TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2254/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2254/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Ferrigno Alberto, domiciliati in Nocera Inferiore C.F._2
alla via Matrognana n. 25;
ATTORI
CONTRO
- C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore, con il patrocinio dell'Avv. Marzio Postiglione, domiciliata in Angri alla Via Giudici n. 22;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 15.04.2022 da e Parte_1
avverso l'atto di precetto di pagamento di euro 29.377,50 ad essi notificato il Parte_2
26.03.2022 ad istanza del Controparte_1
L'intimazione di pagamento si fonda sulla sentenza n. 827/2008 resa dall'intestato Tribunale, con la quale è stata condannata al pagamento di euro 25.510,47 (oltre accessori) in favore CP_2
della in bonis. Controparte_1
La citata intimazione è stata notificata agli odierni opponenti ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c.,
1 in quanto con sentenza n. 1315/2014 l'intestato Tribunale ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 e ss.
c.c. dell'atto del 23.02.2020, con il quale aveva donato gli immobili ivi descritti a CP_2
e ciò in pregiudizio della società creditrice. Parte_1 Parte_2
In questa sede e hanno chiesto dichiararsi: Parte_1 Parte_2
1) il loro difetto di legittimazione passiva, non essendo essi debitori nei confronti del fallimento e non essendo stato notificato il precetto alla debitrice;
CP_2
2) prescrizione del credito, essendo decorsi oltre dieci anni tra la data di notifica della sentenza n.
827/2008 (02.03.2010) e quella di ricezione del precetto opposto (26.03.2022).
Con comparsa depositata 07.10.2022 si è costituito il insistendo Controparte_1
per il rigetto delle avverse domande.
All'udienza del 28.2.2205 il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata.
Privo di pregio giuridico è il primo motivo, avendo la curatela provato di aver notificato l'atto di precetto a in data 29.04.2022 nonché, correttamente, anche agli odierni opponenti. CP_2
Difatti, in conseguenza dell'accoglimento dell'azione revocatoria avente ad oggetto gli immobili ad essi donati dalla debitrice , e sono “terzi CP_2 Parte_1 Parte_2
proprietari” dei beni immobili suscettibili di essere pignorati dalla curatela fallimentare.
Al riguardo, gli artt. 602 e 603 c.p.c. dispongono che “quando oggetto dell'espropriazione è un
[…] bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode […] il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo. Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare”.
Pertanto, diversamente da quanto eccepito dagli opponenti, il legislatore espressamente prevede che, pur se non debitori, il precetto debba essere notificato anche ai terzi proprietari e ciò sia per informarli che il bene potrà essere oggetto di espropriazione forzata, sia per consentirgli di proporre eventuali opposizioni ovvero di provvedere all'adempimento dell'obbligazione di pagamento in luogo del debitore.
Da tanto consegue che alcun difetto di legittimazione ricorre nel giudizio in esame.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del credito.
Difatti, notificata la sentenza n. 827/2008 e l'atto di precetto in data 02.03.2010 (cfr. doc. 2 allegato alla produzione di parte convenuta), il termine di prescrizione è stato interrotto quanto meno nel 2011 (anno in cui è iniziato il giudizio ex art. 2901 c.c.) ed è rimasto sospeso fino al 2014 (anno in cui il citato giudizio è terminato: sull'efficacia interruttiva/sospensiva dell'azione revocatoria cfr. Cass. civ. n. 1084/2011, n. 16293/2016, n. 8019/2021) ed è stato nuovamente interrotto nel 2022 con la
2 notifica del precetto oggi opposto.
Quanto osservato è sufficiente al rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00.
