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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/12/2025, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7001/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F: , e residente Parte_1 C.F._1 in Via Galliano n. 19, Misterbianco, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Orazio Stefano Esposito
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 11.07.2025, ha impugnato intimazione di pagamento n.
29320259018565259000 ed i seguenti sottostanti avvisi di addebito 59320170005125082 e n.
59320180002900749. Ha premesso di aver appreso dell'esistenza degli avvisi di addebito oggi opposti solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 13/06/2025. Ha, quindi, eccepito la prescrizione dei crediti azionati, stante l'omessa notifica degli avvisi di addebito;
nonché la prescrizione perfezionatasi, anche, successivamente alla eventuale notifica dell'avviso di addebito. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: Nel merito: - Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario..
Si è costituito, con memorie depositate il 30.10.2025, l' , che ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, in relazione all'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare e valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs.
n.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione del credito può essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito, per effetto della loro mancata CP_1 impugnazione nei termini perentori. Con riferimento alla prescrizione successiva, alla notifica degli avvisi di addebito, ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' CP_1 che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione degli atti impositivi, dovendo, essere rivolta al concessionario della riscossione. Ha comunque, eccepito, che nessuna prescrizione risulta perfezionata tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito e dei termini di sospensione dettati dalla normativa OV -19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi CP_1 formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999; dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito impugnati.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati gli avvisi di addebito impugnati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo ad
[...]
per l'esecuzione, il credito non era inficiato da prescrizione estintiva o CP_2 CP_1 decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone l' CP_1 [...]
causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a rispondere per CP_3 CP_1 atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con provvedimento del 22.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 11.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2.Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' CP_1 resistente., In merito si precisa che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente SI (Cass. sez. un. n. 7514/22).
3. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica dell'avviso di addebito. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L' ha eccepito la regolare notifica dell'avviso di addebito e la conseguente inammissibilità CP_1 dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata. Ed invero, l' ha prodotto, per ciascun avviso di addebito il plico Controparte_3 contenente gli stessi e l'avviso di ricevimento dai quali è dato evincere la regolare e valida notifica, degli avvisi di addebito per compiuta giacenza. Precisamente l'avviso di addebito n.
59320170005125082 risulta notificato il 14.01.2018 decorsi 10 giorni dal lasciato avviso di giacenza,
04.01.2018 (Cass. N.2047/2016, n.5347/2018 e n. 10131/2020; Corte d'Appello di Catania sentenza n. 182/2021 pubbl. il 15/03/2021) e l'avviso di addebito n. 59320180002900749 il 07.08.2028, decorsi 10 giorni dal lasciato avviso di giacenza, 28.07.2019
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito impugnati si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 11.07.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli avvisi di addebito opposti. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo.
L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt.
615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie ricorrono.
Ed invero nessun atto interruttivo della prescrizione, notificato successivamente alla notifica degli avvisi di addebito impugnati, risulta documentato.
Avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito opposti, avvenuta rispettivamente il
14.01.2018 e il 07.08.2018, si deve ritenere che applicando i termini di sospensione dettati dalla normativa emergenziale OV -19, alla data di formazione dell'intimazione di pagamento opposta
(16.05.2025).il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dal sopra citato avviso di addebito era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n. 59320170005125082 e n.
59320180002900749.
L'opposizione all'esecuzione va accolta
3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 59320170005125082 e n. 59320180002900749 e, per CP_ l'effetto dichiara insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi €.1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Catania, 12 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 11 dicembre 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.7001/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F: , e residente Parte_1 C.F._1 in Via Galliano n. 19, Misterbianco, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Orazio Stefano Esposito
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Livia Gaezza
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 11.07.2025, ha impugnato intimazione di pagamento n.
29320259018565259000 ed i seguenti sottostanti avvisi di addebito 59320170005125082 e n.
59320180002900749. Ha premesso di aver appreso dell'esistenza degli avvisi di addebito oggi opposti solo a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 13/06/2025. Ha, quindi, eccepito la prescrizione dei crediti azionati, stante l'omessa notifica degli avvisi di addebito;
nonché la prescrizione perfezionatasi, anche, successivamente alla eventuale notifica dell'avviso di addebito. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati: Nel merito: - Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione del credito recati dagli atti oggi opposti;
- Accertare e dichiarare la nullità per intervenuta prescrizione maturata successivamente alla eventuale notifica degli atti impugnati;
- Conseguentemente, annullare e/o revocare, per i motivi esposti, l'iscrizione a ruolo recata dagli atti oggi opposti, ordinando altresì la cancellazione dei ruoli.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario..
