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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 16/01/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO AN, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2065/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 Difensore_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2583/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Successivamente il Giudice dichiara chiusa la seduta, pone la causa in decisione e, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, si riserva il deposito del dispositivo in segreteria entro 7 giorni dall'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05/05/2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500001111000, deducendo, tra l'altro, l'inapplicabilità della misura al veicolo utilizzato per soggetto disabile, la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione di alcune partite. Si costituiva ADER eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che l'atto opposto è stato notificato il 28/02/2025, mentre il ricorso è stato notificato il 05/05/2025, oltre i 60 giorni previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992; allegava la relata/AVR di notifica del preavviso e il file di ricezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tempestività dell'impugnazione L'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorso alla giustizia tributaria deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Nel caso di specie: o la comunicazione preventiva di fermo è stata notificata il 28/02/2025 (relata/avviso di ricevimento allegati al preavviso); [
o il ricorso è stato notificato il 05/05/2025, come risulta dagli atti prodotti da ADER nelle controdeduzioni. Il termine di 60 giorni, computato ex lege dalla data di notifica del 28/02/2025, è scaduto il 29/04/2025 (considerando la decorrenza dal giorno successivo e l'assenza di sospensioni legali nel periodo in esame). La notifica del ricorso in data 05/05/2025 è dunque tardiva e rende il ricorso inammissibile.
2. Sulle ulteriori eccezioni (giurisdizione, merito) L'accertata inammissibilità per tardività osta esaminare il merito delle censure. Parimenti, le eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate da ADER per talune partite di natura non tributaria (violazioni al Codice della strada) restano assorbite dalla declaratoria di inammissibilità.
3. Spese di lite Atteso l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ADER.
Visto l'art. 288 c.p.c. il dispositivo va corretto nella parte in cui si indica “il RELATORE e il PRESIDENTE” sostituendo con “IL GIUDICE MONOCRATICO” . Ritenuto che tale procedura di correzione può essere attivata d'Ufficio senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale ma di natura sostanzialmente amministrativa (CdS. Adunanza plenaria n. 15 del 2022).
P.Q.M.
Ordina la correzione del dispositivo emesso in data 16.10.25 come di seguito indicato:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di ADER nella misura di € 350,00 oltre accessori di legge. Così deciso nelle camere di consiglio del 16.10.25 e del 4.12.25
IL GIUDICE MONOCRATICO
AN OL
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:35 in composizione monocratica:
IPPOLITO AN, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2065/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Difensore_2 Difensore_1 CF_Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500001111000 TARSU/TIA 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2583/2025 depositato il 20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri assunti e richieste;
Insiste per l'accoglimento del ricorso.
Successivamente il Giudice dichiara chiusa la seduta, pone la causa in decisione e, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92, si riserva il deposito del dispositivo in segreteria entro 7 giorni dall'udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 05/05/2025, il Sig. Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500001111000, deducendo, tra l'altro, l'inapplicabilità della misura al veicolo utilizzato per soggetto disabile, la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione di alcune partite. Si costituiva ADER eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che l'atto opposto è stato notificato il 28/02/2025, mentre il ricorso è stato notificato il 05/05/2025, oltre i 60 giorni previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992; allegava la relata/AVR di notifica del preavviso e il file di ricezione del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla tempestività dell'impugnazione L'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorso alla giustizia tributaria deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Nel caso di specie: o la comunicazione preventiva di fermo è stata notificata il 28/02/2025 (relata/avviso di ricevimento allegati al preavviso); [
o il ricorso è stato notificato il 05/05/2025, come risulta dagli atti prodotti da ADER nelle controdeduzioni. Il termine di 60 giorni, computato ex lege dalla data di notifica del 28/02/2025, è scaduto il 29/04/2025 (considerando la decorrenza dal giorno successivo e l'assenza di sospensioni legali nel periodo in esame). La notifica del ricorso in data 05/05/2025 è dunque tardiva e rende il ricorso inammissibile.
2. Sulle ulteriori eccezioni (giurisdizione, merito) L'accertata inammissibilità per tardività osta esaminare il merito delle censure. Parimenti, le eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate da ADER per talune partite di natura non tributaria (violazioni al Codice della strada) restano assorbite dalla declaratoria di inammissibilità.
3. Spese di lite Atteso l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ADER.
Visto l'art. 288 c.p.c. il dispositivo va corretto nella parte in cui si indica “il RELATORE e il PRESIDENTE” sostituendo con “IL GIUDICE MONOCRATICO” . Ritenuto che tale procedura di correzione può essere attivata d'Ufficio senza istanza di parte, trattandosi di un procedimento non giurisdizionale ma di natura sostanzialmente amministrativa (CdS. Adunanza plenaria n. 15 del 2022).
P.Q.M.
Ordina la correzione del dispositivo emesso in data 16.10.25 come di seguito indicato:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio a favore di ADER nella misura di € 350,00 oltre accessori di legge. Così deciso nelle camere di consiglio del 16.10.25 e del 4.12.25
IL GIUDICE MONOCRATICO
AN OL