L'assenza di attività istruttoria consente una lieve diminuzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
La presenza di collegamenti ipertestuali nella comparsa conclusionale consente l'applicazione – con riferimento alla fase decisoria - della maggiorazione di cui all'art. 4 co. 1 bis del d.m. n. 55/2024
(come novellato dal d.m. n. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e al pagamento in via solidale delle spese di lite Parte_1 Parte_2
in favore del che si liquidano in euro 7.000,00 per compenso, Controparte_1
oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 21/05/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2254/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Ferrigno Alberto, domiciliati in Nocera Inferiore C.F._2
alla via Matrognana n. 25;
ATTORI
CONTRO
- C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
curatore, con il patrocinio dell'Avv. Marzio Postiglione, domiciliata in Angri alla Via Giudici n. 22;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 15.04.2022 da e Parte_1
avverso l'atto di precetto di pagamento di euro 29.377,50 ad essi notificato il Parte_2
26.03.2022 ad istanza del Controparte_1
L'intimazione di pagamento si fonda sulla sentenza n. 827/2008 resa dall'intestato Tribunale, con la quale è stata condannata al pagamento di euro 25.510,47 (oltre accessori) in favore CP_2
della in bonis. Controparte_1
La citata intimazione è stata notificata agli odierni opponenti ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c.,
1 in quanto con sentenza n. 1315/2014 l'intestato Tribunale ha dichiarato l'inefficacia ex art. 2901 e ss.
c.c. dell'atto del 23.02.2020, con il quale aveva donato gli immobili ivi descritti a CP_2
e ciò in pregiudizio della società creditrice. Parte_1 Parte_2
In questa sede e hanno chiesto dichiararsi: Parte_1 Parte_2
1) il loro difetto di legittimazione passiva, non essendo essi debitori nei confronti del fallimento e non essendo stato notificato il precetto alla debitrice;
CP_2
2) prescrizione del credito, essendo decorsi oltre dieci anni tra la data di notifica della sentenza n.
827/2008 (02.03.2010) e quella di ricezione del precetto opposto (26.03.2022).
Con comparsa depositata 07.10.2022 si è costituito il insistendo Controparte_1
per il rigetto delle avverse domande.
All'udienza del 28.2.2205 il fascicolo è stato trattenuto in decisione.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata.
Privo di pregio giuridico è il primo motivo, avendo la curatela provato di aver notificato l'atto di precetto a in data 29.04.2022 nonché, correttamente, anche agli odierni opponenti. CP_2
Difatti, in conseguenza dell'accoglimento dell'azione revocatoria avente ad oggetto gli immobili ad essi donati dalla debitrice , e sono “terzi CP_2 Parte_1 Parte_2
proprietari” dei beni immobili suscettibili di essere pignorati dalla curatela fallimentare.
Al riguardo, gli artt. 602 e 603 c.p.c. dispongono che “quando oggetto dell'espropriazione è un
[…] bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode […] il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo. Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare”.
Pertanto, diversamente da quanto eccepito dagli opponenti, il legislatore espressamente prevede che, pur se non debitori, il precetto debba essere notificato anche ai terzi proprietari e ciò sia per informarli che il bene potrà essere oggetto di espropriazione forzata, sia per consentirgli di proporre eventuali opposizioni ovvero di provvedere all'adempimento dell'obbligazione di pagamento in luogo del debitore.
Da tanto consegue che alcun difetto di legittimazione ricorre nel giudizio in esame.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del credito.
Difatti, notificata la sentenza n. 827/2008 e l'atto di precetto in data 02.03.2010 (cfr. doc. 2 allegato alla produzione di parte convenuta), il termine di prescrizione è stato interrotto quanto meno nel 2011 (anno in cui è iniziato il giudizio ex art. 2901 c.c.) ed è rimasto sospeso fino al 2014 (anno in cui il citato giudizio è terminato: sull'efficacia interruttiva/sospensiva dell'azione revocatoria cfr. Cass. civ. n. 1084/2011, n. 16293/2016, n. 8019/2021) ed è stato nuovamente interrotto nel 2022 con la
2 notifica del precetto oggi opposto.
Quanto osservato è sufficiente al rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 relativi ai giudizi di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00.
L'assenza di attività istruttoria consente una lieve diminuzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
La presenza di collegamenti ipertestuali nella comparsa conclusionale consente l'applicazione – con riferimento alla fase decisoria - della maggiorazione di cui all'art. 4 co. 1 bis del d.m. n. 55/2024
(come novellato dal d.m. n. 37/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e al pagamento in via solidale delle spese di lite Parte_1 Parte_2
in favore del che si liquidano in euro 7.000,00 per compenso, Controparte_1
oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore, 21/05/2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3