Si è costituito, con memorie depositate il 30.10.2025, l' , che ha eccepito la carenza di CP_1 legittimazione passiva, in relazione all'intimazione di pagamento, atto prodromico all'esecuzione esattoriale, notificato solo successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, già divenuti definitivi;
l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi in quanto tardiva;
la regolare e valida notifica deli avvisi di addebito impugnati;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.Lgs.
n.46/1999, stante la regolare notifica degli avvisi di addebito e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente al merito della pretesa contributiva. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto che nessuna prescrizione del credito può essere eccepita nei confronti dell' per periodi pregressi alla notifica degli avvisi di addebito, per effetto della loro mancata CP_1 impugnazione nei termini perentori. Con riferimento alla prescrizione successiva, alla notifica degli avvisi di addebito, ha dedotto che nessuna prescrizione può essere eccepita nei confronti dell' CP_1 che non è il legittimo contraddittore per fatti successivi alla formazione degli atti impositivi, dovendo, essere rivolta al concessionario della riscossione. Ha comunque, eccepito, che nessuna prescrizione risulta perfezionata tenuto conto della notifica degli avvisi di addebito e dei termini di sospensione dettati dalla normativa OV -19. Ha concluso chiedendo: In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' in relazione ai motivi di opposizione per vizi CP_1 formali ex art. 617 c.p.c. In via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999; dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare gli avvisi di addebito impugnati.
In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte dei contributi e delle somme aggiuntive, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati gli avvisi di addebito impugnati, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente, e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare comunque che, all'atto della formazione e trasmissione del ruolo ad
[...]
per l'esecuzione, il credito non era inficiato da prescrizione estintiva o CP_2 CP_1 decadenza alcuna ed era, pertanto, certo, liquido e pienamente esigibile e, pertanto, manlevare e rivalere l' da qualsivoglia spesa relativa al presente giudizio non avendone l' CP_1 [...]
causato l'insorgenza e non potendo, lo stesso , essere chiamato a rispondere per CP_3 CP_1 atti, fatti od omissioni di terzi. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca.
Con provvedimento del 22.11.2025 la causa è stata delegata, per la decisione, al sottoscritto giudicante e rinviata all'udienza del 11.12.2025, disponendone la trattazione nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2.Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' CP_1 resistente., In merito si precisa che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti al merito delle pretese previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi, per le quali legittimato passivo è l'Ente SI (Cass. sez. un. n. 7514/22).
3. Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione
(cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito adducendo l'omessa notifica dell'avviso di addebito. L'azione va qualificata come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L' ha eccepito la regolare notifica dell'avviso di addebito e la conseguente inammissibilità CP_1 dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica. L'eccezione è fondata. Ed invero, l' ha prodotto, per ciascun avviso di addebito il plico Controparte_3 contenente gli stessi e l'avviso di ricevimento dai quali è dato evincere la regolare e valida notifica, degli avvisi di addebito per compiuta giacenza. Precisamente l'avviso di addebito n.
59320170005125082 risulta notificato il 14.01.2018 decorsi 10 giorni dal lasciato avviso di giacenza,
04.01.2018 (Cass. N.2047/2016, n.5347/2018 e n. 10131/2020; Corte d'Appello di Catania sentenza n. 182/2021 pubbl. il 15/03/2021) e l'avviso di addebito n. 59320180002900749 il 07.08.2028, decorsi 10 giorni dal lasciato avviso di giacenza, 28.07.2019
Ciò posto avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito impugnati si deve ritenerne che il ricorso, depositato il 11.07.2025 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di
40 giorni. Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica dell'avviso di addebito.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione successiva. Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica degli avvisi di addebito opposti. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo.
L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt.
615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, nella specie ricorrono.
Ed invero nessun atto interruttivo della prescrizione, notificato successivamente alla notifica degli avvisi di addebito impugnati, risulta documentato.
Avuto riguardo alla data di notifica degli avvisi di addebito opposti, avvenuta rispettivamente il
14.01.2018 e il 07.08.2018, si deve ritenere che applicando i termini di sospensione dettati dalla normativa emergenziale OV -19, alla data di formazione dell'intimazione di pagamento opposta
(16.05.2025).il diritto a riscuote i crediti contributivi portati dal sopra citato avviso di addebito era già inesorabilmente prescritto.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni. La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Per quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato negli avvisi di addebito n. 59320170005125082 e n.
59320180002900749.
L'opposizione all'esecuzione va accolta
3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo vengono poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
Parte_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dagli avvisi di addebito n. 59320170005125082 e n. 59320180002900749 e, per CP_ l'effetto dichiara insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza dei suddetti avvisi di addebito ed inefficace l'intimazione di pagamento limitatamente agli stessi;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano CP_1 in complessivi €.1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Catania, 12 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi