Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00397/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00599/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SCna
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AN GA e SC OR, rappresentati e difesi dagli avvocati Diletta Lastraioli e Barbara Londi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Piombino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cecilia Bertolini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-dell’ordinanza a firma del Dirigente del Settore 5 Pianificazione Territoriale ed Economica del Comune di Piombino del 18.12.2024 (prot. 70453), notificata ai Sigg.ri GA e OR in data 30.12.2024, recante “Ingiunzione a demolire opere realizzate in assenza di permesso di costruire”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente al suddetto, ancorché incognito ai ricorrenti;
nonché per la determinazione
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104, dell’ammontare del danno conseguente alla demolizione delle opere presunte abusive descritte nell’atto impugnato, nella denegata ipotesi in cui essa dovesse intervenire prima dell’esito del presente giudizio, e per la conseguente condanna del Comune di Piombino al pagamento del danno così determinato a favore dei ricorrenti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 1.07.2025 per l’annullamento:
- del decreto del 17.4.2025, n. 2, di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di Piombino di opere abusive con relativa immissione in possesso dell’area (prot. 17519 del 23.4.2025), a firma del Dirigente del Settore 5 Pianificazione Territoriale ed Economica;
- della sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ingiunzione di demolizione (prot. 17520 del 23.4.205) a firma del Dirigente del Settore 5 Pianificazione Territoriale ed Economica del Comune di Piombino;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai suddetti, ancorché incognito ai ricorrenti, fra cui per quanto occorrer possa:
- l’allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 191/2020 “Criteri per il calcolo delle sanzioni di cui al Titolo VII Capo II della Legge Regionale SCna 10/11/2014 n. 65” nella parte relativa a “Interventi eseguiti in assenza di permesso a costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali (articolo 196 commi 4bis, 4ter LRT n°65/2014). Criteri per la determinazione della sanzione per inottemperanza all'ingiunzione di demolizione o all'ordine di cessazione dell’utilizzazione difforme dell’immobile”;
- il rapporto prot. 14940 del 7.4.2025 della squadra specialistica urbanistico edilizia;
per la condanna
dell’Amministrazione Comunale di Piombino alla restituzione ai ricorrenti delle somme indebitamente percepite nelle more del presente giudizio, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piombino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Signori GA e OR, premesso: 1) di essere proprietari di un compendio immobiliare sito nel comune di Piombino; 2) che sul predetto immobile insistevano strutture edilizie legittimate da condono; 3) di aver eseguito successivamente in loco senza titolo edilizio altri lavori che il comune di Piombino ha sanzionato con una ordinanza di demolizione; 3) che sono oggetto dell’ordine di demolizione: a) un fabbricato a forma di elle di circa mq 40,00 di superficie derivante dalla fusione di n. 3 manufatti più piccoli uniti tra loro senza soluzione di continuità e realizzati in materiale prefabbricato previa demolizione dei manufatti legittimi; b) una tettoia con montanti in legno e copertura in materiale plastico di circa mt. 2,00 X 5,00, con pavimentazione e arredi da giardino; c) un cancello carrabile in ingresso al terreno con colonne laterali in muratura e un cancellino perdonale avente anch’esso colonne in muratura. Tutto ciò premesso i ricorrenti con il ricorso principale impugnano la predetta ordinanza per i motivi di cui appresso.
Con i primi due motivi essi si dolgono del fatto che il Comune avrebbe qualificato l’intervento operato sul fabbricato principale in termini di sostituzione edilizia in quanto i manufatti preesistenti non sarebbero stati demoliti ma semplicemente consolidati e messi in comunicazione fra di loro.
Il motivo è destituito di fondamento.
Dalla documentazione fotografica prodotta in atti si evince che le strutture preesistenti all’intervento contestato erano costituite da tettoie tamponate al posto delle quali è stata realizzata una villetta in muratura con materiali completamente diversi. La radicale differenza che intercorre fra i due manufatti rende del tutto inverosimile la tesi (peraltro priva di ogni supporto probatorio) secondo cui le preesistenti strutture non sarebbero state demolite ma semplicemente consolidate e messe in comunicazione fra di loro.
A ciò deve aggiungersi che mentre i manufatti condonati occupavano una superficie di mq. 25 il nuovo fabbricato si estende su una superficie di 40 mq.
Deve quindi applicarsi il principio secondo cui il criterio discretivo tra l'intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione è costituito, nel primo caso, dall'assenza di variazioni del volume, dell'altezza o della sagoma dell'edificio, per cui, in assenza di tali indefettibili e precise condizioni si deve parlare di intervento equiparabile a nuova costruzione, da assoggettarsi alle regole proprie della corrispondente attività edilizia: tali criteri hanno un ancora maggiore pregio interpretativo a seguito dell'ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. n. 301 del 2002 in quanto proprio perché non vi è più il limite della fedele ricostruzione si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell'edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell'edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi (T.A.R. SCna III 1254/2024).
Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano che il Comune avrebbe ordinato la demolizione delle tettoie e del cancello nonostante si tratti di opere rientranti nella categoria della edilizia libera.
Anche tale motivo non ha pregio.
La giurisprudenza amministrativa ha in più occasioni chiarito che è necessario il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia che, per le proprie caratteristiche intrinseche, per le modalità di costruzione, funzioni e impatto derivante dalla non temporaneità dell'intervento, comporti una trasformazione sostanziale del territorio (CDS, VI, 1206/2025).
Nel caso di specie la tettoia abusivamente realizzata si estende per circa 10 mq e non può essere considerata come intervento di trascurabile impatto edilizio.
Anche i cancelli e le recinzioni non costituiscono sempre e comunque interventi sottratti al rilascio del permesso di costruire ciò avvenendo solo nel caso in cui si tratti di opere di modesto impatto fra le quali non possono ricomprendersi quelle realizzate con l'utilizzo di cemento armato (T.A.R. Napoli Campania sez. III, 6/02/2015, n. 934), così come è avvenuto nel caso di specie.
Con l’ultimo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti, presentato avverso il provvedimento che, previo accertamento della inottemperanza, ha disposto l’acquisizione gratuita dell’area di sedime e di quella pertinenziale, i ricorrenti si dolgono del fatto che l’acquisizione della seconda nella misura massima pari a 10 volte la superficie dell’abuso rimosso sarebbe stata giustificata solo in relazione al fatto che la zona in cui ricade la loro proprietà avrebbe natura agricola.
Il motivo è fondato.
La circostanza che il legislatore non abbia predeterminato l'ulteriore area acquisibile, ma si sia limitato a prevedere che tale area "non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita", può spiegarsi solo ipotizzando che l'ulteriore acquisto sia funzionale e strumentale rispetto all'acquisto del bene abusivo e della relativa area di sedime. In altri termini - non potendosi ragionevolmente ritenere che il legislatore abbia affidato al puro arbitrio dell'Amministrazione la determinazione dell'ulteriore area acquisibile - la circostanza che sia stata predeterminata solo la superficie massima di tale area (comunque non superiore a dieci volte quella abusivamente costruita) può spiegarsi solo ipotizzando che l'ulteriore acquisto sia necessario al fine di consentire l'uso pubblico del bene abusivo acquisito al patrimonio comunale. Ne consegue che il nesso funzionale tra i due acquisti implica che l'Amministrazione sia tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l'ulteriore acquisto (CDS, VI, 4072/2025).
Nessuna motivazione in ordine alla necessità dell’ulteriore acquisto è contenuta nell’atto impugnato che risulta, quindi, affetto dal vizio denunciato.
Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti i Sig.ri GA e OR si dolgono della irragionevolezza dei criteri in base ai quali l’Amministrazione avrebbe irrogato la sanzione pecuniaria per la inottemperanza alla ordinanza di demolizione nella misura massima in applicazione della propria disciplina interna che prevede la applicazione del massimo edittale ogniqualvolta le opere non rimosse rientrino fra quelle astrattamente soggette a permesso di costruire.
Anche tale motivo è destituito di fondamento.
La sanzione pecuniaria di cui si discute ha lo scopo di tenere indenne l'amministrazione comunale dall'impegno economico derivante dall'abbattimento delle opere abusive come si evince dal comma 4 ter del citato art. 31 il quale introduce un chiaro vincolo di destinazione, stabilendo che "i proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico" (T.A.R. Napoli Campania sez. III, 28/08/2017, n. 4146).
Non è quindi irragionevole il criterio che correla l’entità della sanzione alla tipologia di permesso edilizio astrattamente necessario per realizzare le opere da abbattere posto che il permesso di costruire si correla ad interventi di maggiore rilevanza costruttiva la cui rimozione comporta conseguentemente oneri maggiori.
Il ricorso per motivi aggiunti può essere, quindi, accolto solo in parte.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SCna, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, respinge il primo e accoglie il secondo solo nella parte in cui dispone la acquisizione dell’area pertinenziale nella misura massima pari al 10 volte l’area occupata dalle opere abusive, rigettandolo per la restante parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT MA BU, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | RT MA BU |
IL SEGRETARIO