Decreto presidenziale 12 aprile 2021
Sentenza 26 aprile 2021
Ordinanza collegiale 22 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 29/08/2025, n. 7150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7150 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07150/2025REG.PROV.COLL.
N. 10806/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10806 del 2021, proposto da
RA OL, rappresentato e difeso dall’Avvocato Ferdinando Genovesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Sonia Fantoni e Lucia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00596/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il Cons. Marco Poppi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al n. 640/2012 R.R. il Signor RA OL impugnava dinanzi al Tar per la Toscana l’ordinanza n. 75 del 2 febbraio 2012 con la quale il Comune di Carrara ingiungeva la demolizione delle seguenti opere (così descritte nell’ordinanza di demolizione):
1. « una struttura realizzata con pannelli metallici e platea cementizia, adibita a canile/magazzino, delle dimensioni di circa ml. 17xml. 4 ed h di ml. 2,30 circa »;
2. « lungo la sponda dx e nell’alveo sono inoltre presenti materiale legnoso accatastato, ramaglie derivanti dal taglio delle piante, parti della recinzione e dei gabbioni coinvolti dal dissesto e materiale litoide franato »;
3. « tracciato pedonale di accesso all’alveo, della lunghezza complessiva di ml 35 e larghezza media di circa ml. 0.80, realizzato lungo la sponda dx mediante messa a dimora di materiale vario e munito di ringhiera/corrimano »;
4. «”cordolo” realizzato con gabbioni in rete metallica riempiti con materiale litoide e cocciame di marmo, su cui sono stati infissi i pali metallici di supporto alla rete metallica della recinzione della lunghezza complessiva di circa ml. 45 »;
5. « a ridosso della recinzione sono presenti altri manufatti: una struttura metallica adibita a ricovero attrezzi di circa ml. 11.80 x ml. 2.10 ed alta ml. 2.15 ed un’altra, adibita a locale tecnico, delle dimensioni di circa ml. 2.40 x ml. 4.30 ed alta ml. 2.00 »;
6. « il fabbricato di civile abitazione esistente è stato ampliato lungo il fronte settentrionale mediante la realizzazione di una struttura, adibita a cucina, realizzata tamponando con ampie pareti in vetro una struttura in muratura con copertura a falde, delle dimensioni di circa ml. 11 x ml. 6.00 ed alta ml. 3.00 ».
L’amministrazione contestava che le opere fossero state realizzate:
- « in assenza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, D.Lgs 42/2004, essendo l’immobile vincolato ex art. 142, comma 1, lett. c) del citato decreto »;
- « in assenza di autorizzazione idrogeologica essendo la zona interessata soggetta al vincolo idrogeologico ex L. 3267/23-L.R. 39/00 reg.for. n.48/R 08.08.03 »;
- « in fascia di rispetto assoluto ai sensi dell’art. 96, lett. f) del R.D.L. 523/1904 ».
In corso di giudizio, il Comune, riconosciuta l’insussistenza del vincolo paesaggistico, con ordinanza n. 274/2012 rettificava la precedente ingiunzione n. 75/2012 provvedendo all’espunzione della specifica contestazione.
In data 8 maggio 2012 il proprietario presentava istanza di accertamento di conformità in sanatoria per opere pertinenziali riferita al solo intervento di cui al punto 6 del provvedimento censurato che il Comune respingeva con atto del 7 gennaio 2013 ritenendo che la realizzazione del manufatto violasse il vincolo cimiteriale di cui all’art. 18 delle NTA del Regolamento Urbanistico e il vincolo fluviale ex R.D. n. 523/1904.
Detto rigetto veniva impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, trasposto, a seguito di opposizione ex art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, dinanzi al Tar ed iscritto al n. 1217/2013.
Il Tar, con sentenza n. 596 del 26 aprile 2021, previa riunione dei due giudizi, dichiarava:
- il ricorso n. 640/2012 improcedibile per quanto riguarda l’abuso di cui al detto punto 6 (per il quale interveniva la domanda di sanatoria) e infondato per la restante parte, riconoscendo la violazione tanto del vincolo idrogeologico quanto della fascia di rispetto fluviale;
- il ricorso n. 1217/2013, inammissibile per difetto di giurisdizione quanto alla contestazione della violazione del vincolo fluviale, ritenuta rientrare nella giurisdizione del Tribunale Superiore della Acque Pubbliche, e infondato in relazione alla contestazione della violazione del vincolo cimiteriale.
Il Signor OL impugnava il richiamato esito con appello depositato il 24 dicembre 2021 formulando cinque capi di impugnazione, non rubricati, con i quali censurava le motivazioni esposte ai punti 13.1, 13.2, 14.1, 14.2 e 14.3 della sentenza.
Il Comune si costituiva formalmente in giudizio l’11 gennaio 2022.
L’appellante, con memoria depositata il 16 settembre 2024, si limitava a richiamare i contenuti dell’atto di appello.
All’esito della pubblica udienza del 17 ottobre 2024, con ordinanza n. 8446/2024, veniva disposto un approfondimento istruttorio in merito alla compatibilità del contestato ampliamento con il vincolo cimiteriale (questione oggetto del quarto motivo di appello), richiedendo in particolare all’amministrazione:
- di dedurre in ordine al profilo da ultimo illustrato verificando la correttezza dei « dati esposti dall’appellante (eventualmente contestandoli) procedendo alla loro elaborazione ai fini della verifica della conformità o meno dell’opera realizzata ai parametri normativi rilevanti »;
- il deposito di « una dettagliata relazione circa le eventuali verifiche effettuate, ulteriori rispetto agli esiti documentati dal Corpo Forestale, in merito alla conformità delle opere contestate, con particolare riferimento alla presunta data di realizzazione delle stesse (profilo in merito al quale il Comune dovrà in ogni caso interloquire) ».
Il Comune ottemperava a quanto richiesto il 7 gennaio 2025, depositando una Relazione istruttoria alla quale l’appellante controdeduceva con memoria del 16 giugno 2025 con la quale censurava altresì la declinatoria della giurisdizione in favore del T.S.A.P.
Con memoria depositata il giorno successivo il Comune riaffermava l’infondatezza delle avverse censure richiamando la vicenda controversa in punto di fatto e le conclusioni già rassegante con la propria relazione istruttoria.
Con memoria di replica del 26 giugno 2025 l’appellante ribadiva le precedenti censure insistendo per l’accoglimento del gravame.
Entrambe le parti chiedevano il passaggio in decisione senza discussione.
All’esito della pubblica udienza del 17 luglio 2025, la causa veniva decisa.
Va, in primo luogo, dichiarata la tardività della memoria del Comune appellato siccome depositata il 17 giugno 2025, in violazione del termine di trenta giorni liberi previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
Con il primo capo d’impugnazione, formulato « relativamente al giudizio n. 640/2012r.g. », l’appellante censura il capo n. 13.1 della sentenza nella parte in cui, pur superando la questione relativa alla violazione del vincolo paesaggistico accertato essere inesistente, afferma che « la gravata ordinanza n. 75, pur emendata dal riferimento al contrasto paesaggistico, contempla altri due profili di illegittimità delle opere in considerazione, cioè il loro essere state realizzate “in assenza di autorizzazione idrogeologica essendo la zona interessata soggetta al vincolo idrogeologico ex L. 3267/23-L.R. 39/00 reg.for.n.48/R 08.08.03” e “in fascia di rispetto assoluto ai sensi dell’art. 96, lett. f) del R.D.L. 523/1904” », rilevando che i « suddetti profili motivazionali non sono stati fatti oggetto di contestazione nel ricorso avverso l’ordinanza di demolizione e risultano quindi inoppugnabili» ritenendoli per tale ragione «idonei da soli a costituire valida motivazione dell’ordine gravato ».
Deduce a tal proposito che i due citati profili, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione (che ne eccepisce l’omessa contestazione), costituivano oggetto di censura nel ricorso 1217/2013.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dal Tar nel ricorso n. 640/2012 avente ad oggetto l’ordinanza di demolizione, non v’è traccia di contestazione dei vincoli in questione.
Solo in sede di impugnazione del diniego di sanatoria, proposta nel ricorso n. 1217/2013, l’appellante deduce genericamente che l’amministrazione sarebbe incorsa in un errore istruttorio non avvedendosi del rispetto della distanza di 10 metri di cui al R.D. n. 523/1901art. 96, lett. f), « pur avendo lo stesso OL fornito a tal proposito al Comune schema rappresentativo di detta distanza » (pag. 7 dell’atto di costituzione ex art. 48 c.p.a.).
Premessa la dubbia ammissibilità della suesposta deduzione stante l’estrema genericità della formulazione, il Collegio non può che rilevare come, anche nell’ipotesi in cui dovesse ritenersi la tempestività della censura proposta solo nel giudizio n. 1217/2013, la stessa non potrebbe che essere riferita, ed esplicare quindi effetto, in relazione all’unico abuso oggetto di detto gravame, ovvero il manufatto residenziale ( sub 6 dell’ordine di demolizione) relativamente al quale permane integra, come si argomenterà, la contestazione della violazione del vincolo cimiteriale.
Con il secondo capo d’impugnazione l’appellante censura il capo 13.2 della sentenza nella parte in cui afferma che « ribadito che esula dal presente giudizio il manufatto di cui al n. 6 dell’ordinanza n. 75 del 2012, le altre opere prese in esame dall’ordinanza gravata (cioè gabbioni, tracciati stradali, strutture metalliche per contenere attrezzi ecc.), costituiscono ad avviso del Collegio trasformazioni territoriali, nell’ampia accezione di cui alla legge regionale n. 1 del 2005, applicabile alla fattispecie, che necessitavano di titolo edilizio, anche se realizzate o mantenute, nelle intenzioni del ricorrente, per finalità di buon governo del territorio stesso. Nella misura in cui esse contrastano con il vincolo idrogeologico e sono poste a distanza inferiore da quella legale dal corso d’acqua esistente (profili non contestati) esse sono idonee a comportare l’ordine di demolizione qui gravato ».
L’appellante sostiene che le opere menzionate non potrebbero essere qualificate in termini di « trasformazioni territoriali » e censura le singole contestazioni nei termini che saranno di seguito esposti.
Il motivo è infondato.
Deve in premessa rilevarsi che in materia edilizia sono subordinati al preventivo rilascio del titolo abilitativo non solo gli interventi edilizi in senso stretto, ma anche gli interventi che comportano la trasformazione in via permanente del suolo, fra i quali è indubbio che rientrino gli interventi di nuova costruzione.
Nel caso di specie è contestata all’appellante la realizzazione, fra le altre opere, di una pluralità di manufatti adibiti a canile, magazzino, ricovero attrezzi e locale tecnico pacificamente rientranti in detta definizione ( sub 1 e 5 dell’ordine di demolizione).
Sul punto la Sezione ha già avuto modo di chiarire come debbano considerarsi interventi di nuova costruzione «“ l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”. La realizzazione di tali interventi è subordinata al conseguimento di specifico titolo abilitativo costituito dal permesso di costruire » (Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2025, n. 447).
Deve pertanto ritenersi corretta la qualificazione degli interventi operata dal Tar dalla quale deriva la necessità, per la loro realizzazione, del previo conseguimento del titolo abilitativo.
Quanto alla recinzione ( sub 2 e 4), la possibilità di realizzarla in assenza di titolo edilizio è per pacifica giurisprudenza ammessa unicamente « nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell’intervento, non derivi un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 giugno 2018, n. 3661 e 15 dicembre 2017, n. 5908) » (Cons. Stato, Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 8178).
A tale esclusione non può tuttavia essere ricondotto quanto posto in essere dall’appellante consistente, come specificato nel provvedimento impugnato, « in un cordolo realizzato con gabbioni in rete metallica riempiti con materiale litoide e cocciame di marmo, su cui sono stati infissi i pali metallici di supporto alla rete metallica della recinzione della lunghezza complessiva di circa ml. 45 » risultato essere di importanti dimensioni e di rilevante impatto anche visivo, come si evince dalla documentazione fotografica depositata in atti.
Con specifico riferimento alla contestazione sub 2 (« lungo la sponda dx e nell’alveo sono inoltre presenti materiale legnoso accatastato, ramaglie derivanti dal taglio delle piante, parti della recinzione e dei gabbioni coinvolti dal dissesto e materiale litoide franato »), l’appellante deduce che mancherebbe la prova della propria responsabilità precisando che si sarebbe invece attivato per la rimozione di parte dei materiali alluvionali trascinati dalle acque a seguito di forti piogge.
La doglianza, genericamente formulata e come tale di dubbia ammissibilità, è infondata risolvendosi in una valutazione soggettiva dell’interessato che in ogni caso non nega lo stato di fatto rilevato dall’amministrazione all’interno della proprietà.
Per le medesime ragioni non può che ritenersi l’abusività del contestato « tracciato pedonale di accesso all’alveo, della lunghezza complessiva di circa ml. 35 e larghezza media di circa ml. 0.80 realizzato lungo la sponda dx mediante messa a dimora di materiale vario e munito di ringhiera/corrimano » ( sub 3).
In merito a tale contestazione, a sostegno della pretesa assenza di una propria responsabilità, l’appellante deduce che l’opera esisterebbe da tempo immemorabile e che la figura del proprietario sarebbe estranea alle previsioni di cui al titolo VIII della L.R. n. 1/2005, (che disciplina la responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente delle opere e del costruttore o direttore dei lavori).
La doglianza è infondata.
Il Collegio riconosce che l’art. 131, comma 1, della L.R. n. 1/2005, « Responsabilità del titolare, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori », stabilisce che « il titolare del permesso di costruire o della SCIA, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, al permesso di costruire o alla SCIA ed alle modalità esecutive ivi stabilite. Essi sono inoltre tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso ».
Tuttavia, ancorché il proprietario non sia espressamente menzionato, non può che rilevarsi come in relazione alla figura di quest’ultimo (che in ogni caso non comprova la preesistenza della realizzazione all’acquisto) la giurisprudenza abbia già avuto modo di affermare che, come « evidenziato in numerose pronunce da questo Consiglio e come riconosciuto anche dall’Adunanza Plenaria, la demolizione di un abuso edilizio va ingiunta all’attuale proprietario dell'immobile non a titolo di responsabilità effettiva, ma proprio per il suo rapporto materiale con l'immobile abusivo, poiché mira a colpire una situazione di fatto obiettivamente antigiuridica, consistente nell'avvenuta realizzazione di opere edilizie in contrasto con la disciplina urbanistica ed ha lo scopo di ripristinare l'ordine urbanistico violato. Essendo l’abusività una connotazione di natura reale, che segue l'immobile anche nei suoi successivi trasferimenti, la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall'attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell'abuso edilizio (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 20 giugno 2022, n. 5031; A.P. n. 9/2017) » (Cons. Stato, Sez. VII, 9 gennaio 2023, n. 237).
Deve quindi ritenersi corretta l’individuazione del proprietario quale destinatario della misura ripristinatoria.
Per le medesime ragioni può ritenersi l’infondatezza delle deduzioni di parte appellante in merito alla contestazione sub 4 (« cordolo realizzato con gabbioni in rete metallica riempiti con materiale litoide e cocciame di marmo, su cui sono stati infissi i pali metallici di supporto alla rete metallica della recinzione della lunghezza complessiva di circa ml. 45 ») in merito alla quale si difende limitandosi a dichiararsi estraneo alla realizzazione.
Nessun rilievo assume inoltre la qualificazione delle opere in termini di intervento di « salvaguardia del territorio » (così definite dall’appellante) contro il rischio di frane e smottamenti, posto che la finalità dell’opera non influisce sul regime abilitativo dell’intervento.
Con il terzo capo d’impugnazione, formulato « relativamente al giudizio n. 1217/2013 r.g. », l’appellante censura la sentenza nella parte in cui:
- premesso che « nel ricorso n. 1217 del 2013 parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego della sanatoria richiesta con riferimento al manufatto n. 6 di cui all’ordinanza n. 75 del 2012, fondato sul contrasto dell’opera stessa con il vincolo cimiteriale e con l’inedificabilità nella zona di rispetto di corso d’acqua » (punto 14);
- precisato che « con la prima censura, e anche nel seno delle due ulteriori doglianze, parte ricorrente fa valere difetto di partecipazione procedimentale, in punto, alternativamente, di mancata enunciazione dei profili di contrasto nel preavviso di rigetto e di mancata considerazione delle osservazioni presentate dal ricorrente in sede procedimentale » (punto 14.1), giudica infondate le censure rilevando che « l’Amministrazione ha effettuato preavviso di rigetto della domanda di sanatoria, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, con nota prot. 25401 del 25 maggio 2012, nella quale indica sia la tematica del vincolo cimiteriale che quella del vincolo fluviale. L’istante ha presentato proprie osservazioni in data 13 giugno 2012, le quali risultano invero abbastanza generiche, evidenziadosi che, quanto al vincolo cimiteriale, le opere si sarebbero potute realizzare “pur con cronologia e tempistica diverse”, mentre, quanto al vincolo fluviale, le distanze risultano rispettate, prendendo a riferimento “il punto di quota di piena ordinaria”. Dal provvedimento gravato risulta che l’Amministrazione ha sottoposto le osservazioni al Nucleo di Valutazione competente, che ha ritenuto che le stesse non fossero idonee a mutare le valutazioni già compiute dall’Amministrazione. La rinnovata valutazione dell’organo tecnico evidenzia che l’Amministrazione ha preso in carico le osservazioni del ricorrente, peraltro, come già rilevato, assai scarne, non potendosi ritenere sussistente il dedotto vizio di procedura ».
In particolare l’appellante deduce che le contestazioni relative al vincolo cimiteriale e al vincolo fluviale non sarebbero contenute nell’avvio del procedimento ma venivano formalizzate solo successivamente alla presentazione dell’accertamento di conformità.
La censura non coglie nel segno.
Risponde al vero che i profili in questione non trovavano menzione nella comunicazione di avvio del 19 novembre 2011, tuttavia tale comunicazione è relativa al procedimento definito con l’adozione dell’ordine di demolizione (oggetto del giudizio n. 640/2012) che, come già illustrato, nonostante contenesse le contestazioni in questione, non veniva censurato sotto tali specifici profili.
Con riferimento invece al procedimento scaturito dall’istanza di accertamento di conformità presentata dall’appellante, e definita dall’amministrazione con il diniego oggetto del giudizio n. 1217/2013, il preavviso di diniego ex 10 bis della L. n. 241/21990 del 25 maggio 2012 specificava le ragioni ostative nel « contrasto con quanto disposto dall’art. 18 delle norme tecniche di attuazione del regolamento Urbanistico (fascia d rispetto cimiteriale) e con quanto imposto dal regio decreto 523/1904 in materia di distanza minima da tenersi dai corsi d’acqua ».
Ciò priva di fondamento la dedotta violazione dei diritti partecipativi, posto che l’interessato veniva posto in condizione di interloquire in ordine alle criticità rilevate dall’amministrazione, come peraltro comprova la produzione da parte dell’appellante di deduzioni difensive con nota del 13 giugno 2012.
Quanto alla pretesa mancata considerazione delle proprie deduzioni, deve rilevarsi che l’impugnato « Diniego di Archiviazione istanza di Attestazione di Conformità in Sanatoria » dà atto della considerazione delle controdeduzioni dell’interessato ancorché, una volta preso atto del parere espresso dal Nucleo di Valutazione, l’amministrazione le abbia ritenute inidonee a determinare un esito diverso da quello comunicato rilevando che « non apportano nuovi elementi utili ai fini di una diversa valutazione dell’istanza … ».
La valutazione da ultimo richiamata è pienamente giustificata dal tenore delle generiche controdeduzioni dell’appellate che, nell’occasione, si limitava a rappresentare:
- in merito alla contestazione relativa alla violazione del vincolo cimiteriale, che, «« seguendo un iter amministrativo naturale, le opere realizzate dal sottoscritto, pur con cronologia e tempistica diversa, si sarebbero potute tutte realizzare e quindi nulla osta al rilascio del provvedimento sanante »;
- in merito alla contestazione del vincolo fluviale, che « la costruzione in oggetto, rispetta tale distanza in quanto il punto di quota di piena ordinaria (punto di partenza per il calcolo della distanza) risulta maggiore del limite imposto ».
Sul punto non può inoltre che rilevarsi come la giurisprudenza abbia già chiarito che « l’onere di cui all'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata; al contrario, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato è sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2021, n. 7054) » (Cons. Stato, Sez. VI, 18 novembre 2022, n. 10189) risultando quindi « sufficiente che dalla motivazione si evinca che l'amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (cfr. tra le tante Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1668) » (Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2022, n. 7763).
Con il quarto motivo, formulato « relativamente al giudizio n. 1217/2013 r.g. », l’appellante censura il capo 14.2 della sentenza laddove il Tar ritiene non condivisibili le considerazioni del tecnico di parte circa la conformità dell’ampliamento del fabbricato residenziale al vincolo cimiteriale (contestazione sub 6).
In particolare la sentenza è censurata nella parte in cui è disattesa l’affermazione del tecnico per la quale « come si evince dall’Elaborato Grafico allegato, la struttura realizzata oggetto di Procedimento, posta in aderenza al fabbricato principale legittimo, trova una collocazione retrostante rispetto lo stesso e rispetto il Cimitero di Fossola, dove con il vigente Regolamento Urbanistico, seguendo un iter amministrativo naturale, l’opera si sarebbe potuta realizzare », rilevando che « né nel ricorso, né nella relazione del tecnico di parte si indica quale sia la norma urbanistica che consenta questo incremento ».
Il motivo è infondato.
L’appellante (in sintesi e rinviando alla relazione per quanto non espressamente richiamato) afferma che la conformità dell’opera potrebbe essere riconosciuta sfruttando l’incremento volumetrico consentito in zona cimiteriale dalla disciplina urbanistica nella misura del 10% e, sommandolo, l’incremento previsto dalla medesima fonte in favore dei fabbricati residenziali che consentirebbe la realizzazione di un porticato che non superi il 30% della superficie coperta.
La tesi di parte appellante si fonda sul rilievo che l’art. 20 delle NTA, ove definisce la Superficie utile Lorda (Sul) come « somma delle superfici di tutti piani fuori terra delimitati dal perimetro esterno delle murature, misurati al lordo di tutti gli elementi verticali », prevede che « negli interventi di Ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione dal compito della superficie utile lorda sono esclusi: … i porticati privati qualora questi non superino singolarmente il 30% della superficie coperta Sc ».
La tesi deve essere disattesa poiché fondata sull’erroneo presupposto che i due incrementi illustrati possano essere sommati concorrendo nel loro insieme a definire l’ampliamento complessivamente realizzabile.
A tale lettura della disciplina urbanistica osta il chiaro dato testuale dell’art. 18 delle NTA, a norma del quale in area di rispetto cimiteriale « è vietato qualsiasi tipo di costruzione» (comma 2, lett. b) e per gli edifici esistenti sono consentiti unicamente «interventi di recupero ovvero funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso consistenti in: interventi di ristrutturazione edilizia r1 e r4 (…), di ampliamento massimo una tantum del 10% della Sul, realizzato attraverso l’estensione in senso orizzontale dalla costruzione esistente, da terra a tetto » (comma 2, lett. c).
La norma, espressamente riferita alla fascia cimiteriale, e da ritenersi prevalente su qualsiasi altra disposizione urbanistica di carattere generale, impone un limite « massimo una tantum » insuperabile ai possibili ampliamenti, fissandolo nel 10% e inibendo in tal modo qualsivoglia ulteriore deroga.
La pacifica violazione del vincolo cimiteriale, di per sé sufficiente a confermare il provvedimento impugnato relativamente all’ampliamento del fabbricato residenziale (abuso sub 6), consente di superare la questione riferita al preteso mancato rispetto del vincolo fluviale posto che, per pacifica giurisprudenza, « in caso di atto amministrativo fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo, meglio, carente di interesse l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; id. sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21 agosto 2017, n. 4045; sez. IV, 30 marzo 2018, n. 2019; sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190) non potendo, in ogni caso, parte appellante conseguire l'utilità finale perseguita » (Cons. Stato, Sez. IV, 1 aprile 2025, n. 2753).
L’irrilevanza, ai fini della presente decisione, dell’eventuale conformità dell’opera alla disciplina in tema di fascia di rispetto fluviale, consente di prescindere dallo scrutinio del quinto motivo con il quale la sentenza è censurata nella parte in cui afferma il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere lo specifico profilo.
Per quanto precede l’appello deve essere respinto.
La complessità della controversia consente di procedere alla compensazione fra le parti delle spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO