decr. n. 60/2025, in ordine alla causa N.R.G. 8141/2023, ha ammesso l’istante al gratuito patrocinio;
- con decr. n. 61/2025, in ordine alla causa N.R.G. 8140/2023, ha negato l’ammissione al gratuito patrocinio, in quanto “ l’istanza in esame riproduce, in modalità coincidente, l’istanza decisa con il decreto n. 60/2025 di questa Commissione e che il divieto del bis in idem non consente l’ammissione al gratuito patrocinio della seconda di esse ”.
6.2. Con deposito in data 15 luglio 2025, il legale dell’appellante ha chiesto la liquidazione dei compensi, relativi al secondo grado di giudizio, quantificata nella somma di € 4.827,05
7. All’udienza pubblica del 17 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente va disposta la riunione dei due appelli in epigrafe, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., per l’evidente connessione oggettiva e soggettiva dei due gravami, trattandosi del medesimo appello avverso la medesima sentenza ed essendo state in corso di causa depositate dalle parti le stesse produzioni.
2.1. Venendo al merito del gravame il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
2.2. Il primo motivo di appello, reiterativo della censura di mancato esame delle osservazioni presentate dall’istante in riscontro al preavviso di rigetto, non può essere accolto, essendo pacifico in giurisprudenza che la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve necessariamente contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte, ai sensi dell’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2025, n. 4971; id., 2 ottobre 2024, n. 7933).
Nel caso di specie, dalla lettura del diniego impugnato in prime cure emerge infatti che l’Amministrazione dà atto di aver ricevuto e valutato le osservazioni procedimentali dell’odierna appellante, esponendo altresì le ragioni per le quali ritiene di confermare i motivi ostativi anticipati nel preavviso di diniego, ancorché facendo un richiamo delle tesi dell’appellante, che quest’ultima ritiene erroneo o comunque frutto di travisamento, senza che ciò abbia un’incidenza determinante ai fini del giudizio circa la legittimità o meno del rigetto.
2.3. Sono invece fondati, e assorbenti, il secondo e il terzo dei motivi di appello, esaminabili congiuntamente in quanto entrambi afferenti alle motivazioni con cui – nel merito – l’Amministrazione ha respinto l’istanza di rinnovo della nomina del legale rappresentante della ricorrente a guardia particolare volontaria zoofila, ai sensi dell’articolo 138 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con riferimento alle Province di Latina e Frosinone.
Al riguardo, giova premettere:
a ) che la stessa appellante afferma – e il dato non è contestato ex adverso - che il soggetto in questione era già titolare della qualifica de qua per le Province in questione (oltre che per quella di Roma, per la quale il rinnovo della nomina è stato invece concesso), giusta decreti prefettizi del 2019, sicché l’attuale controversia concerne non nuove nomine, ma il rinnovo di nomine già in essere;
b ) che, da una sommaria disamina della normativa rilevante, trova riscontro effettivamente la distinzione tra le due diverse tipologie di guardie zoofile cui l’appellante accenna, e cioè da un lato le guardie zoofile volontarie di nomina regionale, di cui all’articolo 22 della l.r. 21 ottobre 1997, n. 34 (che sono di nomina regionale e costituiscono una “ discendenza ” di ciò che un tempo erano le guardie zoofile dell’ENPA e che dopo la privatizzazione di quest’ultimo, ex articolo 5 del d.P.R. 31 marzo 1979, hanno perso la qualifica di agenti di polizia giudiziaria), e le guardie particolari giurate zoofile di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189 (che sono nominate dal Prefetto, con rinvio all’articolo 138 del r.d. n. 773/1931, e pertanto acquisiscono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria);
c ) che il diniego impugnato in primo grado è motivato con la carenza nell’istanza della “ specific a” relativa alla nomina nel territorio delle Province di Latina e Frosinone, ritenuta doverosa sulla scorta degli atti generali ivi richiamati (circolare del Questore n. 4059 del 5 maggio 2008 e determinazione della Regione IO n. G09381 dell’11 agosto 2016), così intendendosi che, coordinando tali provvedimenti con la disciplina della nomina a guardie particolari giurate zoofile prefettizie (come integrata dalla circolare del Ministero dell’interno del 29 luglio 2018, emanata a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 1490 del 6 dicembre 2017), sarebbe stato necessario un “ riconoscimento ” dell’associazione richiedente da parte del Ministero anche per le Province di Latina e Frosinone.
Ad avviso del Collegio sussiste quindi, come lamentato dall’appellante, un’indebita confusione tra le due discipline, atteso che:
- quella di cui all’articolo 22, l. r. n. 34/1997, di rango regionale, non può che avere effetti circoscritti al territorio regionale, presupponendo un riconoscimento dell’associazione richiedente da parte della Regione (ai sensi del successivo articolo 23 della stessa legge), e in virtù degli atti di normazione secondaria di promanazione della stessa Regione impone all’operatività delle guardie zoofile volontarie un limite territoriale, nel senso che l’associazione richiedente deve indicare la Provincia di riferimento e la nomina non può essere disposta per più di una Provincia;
- quella di rango nazionale, essendo riconducibile alla matrice generale dell’articolo 138, r.d. n. 773/1931, non soffre limiti territoriali, presupponendo solo che il soggetto che chiede la nomina di taluno a guardia particolare giurata sia legittimato a farlo (e le associazioni zoofile lo sono proprio in base alla legge n. 189/2004, il cui articolo 6 è riferito genericamente a tutte le “ associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ”, diventando in sostanza uno dei soggetti che – come ad esempio gli istituti di vigilanza privata – possono chiedere al Prefetto di avvalersi di guardie giurate), oltre – ovviamente - al possesso dei requisiti di buona condotta ed altro, previsti dal predetto articolo 138.
Ne deriva che l’Amministrazione ha indebitamente applicato delle limitazioni previste per la figura di livello regionale a quelle di livello nazionale: infatti, non essendo in discussione che l’associazione odierna appellante fosse munita di riconoscimento della Regione IO ai sensi dell’articolo 23, l.r. n. 34/1997, essa era perciò solo legittimata a chiedere che le proprie guardie giurate – già nominate dalla Regione limitatamente a una Provincia – acquisissero l’ulteriore titolo di cui alla legislazione statale, ovviamente nei limiti dell’ambito territoriale di operatività, ossia quello della stessa Regione IO; sicché, non essendo discutibile che le Province di Latina e Frosinone ricadano nel territorio della Regione IO, nessun ulteriore “ riconoscimento ” statale era esigibile.
In particolare, tale ultima condizione non discende dalle fonti normative di rango statale, che sono quelle correttamente applicabili alla fattispecie (e non la circolare del Questore di Roma, né la determina regionale richiamate dall’Amministrazione): peraltro, né il parere del Consiglio di Stato né la circolare del Ministero dell’Interno sopra richiamati richiedono ciò, limitandosi a prevedere che in tali casi vi sia un coordinamento tra le diverse Prefetture territorialmente interessate.
2.4. Va, infine, accolto anche l’ultimo motivo di appello, articolato avverso la mancata conferma dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato: infatti, come condivisibilmente rilevato dall’appellante, nessuna norma fa onere alla parte provvisoriamente ammessa di presentare prima del giudizio la documentazione fiscale aggiornata per dimostrare la permanenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, tale verifica ai sensi dell’articolo 127 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, spettando agli uffici finanziari incaricati della liquidazione e sussistendo solo (giusta il comma 4 della norma citata) la facoltà del giudice, nella specie non esercitata, di richiedere la detta documentazione.
3. Quanto detto induce ad accogliere l’appello e il ricorso di primo grado, fatte salve le ulteriori determinazioni che l’Amministrazione dovrà assumere in sede di riesame delle istanze di nomina per cui è causa.
4.1. Va definitivamente confermata anche l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato della ricorrente, da estendersi sia al primo che al secondo grado del giudizio; quanto all’importo da liquidare, esso può essere quantificato nella misura richiesta di complessivi euro 4.827,05 (come da istanza del procuratore costituito, che appare congrua) oltre oneri e accessori di legge.
4.2. Il pagamento di tale importo sarà eseguito da parte dell’Amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa e a tal fine la presente sentenza sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, all’Amministrazione soccombente nella sede reale e presso l’Avvocatura domiciliataria.
5. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va annullato il provvedimento impugnato in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l’effetto in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Condanna l’Amministrazione appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che si quantificano in complessivi euro 3.000 (tremila/00), onnicomprensivi di accessori di legge.
Accoglie la domanda per il gratuito patrocinio e liquida in favore del procuratore costituito, avv. Ione Ferranti, la somma complessiva di e 4.827,05 (quattromilaottocentoventisette/05) oltre oneri e accessori di legge. Il pagamento di tale importo sarà eseguito da parte dell’Amministrazione soccombente a favore del pertinente capitolo del bilancio della giustizia amministrativa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO