Sentenza 2 settembre 2022
Rigetto
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 19/09/2025, n. 7411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7411 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07411/2025REG.PROV.COLL.
N. 02425/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2425 del 2023, proposto da Acquedotto di Azzon s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Lucio Iannotta, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia, n. 11 e con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
nei confronti
Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 9586 del 12 luglio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 22 luglio 2025, il consigliere Francesco Frigida;
udito, per Gse s.p.a., l’avvocato Flavio Iacovone per delega dell’avvocato Gianluca Maria Esposito e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Lucio Iannotta per l’appellante;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento del Gestore dei servizi energetici prot. GSEWEB/P20 150099597 del 3 novembre 2015 e dalla relativa convenzione accessoria, laddove escludono alcuni dei costi sostenuti dal Consorzio per l’Acquedotto di Azzon - società civile particolare (attualmente Acquedotto di Azzon s.p.a.) per il rifacimento dell'impianto idroelettrico “Gilardon” sito in Cortina d'Ampezzo (BL), con conseguente decurtazione della tariffa incentivante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012;
b) dagli articoli 10 e 17 del suddetto decreto nonché dal paragrafo 2.4.1 dell’edizione del 13 gennaio 2014 delle procedure applicative del Gestore dei servizi energetici, soltanto laddove eventualmente ritenuti preclusivi all’incentivazione degli interventi di rifacimento eseguibili anche senza titoli autorizzativi o abilitativi, ma in regime di edilizia libera.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) l’allora Consorzio per l’Acquedotto di Azzon - società civile particolare (attualmente Acquedotto di Azzon s.p.a.) domandò e ottenne per l’anno 2014 l’iscrizione al registro informatico per il sistema d’incentivi di cui al d.m. 6 luglio 2012 in relazione a un impianto idroelettrico sito in Cortina d’Ampezzo, località Gilardon (codice FER004877);
b) successivamente trasmise al Gestore la relazione tecnico-economica a consuntivo degli interventi di rifacimento dell’impianto idroelettrico “Gilardon”, specificando le singole attività di rifacimento e i relativi e documentati costi sostenuti per totale di 461.794,93 euro;
c) con nota prot. GSEWEB-P20150055753del 30 luglio 2015, il Gestore comunicò al soggetto interessato un preavviso di rigetto, rilevando la sussistenza di alcuni motivi potenzialmente ostativi all’accoglimento della domanda, con riferimento all’esatta configurazione impiantistica della struttura, al titolo autorizzativo dell’intervento di rifacimento conseguito il 21 gennaio 2014 (basato su una dichiarazione di inizio attività) e ad una fattura del 28 aprile 2014;
d) l’istante fornì chiarimenti al Gestore;
e) con il provvedimento indicato alla lettera a) del paragrafo 1, il Gestore riconobbe soltanto parzialmente la domanda di ammissione alla tariffa incentivante.
3. Gli atti indicati al paragrafo 1 sono stati impugnati dall’allora Consorzio per l’Acquedotto di Azzon - società civile particolare (attualmente Acquedotto di Azzon s.p.a.) con ricorso n. 1028 del 2016 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a tre motivi:
« Con riguardo al provvedimento del GSE del 3 novembre 2015, prot. GSEWEB/P20150099597 e alla relativa convenzione accessoria: • violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 28/2011, degli artt. 2 e 17 del d.m. 6 luglio 2012 e delle procedure applicative del GSE, edizione 13 gennaio 2014; • violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, d.lgs. 387/2003, del d.m. 10 settembre 2010, degli artt. 4, 5 e 6, d.lgs. 28/2011 e degli artt. 3, 6 e 123 del d.P.R. 380/2001; • violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis, l. 241/1990 e dell'art. 42 del d.lgs. 28/2011. Incompetenza ed eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria », « 2. In subordine, con riguardo al paragrafo 2.4.1. delle procedure applicative del Gestore dei servizi energetici, edizione del 13 gennaio 2014 e, in ulteriore estremo subordine, agli artt. 10 e 17 del d.m. 6 luglio 2012: • violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 5, 6, 23 e 24 d.lgs. 28/2011 e degli artt. 9, 10, 17 e 24 del d.m. 6 luglio 2012; • incompetenza ed eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà e contraddittorietà » e « 3. Nuovamente con riguardo al provvedimento del GSE del 3 novembre 2015, prot. GSEWEB/P20150099597 e alla relativa convenzione accessoria: • violazione e/o falsa applicazione violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 24 del d.lgs. 28/2011, degli artt. 2, 17 e dell’allegato 2 del d.m. 6 luglio 2012 e delle procedure applicative del GSE, edizione 13 gennaio 2014; • violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10 bis, 1. 241/1990 e delle procedure applicative del GSE, edizione del 13 gennaio 2014; • eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria, arbitrarietà e contraddittorietà ».
4. La società per azioni Gse si è costituita, in resistenza, nel giudizio di primo grado.
4.1. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si sono costituiti nel giudizio di primo grado.
5. Con l’impugnata sentenza n. 9586 del 12 luglio 2022, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , ha respinto il ricorso e ha compensato tra le parti le spese e gli onorari di causa.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 13 febbraio 2023 e in data 14 marzo 2023 – l’Acquedotto di Azzon s.p.a. ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico composito motivo.
7. In data 15 marzo 2023 la società per azioni Gse si è costituita in giudizio, resistendo al gravame.
8. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti.
9. In vista dell’udienza di discussione la società per azioni Gse ha depositato memoria in data 20 giugno 2025, con cui ha eccepito l’inammissibilità del motivo d’impugnazione, siccome introdotto per la prima volta in appello, e comunque la sua infondatezza.
9.1. In data 1° luglio 2025 l’Acquedotto di Azzon s.p.a. ha depositato memoria di replica con cui ha controdedotto all’eccezione di inammissibilità e alle deduzioni di merito della società Gse.
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 luglio 2025.
11. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
12. Tramite l’unico motivo d’impugnazione – esteso da pagina 15 a pagina 21 del gravame – l’appellante ha lamentato « Violazione dell’art. 10 bis L. 241/1990 del 7 agosto 1990. Difetto di istruttoria. Errore sui presupposti. Travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione del punto 12.7 dell’Allegato Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 - Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (pubblicato nella G.U. 18 settembre 2010, n. 219). Difetto di motivazione ».
13. In via pregiudiziale, si osserva che tale censura è ammissibile, in quanto in primo grado ha espressamente lamentato, al primo motivo del libello introduttivo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, al terzo motivo, la violazione e falsa applicazione del d.m. 6 luglio 2012 e dell’edizione 13 gennaio 2014 delle procedure applicative del Gestore, laddove sono stati esclusi ulteriori costi sostenuti per il rifacimento dell’impianto.
14. Ciò posto, l’unico motivo è infondato.
14.1. Il profilo centrale è la copertura dei costi di manutenzione ordinaria.
Gli unici interventi da finanziare rappresentati nell’istanza di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente i lavori di manutenzione straordinaria della condotta (ovverosia la sua sostituzione), mentre, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, vanno esclusi dall’incentivo altri lavori e, in particolare, quelli relativi all’impianto idroelettrico.
Al riguardo si rileva che il paragrafo 4.2.3 dell’allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, rubricato « Ulteriore Documentazione da produrre da parte del produttore a intervento ultimato » prevede, tra l’altro, che « A intervento terminato, il produttore integra i pertinenti elementi previsti dal punto 2 dell’allegato 3 con una relazione tecnica-economica di consuntivo, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 dal progettista ovvero dal tecnico abilitato, composta da: a) una relazione tecnica con la descrizione dettagliata dell’elenco dei lavori effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di opere e/o componenti, come indicato per le diverse tipologie impiantistiche al paragrafo 4.1; la relazione tecnica deve essere corredata di tavole grafiche relative allo stato dell’impianto pre-intervento e post-intervento di rifacimento; b) per la determinazione del costo complessivo “C” dell’intervento deve essere sviluppato il computo economico dettagliato dei costi effettivamente sostenuti e riferiti esclusivamente alle opere indicate al paragrafo 4.1, accompagnato da tutta la documentazione contabile di supporto; il produttore è tenuto a conservare, per tutto il periodo di diritto all’incentivo, la copia originale della relazione tecnica economica di consuntivo nonché copia originale di tutta la documentazione contabile e delle fatture emesse a riscontro dei costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento; c) il diagramma temporale delle attività eseguite, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell’impianto a seguito del rifacimento; d) una dichiarazione con la quale è attestato che l’intervento di rifacimento e le relative spese non comprendono opere di manutenzione ordinaria e opere effettuate per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge, ivi comprese, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici ed eolici “offshore”, le eventuali opere indicate come obbligatorie nella concessione per l’utilizzo della risorsa. Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW, la relazione tecnica economica di consuntivazione dell’intervento effettuato deve essere certificata da un soggetto terzo con modalità precisate dal GSE ».
Tanto premesso, si osserva che il Gestore nel costo complessivo dell’intervento non ha considerato le spese relative alle fatture aventi alcuni oggetti di fornitura, siccome inerenti ad attività non previste nel titolo autorizzativo all’intervento di rifacimento, né dalla documentazione prodotta dall’interessata emerge la pertinenza di tali attività al progetto autorizzato. In particolare, non si riscontra la necessaria corrispondenza, ai fini dell’inclusione dei costi rilevanti per l’incentivo, tra le attività rappresentate nell’istanza di incentivazione e quelle riportate nella rendicontazione finale, essendo incentivabili soltanto le spese sostenute esclusivamente per la progettazione e per realizzazione delle opere previste nell’intervento di rifacimento totale o parziale dell’impianto alimentato da fonti rinnovabili e non avendo peraltro rilievo, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante (anche al punto 2 della memoria di replica), che nella relazione tecnico-economica a consuntivo siano state indicate tutte le voci riguardanti l’intervento con analitico computo metrico, essendo la valutazione della sussistenza del requisito della specificità assorbita dall’assenza dell’integrale corrispondenza tra quanto preventivato e quanto effettuato.
Con specifico riferimento alla fattura della Colli & C. s.r.l. Costruzioni Edili n. 12/2014 del 28 aprile 2014, il Gestore, in corretta applicazione del su citato paragrafo 4.2.3, ha legittimamente escluso il relativo importo dal costo complessivo dell’intervento, considerata l’assenza di specificazione da parte della società fornitrice dei singoli costi da imputare ad ogni singola attività di manutenzione attinente alla fattura.
Non si rinvengono, pertanto, nella domanda elementi decisivi per la ricomprensione degli ulteriori lavori svolti dall’interessata, il che assorbe ogni questione circa la sussistenza dei loro titoli autorizzativi (i quali per l’appellante non sarebbero necessari, trattandosi asseritamente di edilizia libera).
14.2. Non vi è stato alcun difetto di istruttoria e di motivazione, né alcuna violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990 in quanto nel preavviso di rigetto il Gestore ha precisato che « il rapporto R risulta pari a 0,2876, diversamente da quanto indicato nella “Relazione tecnicoeconomica a consuntivo prevista dall’Allegato 2, paragrafo 4.2.3 del Decreto” in cui è stato individuato un rapporto R pari a 0,58 » e il medesimo dato è stato richiamato nel provvedimento finale, di accoglimento e rideterminazione, dove il Gestore ha dato atto delle osservazioni dell’interessato (« Sulla base della documentazione trasmessa in esito al Preavviso di rigetto, posto che il titolo autorizzativo all’intervento di rifacimento conseguito il 21/01/2014 e la relativa documentazione allegata fanno riferimento esclusivamente all’attività “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTA IMPIANTO IDROELETTRICO DI GILARDON”, si può confermare che sulla base della documentazione contabile di supporto trasmessa il rapporto R risulta pari a 0,2876, diversamente da quanto indicato nella “Relazione tecnico-economica a consuntivo prevista dall’Allegato 2, paragrafo 4.2.3 del Decreto” in cui è stato individuato un rapporto R pari a 0,58; infatti, nel costo complessivo “C” dell’intervento non sono state considerate le spese relative alle fatture aventi i seguenti oggetti di fornitura »).
Di conseguenza il valore di base di riferimento (rapporto R) è differente da quello rappresentato dal soggetto interessato nella relazione tecnica prodotta dall’appellante, il che emerge per tabulas (come illustrato al paragrafo 14.1).
La motivazione del provvedimento è, quindi, logicamente congrua e scevra di travisamenti fattuali.
Va evidenziato, infine, che la disposizione recata dall’art. 10- bis della legge n. 241/1990 non impone all’amministrazione di introdurre nel provvedimento conclusivo del procedimento la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 19 novembre 2024, n. 9263 e 20 febbraio 2020, n. 1306; sez. V, 30 agosto 2023, n. 8063 e 25 luglio 2018, n. 4523; sez. VII, 29 marzo 2023, n. 3283).
15. In conclusione l’appello deve essere respinto.
16. La peculiarità, anche in fatto, della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2425 del 2023, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO